Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35666 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35666 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a Palermo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Palermo ii DATA_NASCITA
NOME NOME NOME a Palermo DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Palermo DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Palermo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Palermo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Palermo il DATA_NASCITA
NOME NOME a Marano di Napoli il DATA_NASCITA
NOME NOME NOME a Mugnano di Napo!j DATA_NASCITA
10)COGNOME NOME NOME a Palermo il DATA_NASCITA
11)COGNOME NOME NOME a Misime il DATA_NASCITA
12)COGNOME NOME NOME a Palermo li DATA_NASCITA
avverso la sentenze dei 23/05/1 -)24 cleil -a Corte d’appello di Palermo
COGNOME :·co’rso;
visti gli atti, i provvedimento irn.pugnaí:c e udita la relazione svolta da! Cor:sigliere COGNOME;2. COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiaracsi inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME i ricorsi di NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME
uditi i difensori, AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME, COGNOME, NOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. COGNOME in difesa di COGNOME e COGNOME; AVV_NOTAIO COGNOME in difesa di COGNOME; AVV_NOTAIO COGNOME in difesa di COGNOME; AVV_NOTAIO COGNOME in difesa di COGNOME; AVV_NOTAIO COGNOME in difesa di NOME COGNOME; i quali hanno illustrato i motivi dei rispettivi ricorsi, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare della stessa città il 23 maggio 2024 nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME, su concorde richiesta delle parti, ad anni 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, confermando – per quanto di interesse – le condanne inflitte agli altr imputati per i reati di cui agli artt. 416-bis, 378, 629, 455 cod. pen., 73 d. P.R ottobre 1990, n. 309 COGNOME loro rispettivamente ascritti nell’editto accusatorio.
Hanno proposto ricorso gli imputati, con atti a firma dei rispettivi difensori nei quali sono dedotti i motivi di seguito sintetizzati nei limiti in cui è necessari fini della motivazione.
3. Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
3.1. Inutilizzabilità ex art. 407, comma 3, e 191 cod. proc. pen. di attivit di indagine.
La Corte non ha dato alcuna risposta alle eccezioni di inutilizzabilità dell intercettazioni autorizzate con i decreti n. 1829/2015, n. 1828/2015, n. 1738/2016, n. 1739/2016, n. 243/2015, per inosservanza del termine di durata massima delle indagini preliminari, in relazione ai capi 6) e 7) della rubrica.
3.2. Omessa motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la recidiva, COGNOME riqualificata ai sensi dell’art. 99, comma quarto, prima parte, cod. pen.
3.3. Omessa motivazione quanto alia mancata esclusione della recidiva reiterata generica.
3.4. Omessa motivazione in relazione alla lamentata eccessività della pena base di anni 4 di reclusione, stabilita per il reato di cui al capo 7), in violazione parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e comunque non proporzionata alla gravità del fatto, così da risultare non conforme al finalismo rieducativo sancito dall’ ar 27 Cost.
3.5. Omessa motivazione in relazione all’aumento di pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 3000,00 di multa irrogato a titolo di continuazione con il reato di cui al capo 6), in violazione delle coordinate interpretative tracciate dal sentenza delle Sezioni Unite “COGNOME“,
3.6. Violazione delle regole di valutazione della prova indiziaria di cui all’ar 192, cod. proc. pen. e della regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevo dubbio, in relazione al reato di cui ai capo 6) della rubrica.
Non essendovi stato sequestro di sostanze stupefacenti, la Corte di merito COGNOME dovuto operare una valutazione rigorosa degli elementi a carico, respingendo con motivazione analitica l’alternativa prospettazione della difesa, secondo cui, nei colloqui captati, gli interlocutori si erano riferiti non a sosta stupefacenti, bensì a materiale pirotecnico.
3.7. Violazione delle regole di valutazione della prova indiziaria di cui all’ar 192, cod. proc. pen. e della regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevo dubbio, in relazione al reato di cessione di stupefacenti di cui ai capo 7) dell rubrica.
Trattandosi di droga “parlata”, ia Corte di merito COGNOME dovuto assolvere all’onere di analitica motivazione, richiesto in tale evenienza. Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che fosse intervenuto tra ie parti un accordo definito in ordine alla quantità e al prezzo; di contro, vi sarebbea statq, al più, l’offert vendita di sostanza stupefacente, che intanto acquista penale rilevanza in quanto l’offerente NOME la disponibilità, ancorché non immediata, della sostanza stessa, disponibilità della COGNOME, nella specie, non sarebbe stata data prova.
Ricorso Corrz: , 2c, , COGNOME (AVV_NOTAIO)
4.1. Erronea appiicazione di legge, in relazione all’art. 628 cod. pen., e vizi di motivazione in relazione ai reato di rapina di cui al capo 13). L’affermazione di responsabilità è fondata in via esclusiva sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, che sono tuttavia sfornite di eiementi di riscontro.
Non è stato accertato che le conversazioni captate tra il ricorrente ed il suo congiunto, che risultano di tenore equivoco ; avessero ad oggetto il telefono rubato
alla persona offesa, né si e proceduto a sottoporre a quest’ultima l’immagine fotografica del ricorrente per iì r;conoseimerno.
reiazione agli artt. 81, 132 e 133 cod.
4.2. Erronea applicaziene d eq,. – jge’ COGNOME proc. pen., e vizi di motivazione
L’aumento di pena, in misura di dui.. anni oli reclusione, applicato a titolo di continuazione esterna dal primo Giudice, è eccessivo anche in ragione del ridimensionamento del fatto conseguito alla esclusione delle aggravanti originariamente contestate.
5. Ricorso NOME COGNOME (AVV_NOTAIO )
5.1. Inosservanza di legge e vizi di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatto in termini di favoreggiamento personale.
I Giudici di merito hanno ritenuto inteorato il delitto di favoreggiamento – esclus l’aggravante di cui all’art. :od. pen, e riqualificata la recidiva sub art. 99, comma primo, cod. pen, – in mancanza di un solido compendio dimostrativo degli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo ; previsti dalla fattispecie incriminatrice.
La condotta ascritta al ricorrente non ha, invero, intralciato le attività accertamento di reati o di identificazione dei relativi autori ed era comunque astrattamente inidonea a sviare le investigazioni.
Le riprese video eseguite dalla . polizia giudiziaria documentano esclusivamente il tragitto percorso dall’imputato, da Palermo in direzione di Misilmeri, in auto che precedeva quella condotta dal padre di lui, NOME COGNOME, e sulla COGNOME era trasportato il capomandamento NOME COGNOME. Tuttavia, tra le autovetture e i loro rispettivi occupanti non è stato registrato durante il tragitto alcun conta e la autovettura condotta da NOME COGNOME non risulta aver sostato presso l’abitazione del pregiudicato NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME sodali, né avere atteso il detto capomandamento per accompagnarlo in sicurezza durante ii percorso a ritroso.
Le intercettazioni ambientali tra NOME e i suoi genitori appaiono generiche e prive di efficacia dimostrativa della consapevolezza in capo al primo dell’attività ausiliatrice nei confronti di un soggetto ricercato per il reato di associazio mafiosa.
5.2. Inosservanza o erronea applicazione di legge, con riferimento all’applicazione della recidiva di cui all’articolo 99, comma primo, cod. pen, e a diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Quanto ai reato di spendita di monete false di cui all’articolo 455 cod. pen., in cu è stata riqualificata i’originaria fattispecie, è stata applicata la pena di tre an reclusione che risulta disancorata dalla concreta offensività della condotta, mentre
sarebbe stata adeguata una pena contenuta nel minimo, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti genwicile nei!a massima estensione consentita.
È stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni, senza argomentare sulla pericoiosità del soggetto, che non è gravato da pregiudizi penali e non risulta aver tenuto condotte riprovevoli o violente.
6. Ricorso NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
6.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’assoc;azione mafiosa “RAGIONE_SOCIALE“, mandamento di Misilmeri – Belmonte Mezzagno.
La Corte di merito ha svilito il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore giustizia NOME COGNOME, già co-reggente del mandamento, il COGNOME ha escluso che l’imputato fosse un affiliato e ha riferito che lo stesso aveva solo lavorato alle su dipendenze ed aveva conosciuto, suo tramite, il capomandamento COGNOMECOGNOME il COGNOME se ne era avvalso, avendo necessità di un autista per i suoi spostamenti per l’età avanzata, aggiungendo che io stesso era rimasto coinvolto in incresciose vicende giudiziarie solo a causa della sua intraprendenza e della sua giovanile esuberanza.
Le condotte specificamente individuate nei provvedimento impugNOME non sono rivelatrici di un organico inserimento del COGNOME nel sodalizio, né di un ruol operativo funzionale alla realizzazione dei suoi scopi.
La responsabilità dei ricorrente è stata ritenuta sulla base di dati equivoci, anche per quanto attiene alla sua identificazione, restando persino incerta la sua collocazione nell’uno o nell’altro dei mandamenti “confederati” di Misilmeri e Belmonte.
COGNOME, persona offesa della estorsione che, COGNOME reato fine, viene ascritta al ricorrente, ha chiarito di avere intrattenuto con lo stesso rapporto di natur meramente lavorativa (inerenti al montaggio mobili).
Il collaboratore COGNOMECOGNOME COGNOME ha, di contro, individuato COGNOME COGNOME “uomo di onore”, ha precisato che fonte della sua conoscenza è stato lo stesso COGNOMECOGNOMECOGNOME stante il contrasto tra le rispettive dichiarazioni, la Corte COGNOME dovu spiegare le ragioni della preferenza accordata a quelle del primo.
6.2. Violazione di legge in relazione all’articolo 416-bis, comma quarto, cod. pen. e vizi di motivazione.
La sussistenza dell’aggravante è stata ritenuta in ragione del dato sociologicoRAGIONE_SOCIALEe, che “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” è un sodalizio armato, e della disponibilità di armi da fuoco da parte di alcuni degli affiliati (COGNOME e COGNOME), mentre sarebbe stato necessario dimostrare che le armi erano a disposizione dei compartecipi del gruppo.
6.3. Violazione di legge COGNOME 62-bis, 99 e 133 cod. pen. La Corte di merito non ha ToÌato cii alla richiesta di esclusione della recidiva né in ordine alia entità dell’aumento stabilito per tale aggravante, neppure ha enunciato i motivi posti a fondamento dei mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
7. Ricorso NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
7.1. Erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 56, 110 e 629 cod. pen. e motivazione manifestamente ii:ogica in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione tentata di cui al capo 9).
Difetta la prova della idoneità della minaccia di non restituzione degli automezzi rubati a coartare la volontà del soggetto passivo, posto che COGNOME era un imprenditore che aveva cointeressenze illecite con ambienti RAGIONE_SOCIALEi mafiosi ed era vicino al sodale, con ruolo apicaie, COGNOME e, dunque, versava in posizione che non può dirsi di “minorazione psEcologica” rispetto agli autori del delitto.
Il ricorrente sarebbe intervenuto ai fini del recupero dell’automezzo rubato su richiesta della stessa persona offesa, per essere infine estromesso dalla trattativa dai referenti dell’associazione, COGNOME – a cui COGNOME si era rivolto nell immediatezza allo scopo di recuperare il veicolo – e COGNOME.
7.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 416-bis.1 cod. pen. ed omessa motivazione ai rilievi difensivi.
