Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 642 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 642 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 06/02/1999
COGNOME NOME nato a Napoli il 27/02/2000
COGNOME NOME nato a Napoli il 01/09/2000
NOME NOME nato a Napoli il 29/10/2000
avverso la sentenza del 22/03/2024 della Corte di Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità di tutt ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 22 marzo 2024, ha confermato la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminar del Tribunale di Napoli il 23 marzo 2023 nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannati rispettivamente:
NOME COGNOME ritenuta la recidiva contestata, alla pena di anni undici e mesi quatt in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 56, 575, 577, 416 bis.1 cod. pen. nonché 2, 4 e 7 I. 895 del 1967;
NOME COGNOME ritenuta la recidiva contestata, alla pena di anni undici e mesi quatt di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 575, 577, 416 bis.1 cod. pen. nonché 2, 4 e 7 I. 895 del 1967, 648, 697 e 23 I. 110 del 1975, 337 e 339 cod. pen. e 582, 585 in relazione all’art. 576, comma 1, numero 5 bis e 61 n. 2, cod. pen.;
NOME COGNOME alla pena di anni 8 e mesi quattro in relazione ai reati di cui agli 56, 575, 577, 416 bis.1 cod. pen. nonché 2, 4 e 7 I. 895 del 1967;
NOME COGNOME riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 per i reati cui agli artt. 628 e 2, 4 e 7 I. 895 del 1967.
Avverso la sentenza di appello hanno presentato ricorso gli imputati che hanno dedotto i seguenti motivi.
2.1. Ricorso dell’avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME e NOME COGNOME..
2.1.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova per inesistenza quanto all’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la lettura del compendio probatorio effettuato nel provvedimento impugnato, anche fondata su una travisata lettura delle conversazioni intercettate, sarebbe errata. Nello specifico la Corte non avrebbe adeguatamente considerato che NOME COGNOME aveva reagito all’aggressione subita dagli avversari e che la sua eventuale intenzione di uccidere non era comunque condivisa dal fratello NOME e da NOME COGNOME ciò anche considerato che gli imputati non avrebbero avuto, ab origine, l’animus necandi.
2.1.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della premeditazione. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti per riconoscere l’aggravante contestata in quanto difetterebbe il c.d. requisito cronologico e, comunque, non ci sarebbe stata una effettiva pianificazione preliminare e questa, al più, sarebbe qualificabile come preordinazione. Ciò, d’altro canto, emergerebbe anche dalle considerazioni contenute nella stessa sentenza dove, nella parte in cui ritiene la sussistenza dell’aggravante di motivi abbietti e futili, fa riferimento al fatto che l’ag sarebbe avvenuto in un luogo, INDIRIZZO e INDIRIZZO, che non è riferibile al clan dei Cavone.
2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. Nel terzo motivo la difesa rileva che i fatti non sarebbero riferibili agli interessi dell’associazione ma sarebbero stati la conseguenza
di una singola azione, la rapina, avulsa dal contesto camorristico. Né, d’altro canto, l modalità di esecuzione sarebbero qualificabili come mafiose.
2.2. Ricorso dell’avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME.
2.2.1. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno. Nel primo motivo la difesa censura il ragionamento seguito dalla Corte territoriale che avrebbe fondato la propria conclusione limitandosi a ritenere che la somma offerta sia incongrua in termini risarcitori laddove, invece, avrebbe dovuto considerare l’offerta anche da un punto di vista soggettivo, cioè in termini d dimostrazione di un avvenuto ravvedimento.
2.2.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che le giustificazioni poste dai secondi giudici a fondamento del diniego sarebbero carenti in quanto espressioni di considerazioni astratte che non tengono conto della concreta personalità del ricorrente e, nello specifico, all’offerta di risarcime che comunque ha rilievo ai fini di una più favorevole valutazione della personalità dell’imputato.
2.2.3. Vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione del concorso materiale tra il reato di detenzione e quello di porto abusivo dell’arma. Nel terzo motivo la dife censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha ritenuto che la condotta di detenzione fosse assorbita in quella di porto abusivo dell’arma, ciò in linea con la pacific giurisprudenza di legittimità. Una corretta analisi degli elementi emersi, infat evidenzierebbe che la detenzione e il porto, almeno con riferimento alla posizione di COGNOME, coincidono perché l’arma era detenuta dal solo COGNOME.
2.3. In un unico motivo NOME COGNOME deduce il vizio di motivazione in relazione all’ar 129 cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME sono complessivamente infondati.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Nei primi due comuni motivi dei ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento dell prova per inesistenza quanto all’affermazione di responsabilità per il reato di tentat omicidio e alla ritenuta sussistenza della premeditazione.
Le doglianze, in parte tese a sollecitare una non consentita rilettura delle prov acquisite, sono manifestamente infondate.
2.1. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di prim grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell’atto di appello, ora reiter e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado.
Alla Corte di cassazione, d’altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal sen formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.
Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell’a 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilir giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto ricostruzione dei fatti, basata sul tenore delle conversazioni intercettate e sugli accertamenti effettua ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettu degli elementi emersi, risulta del tutto inconferente («esula dai poteri della Cassazione nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'”iter” argomentativo di tale g accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione», in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gurnina, – Rv 269217).
