Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21922 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21922 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
SENTENZA
lette le conclusioni del PG in persona dell’Avvocato generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente all’aggravante del metodo mafioso e il rigetto del ricorso nel sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 10/11/1977 avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte d’appello di Catanzaro udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME resto
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma di quella pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, all’esito di giudizio abbreviato, in data 7 luglio 2023, ha assolto NOME COGNOME dai reati di cui agli artt. 23 legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. di cui al capo A) e dal reato di cui al capo C) e, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., ha rideterminato la pena per i residui reati di cui al capo A) e per quelli di cui al capo B), nella misura di tre anni di reclusione e 7.500 euro di multa, con revoca delle pene accessorie disposte dal primo giudice.
Alla luce di prove costituite, essenzialmente, da deposizioni testimoniali e riprese video, Ł stata ricostruita la partecipazione dell’imputato, in concorso con altri, all’azione di danneggiamento di alcune vetture di proprietà di NOME e NOME COGNOME, commessa a Cirò Marina il 14 agosto 2022, mediante l’uso di armi da fuoco e armi improprie.
L’azione Ł stata ricondotta alla volontà di vendetta da parte degli autori del danneggiamento in seguito ad alcune liti insorte tra i Facenza, da un lato, COGNOME e i suoi originari coimputati, dall’altro.
I reati sono stati ritenuti aggravati ai sensi dell’art. 416bis.1. cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riguardo all’affermazione della penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967 a titolo di concorso, pur in assenza di qualsiasi elemento giustificativo.
La partecipazione di COGNOME alla ‘spedizione punitiva’ sarebbe stata ricostruita nonostante un quadro indiziario contraddittorio, specie alla luce delle prove orali acquisite, e in violazione delle regole probatorie in punto di concorso di persone.
La circostanza della partecipazione all’azione di danneggiamento non avrebbe potuto essere posta a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità concorsuale di COGNOME per i reati in materia di armi che, nell’occasione, erano, semmai, detenute da altri.
2.2. Con il secondo motivo, articolato, anch’esso, come vizio di violazione di legge, Ł stata contestata l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato con riguardo alla contravvenzione di cui all’art. 703 cod. pen. descritta al capo B) e, anch’essa, ritenuta integrata, secondo il ricorrente, sulla base di argomentazioni generiche e prive di adeguato confronto con il contenuto delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti (fondamentalmente, le persone offese).
2.3. Con il terzo motivo Ł stata eccepita violazione di legge in relazione all’affermazione della sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso.
La Corte ha fatto coincidere l’azione delittuosa con le specifiche modalità alle quali l’art. 416bis.1. cod. pen.riconnette rilievo decisivo ai fini della sussistenza dell’elemento circostanziale.
L’azione Ł stata posta in essere da soggetti estranei ai contesti di criminalità organizzata, le persone offese non hanno avuto alcun timore di riferire quanto a loro conoscenza.
NØ avrebbero potuto essere valorizzati, contrariamente a quanto fatto dalla Corte di appello, elementi e circostanze successivi alla commissione del fatto o, addirittura, al rientro dell’imputato nel proprio luogo di residenza.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente all’aggravante del metodo mafioso e il rigetto del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei limiti e nei termini di seguito precisati.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente avendo ad oggetto la detenzione e il porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e l’esplosione di alcuni colpi al fine di danneggiare alcuni veicoli e altri beni di proprietà di NOME e NOME COGNOME.
Si tratta di censure infondate.
All’esito dell’istruttoria, Ł stata ricostruita la partecipazione di COGNOME all’azione di fuoco posta in essere all’esterno dell’abitazione di NOME COGNOME, alla INDIRIZZO Cirò Marina nella notte del 14 agosto 2022.
Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, COGNOME ha fatto parte del gruppo capeggiato da NOME COGNOME che quella notte, reagendo ad una prima aggressione commessa dai COGNOME, ha danneggiato, in un primo momento, mediante l’esplosione di colpi di arma da fuoco, le automobili in uso a NOME e NOME COGNOME e, poco dopo, con le medesime modalità, l’abitazione di NOME COGNOME, distruggendo le automobili suddette con l’utilizzo di spranghe di ferro.
La partecipazione di COGNOME alla descritta azione Ł stata ricostruita con il riferimento alle dichiarazioni di NOME, NOME e NOME COGNOME (che hanno riconosciuto l’imputato come uno degli autori dei danneggiamenti) e i filmati delle telecamere che hanno ripreso COGNOME prima dell’inizio dell’azione di danneggiamento davanti all’abitazione di Cataldo Cornicello.
La valutazione compiuta dalla Corte di appello in riferimento ai motivi di appello svolti sulla ricostruzione della partecipazione dell’imputato all’azione punitiva Ł esente dai vizi di violazione di legge sollevati con le censure in esame.