La Corte territoriale muove dall’errato presupposto che il furto sia stato perpetrato in un contesto mafioso ; di cu il ricorrente farebbe parte, e ciò pur non essendo stato identificato l’autore del furto né accertata l’affiliazione di COGNOME al soda imperante sul territorio.
7.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per essere stata ritenuta l’aggravante di cui al secondo comma dell’art 629 cod. pen. con riguardo alle due ipotesi di cui all’art. 628, comma terzo, riportate sub nn. 1) e 3), in difetto di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza La Corte ha illogicamente argomentato che l’omessa contestazione non NOME determiNOME alcuna lesione del diritto di difesa, non avendo incidenza alcuna sulla pena irrogata, essendo stata parimenti contestata l’aggravante di cui all’art. 7 d. Igs. n. 152 del 1991.
In ogni caso, non potrebbe ritenersi integrata l’aggravante delle più persone riunite, perché non si è mai neppure pervenuti alla identificazione degli autori della richiesta.
La sentenza impugnata ha poi valorizzato, quanto alla prova della finalità agevolativa della associazione perseguita dall’agente, le affermazioni di NOME
•
COGNOME, associato in posiziore. apicais, traasciando tuttavia il dato che quest’ultimo è stato assolto Cialía medesima imputazione perché estraneo ai fatti.
7.4. Violazione di legge relazione agii artt, 628 e 629, comma secondo, cod. pen., per avere la Corte di merito riconosciuto l’aggravante della provenienza della minaccia da soggetto facente parte di un’associazione a delinquere ex art. 416-bis cod. pen. in totale carenza de; relativi presupposti. Nell’affermare che il confronto avuto da COGNOME con COGNOME, alla presenza dì COGNOME, NOME ingenerato nella persona offesa la convinzione della appartenenza di COGNOME alla associazione mafiosa, la Corte di appello ha confuso i presupposti della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 con quelli di cui all’art. 628, comma 3, n. 3), cod. pen., pu concettualmente distinti.
8. Ricorso NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
8.1. Violazione di legge in rela – é ione agli artt. 110 e 629 cod. pen. e vizi di motivazione quanto alla integrazione della condotta estorsiva di cui al capo 10).
Il rapporto di conoscenza tra COGNOME e COGNOME, in forza del COGNOME il primo ebbe a richiedere di propria iniziativa l’intervento del secondo e !a pronta attivazione d COGNOME stesso, COGNOME al COGNOME, al fine di ricercare ulteriori canali illeciti il rintraccio dei veicoli rubati, dimostrano che la figura della persona offesa lontana da quella di una “persona di normale impressionabilità”.
Non è dato escludere che COGNOME sia intervenuto nella vicenda in quanto reale proprietario dell’automezzo.
In ogni caso, alcuna prospettazione di un male ingiusto sarebbe stata operata dall’COGNOME.
Non è prova della provenienza dal ricorrente della richiesta della somma di 2700,00 euro, COGNOME corrispettivo per la restituzione del mezzo, corrispettivo che, in ogni caso, non è stato versato, essendo emerso dalle captazioni che lo stesso è stato ritrovato e restituito al proprietario senza alcun esborso economico.
8.2. Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis.1. cod. pen. ed omessa motivazione.
La Corte d’appello ha ritenuta integrata l’aggravante del ricorso al metodo mafioso in quanto COGNOME COGNOME messo in campo la propria caratura RAGIONE_SOCIALEe per il recupero del bene, non essendo tuttavia in alcun modo provato che l’agente NOME potuto esercitare sui soggetti passivi, con condotte intimidatorie o violente, una peculiare forma di coartazione psicologica.
8.3. Violazione di legge in relazione agii articoli 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività della pena inflitta.
La motivazione adottata siA p uw:c è di stile’ essendosi i Giudici di merito limitati ad affermare l’impossibilita di concedere eierneriti di mitigazione del trattamento sanzioNOMErio in ragione deUa capacità crrninac dell’agente. La Corte di appello si è limitata all’enunciazione dei connotati esteriori del fatto, pur grave, senz adeguatamente e compiutamente nrioU,:are al riguardo.
9. Ricorso NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
9.1. Erronea applicazione di legge in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di motivazione, quanto alla responsabilità per il reato di cui al capo 6) La Corte di appello ha attribuito un ruolo di intermediazione al COGNOME nel piazzamento di una partita di sostanza stupefacente pervenuta dalla Campania, sebbene questi non avesse commissioNOME l’acquisto né apportato alcun contributo alla spedizione; egli COGNOME desistito attivamente, ai sensi dell’art. 56 cod. pen. dopo avere comunicato ai correi di non aver reperito alcun potenziale acquirente, senza mai avere acquisito la disponeAlità della sostanza, rimasta nella esclusiva sfera di dominio dei venditori carnpani .
Erra la Corte di appello nell’individuare il COGNOME COGNOME parte di un accordo definitiv circa la cessione dello stupefacente, al COGNOME è rimasto, invece, estraneo, e che non si è mai perfezioNOME, almeno con riferimento ai prezzo.
9.2. Erronea applicazione di legge e omessa motivazione in risposta alla richiesta difensiva di riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all’a comma 5, d.P.R. cit.
Pur in mancanza di accertamenti sul dato ponderale e sul prezzo, la Corte ha ritenuto, in senso ostativo, che il reato NOME avuto ad oggetto una partita di “dimensioni ragguardevoli” ed implicato la “movimentazione di ingentissime somme di danaro”, e, ancora, che i correi COGNOMEro dato prova del proprio inserimento in una radicata organizzazione del traffico.
9.3. Erronea applicazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il cui riconoscimento non postule necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato, COGNOME tali elementi di attenuazione non sono incompatibili con la determinazione della pena in misura non prossima ai minimo edittale.
10. Ricorso NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
10.1, Erronea applicazione di legge in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e all’art. 110 cod. pere, nonché vizi di motivazione, quanto alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 7).
La Corte di appello ha attribuito un ruolo attivo aNOME COGNOME nella vicenda della cessione della partita di sostanza stupefacente pervenuta dalla Campania.
Di contro, egli è entrato in azie. -i- -; :n un rr:nrnento successivo rispetto alla data del 27 settembre 2016, quando e’s/evar;o già concordato l’incontro; non ha dunque offerto alcun contributo dila organizzazione della trasferta del concorrente campano ed all’acquisto dello stupeeer:te e neppure alla trasferta successiva; non ha percepito alcun profitto.
Non vi è prova che NOME NOME cedo a COGNOME lo stupefacente di cui era in possesso, né è stato possibiie icostruire ii momento effettivo dello scambio, se non congetturalmente, sulla base di alcuni colloqui, con evidente travisamento del dato probatorio perché dalla conversazione intercettata ritenuta significativa, letta nella sua interezza, si evince che a causa del prezzo richiesto non era stato possibile trovare un acquirente.
Nelle conversazioni intercettate NOME e NOME discutono tra loro senza l’intervento del ricorrente, il COGNOME r:on ha avuto alcun ruolo nella definizio dell’illecito accordo, tantomeno in reazione al prezzo di acquisto. La sua condotta integra, al più, la desistenza di cui aLart. 56, comma terzo, cod. pen.
10.2. Erronea applicazione di legge e omessa motivazione in risposta alla richiesta difensiva di riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all’a comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Nella sentenza impugnata si è ritenuto che: i) oggetto di trasferta sia stato un quantitativo di 100 kg. di droga, sebbene tale dato non NOME trovato riscontri nel sequestro; li) che l’operazione, che ha visto il coinvolgimento di numerosi soggetti, sia significativa del rilevante volume di affari gestiti dai soggetti intervenuti trattativa.
Nei confronti del ricorrente, partecipe di un unico episodio, la condotta ben COGNOME potuto essere riqualificata ai sensi dell’art. 73, comma 5, cit., ferma restando l’imputazione nei confronti dei correi ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. cit. alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite “Gambacurta”.
10.3. Erronea applicazione di legge in relazione ail’art. 62-bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non incompatibili con la determinazione della pena in misura non prossima al minimo edittale,
11. Ricorso NOME (AVV_NOTAIO)
11.1. Erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 420-bis e 420-ter cod. proc pen, e vizi di motivazione, per avere la Corte d’appello omesso di motivare in ordine alla .eccezione di nullità della sentenza di primo grado, dovuta alla violazione delle norme che regolano la partecipazione dell’imputato al procedimento.
L’imputato – ai tempi ristretto presso a casa ciconciariale di Napoli Poggioreale per altro procedimento -è stato NOME, assente” nel giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., con la conseguenza che non è stata disposta l’attivazione dei collegamento audiovisivo al fine di consentirgli la partecipazione a distanza ai dibattimento. Lo stesso era stato dichiarato “libero, rinunciante” all’udienza del 28 marzo 2022, e, da quel momento, non è stato più disposto il collegamento audiovisivo con l’aula di udienza, nonostante la mancanza di una dichiarazione di rinuncia per 12 udienze successive ed il permanere dello stato detentivo, condizione nota all’Autorità giudiziaria procedente.
11.2. Erronea applicazione di legge in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e all’art. 110 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione, quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi 6) e 7 Vengono in rilievo fattispecie di droga parlata, in cui la prova poggia sui sol contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, di cui viene data una interpretazione congetturale, in assenza di specifici riscontri e, anzi, in presenza di riscontri negativi, costituiti dall’esito negativo della perquisizione eseguita veicolo dei NOME.
Nel dettaglio, non è stata valutata la produzione documentale della difesa, segnatamente costituita dalla fattura commerciale, emessa il giorno antecedente alla contestata cessione di stupefacenti, dalla ditta del NOME, “RAGIONE_SOCIALE” in favore della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, della moglie di NOME, a riprova della esistenza di rapporti commerciali leciti tra le parti.
11.3. Erronea interpretazione di legge in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit. e vizi di motivazione, per avere la sentenza impugnata escluso la configurabilità della ipotesi di lieve entità, pur in mancanza di accertamenti sull qualità e quantità di sostanze, essendosi assertivamente ritenuto che i correi avessero imbastito un giro d’affari dal volume elevatissimo, ma, in realtà, valorizzando il solo dato ponderale della contestata cessione.
12. Ricorso NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
12.1. Assenza di motivazione in merito alla responsabilità del ricorrente in ordine al reato.
12.2. Erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione in merito al rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
13. Ricorso NOME COGNOME (AVV_NOTAIO COGNOME)
1. Con un unico motivo, articolato in diverse doglianze, si eccepiscono erronea applicazione di legge in relazione agii artt. 56 e 629 cod. pen., e vizi d motivazione, nella forma del travisamento probatorio.
Si contesta l’idoneità ed univz. -Kscà degli dij. n , paStO che il ricorrente si sarebbe limitato a comunicare alle persene offese, ln particolare a NOME COGNOMECOGNOME che il capoclan NOME COGNOME COGNOME voluto COGNOME con lui.
La sentenza non ha tenuto conto dei rilievi difensivi con riguardo a: -) le contraddizioni che inficiano le sommarie informazioni rese dalle persone offese e dalle persone informate dei fatti in data 15 dicembre 2018; -) le anomale modalità procedurali con cui sono state raccolte; -) gli elementi di distonia con il contenuto della registrazione tra presenti effettuata dai fratelli COGNOME, a colloquio COGNOME e con COGNOME.
14. Ricorso NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
14.1. Vizio di motivazione, nelie forme del travisamento della prova, in relazione alla utilizzazione di una informazione insussistente, non emergente dal compendio probatorio, che ha avuto decisiva rilevanza per ritenere sussistente la dichiarazione reticente contestata.
La Corte di appello ha argomentato che COGNOME si sia rivolto ai militari per riferir dell’avvenuta sottrazione dei pannelli solari fotovoltaici esclusivamente per ragioni di convenienza, posto che la. mancata denuncia del furto importa sanzioni di diversa natura, tra cui la revoca degli incentivi conseguiti.
L’assunzione di tale dato è contrastata da una serie di circostanze non considerate dalla Corte, quali:
la dettagliata segnalazione a mezzo telefono effettuata dal ricorrente ai Carabinieri del NORM nell’immediatezza del furto dei pannelli solari;
la denuncia, formalizzata ai carabinieri di Misilmeri, il giorno successivo;
l’acquisto e l’installazione di nuovi pannelli solari qualche giorno dopo;
l’assenza di telefonate nella immediatezza del furto con COGNOME, NOME e NOME;
l’iniziativa del COGNOME, che chiamò a telefono COGNOME ed il contenuto della interlocuzione.
Non si è considerato che la sostituzione dei pannelli sottratti con i nuovi e la comunicazione alle forze dell’ordine dei codici dei pannelli rubati, avvenuta nella immediatezza, COGNOMEro in ogni caso impedito il riutilizzo di questi ultimi a fini produzione di energia.
15. I! Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
1. Ricorso NOME COGNOME
1.1.1 II primo motivo, verter ce sulla inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della condanna per inosservanza del termine di durata massima delle indagini in relazione ai capi 6) e 7) della rubrica, è inammissibile. La prospettazione difensiva, corredata dalla indicazione delle iscrizioni relative al presente procedimento con riguardo alla specifica posizione del ricorrente, è
preclusa in ragione del rito opzioNOME.
L’art. 538, comma 6-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, costituisce !a trasposizione normativa di un risalente indirizzo formatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta del rito abbreviato h una valenza parzialmente abdicativa, determinando la saNOMEria delle nullità che non siano assolute e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, ad eccezione di quel derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, allo stesso modo in cui preclude la deducibilità di ogni questione sulla competenza per territorio.
È stato al riguardo affermato che l’accettazione del giudizio allo stato degli att implicata dalla scelta processuale di tale rito, presuppone una valutazione di idoneità di quegli atti all’espletamento della funzione difensiva «con l conseguenza di rendere concettualmente operante un meccanismo di convalescenza delle nullità a regime intermedio o relative secondo il modello AVV_NOTAIO offerto dall’art. 183 dei codice di rito» (Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Avallone, Rv. 256038; nello stesso senso, in epoca più recente, Sez. 1, n. 27902 del 08/04/2022, COGNOME, Rv. 283352 – 01 e Sez. 1, n. 19948 del 05/05/2010, NOME, Rv. 247566). Dunque, l’irritualità dell’acquisizione dell’atto probatori viene ad essere neutralizzata dalla detta opzione processuale, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di (così, in motivazione, Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021).
Con riferimento alla specifica deduzione di inutilizzabilità in questa sede formulata, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che la scelta del giudizio abbreviato preclude all’imputato la possibilità di eccepire l’inutilizzabilità degli d’indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indag preliminari in quanto l’inutilizzabilità, non patologica, contemplata dall’art. 4 comma 3, cod. proc. peri., non è equiparabile alla inutilizzabilità delle prove che contravvengono ad un divieto normativo, riconducibili ai dettato dell’art. 191 cod. proc. pen., ed è rilevabile solo su eccezione di parte (in tal senso, v., tra le al Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, ?icone, Rv. 272196 – 01; Sez. 6, n.
21265 dei 15/12/2011, dep. 3h:L.6/2012, COGNOME 252853 01, resa nel vigore della pregressa normativa, ma in dpp`icarime dJ COGNOME inffirizzo giurisprudenziale, COGNOME detto, già ampiamente radicato;
1.1.2. La manifesta infondatezza de;ia eccezione rende irrilevante l’omessa pronuncia della Corte di merito sul purto.
È inammissibile, difatti, il ricorso per cessazione avverso la sentenza di secondo grado che non NOME preso in considerazione un motivo di appello che sia inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, per evidente carenza d’interesse, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe sortire alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 de 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 – 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283808 – 01, ha affermato la non ricorribilità per cassazione dei difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, per il fatto che i motivi generici restano viz da inammissibilità originaria, quand’aAche il giudice dell’impugnazione non NOME pronunciato in concreto tale sanzione).
1.2, li sesto e il settimo motivo, di cui è opportuno, per esigenze di ordine logico, anteporre la trattazione, in quanto afferenti al giudizio sulla responsabili – gli altri vertendo, invece, sul trattamento sanzioNOMErio – sono infondati.
1.2.1. Entrambi i motivi sono impostati sulla premessa che, trattandosi di c.d. “droga parlata”, la Corte di merito COGNOME dovuto operare una valutazione degli elementi a carico improntata a criteri di rigore.
Viene evocato il principio affermato da questa Corte di legittimità in forza de COGNOME, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione, a norma dell’ar1192, comma secondo, cod. proc, pen.’ deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta c conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un impianto probatorio che permetta di affermare la colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, che sia caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299- 01).
Nel solco della stessa linea ricostruttiva, si è affermato che la cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche da! contenuto delle conversazioni intercettate, qualora il loro tenore sia sintomatico dell’organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non NOME fatto seguito a sequestro, l’identificazione degli acquirenti finali, l’accertamento di trasferime in denaro o altra indagine di riscontro e controno, il giudice di merito, al fine
affermare la responsabilite COGNOME ,rriputat . COGNOME . – ,:ravatc da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con ;:ei . ifrito aíc: modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie de drt – iga reiovirnentata (Sez. 4 n. 20129 del 25/06/2020, De Simone, Rv. 279251 01).
Alla luce di tali direttrici esegetiche, l’assenza di sequestro delle sostanze non è dunque, di per sé un elemento ostativo alla configurabiiità del reato in esame.
1.2.2. Va altresì premesso che entrambi i formulati motivi denunciano la violazione delle regole di valutazione della prova indiziaria di cui all’art. 192 cod proc. pen. e della regola di giudizio dell -al di là di ogni ragionevole dubbio” espressa dall’art. 533 cod. proc. pen.
Trattandosi, in entrambi i casi, di norme processuali che non sono stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, non è invero deducibile al riguardo alcuna violazione legge.
Le Sezioni Unite hanno precisato, che, nel ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma . 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. J, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04).
Nella sostanza, le censure articolate nel ricorso attaccano la motivazione del provvedimento e vanno analizzate in questa prospettiva, tenendo conto dei limiti che discendono dalla conformità delle pronunce di merito dei due gradi, quanto ai criteri di apprezzamento della prova.
In presenza di una c.d. doppia conforme, le sentenze di merito si integrano, invero, reciprocamente, componendo un’unità organica ed inscindibile (ex plurimis, v. Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv, 266617 – 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, COGNOME, Rv. 261416 -01), COGNOME deve tenersi conto anche dei contenuti della prima sentenza, alla COGNOME quella impugnata ha operato puntuale rinvio.
Inoltre, per orientamento oramai,sedimentato nel sistema, il vizio del travisamento della prova evocato in ricorso – il COGNOME presuppone l’utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o la omessa valutazione di una prova decisiva – può essere dedotto con ii ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrent rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente
travisato è stato per la prima vaita lau -odeil.. COGNOME cagetto di valutazione nella motivazione del provvedimento r:;. secomje graao (Seze 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 2692 -0 – O
Così non è nel caso che occupa, in cui le pronunce di merito hanno analizzato i medesimi materiali cognitivL
1.2.3. Ciò posto, con riferimento ad entrambi i reati di cui ai capi 6) e 7) la difesa ha formulato le proprie deduzioni sulla base di una non consentita rilettura del significato delle conversazioni intercettate.
È stato già ripetutamene precisato da questa Corte regolatrice che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiv competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta iiiogicità ed irragionevolezza del motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01), così COGNOME, è assodato che l’interpretazione del linguaggio adoperato dagli interlocutori nei dialoghi intercettati, quand’anche criptico, integr una quaestio radi rimessa .alla valutazione. del giudice di merito che, se risulta logica in relazione alle massime di. esperienza -utilizzate, si sottrae al sindacato d legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, COGNOME, Rv.263715).
1.3. Tanto premesso, senza carenze, né incoerenze motivazionali di sorta, la Corte di merito ha argomentato, con riferimento al reato di cui al capo 6), sulla impossibilità di attribuire un significato alternativo alle conversazioni captate, esposto le ragioni per le quali le operazioni cui attendevano i correi nel corso dei colloqui dovessero intendersi riferite a sostanze stupefacenti, e non invece secondo la diversa lettura prospettata dalla difesa – ad artifici pirotecnici d genere proibito.
Sono stati adeguatamente valorizzati, al riguardo, plurimi elementi che, apprezzati globalmente, depongono per una univocità indicativa, tra cui, anzitutto, le peculiari modalità di occultamento (all’interno del vano motore dell’ autovettura, in un punto accessibile solo previa smontaggio del cofano, a riprova della illiceità e minimo ingombro delle res trasportate) . e, aí tempo stesso, l’elevato valore economico, stante la difficoltà, -palesata dai colloquianti, di reperire un nuovo acquirente – in caso di arresto di quello originario – che disponesse della necessaria provvista economica.
A reinettitudine, sostenendoesi difensiva, si sono, poi, evidenziati l’uso di u linguaggio criptico da parte dei correi, le cautele per scongiurare il rischio di arres ove altro corriere avesse intrapreso analoga trasferta, la pretesa di COGNOME che, essendo fallito l’affare . per l’insipienza di COGNOME COGNOME reperire un acquire effettivamente interessato, lo stesso COGNOME COGNOME assumesse ogni responsabilità per la
sua inettitudine, sosterience i – 2os% COGNOME ii -;-3si – t:rt -.; e di giustizia, ne! caso di arresto del corriere a seguito della rnancata consen
1.4. Parimenti, in relazione ai reato di cui al capo 7), avente ad oggetto “droga parlata”, sono stati posti ;n risaito dai Giudici di merito, con motivazione adeguata ed esente da profili di illogicità: l’espresso riferimento, in un conversazione ambientale captata tra COGNOME e COGNOME, ad una “invasione di fumo”; l’indicazione nei colloqui intercettati, in termini sempre mutevoli e, dunque, all’evidenza, criptici, dell’oggetto della transazione (pomodori, fustone, autovettura); l’irragionevolezza del coinvolgimento di più intermediari ai fini del preteso piazzamento di conserve di pomodoro; la previa richiesta, anomala per un prodotto commerciale di ordinario consumo, di effettuare un test di qualità ai fini dell’acquisto.
Tutti elementi logici che smentiscono l’ipotesi ricostruttiva antagonista, quanto all’oggetto del traffico.
1.5. In ogni caso, in relazione ad entrambi i reati, i motivi inerenti al intercettazioni sono inammissibili per difetto di specificità.
Costituisce ius recepturn (v. Sez. 2,, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti i’inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla COGNOME sia stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convinciment elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultin sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. U., n. 23868 de 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 dei 21/09/2018, Gullè, non massimata).
1.6. Sempre in relazione al reato di cui 3! capo 7), le doglianze difensive non colgono nel segno laddove prospettano che non sarebbe nemmeno possibile configurare una offerta in vendita perché il correo NOME non aveva l’effettiva disponibilità della sostanza stupefacente.