2.2. Il limite alla deducibilità del vizio di motivazione, d’altro canto, non può ess superato facendo generico riferimento al travisamento della prova.
Come evidenziato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, 269785 – 01 sul punto, infatti, il travisamento della prova sussiste solo quando emerge che la lettura d una specifica prova sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione, cioè quando la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).
Il travisamento della prova, quindi, è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia e il relativo vizio ha natura decis solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774 01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 – 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716 – 01).
Sotto tale profilo, pertanto, il travisamento della prova, è necessario ribadirlo, consi in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice e il sillogismo che a esso presiede e, in particolare, consist nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatt certamente esistenti, in modo da rendere la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all’urto del contro-giudizio logico sulla tenut del sillogismo.
Alla luce delle premesse indicate non è dunque consentito, in sede di legittimità, proporre un’interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l’esame e proponendole quale criterio di valutazione dell’illogicità manifesta della motivazione, in quanto in questo mod si chiede alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudic di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova perché il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sui quali si fonda il ragionamento.
Ciò in quanto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad “atti processuali” non ha mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa e obiettivamente incontrovertibile, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo all motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (Sez. :1, n 11264 del 02/03/2007, COGNOME, Rv. 236139 – 01; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540 – 01).
In consonanza con quanto fin qui richiamato, va ancora osservato che, qualora la prova che si assume essere stata travisata provenga da una fonte dichiarativa, l’oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storic semplice e non opinabile (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 — 01;
Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 – 01; Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Trivisonno, Rv. 239533 – 01).
In tema di ricorso per cassazione, infatti, ai fini della configurabilità del vi travisamento della prova dichiarativa, è necessario che si evidenzi la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratt giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406 – 01; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01).
Nell’apprezzamento delle fonti di prova, d’altro canto, il compito del giudice legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a l disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta d determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428 – 01; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217 – 01; Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, 276062 – 01; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv 235507 – 01).
Dall’affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riserva esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo verifica dell’iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217 – 01) in quanto attraverso il controllo di legittimità la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di mer proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368 – 01).
Ragione questa per cui la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività) non può dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce
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vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolat dal contesto. Al contrario, è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227 01; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988 – 01).
Il limite così posto al controllo di legittimità non può evidentemente essere superato deducendo il c.d. travisamento della prova che, ferma restando la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quel compiuta nei precedenti gradi di merito, ricorre, come più volte evidenziato, soltanto ne caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giud merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, COGNOME, Rv 244623 – 01; Sez. 2, n. 23419 del 23/5/2007, COGNOME, 236893 – 01).
2.3. I medesimi limiti si applicano alle questioni formulate circa la lettura fornita giudici di merito delle dichiarazioni intercettate.
Anche in tali casi, infatti, è possibile prospettare in sede di legittimità interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudic di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudic di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformit risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di COGNOME, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, COGNOME Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, COGNOME Rv. 237994 – 01).
Ciò in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazi è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. (i, 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, COGNOME, Rv. 239724 – 01).
2.4. Con specifico riferimento al caso c.d. di doppia conforme, infine, si deve ribadire che il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio
asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado («Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della pro che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grad non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice» così testualmente Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, 276062 01 a pag. 9 della motivazione; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01).
2.5. Nel caso di specie la Corte territoriale non è incorsa in alcun travisamento e facendo specifico riferimento alle conversazioni intercettate e gli accertamenti effettuat ha fornito una risposta adeguata e coerente alle critiche formulate dalla difesa, or reiterate.
2.5.1. In ordine alla responsabilità e alla volontà omicidiaria dei ricorrenti il rinvi motivazione della sentenza di primo grado e alle parti delle intercettazioni in quest indicate risulta puntuale ed esaustivo.
La lettura attribuita nella pronuncia impugnata al tenore delle conversazioni -nelle quali si organizza una spedizione punitiva, si parla espressamente della necessità di andare “nel Cavone”, “di sparare nello stomaco a tutti quanti” e alla possibilità di fare “pure un morto”- è, infatti, coerente e logica e ogni ulteriore e diversa critica appare congetturale
Ciò anche, come ben evidenziato a pagine 19 e 20, considerato che lo stesso NOME COGNOME ha descritto la sparatoria evidenziando che erano state sparate “10 botte” ad altezza d’uomo, “proprio altezza in faccia” e che il fratello NOME “stava appostato nel Cavone, che doveva uccidere al primo che passava e io a Montesanto”.
2.5.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto alla ritenuta premeditazione.
Anche in questo caso la Corte territoriale, valorizzando in termini coerenti il contenut delle conversazioni intercettate, ha dato specifico conto della sussistenza degli elementi costitutivi della circostanza aggravante contestata e la motivazione sul punto, che pure si confronta con le osservazioni della difesa, non è sindacabile in questa sede.
Quanto accertato nel corso delle indagini e indicato nella sentenza in merito al preventivo reperimento delle armi, alle specifiche modalità con le quali era stata organizzata l’azione (caratterizzata dall’idea di utilizzare uno schema “a schiaccianoci” predisponendo gli uomini e i mezzi in due gruppi per prevenire la fuga degli avversari) e
all’arco temporale intercorso, infatti, è stato correttamente ritenuto idoneo a travalicare mera preordinazione (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Triscornia, Rv. 283512 – 01).
Né, d’altro canto, come correttamente evidenziato, vale a escludere la sussistenza della citata aggravante il fatto che circostanze accidentali e imprevedibili hanno costrett gli autori a reagire e a modificare, in termini non significativi, le modalità opera originariamente pianificate. Ciò in quanto in tali ipotesi i caratteri della fermez dell’irrevocabilità della risoluzione criminosa necessari per la configurazion dell’aggravante della premeditazione vengono meno solo qualora l’azione sia sostanzialmente diversa da quella prevista (Sez. 1, n. 47880 del 05/12/2011, COGNOME, Rv. 251409 – 01 che ha escluso la sussistenza dell’aggravante quando «muti l’oggetto della stessa, venendo di fatto l’azione impulsivamente rivolta contro persona diversa da quella cui si rivolgeva l’ideazione criminosa, investita da un accesso d’ira per essersi posta come ostacolo imprevisto rispetto all’intento originario»).
Nel terzo comune motivo .dei ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.
Le doglianze sono infondate.
La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento all’eccezionale gravità delle modal utilizzate nell’azione, sintomatiche della volontà di affermare e manifestare la propria for criminale e la capacità di controllo del territorio (cfr. pag. 10, 11 e 23 e 24 della sente impugnata), si è conformata alla giurisprudenza di legittimità sul punto per cui l circostanza aggravante dell’utilizzo del “metodo mafioso”, di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., è configurabile nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, i concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, come nel caso di specie, la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, COGNOME, Rv 283637 – 01).
Nel primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno.
La doglianza è infondata.
La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella della sentenza di primo grado, infatti, con il riferimento all’entità della cifra offerta, pari a soli 1. a fronte di un danno patrimoniale accertato di non meno di 31.250,00 euro, e alla brutalità della condotta tenuta, ha fornito congrua e adeguata risposta alle critiche contenute nell’atto di appello in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Ciò in quanto, come correttamente indicato nella sentenza impugnata, in tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno, il carattere integrale dello stesso ne delitto di rapina va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell’agente relazione all’interesse leso, dovendo in esso quindi ricomprendersi, oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall’azione diretta all’impossessamento della cosa, anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumità personale o alla libertà individuale de persona offesa e dei soggetti che hanno direttamente subito la condotta (Sez. 2, n. 12607 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262771 – 01; Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011, COGNOME, Rv. 249391 – 01).
6. Nel secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti.
La doglianza è manifestamente infondata.
La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego dell circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, tenuto conto, quanto a quest’ultimo aspetto alla gravità dei fatti e del contesto in cui questi si sono svolti, non dell’impossibilità di attribuire rilievo alle dichiarazioni annnnissive, che sono sopravvenu in un momento in cui il quadro probatorio era ormai definito.
Le censure mosse a tale percorso argomentativo che risulta lineare, pure in parte, orientate a sollecitare in questa sede una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena, risultano inconferenti (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01).
Il giudizio circa la sussistenza e consistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sen dell’art. 62 bis cod. pen., d’altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto per cui motivazione del giudice sul punto può essere fondata sulle sole ragioni che ritiene preponderanti ai fini della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indica nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, RV. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/ 2008, COGNOME, RV 242419 – 01).
Nel terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione del concorso materiale tra il reato di detenzione e quello di porto abusivo dell’arma.
La doglianza è infondata.
7.1. Come anche da ultimo evidenziato «in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta» (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, COGNOME, Rv. 281668 – 01).
In una corretta prospettiva interpretativa, infatti, la detenzione e il porto sono condotte distinte e autonome per cui normalmente la prima precede il secondo e, pertanto, l’assorbimento dell’una nell’altro si ha esclusivamente quando emergono elementi idonei a superare il criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al por ragione per cui grava sull’imputato l’onere di allegarli non essendo altrimenti tenuto giudice di merito a effettuare alcuna verifica sul punto (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, COGNOME, Rv. 281668 – 01).
7.2. Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai principi indicati.
La conclusione, infatti, nella totale assenza di qualsivoglia indicazione di divers tenore da parte dell’imputato, è fondata sulla coerente lettura delle conversazioni intercettate dalle quali risulta che non vi è stata coincidenza temporale tra le due condott che, pertanto, sono distinte, per cui non si può ritenere che il concorso nella detenzion sia assorbito nel porto dell’arma (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata).
8.11 rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME comporta l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nell’unico motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME si deduce il vizio d motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione d responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
9.1. L’art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuov debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte cassazione.
9.2. Nel caso di specie l’atto, nel quale sono esposti comunque motivi generici e aspecifici, è sottoscritto personalmente dall’imputato senza che la provenienza dell’atto sia attribuibile al difensore, la cui la firma risulta apposta per la sola autentica.
Alla inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME consegue la condann ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 61 valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emer ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ri equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e conda ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso d NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024.