Invero, del tutto congruamente, i giudici del gravame di merito hanno valutato la sostanziale convergenza e credibilità delle dichiarazioni delle persone offese e del riconoscimento di COGNOME come uno dei partecipi all’azione di danneggiamento (delitto per il quale, peraltro, non Ł stato sollevato alcun motivo di ricorso).
Il ruolo attivo di COGNOME Ł emerso anche alla luce del fatto che proprio da una discussione tra lo stesso e NOME COGNOME ha avuto origine la successiva richiesta di aiuto a Cornicello e l’organizzazione della spedizione punitiva.
Le parziali divergenze delle dichiarazioni testimoniali sul punto della partecipazione di COGNOME con particolare riferimento all’avere lo stesso impugnato o no una delle armi utilizzate per
il danneggiamento, sono state giustificate con le diverse prospettive dalle quali i testimoni hanno assistito ai fatti e, comunque, anche con la concitazione del momento.
Ad ogni modo, si rivela del tutto coerente con i principi di diritto in punto di responsabilità a titolo di concorso di persone il passaggio della motivazione ove sono state valorizzate «le modalità complessive dell’azione, posta in essere da un gruppo compatto che si Ł mosso nella direzione dell’abitazione delle vittime, con il chiaro convergente intento di portare a compimento un comune intento criminoso».
Tale motivazione Ł stata censurata con argomenti che, in primo luogo, sono di puro merito in quanto tendenti a ripercorrere il contenuto delle deposizioni asseritamente contrastanti delle persone offese.
Si tratta di supposte aporie ricostruttive e motivazionali (pur a fronte di un motivo dichiaratamente articolato come «violazione di legge») persuasivamente colmate dai giudici di appello che hanno affermato la partecipazione dell’imputato all’azione di rivalsa del gruppo capeggiato da COGNOME secondo una motivazione priva di vizi evidenti, anche con riferimento alla responsabilità concorsuale per i reati in materia di armi.
Deve, infatti, ritenersi che la Corte catanzarese si sia attenuta, alla luce di una puntuale disamina delle emergenze fattuali, al principio di diritto secondo cui «il concorso di persone nel porto o nella detenzione di una arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza dell’arma a uno solo dei concorrenti, se con questo gli altri abbiano programmato dei reati prevedendo la necessità della utilizzazione dell’arma e abbiano poi realizzato questi reati accompagnandosi nel luogo in cui essi dovevano essere consumati» (Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, Inglese, Rv. 226971 – 01).
E’ stato, inoltre, affermato che «ai fini della configurabilità del concorso nel reato di porto senza giustificato motivo di un’arma da fuoco Ł sufficiente la consapevole disponibilità concreta ed immediata dell’arma stessa da parte di un concorrente nel reato, essendo irrilevante l’appartenenza di essa ad uno solo dei correi e la circostanza che sia stato uno soltanto di essi ad utilizzarla, quando tutti abbiano programmato il reato e si siano portati sul luogo di consumazione dello stesso» (Sez. 5, n. 44943 del 21/09/2012, COGNOME, Rv. 253779 – 01).
Si tratta di arresto ribadito, in seguito, nel senso che «risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un’impresa criminosa comportante l’impiego, nel luogo programmato, di un’arma di cui il compartecipe abbia l’esclusiva disponibilità»(Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 274364 – 01; Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 253915 – 01).
In continuità si colloca la piø recente elaborazione di questa stessa Sezione in base alla quale «concorre nei delitti di illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui che partecipa insieme ad altri all’ideazione e alla preparazione di un reato da commettere con armi, essendo irrilevante il suo mancato intervento materiale durante la fase esecutiva del reato programmato. (Fattispecie in cui l’imputato, che aveva pianificato con altri piø condotte estorsive, Ł stato ritenuto responsabile anche dei reati di detenzione e porto dell’arma materialmente utilizzata dai correi per eseguire le programmate intimidazioni)» (Sez. 1, n. 6223 del 05/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285785 – 01).
E’ fondato il terzo motivo di ricorso.
L’aggravante risulta contestata nel capo di imputazione nei termini seguenti: «(…) restando il fatto aggravato dall’aver posto in essere la condotta avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis.1. del codice penale ossia della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne scaturisce, in ragione della peculiare modalità della condotta che esprime tecniche collaudate tipiche di un controllo del territorio, riconducibile ad una minaccia indicativa della riferibilità della richiesta ad una sfera plurisoggettiva riconducibile a
compagine associativa portatrice di una propria capacità di sopraffazione che connota il metodo mafioso, ingenerando timore per l’appartenenza – nota e percepita dai destinatari – degli indagati ad un gruppo criminale ndranghetistico avente la caratteristiche indicate all’art. 416-bis del codice penale, e il conseguente stato di prostrazione tale da guardare (testuale n.d.e.) la libertà di autodeterminazione dei destinatari».
