Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13785 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13785 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposto da: COGNOME NOME nato DATA_NASCITA a BARI COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a BARI COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a BARI NOME nato il DATA_NASCITA a BARI avverso la sentenza in data 16/04/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
sentita l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa parte civile REGIONE PUGLIA, si è associata alle conclusioni del pubblico ministero e si è riportata alle conclusioni scritte, contestualmente depositate unitamente alla nota spese;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di NOME, ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per il loro accoglimento, chiedendo l’applicazione del cumulo giuridico;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME, ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per il loro accoglimento.
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RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il tramite dei rispettivi procuratori speciali e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 16/04/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza in data 23/03/2023 del G.u.p. del Tribunale di Bari, che li aveva condannati per il reato di tentativo di estorsione pluriaggravata anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 416bis.1 cod. pen..
Deducono:
COGNOME NOME.
1.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘art. 416-bis.1 cod. pen..
Secondo il ricorrente la corte di appello ha erroneamente ritenuto che fosse stata riconosciuta dal primo giudice soltanto l’aggravante RAGIONE_SOCIALEa modalità mafiosa e non anche quella RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione mafiosa e quella ulteriore del fatto commesso con violenza o minaccia proveniente da soggetto appartenente a un’associazione mafiosa, così omettendo di motivare sugli specifici motivi di gravame esposti a loro riguardo.
Denuncia, quindi, l’insussistenza dei requisiti richiesti per la configurazione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione mafiosa e, dopo avere enucleato le condotte poste a base RAGIONE_SOCIALEa contestazione, osserva che «è evidente che non vi sia alcuna intenzione di agevolare alcun Clan delinquenziale: la richiesta è partita per mera occasione, allorché, durante l’intrattenimento diurno nei pressi del luogo di abituale ritrovo, si è deciso di proporre la richiesta, con il mero intento di spartirsi la somma tra di loro».
Aggiunge che COGNOME, ossia la persona offesa, non si è intimidito davanti alle richieste estorsive, tanto che si rivolgeva alle forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine.
Tale ultimo argomento viene richiamato anche per escludere la sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento e RAGIONE_SOCIALE‘omertà, visto che COGNOME sin dall’immediatezza ha fatto i nomi dei propri taglieggiatori.
Rimarca come manchi l’ulteriore requisito del dolo specifico individuato nel fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla negazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente osserva che la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche valorizzando le concrete modalità RAGIONE_SOCIALE‘azione e la personalità di COGNOME e ritenendo che non fossero positivamente valutabili la piena confessione,
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A .,..).,
la presentazione RAGIONE_SOCIALEe scuse alla persona offesa e il versamento di cinquecento euro in favore di una RAGIONE_SOCIALE per la cura di bambini oncologici.
Ripercorre lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEe circostanze che hanno condotto alla realizzazione dei fatti in esame, di cui si rimarca l’estemporaneità.
2. COGNOME NOME.
2.1. Vizio di motivazione sull’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘art. 416-bis.1 cod. pen..
Dopo avere riportato la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, il ricorrente sostiene che l’aggravante mafiosa è stata ritenuta nei confronti del COGNOME in violazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘assunto vengono illustrati i contenuti RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dalla persona offesa e viene descritto l’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘azione, al fine di evidenziare l’insussistenza dei requisiti richiesti per la configurazione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEe modalità mafiose.
Si rimarca come le osservazioni circa la configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEe modalità mafiose si rendano necessarie anche al fine di evitare duplicazioni di pena con il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘aggravante del fatto commesso con violenza o minaccia proveniente da soggetto appartenente a un sodalizio di tipo mafioso.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena.
A tale proposito si premette che le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute anche per reati connotati dalla mafiosità.
Si evidenzia, quindi, come COGNOME non abbia mai contestato la propria responsabilità e come, inoltre, prima RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio di primo grado, abbia messo a disposizione RAGIONE_SOCIALEa persona offesa una piccola somma di denaro, al fine di dimostrare il proprio pentimento.
Richiama i principi di proporzionalità e di finalità rieducativa RAGIONE_SOCIALEa pena, che impongono un obbligo di motivazione tanto più approfondito, quanto più la pena si discosti dal minimo edittale, come nel caso in esame.
