Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46225 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46225 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato il 2/10/1994 a Cosenza avverso l’ordinanza del 28/05/2024 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito l’avvocato NOME COGNOME del Foro di Cosenza, che in difesa di COGNOME, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, riformando il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, ha sostituito con gli arresti
domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere applicata a NOME COGNOME in relazione ai reati ex artt. 56, 110, 81 comma secondo, 629, commi primo e secondo e 416.bis.1. cod. pen. (capo 180), 61 n. 2 cod. pen. e 2, 4 e 7 legge n. 865 del 1967 (capo 181) e 572, 585, in relazione all’articolo 576 n.1 e 416-bis.1. cod. pen. (capo 182) come descritti nelle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso e nella memoria difensiva presentati dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si assume che il Tribunale ha omesso di motivare circa la reiezione delle argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata in udienza e si adduce che non è provata l’identificazione del ricorrente con uno degli aggressori .
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di un ruolo attivo del soggetto identificato come COGNOME, tanto più considerando che già i soggetti agenti (due persone, una delle quali armata) potevano da soli realizzare l’azione. Su queste basi, anche evidenziando che COGNOME non è partecipe della associazione per delinquere, si esclude che possa riconoscersi l’aggravante ex art .416.1 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo, concernente le esigenze cautelari, si deduce che la ordinanza è priva di motivazione, perché trascura che il ricorrente non appartiene all’associazione per delinquere l’oggetto del capo 1 e che è soltanto pendente a suo carico altro procedimento per partecipazione a associazione per delinquere e risulta sostanzialmente incensurato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La vicenda, i contenuti della quale sono compendiati nei capi di imputazione, riguarda il recupero violento di un credito connesso a traffici di sostanze stupefacenti.
Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto non evidenziate nel ricorso, l’ordinanza impugnata dà conto dell’identificazione di COGNOME (soggetto noto agli inquirenti perché gravato da precedenti penali in materia di stupefacenti e all’epoca dei fatti sottoposta all’obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria) e del ruolo attivo da lui svolto nell’aggressione a Le Piane assieme ai fratelli NOME COGNOME e NOME COGNOME (p. 4). Nell’ordinanza si spiega che NOME COGNOME è gravemente indiziato di appartenere sia all’associazione per
delinquere di stampo mafioso e all’associazione per delinquere dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti oggetto del procedimento in corso e che, con suo fratello e con l’apporto di COGNOME, agii per recuperare con la violenza un credito del gruppo .
In questo quadro, il Tribunale non irragionevolmente ha ritenuto che COGNOME intraneo all’ambiente criminale perché è sottoposto a procedimenti ex art. 610, aggravato ex art. 416-bis, cose. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre ottobre 1990 n. 309 ebbe piena consapevolezza del metodo e delle finalità dell’azione delittuosa.
1.2. In relazione alle esigenze cautelari, il Tribunale non ha trascurato il ruolo gregario svolto dal ricorrente e il tempo trascorso dai fatti (risalenti al novembre 2020) per ritenere parzialmente superabili le presunzioni legislative poste dall’articolo 275 cod. proc pen. e sufficiente a salvaguardare le esigenze del caso la misura degli arresti domiciliari, così adeguatamente vagliando le circostanze del caso concreto.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2024