Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34643 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa in data 02/02/2024 dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
ascoltato il difensore e procuratore speciale della parte civile, NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, presente in udienza, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto d ricorso, allegando conclusioni scritte accompagnate dalla nota spese delle quali ha chiesto l liquidazione;
ascoltata l’AVV_NOTAIO, che ha sostituito l’AVV_NOTAIO, difensore e procurato speciale delle parti civili “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso proposto dall’imp depositando conclusioni scritte accompagnate da nota spese delle quali hanno chiesto la liquidazione;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi di ri insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, meramente reiterativi delle doglianze avanzate con i motivi di gravame spesi nel merito, che la Cor territoriale ha esaminato e respinto, con logico e pertinente argomentare.
NOME COGNOME, a ministero del difensore abilitato ha proposto ricorso avverso l sentenza della Corte d’appello di MESSINA del 2 febbraio 2024, che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 7 giugno 2023, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 629 cod. pen., ha rideterminato la pena in anni sette di reclusione e 1.200,00 euro di multa. La Corte ha, inolt dichiarato l’imputato interdetto legalmente per la durata della pena ed ha confermato nel rest la decisione impugnata, condannando l’imputato alla rifusione, in favore delle costituite pa civili, delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio.
1. Il difensore, con il primo motivo di ricorso, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) proc. pen., violazione degli artt. 192, 530 comma 2, cod.proc.pen., artt. 81, 629, 628, comma terzo, n. 1 e 416 bis.1 cod. pen.. La Corte di merito avrebbe totalmente travisato il risu probatorio della istruzione dibattimentale, stimando attendibili e genuine le dichiarazioni d persone offese, che, viceversa, avrebbero manifestato evidenti reticenze ed amnesie selettive, rivelandosi del tutto inaffidabili ed inattendibili. Le stesse persone offese, peraltro cost parti civili, avrebbero avuto un evidente interesse calunniatorio a causa del complesso portat obbligatorio sotteso alla vicenda che ha condotto alla RAGIONE_SOCIALEestazione dei fatti descritt imputazione. I giudici del merito neppure avrebbero considerato la consulenza di parte resa dal AVV_NOTAIO COGNOMECOGNOME svolta sui RAGIONE_SOCIALEenuti digitali dello smartphone in uso all’imputato, che offrirebbero RAGIONE_SOCIALEezza dei reali rapporti intercorsi tra lo stesso e le persone offese. In particolare, la pe offesa COGNOME COGNOME il diretto interessato ai lavori in corso nel cantiere San Licandro, men i toni dei messaggi del COGNOME intrattenuti col ricorrente COGNOMEro sempre cordial mancherebbe qualsiasi forma di intimidazione costrittiva. Il RAGIONE_SOCIALEannacina inoltre avrebbe assisti solo una volta ad uno sguardo minaccioso dell’imputato che guardava di pezzi di legno posti in terra.
1.1. Il motivo appare manifestamente infondato ed anche aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, così ribaltando sulla Corte di legittimità aspetti già convincentemente trattati nel merito, nella duplice conformità verti delle decisioni.
Il RAGIONE_SOCIALErollo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei f all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo del impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragion giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o RAGIONE_SOCIALEraddittori della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al giustificativo del provvedimento. (v. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE,
255542). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della h dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c’è, in RAGIONE_SOCIALE termini richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corri alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnov valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del RAGIONE_SOCIALEenuto delle prove acquisite, trattand di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
In realtà, il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente c travisamento nella valutazione del materiale probatorio, insiste nel proporre a questa Corte legittimità un nuovo giudizio di merito.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla s RAGIONE_SOCIALEraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quand mancante), su aspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per gi a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 de 17/03/2015, Rv. 262965).
Con riferimento ad affidabilità personale delle vittime di estorsione ed attendibilità del nar la Corte di merito si è uniformata ai criteri più volte enunciati da questa Corte (Sez. U, n. 41 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214, che si richiama anche per le annotazioni CED dele successive decisioni conformi) secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiv dell’attendibilità intrinseca del racRAGIONE_SOCIALEo, con un vaglio dell’attendibilità del dichiara penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni d qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto risRAGIONE_SOCIALEro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). Tuttavia – ed è proprio quello che la Corte di merito ha fatto – può essere opportuno procedere al risRAGIONE_SOCIALEro di tali dichiarazioni con RAGIONE_SOCIALE elementi, qualora la persona offesa si sia anche cost parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazi discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, COGNOME, Rv. 229755).
Ciò posto, le dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME, costituita parte civile, sono attentamente vagliate e ritenute scevre da qualsiasi intento calunniatorio. E’ stata valorizzata linearità della ricostruzione, nonché i risRAGIONE_SOCIALEri provenienti dalle altre risultanze acquis corso del giudizio, rappresentate dalle dichiarazioni del COGNOME, del COGNOME e degli opera
messi a .disposizione dell’COGNOMECOGNOME dalla documentazione in atti, oltre che di quanto risRAGIONE_SOCIALEr dagli operanti. Analoghi rilievi possono operarsi per le dichiarazioni dell’altra persona of costituitasi, a sua volta parte civile, il cui narrato è confermato proprio dal COGNOME COGNOME da testi citati oltre che dalla documentazione posta a conforto del narrato.
