Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47765 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47765 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
· udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
I difensori di COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, che aveva confermato la misura della custodia cautela in carcere nei confronti di COGNOME, indagato per tentata estorsione pluriaggravata ai danni di COGNOME NOME.
1.1 Al riguardo i difensori lamentano che il tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, omettendo di effettuare una valutazione sulla base dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare per quan riguardava la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.416-51s.1 cod. pen., non era sufficiente richiamare la dichiarazione della persona offesa, che immaginava un interesse della criminalità organizzata a farlo desistere dallo stipulare un contratto per il trasporto ed il mantenimento di cavalli con il comune di Campo Calabro: invero il tribunale avrebbe dovuto motivare sulla base delle circostanze concrete, della personalità dell’agente, delle condizioni soggettive della vittima, nonché delle condizioni ambientali, ed argomentare sulla sussistenza della violenza o minaccia di cui all’art. 629 cod. pen., visto che non vi erano elementi dai quali desumere che vi era stata una minaccia, anche implicita.
1.2 I difensori eccepiscono la manifesta illogicità e la carenza di motivazione quanto al concorso morale attribuito all’indlagato in quanto il tribunale aveva motivato in modo congetturale sulla base di una sorta di argomento “ad excludendum”, ossia aveva orientato la valutazione sulle due contrapposte alternative tra la volontà di concludere un accordo lecito e quella di commettere un’estorsione e, una volta esclusa la prima, aveva concluso per la sussistenza di una intesa avente ad oggetto una minaccia estorsiva; la dinamica degli accadimenti, l’esclusione di contatti e conoscenza tra COGNOME e il duo COGNOME, la conoscenza tra COGNOME e COGNOME avrebbero dovuto essere oggetto di motivazione anche alla luce del tenore della richiesta, scevra totalmente da riferimenti anche impliciti a conseguenze dannose per COGNOME; il tribunale avrebbe dovuto adottare una motivazione rafforzata sulla determinazione o istigazione alla minaccia da parte di COGNOME, anche in ragione delle frasi di COGNOME, il quale aveva riferito il nome di chi lo aveva incaricato non anche di COGNOME.
Relativamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen., i difensori rilevano che la promessa di disponibilità da parte del mafioso non aveva comunque un contenuto intimidatorio e non faceva riferimento a un intervento dell’associazione, bensì ad un’eventuale agire a titolo personale da parte di COGNOME.
1.2 I difensori lamentano che il tribunale aveva motivato sulla sussist delle esigenze cautelari attraverso formule di stile, limitandosi a dire che” storico dello sgombero non elide l’attualità e la concretezza del peric reiterazione del reato”, non considerando che la difesa aveva dimostrato ch sgombero era intervenuto prima della emissione dell’ordinanza custodiale: circostanza che dopo il rifiuto di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME stati condott le scuderie di COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME in libertà, cos evidente errore di impostazione sulla assoluta innocuità della condotta ricorrente, che non aveva interferito sull’iter deciso dall’autorità co nonostante i consolidati rapporti di amicizia con NOME; l’avvenuto sgom degli COGNOME dimostrava che la valutazione sulla probabilità di reiterazion reato era stata erronea, non risultando che NOME avesse con metodo mafio impedito lo sgombero degli COGNOME; il tribunale avrebbe dovuto motivare su inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, ma era evidente che pro la condotta mantenuta in occasione dell’avvenuto sgombero era dimostrativ della totale adeguatezza di misure gradate.
CONSIDERATI) IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassaz avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personal allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze caute possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all’art. 6 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogic motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione d sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo qu compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prim giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura e poi, eventualmente giudice del riesame.
Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito congrua motivazione sul sussistenza degli indizi a carico di COGNOME, valorizzando le dichiarazioni persona offesa COGNOME, che aveva riferito di avere avuto un incontro con COGNOME, che gli aveva detto che il suo compare COGNOME, appartenente al famiglia degli zingari di COGNOMEnza, gli aveva detto di chiedergli la corte rifiutare l’incarico affidatogli dal comune di Campo Calabro, come già aveva fatto tutti gli altri prima di lui; il Tribunale ha poi evidenziato i contatti
e COGNOME NOME, esponente della cosca di Cinquefondi, e tra quest’ultim COGNOME, tanto che COGNOME e COGNOME avevano organizzato un incontro con COGNOME per discutere della questione; su tutti questi aspetti il ricorso inammissibili valutazioni di merito.
Quanto poi alla sussistenza della minaccia, si deve rilevare come è princi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il qual minaccia deve essere concretamente idonea a ledere la libertà autodeterminazione della vittima, non essendo, per contro, necessario, ch determini una sua effettiva intimidazione (sul punto vedi Sez. 2 -Sentenz 24166 del 20/03/2019, COGNOME, Rv. 276537 – 01: “In tema di tentata estorsione, l’idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio opera ante”, sicché, ai fini della valutazione dell’idoneità di una minaccia esto priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima formulazione della minaccia”; Cass. n. 10:229/1999: “Nel reato di estorsione minaccia, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere anche larv indiretta; essa deve ingenerare in chi la subisce un timore consistente paventata previsione di più gravi pregiudizi, sicché, in tema di tentati considerata la potenzialità della minaccia stessa ad incutere p indipendentemente dal fatto che la vittima ne risulti effettivamente intimid del tutto irrilevante è, pertanto, se COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME contrat intimidito o per altri motivi.
Relativamente all’aggravante contestata, si deve ribadire che la st viene ritenuta sussistente quando è relativa al reato commesso dal sogge appartenente o meno all’associazione di cui all’art. 416 bis cod. pen., avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessar prova dell’esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l ingenerato nella vittima la consapevolezza che l’agente appartenga a associazione (vedi Sez.2, Sentenza n.49090 del 04/12/2015 Rv. 265515: “Ai fin della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafi prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esiste un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la mina richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo.”): il fatto, perta avere detto che COGNOME apparteneva “alla famiglia jj degli zingari di COGNOME evocava alla mente del soggetto passivo del reato di avere a che fare con
associazione criminale, e non con un singolo, per cui l’aggravante è correttamente contestata.
1.2 Quanto, infine, alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale, richiamata la presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., ha evidenziato il meccanismo criminoso consolidato organizzato dal ricorrente; sulla considerazione relativa all’avvenuto sgombero degli COGNOME, si deve ribadire come “in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del ”periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice” (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv. 273994); in merito, pertanto alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare “in concreto” la sussistenza delle stesse e rendere un’adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, COGNOME, Rv. 210019-01); motivazione che è contenuta nell’ultima pagina del provvedimento impugnato, anche relativamente alla scelta della misura cautelare.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19/10/2023