Le doglianze evocano il portato di una pronuncia delle Sezioni Unite ( n. 22471 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 263716 – 01), secondo cui la condotta criminosa di “offerta” di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente
dall’accettazione del destina:.a COGNOME in’ ciò, COGNOME che si tratti di un’offerta collegata ad una disponibilità sa y. e non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare io stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che “garantiscano’ cessionario.
La censura è reiterativa di dogiienze già congruamente disattese dai Giudici di merito.
Alle pagg. 87 e ss. della sentenza impugnata, in termini del tutto esaustivi e logici, si è dato conto di COGNOME COGNOME, COGNOME al COGNOME, avesse avviato la trattativa per la cessione del fumo che COGNOME, aveva già trasportato dalla Campania in Sicilia, senza darne preavviso (“si è presentato a tappo senza uno essere preparato di niente”) e ciò perché, verosimilmente, la domanda in Sicilia era elevata (“c’è l’invasione di questo fumo”); che la merce gli era “rimasta sulla pancia” e che sicuramente non COGNOME potuto rientrare in Campania (“di nuovo indietro…con il rischio di…” ); COGNOME tutta la trai:tativ venne impostata sul presupposto in fat che I venditore avesse la impellente la necessità di trovare un acquirente sostitutivo per la merce già pervenuta e su tale circostanza gli intermediari approfittarono per lucrare un prezzo più vantaggioso.
In realtà, la trattativa è poi sfociata in un accordo di cessione e le doglianze si sostanziano, ancora una volta, nei sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede, in ragione dei limiti ontologici de giudizio di legittimità, nel COGNOME sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così COGNOME quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).
Nella sentenza impugnata è linearmente argomentato, alla stregua delle conversazioni intercettate, COGNOME l’accordo fosse intervenuto su quantità e prezzo (“100 kg.”, al prezzo di “quattro”), elementi in presenza dei quali la vendita deve intendersi perfezionata, secondo il principio consensualistico che regola tale negozio giuridico.
A confutare !a prospettazione difensiva, secondo la COGNOME alla offerta in vendita da parte di NOME non aveva fatto seguito alcuna adesione, ma solo l’avvio di una contrattazione sul prezzo, sono stati significativamente richiamati il colloquio intercettato in data 29 settembre 2016 nel corso del COGNOME NOME confermava che “l’ordine” era stato “fatto” due giorni prima, mentre era stata differita solo l consegna, ossia la fase meramente esecutiva della cessione; e le conversazioni in cui NOME chiedeva “altre pedane di pelati”, COGNOME quelia che aveva già piazzato.
Sono stati, dunque, compiutamente ricostruiti i ruoli del venditore, NOME, e quelli di COGNOME e COGNOME, che intermediarono con gli acquirenti finali.
Quanto a COGNOME, la Corte ha vduJào che COGNOME fu attivo nella fase preparatoria ed esecutiva della cessione ,aeiia parefta di i.(3 kc., posto che riferiva, nei colloqui, di essere stato in giro “per ,Diadare i pelati , ma anche in quella successiva di individuazione di altri due acquirenti, per i quali necessitavano due ulteriori pedane.
Quanto al COGNOME, si è osservato che, se è vero che intervenne in un momento successivo a quello in cui NOME e NOME avevano già convenuto di incontrarsi e fissato il relativo appuntamento, e che non vi è prova che egli NOME offerto alcun contributo alla organizzazione della trasferta dalla Campania – che, COGNOME detto, era stata una iniziativa autonoma e non preannunciata del NOME – è pur vero che egli individuò l’acquirente, il COGNOME aveva manifestato, suo tramite, l’intenzione di provare la sostanza, e ne aveva perorato le ragioni, sostenendone, nel corso di una interlocuzione diretta con lo stesso NOME, l’interesse a spuntare un prezzo inferiore a quello praticato su piazza dai fornitori locali.
Posto che, COGNOME detto, la cessione della sostanza si concretizzò, la sentenza impugnata ha evidenziato COGNOME egli NOME avuto un ruolo di intermediazione attiva ed efficace in una operazione, di cessione andata a buon fine, laddove, il fatto che non vi siano elementi dimostrativi di un SUQ intervento nelle trattative successive, finalizzate ad ulteriori cessioni, non -può di certo ritenersi indicativo di desistenz dall’azione criminosa, ai sensi -dell’art. 56 cod. pen., ma, semmai, della non reiterazione della condotta criminosa.
Dunque, tanto il COGNOME, quanto ii COGNOME hanno prestato un contributo causalmente rilevante alla realizzazione collettiva e non hanno pregio le contrarie deduzioni difensive.
1.8, Il secondo, il terzo e il quarto motivo ineriscono al trattamento sanzioNOMErio e possono essere trattati congiuntamente, per la loro stretta connessione.
Essi sono fondati.
La difesa lamenta l’omessa motivazione in risposta alle doglianze formulate in appello quanto a: a) l’eccessività della pena base; b) la mancata disapplicazione della recidiva, pur riqualificata al sensi dell’art. 99, comma quarto, prima parte, cod. pen.; b) i diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con tale aggravante.
La determinazione della pena base in anni 4 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, dunque con scostamento anche significativo – almeno quanto alla pena detentiva – dai minimo edittale di anni 2, e prossimo alla media edittale, imponeva una valutazione puntuale, alla luce dei parametri commisurativi di cui all’art. 133 cod. pen.’ valutazione che non appare neppure implicitamente formulata.
Come questa giurisprudenza ria cà avuto rnoao di affermare (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 –COGNOME nue COGNOME – a,laessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in ’21.v en rogata una pena al di sotto della media edittale (che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due li numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale eci aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).
Al fine di mitigare il trattamento sanzioNOMErio, così da conformarlo al finalismo rieducativo di cui all’art. 27 Cost. la difesa aveva, poi, evidenziato l’esiguità d precedenti ascritti, relativi a due soli reati, risalenti, rispettivamente, al 2004 e 2006, onde la dedotta possibilità di neutralizzarne l’incidenza sulla recidiva, anche in ragione dell’ottimo comportamento processuale tenuto dal ricorrente.
La Corte di appello non ha riscontrato neanche tali doglianze, neppure per argomentare la insussistenza ciegii elementi che, in tesi, dovrebbero far propendere per un differente bilariciamento.
Stante la natura discrezionale del giudizio sui trattamento sanzioNOMErio e dei correlati giudizi in tema di circostanze del reato e loro bilanciamento, le proposte censure devono essere poste al vaglio del Giudice di merito, che provvederà ad emendare le ravvisate lacune.
1.9. I! quinto motivo, .aC’erente alla omessa motivazione dell’aumento di pena sulla pena base per ii reato di cui a! capo 7), irrogato, a titolo d continuazione, per il reato di cui al capo 6), è fondato.
Le coordinate interpretative sul punto sono state tracciate da Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
L’entità dell’aumento va, invero, apprezzata in riferimento alla cornice edittale, e, nella specie, l’incremento sanzioNOMErio (pari a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 3000,00 euro di multa) non è minimo.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella citata sentenza, ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine, ai singoli aumenti di pena va correlato all’entità degli stessi e deve consentire clj verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agii altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia ope surrettiziamente un cumulo materiale.
Anche in relazione a tali profili, ia Corte di appello, in sede di rinvio, dov provvedere ad integrare le ravvisate lacune.
2. Ricorso NOME COGNOME ,
2.1. li ricorso é fondatenitstz-rnente ai trattamento sanzioNOMErio, infondato quanto agli ulteriori rnothíi.
2.2. Il primo motivo attiene ah a ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 7) e le relative questioni sono state trattate nel paragrafo relativo alla posizione del coimputato COGNOME, cui si ‘rinvia.
2.3. Il secondo motivo è infondato,
Sulla base della ricostruzione richiamata in relazione alla posizione di COGNOME, relativa alla cessione cfi 100 kg. di hashish’ è stata ragionevolmente esclusa la configurabilità della ipotesi lieve, COGNOME delineata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, invocata dal ricorrente per l’assenza di esame tossicologico e la conseguente impossibilità di conoscerne quantità e qualità.
Al riguardo deve osservarsi che la fatt:specie di cui al quinto comma dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che riconnprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attiviià di spaccio, rivolta ad un numero indiscrimiNOME di soggetti. (v. Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022,. Restivo, Rv. 284149 – 02, in fattispecie caratterizzata dalla mancata emersione .del numero deoli assuntori che si rivolgevano all’imputato, nonché della .capacità di questi – in termini di contatti con i fornitori all’ingrosso e di disponibilità economica – di procurarsi sostanza stupefacente stabilmente ed in quantitativi apprezzabili).
La Corte, nel caso in disamina, ha individuato, quali elementi ostativi alla riconduzione al paradigma di lieve entità il quantitativo notevolissimo di droga oggetto dei reato, seppure non tale da integrare la ipotesi aggravata di cui all’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990; le, correlate potenzialità di guadagno; l’inserimento degli agenti in un circuito dedito .al narcotraffico, organizzato e capillare, che poteva contare su una pluralità di soggetti e su corrieri provenienti da altra regione.
Non vi sono, dunque, le condizioni per riquailficare la condotta ascritta a COGNOME – in ragione della sola unicità dell’episodio, di narcotraffico di cui è chiamato a rispondere – nelia ipotesi lieve, secondo i principi affermati da Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 01, secondo cui, in tema di concorso di persone nei-reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare in presenza dei diversi presupposti – nei confronti di un concorrente il reato di cui &l’art. 73, cornma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all’art. 7
comma 5, del medesimo COGNOME e ciò pci COGNOME e diversità di presupposti, per tutti quanti gli elementi adeouaiamente vai. , i -izzati in sentenza, non può essere fondatamente sostenuta nei confronti del ricorrente.
2.4. Il terzo motivo è fondato.
Vi è omessa motivazione, nella sentenza impugnata, a proposito della censu avanzata in appello, relativa a! mancato riconoscimento delle circosta attenuanti generiche.
A fronte di elementi di attenuazione della pena, di valenza positiva i preponderante, indicati dalla difesa – assenza di ulteriori contestazioni nell della medesima indagine, differente ” vita imponeva di differenziare la posizione del silente. processuale” rispetto ai correi, che ricorrente – la sentenza è del tutto
Si impone, di conseguenza l’annullamento nuova valutazione sul punto. con rinvio alla Corte di appello, per
3. Ricorso NOME COGNOME
3.1. Il ricorso e in parte fondato per le ragioni che di segu espongono. Tuttavia, essendo maturata la prescrizione, va data prevalenza a causa estintiva.
3.2. à fondato i! primo motivo di ricorso, che lamenta omessa pronunci sulla eccezione di nullità della sentenza di primo grado, dovuta alla violazione norme che regolano !a partecipazione dell’imputato a! procedimento.
3.2.1. Invero, dalla verifica del fascicolo processuale – cui è s possibile accedere, ove sia dedotto un error in procedendo, COGNOME affermato da Sez. U, n. 42792 del 31/10, 1 2001 Poíicastro, 220092 – risulta che l’imputato, ai tempi detenuto, è stato dichiarato “libero” e “assente per rinuncia” e ch proceduto in sua assenza, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. a dall’udienza del 28 marzo 2022.
Dopo quella data, egli non ha partecipato alle udienze successive, laddo permanendo lo stato detentivo, COGNOME dovuto essere tradotto o COGNOME dovu essere attivato il collegamento audiovisivo dalla struttura carceraria al consentire al ricorrente la partecipazione da remoto.
Il Giudice dei dibattimento ha fatto malgoverno della norma AVV_NOTAIO fiss dall’art. 420-ter, commi 1 e 2, cod. proc. nen. ; per cui egli COGNOME dovuto, anche d’ufficio, rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre !a traduzio soggetto – o il collegamento audiovisivo – in difetto di espressa rinuncia.
Il comma 2 della indicata disposizione dispone che il Giudice provveda in tal s anche nel caso in cui appaia probabqe che l’assenza dell’imputato sia dovut assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore.
3.2.2. Come è noto, ia partecipazione nell’imputato al processo costituisce condizione indefettibile per li .:) – (ecto disparsi del contraddittorio – metodo dialettico di formazione della p..uva e CEKC:I n rie del rito accusatorio, consacrato dall’art. 111 Cost. – e per l’esercizio del diritto fondamentale di difesa ai sens dell’art. 24 Cost.
Tale assetto è disegNOME in maniera inivoca dalle disposizioni internazionali e convenzionali e, in particolare: i) dall’art. 6, § 3, lett. c), d), e), della Convenzi europea dei diritti dell’uomo, norma che, nell’elencare i diritti dell’imputato – i particolare, il diritto all’autodifesa, i! diritto di farsi interrogare e far inte testimoni, il diritto all’assistenza di un interprete, in caso di mancata conoscenza della lingua – presuppone la partecipazione dell’imputato al processo; il) dall’art. 14, terzo comma, lett. d), e) , t), del RAGIONE_SOCIALE diritti civili e po adottato a New York il 16 dicembre 1966, che riconosce le medesime garanzie; iii) dalle nove “regole minime” richiamate nella Risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975, dal RAGIONE_SOCIALE ove si prescrivono le garanzie da riconoscere all’imputato assente nei processo, “salvo che si sia accertato che egli si è sottratto volontariamente alla giustizia”,
3.2.3. Anche di recente ( questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, investita della questione dell’esistenza o meno di un onere, gravante sull’imputato, della sopravvenuta restrizione agli arresti domiciliari, di richiedere l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per presenziare all’udienza, ha sancito che tale condizione restrittiva, quando dovuta ad altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone i! rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso (v. Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806 – 01, in parte motiva).
Tale arresto, ribadite le linee interpretative già tracciate in materia da Sez. U, n.37483 del 26/09/2006, COGNOME, Rv.234600 – 01, che ha individuato la detenzione per altra causa COGNOME ipotesi di legittimo impedimento dell’imputato, ha ribadito la valenza di diritto fondamentale ed incondizioNOME della partecipazione dell’imputato ai suo processo, escludendo che esso possa essere subordiNOME ad oneri che non siano espressa c:eí -ite pre-v – )sti dalla legge e ha parificato espressamente gli effetti delle forme di restrizione, carceraria o domiciliare, ai fini della valutazione dell’impedimento, che è sempre, quando il soggetto sia in vinculis, legittimo ed assoluto.
Dunque, l’emersione della circostanza che l’imputato sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura in altro procedimento, impone al Giudice di disporre anche ex officio l’ordine di traduzione.
In applicazione di questi critar,’ i è a -. 1’errnacc che la sottoposizione dell’imputato a qualsivoglia restrizione della i i ti l -a pror e dunque anche carceraria – per altra causa integra un’ipotesi ji iégiteirno impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, e ciò anche quando risulti che l’imputato medesimo COGNOME potuto informare i! giudice della sopravvenuta condizione restrittiva in tempo utile per la traduzione o per conseguire eventuali autorizzazioni (Sez. 5, n. 21859 del 08/03/2024, COGNOME, Rv. 286507 – 01).
3.2.4. Alla luce degli esposti principi, la condizione di restrizione in carcere di NOME per un diverso procedimento era nota all’Autorità giudiziaria, posto che egli aveva partecipato a distanza, mediante regolare attivazione del videocollegamento, alle udienze celebrate dal 22 settembre 2021 al 17 gennaio 2022.
È poi vero che il diritto di partecipazione è suscettibile di rinuncia da parte del suo titolare, ma, a tal fine, occorre che !a manifestazione di volontà abdicativa sia inequivoca.
Nel caso che occupa, la dichiarazione dell’imputato raccolta dall’ufficio matricola del carcere, riferita alla sola udienza del 22 marzo 2022, non può ritenersi espressiva di una volontà abdicOva, estesa anche alle udienze successive.
L’irrituale instaurazione del contraddittorio ha costituito, dunque, motivo di appello, ciò che COGNOME dovuto condurre ad accertare l’illegittimità della decisione di primo grado, in forza di quanto espressamente previsto dall’art. 604, comma 5bis, cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui non siano state rispettate le disposizioni di cui agli art. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. nel primo giudizio.
3.3. Allo stato deve tuttavia considerarsi che è maturata la causa estintiva della prescrizione.
I reati si sono consumati, rispettivamente, nel mese di dicembre 2015 (capo 6) e il 28 settembre 2016 (capo 7), COGNOME, avuto riguardo alla pena edittale massima prevista per la fattispecie contestata, il termine di prescrizione è pari ad anni 6, aumentato a 7 anni e 6 mesi, in ragione degli atti interruttivi, ed è decorso, tenendo conto dei periodi di sospensione (verificatisi: dal 3 ottobre 2023 al 30 ottobre 2023; dal 21 dicembre 2023 al 13 febbraio 2024; dal 14 febbraio 2024 al 12 marzo 2024, per complessivi 108 giorni), è decorso, rispettivamente, nel settembre 2023 e il 14 luglio 2024.
Va dunque dichiarata l’estinzione dei reati ascritti per prescrizione.
Trova applicazione, in proposito, i! principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 — 01), in forza del COGNOME, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità non solo i vizi di motivazione della sentenza impugnata, ma anche le nullità di ordine AVV_NOTAIO, in quanto il giudice del rinvio COGNOME comunque
l’obbligo di procedere inirriedia’aJrneno:: COGNOME ,.±eiaratoria della causa estintiva ai sensi dell’art. 129 cod, COGNOME per. COGNOME assenza dei presupposti per un proscioglimento più ampio.
4.Ricorso NOME COGNOME
4.1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
4.2. Il primo motivo consta di rilievi dei tutto generici e comunque prop per motivi non consentiti.
4.2.1. Generica è la deduzione relativa alla mancanza di riscontri intercettazioni telefoniche – neppure individuate – poste a base della afferma di responsabilità.
In ogni caso, costituisce ius recepturn COGNOME principio secondo cui il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di nei confronti dell’indagato, può cos’eituire fonte probatoria diretta de colpevolezza, senza necessità di specirici riscontri ai sensi dell’art. 192, c cod. proc. pen., fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il signifi conversazioni intercettate secondo criteri d linearità logica (per tutte, v n. 10683 del 07/11/2023, dep..2024, COGNOME,. Rv, DATA_NASCITA).
Peraltro, il tema, affrontato e risolto in senso negativo in tali arresti, utilizzabilità a fini probatori delle conversazioni inter aiios, in rapporto ad una pretesa – ma in realtà insussistente – assimiiabilità di tali dichiara chiamate In reità o in correità; sicchè certamente nen è conferente nel caso che occupa, in cui, in buona parte· dei colloqui intercettati, l’imputato risul interlocutore diretto.
4.2.2. Attraverso il dedotto vizio di . motivazione, le doglianze difensive tendono a sovrapporre una alternativa lettura delle risultanze processuali compatibile con i limiti ontologici del giudizio di legittimità.
È pacifico il principio secondo cui, sono precluse alla Corte di cessazione rilettura degli elementi di ;:atto posti a fondamento della decisione impugnat l’autonoma adozione di nuovi e diversi.pararnetri di ricostruzione e valutazion fatti, sebbene indicati dai ricorrente COGNOME maggiormente plausibili o dotati migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adotta dal giudice del merito (tra le moltissime, Sez. 6, n. 5465 . del,.04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204,, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
4.2.3. La sentenza impugnata, non si è limitata ad una mera elencazio descrittiva degli elementi fattuali rilevanti, emersi dalle dichiarazioni della dalle risultanze dei tabulati telefonici, dai colloqui captati e dalle videori ne ha operato una valutazione critica ed argomentata, apprezzando la risponde degli indizi ai canoni di o; -avità, precisione e concordanza.
Gli elementi su cui poggia lo .l,:ost . .rt!zicine e . efergono, COGNOME argomentato dalla Corte di appello, verso unonivocità Inctiva. Tra questi: la presenz ricorrente nel luogo del fatto, pochi minuti prima del suo verificarsi; l’es precedenza procurato, COGNOME emerso dalle videoriprese, un casco di protezion diverso da quello abitualmente indossato e corrispondente per colore e tipolog a quello descritto dalla persona offesa; la comprovata disponibi immediatamente dopo il fatto, ai un telefono da resettare compatibile per tipologia con quello provento della rapina; le cautele adottate per far “sparire dispositivo, COGNOME richiesto ai propri congiunti, avuta notizia dell’avvio indagini.
A fronte di tali pregnanti elementi dimostrativi, non è stata valutata COGNOME dec – peraltro in un rito a prova contratta – il mancato espletamento di un informale individuazione fotografica dei ricorrente da parte della persona offe
4.3. Il secondo motivo non è stato devoluto in appello ed è comunque generico.
La difesa lamenta [applicazione , di un incremento sanzioNOMErio eccessivo, a titolo di continuazione esterna con il .iceato di rapina aggravata di cui alla pre condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.200,00 di mul inflitta con sentenza del Tribunale di Palermo dell’8 febbraio 2018, irrevocab 9 luglio 2020.
Assumendo la violazione dei parametri dettati dall’art. 133 cod. pen. per orie il giudice nella dosimetria della pena, la difesa non indica quali profili commisu siano stati inosservati, limitandosi ad evidenziare l’avvenuta esclusione aggravanti in origine contestate, COGNOME elemento indicativo di ridimensionamento in sede giudiziale del disvalore del fatto, ridimensionamen già tenuto in considerazione mediante l’esclusione delle aggravanti.
Peraltro, la pena, individuata nella misura di anni due di reclusione in aum risulta contenuta in rapporto a quella prevista per il reato di rapina per proceduto.
5. Ricorso NOME COGNOME
5.1. Il ricorso è inarvniqs,ibile per le ragioni L::: seguito enunciate.
5.1.1. Il primo motivo è reiterativo di deduzioni già congruamente disatt dalla Corte di merito, e, per taluni profili, non consentite perché declinate i Il ricorrente lamenta, anzitutto, che la. condotta ascrittagli, con riguardo 4), non avesse alcuna idoneità elusiva delle investigazioni.
Le sentenze di merito hanno argomentato in termini esaustivi e senza diston logiche COGNOME le attività di “apripista” e “staffetta” svolte dal ricorrente consentito a NOME COGNOME, avente un ruolo apicale in “RAGIONE_SOCIALE“, a
gravato dalla misura di sicurezza COGNOME ;o1 .-Nieoiarila speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza, di so’ COGNOME aie riveatigazioni per il reato di cui all’art 416-bis cod. pen., e di continuare ad operare n tale veste, partecipando a riu con i sodali, eludendo le prescrizioni prevenzionali a suo carico e possibili co di polizia.
5.1.2.La Corte di appello ha, dunque, fatto buon governo dei princi secondo cui il favoreggiamento personale, che il legislatore configura COGNOME re di pericolo, può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, NOME frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimen delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fatt all’interno del COGNOME le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sa comunque potute svolgere (Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, COGNOME, Rv. 262799 – 01).
5.1.3. Un tema – solo evocato nei ricorso – attiene, poi, alla qualifica giuridica del fatto in addebito, quando la condotta di ausilio riguardi un permanente.
Secondo un orientamento più risalente, il reato di favoreggiamento personale n sarebbe configurabile quando reato presupposto sia la partecipazione associazione per delinquere di stampo mafioso, posto che la struttura della no incriminatrice di cui all’art. 378 cod. pen. richiede che si sia già veri cessazione di detto reato, nella specie costituita dallo scioglimento dei sod ricorrendo altrimenti, ed in via alternativa, la condotta di partecipazione 416-bis cod. pen. o il concorso esterno ex artt. 110, 416-bis cod. pen., a se che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella stru associativa (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 – 07, c riferimento a fattispecie nella COGNOME la Corte ha ritenuto esente da cens condanna per concorso esterno con riferimento alla condotta costante di bonif dei luoghi da eventuali microspie, prestata a favore dei capo dell’associazione, ancora in essere, ritenuta indicativa di una disponibilità qualificata a vantag sodalizio).
Ritiene, di contro, il RAGIONE_SOCIALE che meriti condivisione il più recente e consolidato indirizzo interpretativc, per cui è possibile prospettare il de favoreggiamento personale con riguardo ad un’associazione per delinquere la c permanenza sia in atto, sempre che il reato presupposto NOME raggiunto u soglia minima di rilevanza penale (Sez. 6, n. 33753 del 25/05/2023, Bulla, 285152 – 01).
Si è precisato, negli arresti che ne sono espressione, che la distinzione tra i reati poggia essenzialmente sull’elemento sogoettivo-finalistico della condott configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione
delitto associativo di cui COGNOME 11 n 2r1, nel caso in cui la condotta dell’agente sia sorretta daLeir?.icine Cii COGNOME iuiae il partecipe ad eludere le investigazioni dell’autorità e non dahé, voi’:2, di prendere parte, con “animus socii”, all’azione criminosa (Sez. 1, n. 48560 dei 04/07/2023, COGNOME, Rv. 285461 – 01, con riguardo a fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).
Tali arresti si inseriscono nei solco di altre pronunce (tra cui, Sez. 1, n. 33243 del 07/05/2013, Borrelli, Rv. 256987 – 01), secondo cui il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento in quanto, nel primo, il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, COGNOME elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l’attività dell’associazione o perseguirne i partecipi, mentre, nei secondo, egli si limita ad aiutare in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell’attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere !e investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa.
Guardando alla struttura delia fattispecie incriminatrice, il reato postula, invero, che la commissione del reato presupposto sia anteriore alla condotta di favoreggiamento, ma non anche che lo stesso NOME già esaurito i suoi effetti; dunque, non è necessario che, COGNOME dedotto dalla difesa, l’auxilium intervenga post delictum nel senso indicato dalla difesa, così COGNOME non è necessario che le investigazioni siano in essere.
5.1.4. Il reato di cui all’art. 378 cod. pen. è stato, dunque, correttamente ritenuto nella specie, in cui, a fronte di due soie condotte di ausilio, non è dato nemmeno prospettare – né lo ha fatto la difesa – che NOME NOME agito con affectio societatis o da concorrente esterno de! sodalizio.
5.1.5. Le ulteriori censure difensive sono reiterative e aspecifiche e, attraverso il preteso vizio di motivazione, stimolano una diversa e, COGNOME detto, non ammissibile lettura de! compendio probatorio.
Al contrario, la Corte di merito ha dato conte, con argomentazioni esaurienti e logicamente congruenti, de COGNOME ricorrenza di pkirseni e solidi elementi dimostrativi:
dell’oggettività giuridica del reato contestato, che per certo non può ritenersi elisa dalla circostanza .che l’accompagnamento, con i! ruolo di staffetta, sia avvenuto, in una soia occasione, per i! solo percorso di andata da Palermo a Misilmeri;
della piena consapevolezza, in capo all’agente, dell’attività ausiliatrice svolta in favore di persona di innegabile caratura RAGIONE_SOCIALEe, in quanto capomandamento di Misilmeri, consapevolezza evinta dalle cautele adoperate e, soprattutto, dal
contenuto dei colloqui intenLeteet: tra COGNOME NOME.nte, suo padre NOME COGNOME (che era affiliato), e NOME ;:1, -ica nonché dai commenti fatti dalla madre dello stesso ricorrente (v, pag. 45 e
5.2. Le doglianze di cui ai secondo motivo., per quanto attiene a eccessività della pena, alla mancata disapplicazione della recidiva e al diniego circostanze attenuanti generiche, sone eiterative ed aspecífiche, posto che motivazione diffusa alle pagg. 49 e ss. della sentenza impugnata.
Si è rammentato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità giudice di merito, che deve svolgersi in aderenza ai criteri enunciati negli art e 133, cod. pen., da ciò derivando l’inammissibilità della censura che, nel giu di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, salvi i di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Invece, la Corte d’appello ha ampiamente e ragionevolmente motivato la sua decisione sul punto.
Sono stati disattesi i rilievi difensivi, formulati in appello, quanto al c grossolano e minimamente idoneo dal punto di vista criminogeno, ponendosi in evidenza la negativa personalità dell’agente’ -0.ravato da precedenti, le moda professionali delle condotte, i Ch6 denotano dimestichezza ed abitudinarietà nel commettere reati.
Quanto al dinego delle circostanze attenuanti generiche, si è sottolinea mancata allegazione da parte- dei ricorrente di elementi che possano indurre una revisione in melius, indicativi di un segnale di ravvedimento.
Deve al riguardo considerarsi che, al fine di ritenere o escludere le circo attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli el indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a dete o meno li riconoscimento del beneficio, COGNOME anche un solo elemento attinen alla personalità del colpevole o all’entità dei reato ed alle modalità di ese di esso può risuitare all’uopo sufficiente (tra le molte, da Sez. 2, n. 23 15/07/2020, COGNOME ; Rv. 279549 – 02).
Non risulta, da ultimo, essere stata applicata la misura di sicurezza della vigilata né nella sentenza di condanna di primo grado (tant’è che la doglianza è stata devoluta in appeilo), né. in quella di app2 , 3.
6. Ricorso NOME COGNOME
6.1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
6.1.1. Il primo motivo è reiterativo di doglianze essenzialmente declin in fatto e già disattese dalla Corte di merito con argomentazioni congr complete.
La sentenza ha ricostruito COGNOME oi d COGNOME c(i -e.ríte, COGNOME persona di fiducia ed autista del capo mandamento Seiai -abba’ in E.Isiore del COGNOME COGNOME compiuto attività di ausilio, di monitoraggio oo :lei territorio: attività tutte funzionali a consentire a costui di svolgere le proprie mansioni di livello apicale, partecipando a vertici e riunioni tra affiliati, in condizloni di sicurezza e massima riservatezz
Tali elementi ricostruttivi si fondano sue risultanze dell’attività captativa e sulle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, adeguatamente valorizzate in sentenza nella parte in cui il collaboratore riferisce che COGNOME gli era sta presentato da COGNOME in qualità di uomo d’onore; dichiarazioni, queste, valutate attendibili, perché COGNOME non conosceva personalmente COGNOME, con il COGNOME non aveva interagito e che, dunque, non aveva alcun interesse ad accusare, ma ne ha, tuttavia, riconosciuto l’immagine fotografica.
La sentenza evidenzia dunque, nel suo percorso argomentativo, in termini del tutto coerenti e logici, la non plausibilità delle dichiarazioni eteroprotetti COGNOME nell’escludere che COGNOME fosse un soggetto affiliato.
In ogni caso, in applicazione di principi consolidati, della mancanza di affiliazio va sminuita la portata dimostrativa..
È stato fatto corretto richiamo, ai.eigme.rdo, ai principi affermati da Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME,. Rv..281889- – 02, secondo cui, in tema di associazioni di tipo mafioso, l’affiliazione ritual.e non è per sé stessa indice della partecipazio all’organizzazione, potendo rilevare COGNOME grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base dl.eonsolidate e comprovate massime d’esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. In tale arresto, la Corte ha enucleato una pluralità di elementi a.tal fine valutabili dal giudice, tra cui la qua dell’adesione ed il tipo di percorso che l’ha preceduta, la dimostrata affidabili RAGIONE_SOCIALEe dell’affiliando, la serietà dei contesto ambientale in cui la decisione maturata, il rispetto delle forme r;tuali, con riferimento, tra l’altro, ai poteri propone l’affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, ia tipologia del re impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta.
La sentenza impugnata ha :-specialmente valorizzato, elle pagg. 12 e ss., COGNOME dati significativi di intraneità del iricorrente: 1) la conversazione in cui egli rice COGNOME COGNOME sulle richieste estorsive.da rivolgere all’imprenditore COGNOME COGNOME ad una sorta di investi’w.ra a gestire i rapporti successivi con l’estorto 2) ii commento dello stesso COGNOME; che si duole della difficoltà degli incarichi ch gli sono stati reiteratamente affidati dai capo mandamento («sempre brutti travagghi»)..
Così pure, la Corte ha ritenuto cne cianotino consapevolezza, da parte del ricorrente, delle dinamici -se lo.erne all’organizzazione i contenuti dei colloqui intercettati tra COGNOME COGNOME COGNOME, e COGNOME ;apporti con esponenti di spicco dell’associazione, quali COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME emersi dalle conversazioni ambientali che sono relative alia tentata estorsione ai danni dell’imprenditore COGNOME COGNOMEper la COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME sono stati separatamente giudicati).
E si è poi adeguatamente precisato essere inconferente l’assenza di elementi per pervenire ad una chiara collocazione RAGIONE_SOCIALEe del ricorrente nell’uno o nell’altro dei due gruppi RAGIONE_SOCIALEi, di Misilmeri e di Belmonte Mezzagno, posto che i capi mandamenti, COGNOME e COGNOME, avevano dimostrato una fungibilità dei rispettivi ruoli.
6.1.2. È stato fatto, dunque, buon governo dei principi affermati da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889 – 01, secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche dei caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguirnento dei comuni fini criminosi. Dovendosi considerare che !a condotta di partecipazione ad un’associazione per delinquere è a forma libera e, può realizzarsi in forme e contenuti diversi, è sufficiente che, anche in modo non rituale, il partecipe si inserisca di fatto n gruppo per realizzarne gli scopi (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 – 02).
6.2. COGNOME Il secondo motivo è infondato.
Il richiamo al notorio, quanto ai dato – anche sociologico – del carattere armato dell’associazione “RAGIONE_SOCIALE“, è. stato ritenuto del tutto legittimo dal giurisprudenza di questa Corte, secondo un orientamento consolidato, al COGNOME il RAGIONE_SOCIALE ritiene di dare continuità.
In tema di associazioni di tipo mafioso storiche, per la configurabilit dell’aggravante della disponibilità di armi, non è, invero, richiesta l’esa individuazione delle stesse, ma è sufficiente l’accertamento, in fatto, dell disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennaie esperienza storica e giudiziaria, in quanto tali elementi ben possono essere considerati COGNOME utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori. qui il principio secondo cui, ne! caso in cui l’associazione contestata si storicamente riconducibile a “RAGIONE_SOCIALE“, i! riferimento alla stabile dotazione d armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi rivesta una posizione di vertice nell’interno de: sodalizio) ;Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022 dep. 2023, Seminara, Rv, 284761 – 01).
Nella specie, la Corte di appello na neti-: individuato (in COGNOME, COGNOME e COGNOME), gli esponenti dei sodaiizio di riferimento del ricorrente che avevano l disponibilità di armi o adciiritiura, la possibiliL di “rifornirsi di un arsenale” testualmente, COGNOME).
6.3. COGNOME Il terzo motivo è genericamente formulato.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la sentenza ha analiticamente argomentato la ritenuta assenza dei presupposti per potere escludere la recidiva, valorizzando i precedenti relativi a reati della stessa indole da cui il ricorrent gravato, COGNOME connotati da particolare allarme sociale, COGNOME, avuto riguardo al tentativo di estorsione (non andato a buon fine solo per la materiale assenza del destinatario) che gli viene ascritto, certamente si tratta di precedenti ch depongono per un’accresciuta capacità a delinquere ed una più accentuata pericolosità sociale.
Sia in relazione al diniego di esclusione della recidiva che al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alcun elemento positivamente valutabile a favore del ricorrente risulta essere stato dedotto dalla difesa, mentre in senso ostativo, si è..posto in risalto, dalla Corte territori l’inserimento del ricorrente nel circùito. mafioso con .piena condivisione dei suoi scopi.
E si è altresì precisato COGNOME alcuna rilevanza sia dato attribuire al contegno processuale tenuto dal ricorrente, in quanto elemento invocato dalla difesa in termini dei tutto generici, senza specificare in che RAGIONE_SOCIALE tale contegno possa ritenersi meritevole di apprezzamento positivo.
7. Ricorsi NOME COGNOME e NOME COGNOME
7.1. I ricorsi hanno ad oggetto i delitti di estorsione aggravata tentata e d estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME, rispettivamente ascritti a COGNOME ed COGNOME ai capi 9) e 10) della impugnata sentenza, in relazione alle condotte di intermediazione che essi posero in essere, in stretta successione cronologica, ai fini del recupero dei veicoli di cui !a predetta persona offesa era stata derubata.
Pur trattandosi di reati diversi, si tratta di motivi logicamente connessi e possono essere trattati congiuntamente, perché pongono questioni in larga parte sovrapponibili.
Essi sono fondati in relazione alle circostanze aggravanti ascritte a COGNOME, alla sola aggravante del metodo mafioso nel confronti di COGNOME.
7.1.1. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, per cui difetterebbe la prova della idoneità della minaccia a coartare la volontà del soggetto passivo della ritenuta vicenda estorsiva,.è infondato.
La sentenza ha individuato ; aita stregua :.t,Le emergenze probatorie, il nucleo costitutivo dei delitti contestati, eestituito da: a) !a richiesta delle somme avanzate tanto dal COGNOME, quanto dail’COGNOME, peii intermediazione che ciascuno COGNOME svolto ai fini del recupero dei veicoli sottratti, secondo la modalità tipiche del c.d. cavallo di ritorno; b) la prospettazione che la corresponsione di tali importi costituisse condizione per la restituzione dei veicoli rubati, nel che deve leggersi la implicita minaccia della toro perdita.
E’ incontroverso l’orientamento per cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che estrinsecarsi in forma esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete ; alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep.2013, Lavitoia, Rv. 254797 – 01).
Senza cadute logiche si è argomentato dai Giudici di merito COGNOME la COGNOMEità di COGNOME con figure apicali della organizzazione e la sua capacità di muoversi agevolmente in determinati contesti , al punto da essere indagato per gravi reati, non valessero ad escluderne !a condizione di vulnerabilità rispetto ai ricorrenti, COGNOME presupposto della consegu-ente coartazione psicologica, avuto riguardo: i) alla entità del pregiudizio che sarebbe derivato dalla perdita definitiva dei beni (un camion ed un escavatore), dato il toro rilevante valore economico; ii) alla ferma intenzione, palesata dall’imprenditore, di riappropriarsene nel più breve tempo, data l’inerenza dei beni alla attività lavorativa.
Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, resta inconferente, ai fini della configurabilità del reato, ii dato * che l’iniziativa sia stata assunta dalla persona offesa, posto che la intermediazion3 ai fini del recupero del bene rubato, al di fuori dell’ipotesi di una attivazione nell’interesse esclusivo della vittima, e dunque puramente gratuita, integra essa stessa il reato, Le Sezioni Unite, con sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filar -do, Rv. 280027 – 03, hanno, difatti, statuito che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone non è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa dei creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.
Da ultimo, non ha valore elidente della responsabilità l’estromissione del ricorrente COGNOME dall’affare, per iniziativa di NOME COGNOME e NOME COGNOME, posto che essa non dipese da una spontanea iniziativa da parte del primo – che sia possibile assimilare ad una desístenza rilevante ai sensi dell’art. 56 cod. pen. bensì solo dalla eccessività della pretesa economica che egli aveva accampato per la mediazione (8000,00 euro).
Le questioni sulla mancanza O. n :rova COGNOME Yesocnse economico, invece sviluppate nel ricorso sporto nell’inte-asse COGNOME . j:rriparaa -.) . , -sono, poi, essenzialmente declinate in fatto, e sottendono una a COGNOME uzione delle emergenze istruttorie, COGNOME detto in questa sede non Consentita.
7.2. Il secondo motivo, attinente alla COGNOMErabilità della aggravante all’art. 416-bis. 1, nella doppia declinazione dei metodo mafioso e della fin agevolazione mafiosa, è fondato, ancorché solo NOMEnte al profilo dei me nei confronti di COGNOME.
7.2.1. Quanto all’utilizzo del metodo mafioso, la sentenza impugnata valorizzato essenzialmente le reazioni della vittima, che: a) non spors formale denuncia de! furto, ma si rivolse, al fine di recuperare i beni, a pe notoria appartenenza al circuito mafioso; b) nel colloquio captato il 6 april intercorso con COGNOME, ebbe a palesare la propria percezione della provenie della minaccia da soggetti di elevato spessore RAGIONE_SOCIALEe, al punto da afferm non aver potuto replicare in termini risoluti ai COGNOMECOGNOME quando gli aveva chies cospicua somma di danaro, :n quanto – soggetti non meglio individuati COGNOMEro fatto “saltare la testa”.
In ragione di questi elementi, la sentenza motiva che !e condotte del Ri dall’COGNOME, sebbene non estririsecatesi in comportamenti realmente minacci o violenti, furono nondimeno permeate della vis intimidatrice che tipicamente promana da formazioni RAGIONE_SOCIALEi mafiose.
Tuttavia, non hanno trovato -riscontro una serie di deduzioni difensive che inficiano la consequenzialità logica della ricostruzione COGNOME operata dai Giudici di mer Anzitutto, la sentenza ha escluso che il furto NOME avuto matrice “mafiosa”, che la restituzione dei mezzi rubati avvenne, da ultimo, senza la pretesa d pagamento da parte degli autori, i quali furono intimoriti dall’interessamen vicenda di uomini di “RAGIONE_SOCIALE“.
Né COGNOME, né imparato, nelle · proprie interlocuzioni con l’imprenditore, evocato il sodalizio mafioso, la cui carica intirnidatoria certamente non promanare dalla persona del COGNOMECOGNOME il COGNOME non era affiliato; ma, a ben v neanche l’intervento dell’associato con ruolo apicale, COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME si per individuare ed agganciare i responsabili del furto secondo i cri competenza territoriale della consorteria, sembra deporre in tal sens momento che tra la persona offesa e la RAGIONE_SOCIALEità organizzata locale vi e rapporto di COGNOMEità, dovuto a cointeressenze di natura economica. Le sent di merito attribuiscono, invero, o NOMENOME una relazione di tipo sinallagr con il clan, in forza della COGNOME all’imprenditore era garantita protezione i del coinvolgimento della famiglia, mafiosa locale in un consistente giro di aff
È ben vero che ia circostanza ao , ,aalvence COGNOME . i.eastione è configurabile anche in presenza dell’utilizzo di un trieeisane; intimioatorio “silente”, cioè privo di esplicita richiesta, qualora i’associazione aie;ae; :aggiunto una forza intimidatric tale da rendere superfluo l’avv -ettimen..,:o rnatioso’ sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di vio;enriL c minaccia (Sez. 5, n. 42651 del 03/10/2024, Ponticelli, Rv. 2.87238 – 01; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 277182 – 01). Tuttavia, COGNOME questa Corte ha avuto modo di precisare, nel caso in cui il delitto di estorsione sia commesso con minaccia “silente” da soggetto appartenente ad un’associazione di tipo mafioso, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen. richiamata dall’art. 629, comma secondo, cod. pen., !a COGNOME è correlata al solo elemento della provenienza qualificata della condotta intimidatoria, ma non necessariamente quella di cui airart. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profi dell’utilizzo del metodo mafioso, ;a COGNOME postula un’ulteriore esternazione, che deve essere – comunque – funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato.
Ai fini dell’appiicabilità della . aggravanterdeve, ,dunque, sussistere un quid pluris rispetto alla carica intimidatoriapes,insita nella condotta estorsiva, che non pu evincersi , dal- mero collegamento ·d-ell’agente…con, ali ambienti della RAGIONE_SOCIALEit organizzata. L’avvalersi delle condizioni previste . dall’art. 416-bis cod. pen. è nozione che si determina avendo riguardo ai’ profili costitutivi dell’azione propri dell’associazione di tipo mafioso, consistenti nell’impiego della forza d intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano (Sez. 6, n. ,1783,del,29/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262093 – 01), COGNOME, ove fatto si svolga in contesti di COGNOMEità mafiosa, non è dato attribuire alle minacce insite nella condotta estorsiva, automaticamente, carattere obiettivo di impiego del metodo mafioso, con accrescimento dell’effetto di coartazione psicologica nella vittima, COGNOME riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze orevaricatrici di un gruppo RAGIONE_SOCIALEe mafioso.
Tali peculiari connotazioni della nnetodologia di azione, richieste dalla aggravante – che, in tale declinazione, ha natura .oggettiva – non, sono ricostruite in sentenza che deve essere perciò annullata su; punto con assorbimento, quanto ad COGNOME, dei motivi inerenti alla dosimetria della pena – demandandosi al giudice del merito nuova valutazione, da operare nel rispetto delle coordinate esegetiche sopra indicate.
7.2.2. In relazione alla finalità agevolativa dell’associazione mafiosa locale, la sentenza è non meno assertiva, con riguardo alla condotta attribuita a COGNOME; è adeguata, invece, con riferimento a COGNOME.
7.2.3. Deve premettei si arte, oocac -A:abilito dalle Sezioni Unite sentenza n. 8545 del 19/12/2619 : COGNOME 2ù20, COGNOME, Rv. 278734 – 01, la circostanza aggravante dell’aver agito a COGNOME ine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso – ora trasfusa ne:la previsione di cui all’art. 4 primo comma, cod. pen. – ha natura Soggettiva, in quanto inerisce ai moti delinquere; dal che discende che essa si comunica al concorrente nel reato pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevola perseguita dal compartecipe; in ossequio al principio di offensività, l’inte dell’agente deve avere pur sempre una connotazione di carattere oggettivo, co si era, del resto, già ritenuto per l’aggravante della finalità di terrorismo, che tali connotazioni si pongono «quali misuratori della specifica offensività, garanzie di un ordinamento che, per necessita costituzionale, deve riman distante dai modelli del diritto penale dell’intenzione e del tipo d’autore» n. 28009 del 15/05/2014, NOME, Rv. 260077).