Peraltro, la pronunzia ha preso in specifica considerazione anche la prova a discaric rappresentata dalla consulenza tecnica sullo smartphone in uso all’imputato. Essa altro non documenta se non rapporti di confidenza che devono ritenersi “imposti” al COGNOME. Le gentilezze invocate dal difensore dell’imputato sulla consegna di regali in pesce fresco o RAGIONE_SOCIALE beni, incidono sulla complessiva illiceità delle pretese, che si sono palesate non iure e RAGIONE_SOCIALEra ius. La valutazione di attendibilità della persona offesa rappresenta comunque una valutazione di fatto, che se adeguatamente argomentata non è suscettibile di censura con i motivi di ricorso
(Sez. U. RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE cit.).
Col secondo motivo, il difensore deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., la violazione e falsa applicazione dell’art. 393 cod. pen.. La condotta COGNOME sussumibil nell’alveo della ragion fattasi. L’NOME avrebbe agito per soddisfare un suo credito, porta termine i lavori nel cantiere San Licandro, bloccati per le gravissime irregolarità ed inadempien delle persone offese
2.1. Anche tale motivo partecipa delle medesime ragioni di inammissibilità del precedente. Il rapporto dell’imputato col COGNOME nasce non iure, per le modalità stesse intimidatrici dell’COGNOME, il quale spende il suo curriculum criminale e la sua parentela con una nota famiglia legata alla realtà mafiosa RAGIONE_SOCIALE (quella dei RAGIONE_SOCIALE) per ottenere dal COGNOME vantagg certamente ingiusti. La Corte di merito ben argomenta circa la totale estraneità della fattispe concreta all’esame rispetto alla ragion fattasi, della quale difetta la corrispondenza del quant debeatur ed anche la speculare reciprocità di obblighi tra vittima e carnefice, che non coincidon perfettamente alle parti del rapporto obbligatorio dedotto (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 COGNOME, Rv. 280027 – 02, in motivazione).
Col terzo motivo, il difensore deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen violazione dell’art. 416 bis.1 cod.pen., difettando nella condotta dell’agente sia il metodo, ch finalità di agevolazione mafiosa. Non basterebbero al riguardo i rapporti di parentela coi frat COGNOME COGNOME giustificare il riconoscimento di tale aggravante.
3.1. Anche tale motivo partecipa della medesima sorte processuale dei precedenti. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limi a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico c il percorso argomentativo deletreiza . rnpugnata, così venendo meno all’onere di specificità.
Il compendio indiziario riportato nel provvedimento impugnato, ha correttamente indotto i giudic di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussisten dell’aggravante del metodo mafioso, in considerazione del fatto che l’agente si è fatto portato
di una carica di intimidazione estesa e legata al RAGIONE_SOCIALEesto ambientale, sia per i suoi trascorsi, per i legami notori con ambienti criminali di tipo mafioso, derivanti dalla parentela con la fam COGNOMECOGNOME storicamente di spicco nel panorama della mafia RAGIONE_SOCIALE. E’ noto che la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non u fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le vo in cui l’evocazione della RAGIONE_SOCIALEiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in un condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), dovendo il giudice limitar a RAGIONE_SOCIALErollare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima un condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quel di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019). La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è RAGIONE_SOCIALEestata, quanto, piuttosto, alle mo della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso. configurabile, quindi, l’aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione d assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanz prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall’intero gruppo mafioso.
Col quarto motivo, il difensore deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violaz degli artt. 63, comma quarto e 62 bis cod. pen..
Il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la circostanza aggravante non privilegi non escluderebbe assolutamente che resti operante la disposizione generale che disciplina il concorso omogeneo di circostanze aggravanti ex art. 63, comma terzo e quarto cod. pen., trattandosi di ipotesi di cumulo giuridico di aggravanti.
4.1. La deduzione è manifestamente infondata in diritto.
Come insegnano le Sezioni unite di questa Corte, le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, s applica la pena che COGNOME inflitta per il reato aggravato dalla circostanza “privilegiata”, s tener RAGIONE_SOCIALEo delle stesse (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096 – 01; seguita più recentemente da Sez. 2, n. 14655 del 07/03/2024, Rv. 286212 – 01).
Una volta applicate le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispet all’aggravante non privilegiata del delitto di estorsione (uso di un’arma), la pena base detent resta fissata in anni cinque di reclusione, pena sulla quale deve applicarsi l’aumento previsto p l’altra aggravante (privilegiata) ad effetto speciale, nella misura ingravescente specificame indicata dalla legge. La disposizione generale dettata dall’art. 63, comma quarto, cod. pen. quale limite legale agli aumenti dovuti al cumulo materiale di circostanze aggravanti, non trov
dunque applicazione ove l’effetto ingravescente dell’altra aggravante ad effetto speciale sia sta già neutralizzato in conseguenza del bilanciamento. Nell’ipotesi di concorso tra più circostanz aggravanti ad effetto speciale, poiché l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416 b cod. pen. è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di p irrogabili, non si applica la disciplina di “RAGIONE_SOCIALEenzione” prevista dall’art. 63, comma quarto, pen., bensì l’autonoma disciplina derogatoria dettata dalla disposizione speciale, che misura l’inasprimento della sanzione da un terzo alla metà.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) – dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. L’imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, che si liquidano come da dispositivo.
5.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l’applicazione di pri di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla part civile NOME, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge e da parte civile RAGIONE_SOCIALE e dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2024.