3. COGNOME NOME.
3.1. Violazione di legge e/o mancanza di motivazione in riferimento alle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente premette che le circostanze attenuanti generiche sono compatibili con l’aggravante del metodo mafioso ed evidenzia che il ruolo di COGNOME era stato marginale, la sua condotta si era risolta in una sporadica e strampalata richiesta di denaro, non accompagnata da violenza nei confronti RAGIONE_SOCIALEa persona offesa.
3.2. Violazione di legge in riferimento all’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘art. 71, comma 1, decreto legislativo n. 159 del 2011.
Secondo il ricorrente tale aggravante si rivolge soltanto all’estorsione consumata, ma non anche al tentativo di estorsione, in quanto quest’ultima ipotesi delittuosa non è contemplata nell’elenco del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 71 in esame.
Si duole, dunque, RAGIONE_SOCIALE‘ingiusto aumento di pena per tale aggravante.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione , RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma quarto, cod. pen..
In questo caso il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE‘erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza nella parte in cui ha operato un doppio aumento di pena in relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e per quella di cui all’art. 71 decreto legislativo n. 159 del 2011, là dove l’art. 63, comma quarto, cod. pen. consente soltanto un aumento per la violazione più grave, così che andava applicato un solo aumento per l’aggravante RAGIONE_SOCIALEe modalità mafiose, senza ulteriori aumenti.
Denuncia, quindi, la violazione di legge e il vizio di motivazione.
4. NOME NOME.
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 114 e 629 cod. pen..
Il ricorrente denuncia l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, nella parte in cui la corte di appello, pur riconoscendo che NOME era rimasto estraneo alla condotta estorsiva, non ritiene -comunque- configurata la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen..
Osserva come sulla base del giudizio controfattuale, sottraendo la presenza e il ruolo di NOME, non vi sarebbe mutamento RAGIONE_SOCIALEa fisionomia del reato, RAGIONE_SOCIALE‘identità del fatto, RAGIONE_SOCIALEe modalità di esecuzione e del risultato finale.
Da ciò deduce la riconoscibilità RAGIONE_SOCIALE‘attenuante del contributo di minima importanza.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 546, lett. e), cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 62-bis cod. pen..
In questo caso il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata considerazione del comportamento processuale di NOME e denuncia il vizio di omessa motivazione in punto di riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche.
4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 546, lett. e), cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 629, comma secondo, cod. pen..
Il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione in relazione alla richiesta difensiva di esclusione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEe più persone riunite, al cui riguardo si assume la mancanza di una risposta a opera RAGIONE_SOCIALEa corte di appello.
Puntualizza come manchi il requisito RAGIONE_SOCIALEa contemporanea presenza di più persone, visto che NOME compariva in una sola occasione e in assenza di altri soggetti.
4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 546, lett. 1 4, cod. proc. pen., all’art. 416-bis.1 cod. pen. e all’art. 59, comma primo, cod. pen.,
Il ricorrente osserva che la platealità RAGIONE_SOCIALE‘azione e i plurimi richiami fatti dagli estorsori alla criminalità organizzata non sono idonei a configurare l’aggravante RAGIONE_SOCIALEa modalità mafiose, a mente dei principi di diritto fissati in materia dalla Corte di cassazione, che vengono richiamati.
4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 63, comma quarto, cod. pen.’,
Il motivo si rivolge all’aumento RAGIONE_SOCIALEa metà RAGIONE_SOCIALEa pena base per effetto RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., pur in presenza di un precedente aumento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 629, comma secondo, cod. pen., così configurandosi una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma quarto, cod. pen., essendovi un concorso tra aggravanti a effetto speciale e aggravanti a effetto speciale privilegiate che, in quanto tali, sono sottratte al giudizio di bilanciamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
1.1. Con il primo motivo di ricorso sostiene l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nel senso RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione mafiosa.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa corte di appello, però, hanno correttamente evidenziato che l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è stata riconosciuta solo in relazione alle modalità mafiose, per come risulta sia dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado (pagine 32 e 33), sia dal fatto che nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena i giudici’ hanno applicato alcun aumento di pena correlato all’agevolazione mafiosa.
Da ciò l’inammissibilità del motivo, in quanto inteso a rimuovere una statuizione non contenuta nella doppia sentenza conforme.
1.1.1. Le ulteriori argomentazioni, con le quali si sostiene l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante, sono inammissibili per le ragioni che si andranno a esporre ai paragrafi 2.1.1., 2.2. e 2.3..
1.2. Il secondo motivo di ricorso -con il quale il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa negazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche- è inammissibile perché prospetta valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità.
A tale proposito, va ricordato che, nel motivare il diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Tale motivazione è presente nel caso in esame, visto che i giudici hanno osservato come gli elementi valorizzati dalla difesa (confessione, la modesta somma donata a una RAGIONE_SOCIALE) risultavano recessivi rispetto al suo ruolo di autore materiale RAGIONE_SOCIALEa condotta estorsiva e alla sua personalità, così come emergente dal curriculum delinquenziale.
La mera reiterazione RAGIONE_SOCIALEe medesime argomentazioni di merito contenute nell’appello e travasate nel ricorso porta all’inammissibilità del motivo.
2. Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
2.1. Entrambi i motivi di ricorso -con cui il ricorrente si duole del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALEe modalità mafiose e RAGIONE_SOCIALEa negazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche- sono meramente reiterativi degli identici motivi contenuti nell’atto di appello e ora riproposti con il ricorso.
2.1.1. La Corte di appello ha spiegato che l’aggravante mafiosa doveva ritenersi configurata alla luce degli elementi concreti emersi, quali le modalità RAGIONE_SOCIALEa richiesta estorsiva (conducendo COGNOME dal cantiere RAGIONE_SOCIALEa sua attività sino al luogo notoriamente quartier generale del Clan Campanale, al cospetto del capo), i plurimi richiami fatti alla criminalità organizzata del luogo, la costante utilizzazione del plurale, la rappresentazione RAGIONE_SOCIALEe prassi estorsive come inevitabili e dilaganti in danno di imprenditori e di lavoratori, il riferimento ai sodali detenuti con l’implicito richiamo alla solidarietà criminale, il richiamo al controllo criminale del territorio tale da neutralizzare l’intervento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine -al fine di scoraggiare la denuncia dei fatti da parte di NOME– e l’evocazione di gravi ritorsioni a opera del gruppo criminale nel caso di mancato pagamento.
La corte di appello ha così rinvenuto una molteplicità di elementi, tutti ampiamente significativi RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEa modalità mafiosa, in conformità al principio di diritto con il quale questa Corte ha precisato che «è configurabile la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo del “metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive RAGIONE_SOCIALEa condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica RAGIONE_SOCIALE‘agire mafioso, quand’anche quest’ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato» (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/202, COGNOME, Rv. 283637 – 01).
2.1.2. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, valga quanto esposto al paragrafo 1.2., specificandosi che a carico di COGNOME la Corte di appello ha valorizzato -oltre alla gravità RAGIONE_SOCIALEe condotte in esame- la personalità così come emergente dai gravi precedenti penali e la mancanza di elementi positivi di valutazione.
2.2. A fronte di ciò, le doNOMEnze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle
scelte valutative RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.
2.3. Va, dunque, ribadito che in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica RAGIONE_SOCIALEa pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri moRAGIONE_SOCIALEi di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale RAGIONE_SOCIALEa sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
2.4. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza risulta il denunciato vizio di motivazione in relazione alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena, in quanto superiore al minimo edittale.
La manifesta infondatezza emerge ove si consideri che la corte di appello ha dato puntuale risposta al -generico- motivo di gravame, spiegando che il giudice di primo grado si era correttamente discostato dal minimo edittale in ragione RAGIONE_SOCIALEe modalità del fatto, caratterizzate da plurime richieste estorsive, dai connotati non estemporanei RAGIONE_SOCIALEa condotta, apparsa diversificata, continuativa e organizzata e accompagnate da una “straordinaria intensità del dolo”, tale da ingenerare estremo allarme sociale in capo alla collettività stanziata sulterritorio cti-i si sono svolti i fatti.
Da ciò discende la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘assunto secondo cui la corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato sul trattamento sanzionatorio.
A ciò si aggiunga che il motivo di ricorso in esame è la pedissequa riproduzione RAGIONE_SOCIALE‘identico motivo di appello.
A fronte di tale evenienza va ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni ch contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù RAGIONE_SOCIALEe quali i motivi appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 01); ovvero che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione
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di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
2.5. Il ricorso di COGNOME è, dunque, inammissibile.
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
3.1. Il primo motivo si rivolge alle circostanze attenuanti generiche e la sua inammissibilità discende dalle ragioni esposte al paragrafo 1.2., con la specificazione che la corte di appello ha spiegato la sua negazione alla pagina 11, richiamando la modalità dei fatti e la personalità di COGNOME.