La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. «sotto il profilo dell’avvalimento della forza di intimidazione tipica del metodo mafioso».
A tal fine, coerentemente con quanto deciso dal giudice di primo grado, ha valorizzato la circostanza dell’essere state commesse le condotte di rivalsa del gruppo Cornicello nei confronti dei Facenza «in pieno centro e con il chiaro intento di infliggere una cruenta- e visibile alla comunità indifferenziata dei cittadini – lezione agli avversari…agito con particolare scaltrezza, sfrontatezza e determinazione utilizzando pistole, fucili e spranghe, senza preoccuparsi minimamente dell’impatto che tali azioni avrebbero potuto avereanche nei confronti dei consociati oltre che delle vittime».
I giudici di merito hanno richiamato, a supporto della soluzione adottata, il fatto che gli imputati hanno agito sotto la guida comune di Cornicello e anche «gli accadimenti successivi», ossia il fatto che sia stato appiccato un incendio al cancello dell’abitazione dei COGNOME e l’intenzione del gruppo familiare COGNOME di allontanarsi da Cirò Marina «in quanto fortemente intimiditi dall’episodio subito».
Rispetto a tali elementi, il ricorrente ha segnalato la circostanza che COGNOME non Ł certamente soggetto a capo o partecipe di un gruppo mafioso, NOME COGNOME si Ł recato a casa di Cornicello per rimproverarlo del danneggiamento, aggredendolo anche fisicamente, i COGNOME non hanno avuto paura a denunciare i fatti alla polizia.
La valorizzazione della capacità militare del gruppo, per come segnalato anche dal Procuratore generale nella propria requisitoria scritta, nel caso di specie, non integra elemento sufficiente per ritenere configurabile l’aggravante in questione.
In termini eterogenei rispetto alla contestazione della circostanza (che aveva riguardo alla supposta adesione degli imputati ad un gruppo ‘ndranghetistico) l’adozione del metodo mafioso Ł stata ricostruita sulla scorta di elementi che, di per sØ considerati, non sono indicativi di un nesso immediato rispetto all’azione criminosa, nel senso di una relazione funzionale idonea a renderne piø agevole la realizzazione.
Così come rappresentata, la reazione ad una lite mediante l’organizzazione di una spedizione punitiva compiuta mediante plurimi danneggiamenti con l’esplosione di colpi di arma da fuoco Ł astrattamente compatibile con una modalità ordinaria di realizzazione della condotta.
Venuto meno nelle sentenze di merito il dato dell’appartenenza degli autori della spedizione a un’associazione di ndrangheta (pure prospettata nell’imputazione) Ł residuata, nella ricostruzione in fatto, la sola evocazione delle modalità di realizzazione della condotta delittuosa rispetto alla quale, tuttavia, difetta l’indicazione del requisito descritto.
Va ribadito che «l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., Ł configurabile nel caso di condotte eziologicamente collegate all’azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla piø pronta e agevole commissione del reato e non in quello di mera connotazione mafiosa dell’azione o mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti dell’organizzazione mafiosa» (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 – 01; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365 – 01).
In tal senso anche l’arresto con il quale Ł stato affermato che «Ł configurabile la circostanza aggravante dell’utilizzo del “metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, quand’anche quest’ultima non sia direttamente
indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una piø agevole e sicura consumazione del reato» (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, COGNOME, Rv. 283637 – 01).
In particolare, in fattispecie assimilabile a quella del presente procedimento, Sez. 1, n. 37621 del 2023, ha censurato, in motivazione, l’omissione ricostruttiva dei giudici di merito laddove gli stessi hanno omesso di spiegare «per quale ragione e dunque sulla base di quali concreti elementi, dovesse ritenersi che le modalità esecutive dell’aggressione non costituissero una modalità ordinaria di realizzazione della spedizione punitiva e dovessero essere finalizzate a determinare nelle persone offese e negli eventuali presenti, una particolare condizione di intimidazione connessa all’evocazione di metodi propri della criminalità organizzata, per questa via concretamente agevolando l’esecuzione dell’aggressione».
A tal fine, non si rivelano decisivi i riferimenti all’incendio al cancello dell’abitazione dei COGNOME e all’intenzione di questi ultimi di allontanarsi da Cirò, nØ il riferimento, generico, alla «coartata azione psicologica» che mal si concilia con la ricostruzione della stessa sentenza impugnata che ha assegnato pregnante rilievo, ai fini della dimostrazione della penale responsabilità dell’imputato, proprio alle dichiarazioni delle persone offese.
Da quanto esposto, discende l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. per nuovo giudizio sul punto, alla luce dei riportati principi di diritto, ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di catanzaro. rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 16/04/2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME