Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45850 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45850 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; conclude per l’accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME; conclude per l’accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso relativo alla confisca proposto nell’interesse di COGNOME NOME e conseguente annullamento con rinvio del COGNOME
provvedimento impugNOME limitatamente alla confisca.
uditi i difensori
L’avvocato COGNOME del foro di BARI in difesa di COGNOME NOME, l’avvocato COGNOME NOME del foro di TRANI in difesa di COGNOME NOME, l’avvocato COGNOME NOME del foro di BARI in difesa di COGNOME NOME, l’avvocato COGNOME NOME del foro di BARI in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, l’avvocato COGNOME NOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, insistono per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Gli imputati di seguito indicati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21/07-5/09/2022 che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Bari ha, per un verso, ridetermiNOME per la gran parte dei ricorrenti le pene inflitte dal primo giudice e, per altri, ne ha confermato le statuizioni.
Al fine di meglio comprendere i motivi di ricorso è utile premettere i capi di imputazione per cui sono intervenute le condanne, sebbene per alcuni imputati siano state poi escluse già dal primo giudice alcune o tutte le circostanze aggravanti: 1) artt. 110, 513-bis e 416-bis.1 cod. pen.; 3) artt. 110, 629, comma 2, in relaz. all’art. 628, comma 3, n. 1, n. 3 e n. 3-bis 416-bis.1 cod. pen.; 7) art. 629, comma 2, in relaz. all’art. 628, commi 3, n. 1, n. 3, n. 3-bis e 416-bis. l cod. pen; 8) art. 629, comma 2, in relaz. all’art. 628, commi 3, n. 1, n. 3, n. 3 bis e 416-bis.1 cod. pen; 27) artt. 81, 644, comma 5, n. 4 e 416-bis.1 cod. pen.; 30) artt. 81, 644, comma 5, n. 4 e 416-bis.1 cod. pen.
I motivi oggetto dei ricorsi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME .
Erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. e mancanza di motivazione in relazione all’entità dell’aumento per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato, rinvenendosi a pag. 11 e 12 della sentenza impugnata la specifica indicazione delle rationes che hanno determiNOME il giudice del merito a discostarsi dal minimo edittale e ad apportare l’aumento per la circostanza aggravante speciale, in ragione di pertinenti indici di disvalore legati tanto alle modalità della condotta, contesto ambientale di riferimento e al peso assunto dal precedente specifico annoverato dall’imputato.
COGNOME NOME .
Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533, 546 e 125 cod. proc. pen.
La censura investe la prova relativa all’affermazione di responsabilità che la Corte di merito aveva tratto da una lettura del contenuto di alcune intercettazioni che vedevano come interlocutore il ricorrente (indicate nel ricorso), le quali
consentivano di giungere a conclusioni differenti, ovvero di escludere l’ipotizzato tentativo di estorsione, ricorrendo ad una motivazione illogica per disattendere la prospettata distonia favorevole all’imputato.
In particolare, si era disatteso il significato favorevole al ricorrente tratto da conversazioni intervenute tra la presunta p.o. ed il COGNOME NOME, da cui emergeva l’assenza di costrizione e l’iniziativa lecita assunta dall’imputato nel proporre l’installazione delle slot machine nel locale della p.o. Privi dei necessari riscontri probatori erano i tentativi svolti dalla sentenza impugnata per svilire l portata favorevole del compendio. Così il riferimento all’espressione «sono venuto corretto» che la p.o. riferisce al COGNOME in ordine a quanto gli avrebbe riferito l’imputato in occasione della visita per l’installazione delle slots machine, era stata svilita sulla scorta di un placet preventivo che il ricorrente avrebbe ricevuto dal COGNOME, reo di detenere una posizione predominante notoriamente acquisita nel settore. Parimenti, la frase «puoi stare tranquillo in tutti i sensi» ch ricorrente avrebbe profferito alla p.o., non doveva ricondursi alla protezione conseguente alla implicita minaccia estorsiva, ma, per come la stessa p.o. aveva precisato al processo, si trattava di un’assicurazione sulla proficua gestione del servizio, con particolare riguardo alla manutenzione delle macchinette che gli sarebbe stata assicurata in caso di sostituzione di quelle presenti con quelle proposte dal ricorrente. Infine, l’espressione rivolta dalla p.o. al COGNOME «è un discorso che non mi è piaciuto, hai capito?» lungi dal denotare uno stato di timore e preoccupazione della p.o. rispetto all’accaduto, andava riferita al tema generale relativo alla convenienza economica dell’affare che gli aveva proposto il ricorrente, il quale non gli riservava migliori condizioni economiche rispetto a quelle relative alle macchinette già installate nel suo esercizio (perché egli intendeva “portare il pane a casa”). 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anzitutto va ribadito che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisc questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, rv. 257784; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 01). Va, pertanto, escluso che la Corte di legittimità possa sostituire la sua interpretazione del dato ricavato dalle intercettazioni a quella del giudice del merito ovvero stabilire se l’interpretazione alternativa prospettata dalla difesa sia dotata di maggiore plausibilità, altrimenti trasformandosi la natura la fase di legittimità in giudizio di merito. Di conseguenza, la verifica del denunciato vizio di
motivazione va necessariamente condotta in relazione alla tenuta logica delle argomentazioni spese dal giudice del merito a conferma della sua valutazione.
Ciò premesso, la natura estorsiva della richiesta avanzata dal ricorrente alla p.o. di sostituire alcune macchinette presenti nel suo locale con altre riferibi all’imprenditore e coimputato COGNOME di cui l’imputato si faceva “portatore”, è stata ricavata ricostruendo le fasi antecedenti e successive alla “proposta” che l’imputato ebbe a rivolgere all’esercente.
In particolare, si è evidenziato come la visita del ricorrente all’esercente fosse stata preannunciata al COGNOME (detto NOME), il quale è indicato come un imprenditore nel settore degli apparecchi da gioco che è riuscito a collocare le sue macchinette in territorio barese non tanto (o solo) per la sua capacità imprenditoriali, bensì avvalendosi del prestigio criminale del proprio zio, esponente storico di un clan di stampo mafioso e detenuto al 41-bis, nonché di un accordo raggiunto con esponenti dei diversi clan operanti in quel territorio, così ottenendo la possibilità di installare, nei quartieri costituenti rispettive zone influenza delle predette associazioni criminali, i congegni da egli forniti. E lo stess COGNOME, infatti, contattato dall’esercente (Italiano NOME) il giorno dopo la visi ricevuta dal ricorrente, che conferma come l’imputato sta collaborando con lui (“lui sta collaborando con me in poche parole”) (vedi pag. 87).
Pertanto, l’argomento iniziale speso dalla Corte di merito secondo cui il ricorrente avrebbe quantomeno avuto una sorta di placet del COGNOME – il quale si precisa nulla obiettò all’osservazione dello stesso imputato che disse apertamente alla p.o. che il COGNOME stava “in mezzo” – non sconta alcuna illogicità. Del resto, che il ricorrente fosse legato al COGNOME viene avvalorato dalla sentenza impugnata non solo con riferimenti al contenuto di altre intercettazioni pure passate in rassegna e non oggetto di specifica doglianza, ma confermato anche dallo stesso NOME COGNOME, poi pentitosi, il quale, pur escludendo che l’imputato facesse parte del suo clan, ne evidenzia il collegamento con il COGNOME, tanto che proprio al COGNOME se ne deve la conoscenza e i successivi contatti al fine di dirimere le questioni che l’COGNOME, da poco scarcerato, aveva “in sospeso” con il COGNOME avendo l’imprenditore nelle more aperto una sala slot nella sua zona e, dunque, fosse tenuto a corrispondere una tangente (“un pensiero”)(vedi pag. 7 e ss.).
La circostanza, pertanto, che il COGNOME “stesse in mezzo” spiega la ragione per cui l’esercente, dopo aver ricevuto la visita dell’imputato, a questi subito si rivolge, così avvalorando l’esistenza di quel timore che la visit dell’imputato gli aveva provocato ed estrinsecatasi con la frase, ritenuta minacciosa “se metti le slot che ti propongo io puoi stare tranquillo in tutti i sensi A conferma di ciò si cita anche l’ulteriore dato costituito dal fatto che sempre nel
corso della conversazione con il COGNOME, la p.o. precisi che il discorso dell’imputato “non gli era piaciuto”, espressione logicamente ricondotta ad una aperta manifestazione della propria preoccupazione rispetto all’accaduto.
E che nel caso in esame non si fosse al cospetto di una mera proposta di carattere imprenditoriale, bensì di una richiesta impositiva che rispondeva alle logiche sottostanti di inquinamento del mercato, si è ricavato dalla motivata confutazione della lettura a discarico che la difesa, facendo riferimento alle dichiarazioni rese al processo dall’esercente, prospetta riconducendo le assicurazioni ricevute non alla “protezione” ma ad assicurazioni sul servizio di manutenzione delle macchinette da installarsi.
Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-b/s.1 cod. pen.
Anche su tale aspetto va ribadito che compito della Corte non è procedere ad una rilettura del dichiarato del teste, preclusa in questa sede, ma di verificare la tenuta delle argomentazioni in forza delle quali il giudice del merito ha ritenuto “edulcorata” la deposizione. Al riguardo, si è richiamato il dato, particolarmente significativo, dell’assenza di diretta interferenza dell’argomento lecito con i contenuto delle frasi ascritte e con la circostanza che, per come era stato precisato dal ricorrente, le due macchinette insistenti nell’esercizio commerciale ascrivibili ad un altro gestore sarebbero state tolte di mezzo. Del resto, lo stato di ansia e di preoccupazione ricavato nel dialogo mal si conciliano con un’interpretazione del tipo di quella caldeggiata nel ricorso, con la conseguenza che non affatto manifestamente illogico è l’aver piuttosto ricondotto tale stato al timore di subire un aggravio della sua posizione, prospettandosi all’orizzonte una nuova imposizione. E in tale contesto non privo di rilievo confermativo alla lettura fatta propria dai giudici di merito è anche il riferimento alla perentorietà del termine (“quattro, cinque giorni”) impiegato per corredare di incisività la richiesta, nonché il riferimento alle due macchinette ivi presenti di una ditta concorrente con quella del COGNOME, comunque destinate alla “sparizione” (vedi pag. 91). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si premette come l’aggravante fosse stata inizialmente ritenuta sulla base di una presunta contiguità del ricorrente al clan RAGIONE_SOCIALE, circostanza poi esclusa dallo stesso NOME, poi divenuto collaboratore, il quale aveva dichiarato che l’imputato non fosse inserito nell’omonimo clan. La motivazione resa a sostegno della sussistenza della circostanza era contraddittoria in quanto, pur confermandosi il dato dell’esclusione dalla compagine del clan, si era fatto riferimento a “evidenti frequentazioni e contatti” tra i due, privi però quell’attivismo associativo necessario ad integrare l’aggravante. Inoltre, si era indicata una “pacifica contiguità del ricorrente alla famiglia allargata omonima” mediante il generico riferimento a fonti di prova, sia dichiarative che captative,
scrutinate durante i due gradi di giudizio (cfr. pag. 93 sentenza n. 3137 del 21/07/2022), che al contrario, aveva escluso qualsiasi coinvolgimento del ricorrente al clan RAGIONE_SOCIALE. Con la conseguenza che non solo difettavano gli elementi a sostegno della sussistenza dell’aggravante nella declinazione dell’agevolazione, ma anche quelli relativi al metodo non potendosi ascrivere la minaccia che il ricorrente avrebbe profferito ad un contesto di criminalità organizzata di necessario riferimento.
2. Il motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l’aggravante sia stata ritenuta nella declinazione del metodo (v. pagg. 85 e 94). Ciò che conta, pertanto, non è che il ricorrente faccia parte di un consesso mafioso quanto piuttosto che l’azione incriminata, per la particolare natura delle espressioni utilizzate, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. L’aggravante ha, infatti, la funzione di reprimere il “metodo delinquenziale mafioso” ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, al modalità della condotta che evochino la forza intinnidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190 – 01). In considerazione della natura oggettiva della circostanza si deve, quindi, avere riguardo alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, non presupponendo necessariamente un’associazione di tipo mafioso costituita (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 – 01).
Così delineato l’ambito applicativo della fattispecie – depurandosi così il motivo di ricorso dalle doglianze incentrate sull’assenza di giudicati o accertamenti che riconducano il ricorrente nell’ambito di una determinata cosca ovvero della pregnanza dei legami comunque accertati con esponenti della criminalità organizzata – la sentenza impugnata risulta avere sufficientemente spiegato perché la minaccia rivolta dal ricorrente all’esercente sia espressiva di una maggiore carica intimidatoria evocativa di consessi mafiosi, in considerazione delle modalità e del contesto ambientale in cui è stata posta in essere. L’aver, infatti, i giudice del merito attribuito alla minaccia il significato di assicurare protezion soddisfa i requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, in quanto evoca nella vittima la necessaria insistenza di consessi criminali di riferimento, evenienza non affatto distonica rispetto alle emergenze processuali indicate in sentenza riguardo l’infiltrazione sistemica della criminalità organizzata nel settore economico di riferimento.
COGNOME NOME [capo 3) della rubrica, in riforma, già escluse le
aggravanti di cui ai numeri 3, n. 1 e 3 -bis dell’art. 628 cod. pen., con le attenuanti generiche prevalenti ridotta la pena].
«Mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p. risultando evidente l’insussistenza del reato».
Il ricorso è inammissibile essendo il motivo – a fronte di una doppia conforme in punto di affermazione di colpevolezza – del tutto generico essendosi il ricorrente limitato ad enunciare il petitum del motivo in difetto della necessaria parte argomentativa.
COGNOME NOME .
Violazione e inosservanza di legge, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1, cod. proc. pen., 114, 132, 133, 62-bis, 163 cod. pen., 3 e 27 Cost. e in relazione all’aumento di pena per l’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Si lamenta l’omessa motivazione in punto di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e la natura sproporzionata della pena a fronte degli indici positivi indicati nell’atto di appello.
1. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento alla denuncia di violazione dell’art. 114 cod. pen., dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il motivo non venne proposto in appello (v. al riguardo pag. 13), né il difensore ha allegato di averlo sollevato con apposita memoria o a verbale di udienza. Inoltre, osta il disposto di cui al comma 2 dell’art. 114 cod. pen. che esclude espressamente che la disposizione si applichi allorché il numero dei concorrenti nel reato è più di cinque.
Quanto alla determinazione della pena, nessun vizio di legittimità sconta la sentenza impugnata in quanto gli indici favorevoli alla ricorrente, costituiti dall stato di incensuratezza, del buon comportamento successivo ai fatti e della risalenza nel tempo della condotta, risultano essere stati apprezzati dalla Corte di merito ai fini del ridimensionamento del trattamento sanzioNOMErio inflitto dal primo giudice, nell’ambito di una valutazione che ha tenuto necessariamente e doverosamente conto anche di elementi di disvalore non affatto privi di rilievo (quali non solo la vicinanza familiare al COGNOME NOME, personaggio di spicco nell’ambito della vicenda illecita, ma anche la comprovata e significativa partecipazione ai proventi dell’attività illecita del nipote, alla luce del contesto de criminalità organizzata barese in cui la condotta è consapevolmente maturata). A fronte, quindi, di una motivazione congrua che dà conto del ragionevole esercizio della discrezionalità da parte del giudice del merito, la censura finisce per chiedere una rivalutazione di merito non consentita in questa sede.
COGNOME NOME .
Erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. e contraddittorietà interna e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’entità della pena. La risposta sanzioNOMEria si poneva in contraddizione con il rilievo positivo riconosciuto allo stato di incensuratezza del ricorrente e al contributo marginale da questi prestato nell’economia del reato.
Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato. Nessuna illogicità manifesta e/o contraddittorietà è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata in quanto gli elementi positivi dalla difesa evidenziati di cui la Corte di merito ha tenuto conto al fine di ridurre in modo significativo l pena base rispetto a quella stabilita dal Tribunale – sono stati correttamente apprezzati nell’ambito di un contributo causale che, seppur marginale, conserva elementi obiettivi di indubbio disvalore avendo comunque consapevolmente assicurato la piena operatività del meccanismo illecito descritto dai giudici di merito, con contributi esecutivi ma necessari all’attuazione del piano criminoso (vedi pag. 15).
COGNOME NOME .
Inosservanza dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
A fronte di una contestazione di estorsione aggravata «a partire dal mese di aprile 2015 di avere minacciato in un bar sito in Palo del Colle la p.o., costringendola a versare la somma di mille euro mensili al fine di installare slot machine nel suo locale», il giudice del merito, alla luce del documentato stato detentivo dell’imputato (arrestato il 12/03/2015 sino al 21/12/2016), aveva retrodatato la condotta ai primi giorni di marzo, collocando la richiesta estorsiva anche in luogo differente (non presso il bar della persona offesa sito in Palo del Colle, bensì in Bari) e in un contesto diverso (“magari proprio quando il NOME andava a portargli i soldi per conto di COGNOME, il quale lo aveva informato circa l’intenzione di cedere l’attività”; il riferimento è da intendersi alle erogazioni l’attività commerciale – prima gestita dal padre della p.o. – avrebbe nel tempo effettuato al ricorrente anche quando erano collocate le macchinette di un gestore differente da quello del COGNOME in favore del quale sarebbe stata realizzata la richiesta estorsiva). Non si era, dunque, al cospetto di un’errata indicazione, ma di un mutamento sostanziale nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Secondo il costante orientamento di legittimità al quale il Collegio intende aderire, il principio di correlazione tra contestazione e sentenza, funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato, risulta violato solo quando il fat
ritenuto nella decisione si trova, rispetto a quello contestato, in rap eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contiene l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in vi induttiva (Sez. 6, n. 10140 del 18/2015, Rv,. 262802). Nel caso in esame, la contestazione nei suoi elementi essenziali è chiara e specifica: si ricollega la pretesa estorsiva e la successiva dazione – peraltro indicata come avvenuta in favore della coniuge allorché il ricorrente era detenuto – all’installazione dell nuove macchinette riferibili all’imprenditore COGNOME (detto NOME), in sostituzione di quelle precedentemente riferibili ad altro imprenditore (la COGNOME). La circostanza che l’imputato – nel periodo indicato in contestazione come quello in cui sarebbe stata realizzata la minaccia – si trovava detenuto attiene al merito della vicenda e alla prova della sua responsabilità, ma non determina una immutatío facti (condotta, nesso di causalità ed evento) ben persistente e chiara in tutto il suo portato di disvalore. La modifica della data, peraltro retrodatata un mese, non ha inciso sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, Rv. 274159 – 02).
Parimenti è a dirsi con riguardo al luogo ove la minaccia sarebbe stata realizzata, non costituendo la modifica del “/ocus commissi delícti” “fatto nuovo”, ma una mera variazione dell’originaria contestazione (Sez. 3, n. 1960 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 272093 – 01).
Violazione degli artt. 526 e 238-bis cod. proc. pen.
Si lamenta l’avvenuto utilizzo ai fini dell’affermazione di responsabilità: 1) delle dichiarazioni di NOME NOME, genitore della p.o. NOME NOME, nonostante non fosse stato sentito in dibattimento (né indicato nella lista testi del P.M.), né la difesa avesse mai prestato il consenso all’acquisizione del verbale di dichiarazioni rese nel corso delle indagini (si era prestato il consenso rispetto a dai di indagine delle informative di p.g.); della sentenza di condanna relativa ai coimputati che hanno optato per il rito abbreviato, non ancora irrevocabile e, dunque, non utilizzabile ex art. 238-bis cod. proc. pen.
Il motivo è generico e manifestamente infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l’affermazione di responsabilità del ricorrente è stata fondata sulla testimonianza della persona offesa NOME COGNOME, escusso al dibattimento all’udienza del 18/11/2020, le cui dichiarazioni sono espressamente riportate per la parte significativa nella sentenza della Corte di merito (v. pag. 105, 106 e 111), mentre quelle del padre sono indicate alla pag. 111 a conferma dell’esistenza del pregresso accordo (ben risalente nel tempo) che l’esercizio commerciale aveva con la COGNOME ed in relazione al quale l’imputato percepiva un “aggio”. Nessuna allegazione comprova
che le circostanze di prova di carattere dichiarativo che la sentenza impug riporta alla pagina 111 siano da riferirsi esclusivamente al padre e non invece al dichiarato della persona offesa. Inoltre, a corredo dell’affermazione di responsabilità, si cita anche il contenuto significativo di intercettazioni telefonich ed ambientali riguardanti NOME COGNOME e la successiva vicenda che ha visto coinvolto il figlio del ricorrente a cui si attribuiscono logicamente evidenti ricadu su quella oggetto di imputazione, verso cui non sono mosse specifiche doglianze.
Infine, quanto alla denunciata inutilizzabilità ex art. 238-bis cod. proc. pen. stante l’assenza di irrevocabilità – della sentenza terminativa del giudizio di primo grado a carico dei coimputati che hanno optato per il rito abbreviato, il ricorrente non si confronta con il diverso regime che ha consentito al giudice del merito di fare riferimento ai fatti in essa accertati ai fini di riscontro, correttamente rif all’accordo intervenuto tra le parti ai fini dell’acquisizione ex art. 493, comma 3 cod. proc. pen. In virtù di tale disposizione, infatti, gli atti oggetto dell’acc entrano a far parte del fascicolo per il dibattimento e sono utilizzabili come prove per la decisione (v. pag. 111).
Mancanza di motivazione e travisamento dell’unica prova posta a fondamento della condanna di primo grado. Travisato era il contenuto delle dichiarazioni rese al processo dalla p.o. NOME NOME, il quale aveva escluso di avere subito minaccia dall’imputato, riferendo di buoni rapporti e di sentirsi in alcun modo da costui minacciato, tanto da essersi a costui rivolto per essere aiutato a pagare un debito. Inconferenti ai fini estorsivi erano le altre fonti di prov alle quali il Tribunale aveva fatto riferimento, specificamente censurate con il motivo di appello e inconferenti le motivazioni rese volte a smentire che le somme percepite dal ricorrente fossero invece riconducibili all’esistenza di una società di fatto nella gestione del bar con il padre della persona offesa.
La censura è generica, in quanto la sentenza impugnata ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni “edulcorate” rese al processo dalla p.o. non rispecchino la realità dei fatti occorsi, essendosi ricondotta la richiest avanzata dall’imputato ad una pretesa di carattere estorsivo in ragione del contesto ambientale in cui essa matura, dei soggetti coinvolti e dell’assenza di una valida causale spendibile da parte dell’imputato a giustificazione del quantum preteso e poi ricevuto. Non privo di significato, poi, è il riferimento alle vicen antecedenti i fatti oggetto del presente giudizio (tangente dovuta per l’installazione delle macchinette COGNOME) e quelle successive (tangente pretesa dal figlio del ricorrente appena scarcerato) che la dicono lunga sulla posizione di esercente sottomesso anche dell’odierna persona offesa.
Difetto ed illogicità della motivazione in relazione alla conferma della confisca (appartamento intestato alla figlia), essendosi disattesi, in assenza di
elementi nuovi, gli esiti favorevoli al ricorrente del relativo procedimento d prevenzione che aveva escluso – con decreto irrevocabile della relativa Corte di appello (irrev. a seguito sentenza della Sezione 2^ della Corte di cassazione del 26/04/2022) – che il cespite fosse riconducibile al ricorrente. Peraltro, l allegazioni della difesa escludevano qualunque riferibilità al ricorrente.
4. Il motivo è fondato.
Il rilievo difensivo, volto ad opporre alla disposta confisca il giudica favorevole formatosi nell’ambito del procedimento di prevenzione, investe il profilo, non specificamente esplorato dalla sentenza impugnata e che la difesa decisamente contesta alla luce degli elementi di fatto indicati anche alle pagine 15 e 16 del ricorso, della riconducibilità del bene al ricorrente. Si è, infatti, dedo che il giudice della prevenzione abbia escluso anche l’esistenza di elementi certi da cui desumere che l’immobile, acquistato dalla figlia con l’accensione di un mutuo, con il documentato aiuto della suocera e con i proventi della RAGIONE_SOCIALE (appartenente al marito), sia riferibile pur indirettament all’imputato e che l’accensione del mutuo da parte della figlia fosse dovuto all’aspettativa di introiti dalla futura attività illecita che il padre avrebbe commes (così pag. 3 sentenza n. 23246/2022 Corte di cassazione).
Il problema delle interferenze tra la confisca di prevenzione e quella prevista dall’art. 240-bis cod. pen., che scaturisce dall’essere i richiamati istituti accomunati da un’identica ratio funzionale e da analoghi aspetti strutturali, in quanto ambedue le misure si fondano sul presupposto della sproporzione tra redditi e disponibilità, collegati nel primo caso alla pericolosità soggettiva, nell’al ad una sentenza di condanna, è stato reiteratamente esplorato dalla giurisprudenza di legittimità che, pur escludendo la possibilità di applicazione del principio di bis in idem in senso tecnico, ha, tuttavia, ritenuto configurabile una preclusione processuale, analoga a quella che contraddistingue la materia cautelare, in cui la decisione irrevocabile si connota per una minore stabilità rispetto al giudicato vero e proprio, in quanto è suscettibile di essere messa in discussione a seguito della sopravvenienza di fatti nuovi. Siffatta preclusione è destinata ad operare solo allorché le pronunzie abbiano ad oggetto i presupposti comuni delle due fattispecie espropriative, quali la titolarità dei beni ovvero l sproporzione tra redditi e disponibilità, restando, invece, ininfluenti ai fini de pregiudizialità i motivi meramente processuali ovvero, come nel caso dell’esclusione della pericolosità del soggetto, quelli non comuni (in tal senso, Sez. 5, n. 22626 del 28/04/2010, P.m. in proc. D.F. e altro, Rv. 247441; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, COGNOME, Rv. 254278; Sez. 1, n. 20476 del 11/02/2013, COGNOME e altro, Rv. 255383; Sez. 6, n. 18267 del 06/02/2014, Garone, Rv. 259453; Sez. 1, n. 53625 del 27/10/2017, COGNOME e altri, Rv. 272168;
Sez. 2, n. 19193 del 03/04/2019, Fedele, non mass.).
Sebbene il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non abbia – per come rilevato dalla sentenza impugnata – un effetto preclusivo di un successivo procedimento per la confisca allargata, avente ad oggetto gli stessi beni ed in danno della stessa persona, occorre però che siano dedotti fatti nuovi o siano valutati fatti non rilevanti nel giudizio di prevenzione, comportando l’onere di un più rigoroso obbligo motivazionale sulla sussistenza dei presupposti del provvedimento (Sez. 1, n. 53265 del 27/10/2017, COGNOME, Rv. 272168 – 01; Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272837 – 01, Sez. 6, n. 23040 del 07/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270482 – 01). E che la decisione conclusiva del procedimento di prevenzione patrimoniale ha effetto preclusivo su un eventuale procedimento, avente ad oggetto gli stessi beni ed in danno della stessa persona, per la confisca allargata, in mancanza di deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione definita, è principio costantemente affermato dalla Corte di legittimità (Sez. 1, n. 44332 del 18/11/2008, Araniti, Rv. 242201; Sez. 4, n. 2165 del 9/12/2021, dep. 2022, Storino, non mass.).
Su tale profilo, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.
COGNOME NOME .
«Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p. in relazione agl artt. 125, 129 e 530 c.p.p.; 133 c.p.; nonché per difetto ovvero comunque contraddittorietà ed illogicità di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio».
Si deduce che dalle risultanze investigative emergeva la non colpevolezza dell’imputato, che la pena poteva essere ulteriormente diminuita e l’assenza al riguardo di una motivazione adeguata alla luce di tutte le risultanze processuali.
Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi dedotti prospettano – a modo di mero enunciato – deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
COGNOME NOME .
Violazione e inosservanza di legge, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 1, cod. proc. pen., 114, 132, 133, 62-bis, 163 cod. pen., 3 e 27 Cost. e in relazione all’aumento di pena per l’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Si lamenta il vizio e la contraddittorietà della motivazione per avere da un lato riconosciuto valenza meno significativa e pregnante alla condotta dell’imputato rispetto all’intera economia della vicenda e poi affermatone, al contempo, il
rilevante ruolo in essa assunto; applicato l’aumento massimo per l’aggravante speciale nonostante ne avesse diversificato la posizione rispetto ad altri correi per i quali detto aumento era stato così operato; negato l’applicazione della circostanza di cui all’art. 114 cod. pen. nonostante si fosse esclusa la partecipazione attiva dell’imputato alla consumazione della condotta tipica, finendo così per assegnare rilievo al solo rapporto parentale col nipote COGNOME NOME che utilizzava la spendita del suo nome per imporre le s/ot e da cui percepiva il denaro di provenienza illecita; omesso di apprezzare la minore intensità del dolo, attenuata dal protratto stato di detenzione e dall’assenza di potere decisionale.
1. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto è anzitutto inammissibile per carenza di interesse con riguardo alla denuncia di violazione dell’art. 62-bis cod. pen. essendo le attenuanti generiche state concesse nella misura massima (vedi pag. 24). Parimenti inammissibile è il motivo con riferimento alla denuncia di violazione dell’art. 114 cod. pen., sia perché dalla lettura della sentenza impugnata il relativo motivo non risulta proposto in appello (v. al riguardo anche pagg. 37 e 38), né il difensore ha allegato di averlo sollevato con apposita memoria o a verbale di udienza. Inoltre, osta il disposto di cui al comma 2 dell’art. 114 cod. pen. che esclude espressamente che la disposizione si applichi allorché il numero dei concorrenti nel reato è più di cinque.
Le altre censure risultano manifestamente infondate. Il vizio di contraddittorietà della motivazione muove da un presupposto di fatto errato, ossia che la Corte di merito avrebbe dato risalto, ai fini del riconoscimento al ricorrente un trattamento sanzioNOMErio più favorevole, allo stato detentivo dell’imputato che gli avrebbe precluso di apportare un significativo contributo alla vicenda illecita al dispetto degli altri correi. Tale assunto viene ricavato dal riferimento contenuto nella sentenza impugnata al passaggio argonnentativo in cui la Corte d’appello scrive «la circostanza che il prevenuto all’epoca dei fatti fosse già detenuto in regime di 41-bis da circa 20 anni, depone per una condotta delittuosa certamente meno significativa e pregnante rispetto all’intera economia della vicenda». In realtà, se si ha riguardo al capoverso precedente, si tratta del riassunto del motivo di appello, per come si ricava anche dall’esame del relativo atto di impugnazione (v. pag. 38 terzo capoverso atto di appello) e dal successivo riferimento ad altre doglianze mosse con il predetto atto.
Escluso quindi un profilo di contraddittorietà della motivazione, la sentenza impugnata quanto alla determinazione della pena base – comunque stabilita in misura inferiore a quella del primo giudice – rinviene congrua motivazione, essendosi fatto riferimento al rilevante ruolo svolto dall’imputato nella vicenda, considerato che il meccanismo illecito rinveniva la sua consapevole e decisiva
“benedizione” al fine di eliminare la concorrenza nel settore, a fronte della quale percepiva dal nipote un compenso fisso, il quale si occupava anche delle necessità del suo nucleo familiare. A ciò, poi, si sono aggiunti i gravissimi precedenti anche specifici che il ricorrente risulta annoverare ai fini della misura dell’aument stabilito per l’aggravante speciale che risultano del tutto continenti con la situazione di fatto che ha determiNOME la contestazione di tale circostanza.
Il fatto che il ricorrente fosse detenuto da tempo, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, costituisce elemento dimostrativo di un dolo non affatto privo di intensità, in quanto logicamente dimostrativa di assenza di risocializzazione.
La rinuncia ai motivi di gravame, nell’ambito della valutazione discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in questa sede anche in assenza di ricorso del pubblico ministero, risulta apprezzata ai fini della concessione nell’estensione massima delle attenuanti generiche, al pari degli argomenti che ne hanno differenziato la posizione rispetto agli altri coimputati sanzionati con pene superiori.
COGNOME NOME
Erronea applicazione dell’art. 644 cod proc. pen.; motivazione omessa anche rispetto al devoluto, motivazione apparente e contraddittorietà con atti del procedimento (capo 27 della rubrica).
Il motivo attiene alla sussistenza del reato, con particolare riguardo all’accertamento del tasso usurario e dei ratei pattuiti, all’ammontare dei prestiti contestati, sulle date e sulle somme restituite. Né ai fini dell’esatta determinazione della misura del tasso usurario (pari al 10%) poteva farsi riferimento alle generiche dichiarazioni della persona offesa, in contrasto con le risultanze investigative (non provata era stata la restituzione di somme mediante assegni postali). Mancava poi un riferimento alla normativa sia primaria che secondaria ai fini della determinazione usuraria del tasso applicato.
Il primo motivo è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da decisiva e specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Il riconoscimento della natura usuraria dei due prestiti per cui è intervenuta condanna, quali autonomi momenti negoziali assistiti da autonoma causale, rinviene congrua motivazione essendosi fatto riferimento non solo alle precise dichiarazioni della persona offesa, ma anche al riscontro costituito dall’acquisizione dei relativi titoli di credito e, soprattutto, dalle mod di compilazione (rilascio di un assegno precompilato ma non sottoscritto per girata recante una cifra maggiorata del 10%). La misura usuraria del tasso di interesse
risulta poi essere stata calcolata in ragione del brevissimo tempo di restituzione del prestito, rapportandosi correttamente la misura pretesa del 10% mensile ad un tasso annuo di gran lunga maggiore. Dinanzi a tale ricostruzione – che si avvale anche di puntuale verifica tecnica – la prospettazione difensiva volta a dilazionare sull’intero decorso dei nove mesi inizialmente contestati il tasso effettivamente corrisposto, si risolve in un’alternativa di merito volta a sottoporre alla Corte un rilettura delle fonti probatorie, preclusa in questa sede. Con la conseguenza che i riferimenti giurisprudenziali della Corte di legittimità richiamati in sentenza da giudice del merito con riguardo al momento perfezionativo del delitto di usura, si rivelano corretti (Sez. 2, n. 50397 del 21/11/2014, Aronica, Rv. 261487 – 01; Sez. 2, n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487 – 01).
Erronea applicazione dell’art. 644 cod. proc. pen.; motivazione omessa anche rispetto al devoluto, motivazione apparente e contraddittorietà con atti del procedimento (capo 30 della rubrica).
La censura si incentra sul rilievo probatorio attribuito al dichiarato dell presunta parte offesa, da valutarsi in modo stringente o financo ex art. 210 cod. proc. pen., stante la differente posizione che alla medesima avrebbe dovuto essere attribuita in quanto “indagabile” per il delitto di truffa, avendo assunto, secondo quanto dalla stessa dichiarato, la veste di compartecipe nell’allestimento di un’operazione fraudolenta ideata dal ricorrente e volta a far acquistare all’imputato la proprietà di un’auto attraverso l’erogazione di un finanziamento ottenuto mediante la presentazione di documentazione falsa di pertinenza della stessa persona offesa.
Il secondo motivo è infondato. La lettura della sentenza impugnata consente di escludere che il prospettato coinvolgimento della persona offesa nell’operazione truffaldina abbia avuto ricadute sull’attendibilità del dichiarato i ordine alla vicenda usuraria e sull’assunzione della veste di testimone assunta al processo (anche se le dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell’art. 493, comma 3, cod. proc. pen.). La Corte territoriale, infatti, ha fondato la prova del patto usurario intervenuto tra l’imputato e la p.o. non solo sulle precise e circostanziate dichiarazioni di quest’ultima, ma ha richiamato plurimi elementi di conferma tratti: dall’informativa di p.g. pure acquisita agli atti (e riportata ne sua parte di rilievo in sentenza alle pagine 132 e 133 e quanto anche all’esito di altri accertamenti alle pagine 134 e 135); dall’acquisizione dei documenti comprovanti i fatti narrati dalla p.o.; dalle affermazioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME (vedi pagine 133-134 e 135).