3.2. Il secondo motivo (con il quale si sostiene la non configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 71 decreto legislativo n. 159 del 2011) e il terzo motivo (con il quale si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma quarto, cod. pen.) non sono stati devoluti con l’atto di appello, così che essi non possono essere proposti per la prima volta con il ricorso.
3.2.1. Va ribadito, infatti, che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346).
3.2.2. Tanto vale anche per la questione relativa alla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma quarto, cod. pen. ora in esame, atteso che non viene dedotto -né si rileva- che la pena esorbiti dai limiti edittali, così dovendosi ribadire che «l’errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo RAGIONE_SOCIALEa pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, non può essere prospettato per la prima volta con ricorso per cassazione, né è rilevabile d’ufficio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all’imputato “illegale”. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che aveva prospettato per la prima volta e con motivi nuovi l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen. da parte del giudice di primo grado, osservando come si trattasse di questione non rilevabile d’ufficio ma che avrebbe dovuto essere oggetto di doNOMEnza in sede di appello, atteso che, nonostante l’erroneo calcolo RAGIONE_SOCIALE‘aumento effettuato per la recidiva, la pena finale non era comunque diversa, né esorbitante dalla previsione legale)».
Segue l’inammissibilità del motivo in esame e del ricorso nella sua interezza.
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
4.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. è inammissibile, perché
si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella dei giudici RAGIONE_SOCIALEa doppia sentenza conforme.
La corte di appello ha affrontato la questione sollevata con il gravame -oggi ribadita con il ricorso- e ha escluso che in favore di NOME potesse riconoscersi l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., osservando che la sua condotta forniva un contributo significativo alla perpetrazione del delitto, prima e dopo la richiesta estorsiva avanzata dagli altri correi, secondo le modalità descritte alle pagine 6 e seguenti RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
In particolare, i giudici RAGIONE_SOCIALE‘appello, dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità (in particolare Sez. 4, n. 26525 del 20/06/2023), hanno evidenziato che «nel caso in esame (…) il NOME, pur essendosi mantenuto estraneo alla condotta di tentata costrizione, ha assunto un ruolo di oggettivo rilievo, in quanto, a fronte RAGIONE_SOCIALEe resistenze e degli indugi del COGNOME, è intervenuto presso quest’ultimo, evidentemente su incarico dei concorrenti, per assicurare che le minacce conseguissero l’effetto intimidatorio di cui erano senz’altro munite, effetto poi non realizzatosi per l’intervento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE» (cfr. pag. 9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
In sostanza, la corte di appello ha escluso che il contributo fosse di minima importanza, in quanto l’intervento di NOME arrivava in un momento in cui le resistenze RAGIONE_SOCIALEa vittima facevano diventare incerto il perseguimento RAGIONE_SOCIALE‘ingiusto profitto, così che la condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato aveva la funzione di rafforzare l’effetto di intimidazione RAGIONE_SOCIALEa minaccia.
In tal senso i giudici hanno ritenuto che la condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato non rivestisse quei connotati di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale del crimine commesso, così conformandosi alla giurisprudenza sintetizzata nel principio di diritto enunciato nella sentenza di questa Corte n. 26525 del 20/06/2023 (Malfarà, Rv. 284771 – 01), con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria e che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità.
Da qui la ragione d’inammissibilità indicata al paragrafo 2.3., atteso che il motivo in esame offre una lettura RAGIONE_SOCIALEe emergenze processuali alternativa a quella dei giudici di merito, così prospettando questioni non scrutinabili dalla Corte di cassazione.
4.2. Con riguardo al motivo dedicato alle circostanze attenuanti generiche, vanno richiamate le ragioni indicate al paragrafo 1.2., con la specificazione che al suo riguardo la corte di appello ha evidenziato l’assenza di elementi positivi, posto che l’unico elemento rappresentato dalla difesa era quello dall’assenza di precedenti penali, smentito dal casellario giudiziale e, comunque, irrilevante ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti in questione.
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4.2.1. A tale ultimo proposito va ricordato che «il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma RAGIONE_SOCIALE‘art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto RAGIONE_SOCIALEa quale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEa diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01).
4.3. Il terzo motivo di ricorso (con il quale si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata risposta in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEe più persone riunite) è inammissibile, perché dedotta per la prima volta in Cassazione.