Si tratta di un complesso di elementi, di carattere convergente, che sostengono la conclusione raggiunta dal giudice del merito secondo cui l’operazione ai danni della finanziaria sia stata congegnata dall’imputato quale
modalità di esecuzione di un negozio di carattere usurario che si è realizzato tanto con l’iniziale corresponsione della metà della somma richiestagli e poi mediante un’operazione illecita che lo ha affrancato dall’onere di corrispondere la ben maggiore cifra necessaria per l’acquisto dell’autovettura (poi girata dalla p.o. a titolo gratuito a sua moglie). Al riguardo, basti pensare al riscontro costituit dall’addebito del costo del trasferimento di proprietà alla medesima p.o., con decurtamento dalla seconda rata del “prestito”.
Di conseguenza, correttamente si è escluso che la p.o. potesse assumere la veste di concorrente nel delitto di truffa, sia perché non ha conseguito alcun profitto ingiusto, essendo divenuto debitore nei confronti della società per l’acquisto di un’auto che non ha mai posseduto e, come tale, esposto alle iniziative “recuperatorie” in caso di inadempimento, sia soprattutto perché è assente la prova del dolo di concorso, ossia che la compravendita fosse stata ab initio unitariamente congegnata anche dal Bux NOME quale artifizio volto a consentirgli di ottenere dall’imputato la seconda tranche del prestito (a tasso usurario) a cui questi ambiva. A conferma di ciò depongono gli argomenti evidenziati dalla sentenza impugnata che non si rivelano affatto illogici: l’imputato dapprima consegnò alla p.o. la metà del prestito richiesto; il pagamento delle rate mensili di finanziamento dell’auto fu preteso dall’imputato; l’obbligazione venne assunta dalla p.o. con la convinzione che vi avrebbe fatto fronte quota parte anche l’imputato, trovandosi così esposta verso una somma di gran lunga superiore.
3. Violazione di legge in relazione all’art. 62 n. 6 cod. pen. e vizio d motivazione (contraddittorietà con atti del procedimento specificamente indicati). Si lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente affermato che la «richiesta» di riconoscimento dell’attenuante fosse stata per la prima volta presentata nel giudizio di impugnazione e specificamente con la memoria difensiva, avendo il ricorrente omesso di esplicitarla nell’atto di appello (ove vi erano solo due fugaci riferimenti – alle pagine 6 e 16 del gravame in punto di responsabilità – al fatto che il Tribunale non avrebbe considerato le dichiarazioni di entrambe le persone offese – capi 27 e 30 – di avvenuto risarcimento del danno), con conseguente inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 591 lett. c) in relazione all’art. 581 c) cod. proc. pen., in difetto di richiesta tempestivamente presentata con i motivi principali.
In realtà, si evidenzia come gli atti relativi al risarcimento del danno nei confronti delle due persone offese si rinvengono nel verbale di udienza del 18/11/2020 dinanzi al Tribunale, ove furono formalmente acquisiti; inoltre, il risarcimento doveva intendersi tempestivamente effettuato, in quanto le dichiarazioni liberatorie delle persone offese erano state prodotte all’udienza del 18/11/2020 che per il ricorrente doveva intendersi prima udienza, essendo stata
la sua posizione all’udienza antecedente del 17/10/2020 stralciata per difetto di notifica.
Peraltro, la motivazione che la Corte territoriale aveva poi ritenuto di rendere in punto di esclusione dell’attenuante, non era idonea a dare motivatamente conto delle ragioni per cui si era ritenuta inadeguata la valutazione satisfattiva effettuat dalle persone offese e inidoneo il risarcimento, limitandosi a rilevare che l’imputato aveva proceduto alla mera restituzione del danno emergente, di per sé inidonea a dar vita all’integralità del ristoro, omettendo di valutare anche che il giudice primo grado aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 3 cod. pen., ossia che le persone offese si trovassero in stato di bisogno.
3. Il terzo motivo è fondato.
Invero, deve concordandosi con la prospettazione difensiva che vuole ritualmente introdotta con l’atto di appello la questione relativa alla concessione al ricorrente dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., posto che dalla lett della relativa impugnazione (pagine 6 e 16) risulta anzitutto che la difesa si dolse espressamente del non liquet del Tribunale, sottolineando come il primo giudice avesse completamente omesso la dichiarazione di avvenuto risarcimento del danno sottoscritta da entrambe le persone offese prima dell’apertura del dibattimento e come per il ricorrente la prima udienza fosse quella del 18/11/2020 posto che all’udienza precedente la posizione era stata stralciata per difetto di notifica. Peraltro, tali censure – e tanto basta a ritenere, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, integrato il requisito della «richiesta» che norma dell’art. 581 cod. proc. pen. deve caratterizzare l’appello – vanno necessariamente riferite all’incipit contenuto nella rubrica dell’atto di appello ove in subordine la difesa dell’imputato chiede «il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p.».
Peraltro, va parimenti confutata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata a corredo dell’inammissibilità del relativo motivo secondo cui le dichiarazioni liberatorie non risulterebbero allegate al verbale di prima udienza celebrata il 17/10/2020 e né ad altro verbale (v. pag. 142). In realtà, dall’esame del fascicolo processuale risulta che la prima udienza per l’imputato fui quella successiva del 18/11/2020 in quanto la sua posizione era stata stralciata per difetto di notifica e che a detta udienza per come espressamente precisato al punto 1) della prima pagina del relativo verbale «la difesa di COGNOME NOME produce copia dell’avvenuto risarcimento nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, parti offese».
Il motivo di appello era dunque ammissibile.
Né può ritenersi adeguatamente affrontata la questione nella parte della motivazione della sentenza impugnata che ne esclude comunque il rilievo ai fini
circostanziali in ragione di una incapienza del quantum versato (che sarebbe limitato al danno emergente) rispetto alla voce complessiva di danno, in difetto delle necessarie quantificazioni del pregiudizio economico che le persone offese avrebbero subito nella loro sfera giuridica quale diretta conseguenza delle condotte usurarie e degli ulteriori pregiudizi, anche morali, eventualmente da ricollegarsi ai fatti accertati. Sebbene vada ribadito il principio secondo cui il giudice del merit non è vincolato nella sua valutazione all’accordo transattivo intervenuto tra le parti (Sez. 4, n. 34380 dell’14/07/2011, NOME, Rv. 251508 – 01; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C, Rv. 278368 – 02), occorre però che le ragioni del dissenso siano sorrette da adeguata motivazione.
Va, pertanto, annullata sul punto la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto, dichiarandosi irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti usura contestati.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, con particolare riguardo al “severo” aumento stabilito per la continuazione – in “controtendenza rispetto al riconoscimento della massima diminuzione per le attenuanti generiche – privo di adeguata giustificazione motivazionale e non essendosi tenuto conto dell’avvenuta esclusione delle aggravanti artt. 644 n. 5 e 416-bis.1 cod. pen.) e delle modalità della condotta di non particolare disvalore.
L’aumento operato per la continuazione rinviene congrua motivazione, essendosi fatto esplicito riferimento alla gravità complessiva della condotta serbata dall’imputato – per come accertata e ben delineata a livello argomentativo nelle pagine dedicate alla ricostruzione die fatti illeciti – oltre che alle moda particolarmente insidiose della stessa, essendosi al riguardo sottolineato l’eccessività della controprestazione nel caso del primo reato e la manifesta sproporzione tra le prestazioni nell’altro. La circostanza che si siano escluse le aggravanti speciali contestate non elide l’ambito del giudizio che il giudice del merito è tenuto a compiere circa la gravità del reato ai fini della determinazione della misura dell’aumento per la continuazione, in cui confluiscono, stante l’espressa previsione di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen., proprio quegli elementi del fatto che la Corte di merito ha sottolineato a corredo dell’aumento stabilito (comunque lontano da quello massimo ex art. 81 cpv. cod. pen.).
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 240-bis cod. pen.
Il motivo è manifestamente infondato e involgente per lo più profili di merito non scrutinabili in questa sede.
Anzitutto va precisato, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente
(pagg. 16-22 atto di appello e penultima del presente ricorso) e invece correttamente evidenziato dalla Corte di merito, che ai fini della confisca c.d. “allargata” prevista dall’art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il “quantum” ricavato dalla commissione dei cd. “reati spia”, dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e ch il loro valore sia sproporzioNOME rispetto al reddito dichiarato o all’atti economica esercitata (v. da ultimo, Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, 2022, Aprovitola, Rv. 282687 – 01, Sez. 2, n. 22058 del 18/04/2023, COGNOME, non mass.). Pertanto, il rilievo che il quantum ricavato dai reati “spia” sarebbe esiguo può, in ipotesi, rilevare ai fini della misura della confisca diretta del profitto ma n riguardo quella allargata.
Inoltre si è anche affermato che in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni del condanNOME, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l’att lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fa concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Rv. 283177 – 01).
Quanto, poi alla legittima provenienza della provvista impiegata per l’acquisto dell’immobile oggetto di confisca verso cui si appuntano le doglianze del ricorrente, la sentenza impugnata ha anzitutto evidenziato l’assoluta incapacità reddituale della intestataria di farvi fronte e la logica presunzione di riconducibil dell’acquisto del bene al nucleo familiare di diretta e legale appartenenza. Ha poi esamiNOME i rilievi svolti dal c.t. di parte (richiamati nelle restanti pagine dell di appello), pervenendo a risultati diametralmente opposti non sulla base di un mero e apodittico richiamo al provvedimento di sequestro e alla consulenza del c.t. del pubblico ministero, ma svalutando, con congrua motivazione, la rilevanza ai fini difensivi, della documentazione prodotta stante l’assenza di esaustività e pregnanza. Né il giudice di legittimità può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
La Corte d’appello ha, infine, escluso rilievo alla produzione documentale allegata dalla difesa volta a comprovare l’esistenza di un nucleo familiare più ristretto onde dimostrare l’esistenza di un fabbisogno complessivo inferiore, sulla scorta del valore probatorio che a tale produzione deve legalmente riconoscersi: lo stato di famiglia, infatti, assevera la composizione del relativo nucleo alla data in cui è rilasciato e, quindi, nessuna illogicità o carenza sconta la sentenza impugnata per averne escluso il rilievo in ragione del fatto che il certificat
annovera una data ampiamente successiva agli anni considerati ai fini del sequestro e della confisca e, dunque, in difetto di altre allegazioni, non può dimostrare che quella differente composizione fosse in precedenza esistente.
COGNOME NOME .
Vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova di colpevolezza. Omessa ed erronea valutazione della prova.
Si lamenta l’assenza di elementi probanti con riferimento al concorso nel reato in contestazione. Si denuncia, altresì, il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, gestore dell’esercizio commerciale presso cui si sostiene sarebbe intervenuto il ricorrente, per conto del coimputato COGNOME, al fine di imporre al gestore la rimozione delle macchinette dell’imprenditore concorrente. Dal contenuto di tali dichiarazioni emergeva «il dato fattuale della mancanza della minaccia percepita dalla presunta persona offesa, oltre che l’indicazione di un soggetto diverso dal sig. NOME (COGNOME), che viene indicato tale NOME», nonché – sul piano della condotta materiale – «della mancanza di alterazione del mercato e della scelta del gestore», posto che il gestore era torNOME liberamente al suo vecchio gestore di slot.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, da ritenersi sproporzioNOME in relazione all’affettivo apporto del ricorrente all’interno dell’intera vicenda (un unico episodio e nell’arco di un tempo assai limitato e delineato).
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Quanto al primo motivo va anzitutto evidenziato che non ricorre tecnicamente l’ipotesi del travisamento della prova, in quanto la Corte di merito risulta avere espressamente menzioNOME le dichiarazioni rese dal NOME tra le fonti di prova acquisite, tanto che le ha anche riportate per esteso alle pagine 96 e 97 della motivazione. Il travisamento della prova consiste, infatti, nell’utilizzazione di una prova inesistente o nell’utilizzazione di un risultato di pro incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (Sez. 6, n 33435 del 4/05/2006, Rv. 234364). Tale obiettiva diversità deve riguardare il risultato della prova “travisata” e non le conclusioni che il giudice del merit raggiunge in senso difforme sulla scorta di altri elementi. E nel caso in esame proprio questo si è verificato. La Corte di merito, infatti, dopo avere passato in rassegna le diverse fonti di prova, ha motivatamente ritenuto “edulcorate” nella ricostruzione dei fatti le dichiarazioni della persona offesa, al pari di altre acquis al processo (vedi pag. 100), attribuendo decisiva pregnanza al compendio intercettivo caratterizzato da conversazioni tra tutti i protagonisti della vicend
che conferma il diretto coinvolgimento, a livello concorsuale, del ricorrente nell’ambito di una condotta che assume i connotati di quella contestata. A fronte di ciò, il motivo dedotto risulta inammissibile, in quanto si limita a riprodurre s punto quello di appello (in cui si era attribuito valore alle dichiarazioni “liberator della persona offesa) e, soprattutto, non si confronta con gli altri elementi a carico diffusamente indicati dalla sentenza impugnata, finendo per essere generico e, a voler ammettere l’ipotesi del travisamento, financo inammissibile per mancato svolgimento della c.d. prova di resistenza.
2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, rinvenendo il trattamento sanzioNOMErio congrua motivazione, essendosi richiamati indici di disvalore oggettivo e soggettivo (v. pag. 104) del tutto pertinenti con i fatti accertati e d ruolo svolto dall’imputato, nell’ambito di un giudizio che è pervenuto ad una pena contenuta tenendo anche conto della differente risposta sanzioNOMEria riservata agli imputati rei di condotte più gravi. Deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criter di cui all’art. 133 c.p. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410).
COGNOME NOME .
Erronea applicazione della legge penale (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio.
Il ricorso è inammissibile avendo l’imputato espressamente rinunciato al ricorso con atto del 31/01/2023 pervenuto alla Corte di cassazione con pec del difensore il 13/02/2023.
La rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).
COGNOME NOME .
Inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen.; erronea applicazione degli artt.
110 – 513-bis e 416-bis.1 cod. pen. e violazione dell’art. 40 cod. pen.; mancata applicazione dell’art. 379 cod. pen.; contraddittorietà interna e violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.
Il motivo attiene al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (non ostando a detti fini che l’imputata abbia rinunziato al motivo di appello in punto di responsabilità) – sul rilievo che la stessa Corte territoriale «ammette che la ricorrente non ha realizzato l’azione tipica del reato di cui all’art. 513-bis c pen.».
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio. La censura attiene alla misura della pena inflitta ritenuta sproporzionata in eccesso rispetto ai convergenti indici positivi a favore della ricorrente specificamente indicati nel ricorso alle pagine 7 e 8 (numerazione indicata dalla Corte essendone l’atto sprovvisto).
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato perché – a prescindere dalla questione inerente alla possibilità di dedurre in cassazione cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. attinenti al merito allorché si è rinunziato al relativo motivo – muove da un presupposto errato, ossia che la Corte di merito con l’affermazione che la ricorrente non abbia realizzato l’azione tipica abbia inteso affermarne, al contempo, l’estraneità ai fatti.
Al riguardo, va infatti evidenziato che con l’atto di appello la difesa dell ricorrente prospettò il problema, diffusamente argomentato, della rilevanza causale del comportamento attribuito all’imputata rispetto alla commissione del reato. Tale motivo ha formato oggetto di rinunzia. Con il successivo in ordine al trattamento sanzioNOMErio si evidenziò, a corredo della richiesta di una pena inferiore, che il comportamento comunque tenuto dalla ricorrente fosse «scarsamente significativo e quasi trascurabile».
Il tema devoluto alla Corte di merito non era quello di verificare la valenza atipica della condotta della ricorrente ai fini dell’integrazione della fattispecie concorso di persone nel reato, bensì di apprezzarne la valenza in termini di corretta e proporzionalità rispetto alla risposta sanzioNOMEria.
In tale ambito va dunque collocato il riferimento che «la ricorrente non ha realizzato l’azione tipica del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen.».
Peraltro, anche laddove tale argomento fosse stato speso in ordine al merito della res iudicanda le conclusioni non sarebbero quello auspicate dalla ricorrente, in quanto per affermarsi la responsabilità a titolo di concorso nel reato non è necessario che ciascun concorrente abbia realizzato l’azione tipica. I contributi dei singoli concorrenti devono confluire nella realizzazione comune della fattispecie oggettiva di un reato. Quale ruolo ciascun partecipe rivesta nell’esecuzione del
fatto, non ha importanza: il fatto collettivo può essere realizzato da più coautori o da un singolo autore con l’ausilio di uno più complici, da più soggetti ciascuno dei quali si limita a porre in essere una frazione del fatto tipico ecc.
Altro problema è poi quello relativo alla determinazione dei coefficienti minimi della rilevanza penale di ciascuna condotta di partecipazione, ma si tratta di un problema precluso proprio dalla rinunzia ai motivi in punto di responsabilità e che involge il merito della vicenda; inoltre, le sentenze di merito (vedi in particolar quella del Tribunale), hanno indicato le ragioni poste a fondamento del riconoscimento in capo alla ricorrente di una consapevole responsabilità concorsuale, ricavata dal ruolo alla stessa dal marito attribuito che assume valenza rafforzativa ed agevolatrice della condotta tipica e del disegno criminoso dal coniuge perseguito (tanto che si fa espresso riferimento al contributo fornito nella preparazione o esecuzione del reato), a prescindere dalle fasi in cui lo stesso si è poi materializzato.
2. Manifestamente infondato è il trattamento sanzioNOMErio. Escluso che la ricorrente sia stata chiamata rispondere per un comportamento post factum per quanto sopra osservato, va anzitutto osservato, anche con riguardo alla doglianza di omessa motivazione sul devoluto, che deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410). Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di merito ha apprezzato gli indici favorevoli indicati nell’atto di appello a favore della ricorrente (vedi p 39 – 40 dell’atto di appello e pag. 29 sentenza impugnata), in parte “integrati” nel presente ricorso in assenza di un’allegazione che dia conto di una preventiva sottoposizione al giudice del merito
In ogni caso, nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata per non avere assegNOME a detti indici la diminuzione auspicata (un anno a fronte di sei mesi riconosciuti dalla Corte di merito), se si tiene conto che la Corte d’appello ha al contempo fatto riferimento ad indici di disvalore non affatto secondari, dettati non affatto dal rapporto parentale con uno dei protagonisti della vicenda, ma dall’ausilio a questi prestato nell’ambito di un’attività di rendicontazione che notoriamente e logicamente esige particolare fiducia ed “intraneità” nei propositi e disegni criminali perseguiti da chi quell’attività organizza e dirige.
E nell’ambito della valutazione discrezionale che il legislatore riconosce al giudice del merito in punto di pena, nessun vincolo deriva dal fatto che per altri imputati ad alcuni indici sia stato attribuito rilievo, in quanto un profil contraddittorietà potrebbe in ipotesi rilevarsi soltanto se si fosse al cospetto d
situazione del tutto identiche.
COGNOME NOME .
«Violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 234 e 546 le e) e 597 c.p.p.: omessa valutazione di documenti presenti in atti e richiamati nei motivi di appello».
La censura attiene all’omesso dissequestro delle somme che hanno alimentato il conto corrente intestato a COGNOME NOME, ex coniuge del ricorrente, stante l’esistenza di cause lecite di formazione della relativa provvista, alimentata con denari provenienti dal di lei padre (realizzati dalla vendita di un immobile, da redditi percepiti dallo stesso nell’ambito della propria attività professionale e dall liquidazione di certificati di deposito allo stesso intestati). La Corte di merito avev disatteso il relativo tema erroneamente ritenendo che la difesa non avesse allegato la relativa documentazione probante.
Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente in quest sede, infatti, nulla ha allegato a sostegno della censura, al fine di comprovare di avere documentato al giudice di appello il motivo dedotto a pag. 30 del relativo atto. Se, infatti, si ha riguardo all’atto di appello tra gli allegati vi so documenti (un vaglia cambiario e estratto di un c/c) che attengono a soggetto diverso (tale COGNOME NOMENOME rispetto a colui da cui proverrebbero le risorse che avrebbero lecitamente implementato il conto oggetto di confisca.
Inoltre, sul punto, del tutto generico risulta il motivo di appello, in quant oltre il riferimento alla donazione che l’interessata avrebbe ricevuto dal di lei padre (neppure specificamente quantificata) si richiama sempre genericamente l’esito di un altro procedimento (c.d. “RAGIONE_SOCIALE“) che avrebbe asseverato la liceità delle ingenti disponibilità. Con la conseguenza che le specificazioni sulla provenienza delle somme sul c/c che il ricorrente indica nel presente ricorso avrebbero carattere non solo di merito ma anche di novità. Nessuna ulteriore indicazione poi contiene il ricorso per cassazione in ordine a successive allegazioni volte a comprovare la fondatezza della censura in questa sede svolta.
Per i ricorsi dichiarati inammissibili – ad eccezione di quello di COGNOME NOME che ha trovato accoglimento pe un motivo – consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., giugno 2000 n. 186). Per COGNOME NOME l’ammenda va ridotta ad euro 500,00 in quanto rinunziante.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari e dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., con rinvio per nuov giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari e rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità del predetto imputato.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15/09/2023