Nell’atto di appello, invero, venivano esposte censure in ordine alla partecipazione di NOME alla condotta estorsiva (primo motivo), alla configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘aggravante del metodo mafioso (secondo motivo), alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche e RAGIONE_SOCIALE‘attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. (terzo motivo) e all’eccessività RAGIONE_SOCIALEa pena (quarto motivo, con il quale si prospetta una determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena più mite rispetto a quella inflitta).
Nulla viene dedotto in ordine alla non configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEe più persone riunite, così che la questione non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
Valga quanto rilevato al paragrafo 3.2.1..
4.4. Il motivo relativo alla configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘aggravante del metodo mafioso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
4.4.1. Il ricorrente assume che la corte di appello ha male inteso il correlato motivo di appello, assumendo che nell’atto di gravame la difesa aveva dedotto che l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. avesse natura soggettiva.
Secondo il ricorrente, invece, con l’impugnazione si intendeva affermare che l’aggravante RAGIONE_SOCIALEe modalità mafiose, pur avendo natura oggettiva, non poteva essere automaticamente estesa a tutti i concorrenti del reato, se non in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 cod. pen..
L’assunto difensivo, però, è smentito dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, dove, dopo l’esposizione di alcune argomentazioni in fatto, si legge «pertanto è lampante come il NOME abbia rivestito un ruolo di cuscinetto e quindi allo stesso non può essere attribuita la aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod pen. che come è noto ha natura soggettiva (secondo il dictum di Cassazione SS.UU. n. 8545/2020 del 3 marzo 2020) e si applica “al concorrente che abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti».
Il dato letterale RAGIONE_SOCIALEe espressioni usate nel motivo d’impugnazione e l’espresso e letterale richiamo a:1432 alla sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite c.d. Chioccini, con la quale è stata chiarita la natura soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione mafiosa, dimostra come la motivazione RAGIONE_SOCIALEa corte di appello sia aderente al motivo
devolutole, quando osserva che l’odierno ricorrente sosteneva la natura soggettiva all’aggravante contestata, richiamando principi che -però- riguardavano l’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione mafiosa, non contestata né ritenuta nel giudizio in esame.
Specifica, a tale proposito, la corte di appello: «Anche le difese degli altri imputati [al pari di quella di NOME n.d.e.] incorrono nel medesimo equivoco, in quanto in vari passaggi dei rispettivi atti di appello lamentano la mancata prova RAGIONE_SOCIALEa finalità di agevolazione RAGIONE_SOCIALE‘associazione mafiosa e invocano erroneamente una natura soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘aggravante in realtà propria RAGIONE_SOCIALEa forma alternativa, mai oggetto di contestazione».
L’assunto secondo cui la corte di appello avrebbe travisato il contenuto RAGIONE_SOCIALEa doNOMEnza esposta nell’atto di appello, risulta, quindi, manifestamente infondata, atteso che la corte di appello ha dato puntuale risposta alla doNOMEnza esposta con l’appello, con la quale si sosteneva la natura soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘aggravante, alla luce dei principi espressi dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 8545 del 19/12/2019 ( (dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01).
Tanto comporta che con le argomentazioni esposte con il motivo in esame -nella parte in cui si sostiene che l’aggravante RAGIONE_SOCIALEe modalità mafiose ha natura oggettiva, ma non può essere estesa automaticamente agli altri concorrenti se non in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 cod. pen.- viene sollevata una questione nuova, non devoluta con l’atto di appello e posta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
Da qui le ragioni d’inammissibilità esposte al paragrafo 3.2.1..
4.4.2. Il ricorrente sostiene, altresì, che nel caso in esame non è possibile configurare l’aggravante RAGIONE_SOCIALEe modalità mafiose, prospettando una rilettura RAGIONE_SOCIALEe emergenze processuali alternativa a quella dei giudici di merito.
L’assunto è inammissibile per le ragioni indicate ai superiori paragrafi 2.1.1., 2.2. e 2.3..
4.4.2. Con l’ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma quarto cod. pen..
Anche in questo caso non può che rilevarsi come la questione venga sollevata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, così valendo le ragioni d’inammissibilità illustrate ai superiori paragrafi 3.2.1. 2 3.2.2..
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
6. L’esito del giudizio comporta anche la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla regione PuNOME
nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe am-
mende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rap- presentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile regione Pu-
NOME che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 04/02/2025