Specificamente, quel che la disposizione richiede, perché sia integrata l’aggra dell’agevolazione mafiosa, è la presenza del dolo specifico o intenzionale i dei partecipi, essendo . estensibile al non partecipe di tale connotazion agevolativa della condotta, ove egli, ne sia almeno consapevole, second previsione AVV_NOTAIO dell’art. 59, secondo comma, cod. pera, nella parte i attribuisce all’autore del reato gli effetti delle circostanze aggravan conosciute.
La funzionalizzazione della condotta all’agevolazione mafiosa da parte compartecipe deve, in definitiva, .essere oggetto almeno di rappresentazione non di volizione, che è aspetto limitato agli elementi costitutivi del reat può identificarsi nel mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe «a dell’agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta». D principio, sancito dalla Sezioni Unite, che l’aggravante è caratterizzata intenzionale e, nel reato concorsuale, si applica al concorrente non animato d scopo, che risulti consapevole dell’altrui finalità».
7.2.4. Nel caso di specie, la Corte di appello ha argomentato l’esis dell’aggravante, quanto . al COGNOME, dalla circostanza che questi pretese per sé un quota della somma domandata perla restituzione de! veicolo, da valere per intermediazione prestata ai fini del recupero presso i soggetti che avevano r il camion, significando che agli .stessi sarebbe stato conferito il maggior im Avendo, tuttavia, i Giudici dei merito escluso che gli autori dei furto esponenti della associazione mafiosa, tale affermazione non è conducente ai della ipotizzata preordinazione agevolativa.
La consapevolezza della iinaii`,1 ajf-2lioie COGNOME è. stare, poi, ulteriormente desunta dall’avere COGNOME presenziato cc ‘,/ittima con il capo mandamento COGNOME.
L’argomento prova troppo, non essendo stati riportati i contenuti di quel colloquio, sì da potersene desumere che il ricorrente fosse consapevole della destinazione di quell’importo ad avvantaggiare l’associazione RAGIONE_SOCIALEe e non il singolo suo esponente; né appare coerente, al riguardo, il richiamo all’intervento del capomandamento COGNOME, il COGNOME rimproverò COGNOME per la esorbitanza della sua pretesa, posto che da tale reato il primo è stato assolto perché ritenuto estraneo ai fatti.
Sul punto la sentenza deve essere annullata per nuova valutazione, da compiere nel rispetto delle linee esegetiche suindicate.
7.2.5. Al contrario, la motivazione è congrua in rapporto alla posizione di COGNOME, essendosi dato atto di COGNOME !o stesso NOME preso parte attiva alle diverse fasi della dinamica estorsiva collegata alla restituzione degli automezzi rubati. Egli è intervenuto sia nella fase prodromica della pattuizione del corrispettivo illecito, sia in quella successiva della ,percezione dell’ultima part dell’importo del COGNOME COGNOME , e,ra ‘rimasto debitore, In particolare, la sentenza chiarisce, senza discrasie logiche COGNOME, intervenuto per sbloccare la trattativa intrapresa con la mediazione di COGNOME, arenatasi per l’esorbitanza della pretesa di questi, COGNOME avesse propiziato il pagamento di 2000,00 euro in favore di soggetti differenti dagli autori del furto – che avevano desistito da ogni pretesa dunque, all’evidenza, in favore della organizzazione, ed aveva rappresentato, nei colloqui captati, le difficoltà in cui si dibatteva al momento il RAGIONE_SOCIALE («noialtri purtroppo non possiamo mangiare per ora»), da ultimo percependo il pagamento di 700,00 euro per la sua attività di mediazione direttamente dall’affiliato COGNOME.
7.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo nell’interesse di COGNOME possono essere trattati congiuntamente perché logicamente connessi.
7.3.1. La difesa ha dedotto, in prírnis, il difetto di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, per essere state ritenute le aggravanti di cui all’ad, 62g, comma secondo, in riferimento all’art. 628, comma primo, n.1) e n. 3), cod. pen., in difetto di regolare contestazione.
In rapporto alla correttezza della contestazione, che costituisce uno dei cardini del contraddittorio, funzionale al migliore esercizio delle prerogative difensive, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che le aggravanti non possono ritenersi legittimamente contestate.e non possono essere ritenute in sentenza dal giudice, qualora non siano esposte nell’atto di imputazione, ove si tratti di circostanze valutative e non autoevidenti; orientamento consolidato dalla
36 COGNOME
pronuncia delle Sezioni 1.in;.e n. ) aei 1/()4/2019, Sorge, Rv. 275436 – 0 in tema di fattispecie agwavaie dei reato i’also di cui all’art. 476, c secondo, cod. pen. ; relativa alla e3cura fidecente dell’atto. Si è, in partico rilevato che, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazio in fatto quando vengano vaiorizzati comportamenti individuati nella lo materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle caratteristiche, idonei a riportare nell’imputazione tutti gli elementi costitut fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l’adeguato esercizio del dirit difesa (v., tra le altre, Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 2793 01, che ha ritenuto che fosse stata validamente contestata l’ipotesi di tr aggravata ai sensi dell’art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen. mediante l’origina indicazione, nel capo di imputazione, de; danno di rilevante gravità rappresenta dall’importo complessivo delle cambiali consegnate dall’imputato alla persona offesa in cambio del ritiro di un’istanza di fallimento, in seguito disconosci non onorate alla scadenza).
Nella specie, la censura sul difetto di contestazione non coglie nel segno, pos che, con l’indicazione dei riferimenti normativi veniva inequivocamente evocata l provenienza della minaccia da più persone riunite e la riferibilità della condo persona appartenente ad associazione mafiosa.
7.3.2.È invece fondato COGNOME rilievo difensivo secondo il COGNOME difetta una adeguata motivazione sugli elementi costitutivi di entrambe le aggravanti.
7.3.3. In relazione alla aggravante delle più persone riunite, COGNOME chiar dal RAGIONE_SOCIALE proprio in relazione al reato di estorsione, e richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 – 01), giustificandosi il maggior car sanzioNOMErio solo laddove, in ragione della contestuale presenza, espressa in tal ben individuato segmento della condotta criminosa, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da ehminarne o ridurne la forza di reazione.
Dunque, una aggravante che non si esaurisce nei mero concorso di persone, COGNOME sembra, invece, ritenere la Corte di appello, che sul punto si è limitat argomentare che la condotta va ascritta a! COGNOME in concorso con altre persone.
La motivazione resta, dunque, generica, posto che i concorrenti non sono mai stati identificati, né alcunché è precisato in relazione al loro contributo alla co intimidatrice, di modo che non è escludere che si sia trattato di un appo meramente morale, espresso in forma di istigazione o determinazione, COGNOME tale non rilevante ai fini che qui interessano.
7.3.4. Anche con riferimento alla ulteriore aggravante, relativa a riferibilità della minaccia ad un appartenente ad associazione di stampo mafioso
la sentenza è assertiva. S iini. ad s :i’errna; COGNOME ii confronto avuto dal COGNOME con COGNOME, alla presenza ce i elaaaffia), NOME rigenerato nella persona offesa la convinzione della appartenenza di l;za aiie associazione mafiosa, con ciò confondendosi l’appartenenza, COGNOME reqp..iisito oggettivo, con la percezione di un potenziale intimidatorio che, invece, da tale appartenenza può anche prescindere e che costituisce, COGNOME detto il sost – rato oggettivo della aggravante di cui all’art. 416-bis.1, decliNOME nella formula del metodo.
7.4. Il terzo motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME è infondato nei limiti che si precisano.
La motivazione adottata, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è congrua.
In termini stringati, ma esaustivi, il diniego di elementi di mitigazione trattamento sanzioNOMErio è stato correlato all’entità del profitto conseguit dall’agente, rimarcandosene il coinvolgimento sia nella fase prodromica che in quella esecutiva della vicenda estorsiva; e si è precisato COGNOME non possano costituire elementi di attenuazione della pena né la lontananza dei fatti, né le condizioni fisiche dell!imputatoffetto,-da-obes-ità severa.
Va rammentato che, al fine di :ritenere o ,escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può !imitarsi a prendere M esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod..pen., queiio che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, : COGNOME anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (tra le tante, Sez. 2, n. 23903 d 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
Resta assorbita nel disposto annullamento ogni altra questione afferente alla dosimetria della pena.
&Ricorso NOME COGNOME
8.1. Il ricorso è infondato, ma è maturata la causa estintiva della prescrizione.
8.2. Il ricorso è infondato, .quanto aL primo motivo, vertente sulla integrazione della condotta di intermediazione ascritta al ricorrente.
Rinviando a quanto anticipato riel ricorso COGNOME, deve osservarsi, con riguardo alla specifica posizione dei ricorrente, che la sentenza di appello ha diffusamente ricostruito le attività espletate dal , al fine dei piazzamento di una partit stupefacente pervenuta ;n Sicilia dalla Campania. Non è, per vero, neppure contestato che COGNOME NOME preso parte all’incontro con COGNOME e con gli importatori campani preordiNOME alla consegna della sostanza, né che NOME intermediato tra i fornitori e l’acquirente rimasto ignoto.
Anche con riguardo al ricovere.e, COGNOME dedde,oni difensive si incentrano sulla circostanza che, essendo stato d etto in arcesto l’acquirente, COGNOME COGNOME COGNOME p condurre a buon fine la media.une. Itte:sì difensiva, egli non COGNOME acquisito la disponibilità dello stupefacente, COGNOME la sua desistenza, inquad nell’alveo applicativo dell’art. 56 cod. peri., COGNOME dovuto condur proscioglimento.
Le svolte censure sollecitano, tuttavia, una rivalutazione del compendio istrutt al di là dei limiti ontologici propri del giudizio di legittimità, COGNOME in pre richiamati (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv.283370 – 01).
Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, nella fase in cui COGNOME si è def si era già concretizzato un accordo definitivo in relazione alla qualità, alla q e al prezzo dello stupefacente, tra NOME, NOME e í fornitori campani, cui a fatto seguito l’arrivo del veicolo in cui la sostanza era stata occultata.
Come già osservato nei confronti dei correi, l'”offerta” di sostanze stupefacen perfeziona nei momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare altri droga, indipendentemente dall’accettazione dei destinatario, a condizi che si tratti di un’offerta collegata ad una :k,3ffettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per talea intendendosi ,da possibilità di procur stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità c “garantiscano” il cessionario (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, COGNOME, R 263716 – 01), COGNOME è evidente che, a tali fini, non è necessario che alla offerta NOME fatto seguito la materiale accettazione, che perfeziona la transazione.
Allo stesso modo, è principio consolidato quello secondo cui integra il reat intermediazione per la cessione di sostanza stupefacente, nella forma consumat e non tentata, a norma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l’attività svo procurare a terzi una partita di droga, risultando indifferente se material questa sia o meno consegnata ai destinatari (Sez. 3, n. 38535 del 12/05/201 Rv. 264633 – 01) e ciò perché,. tra le condotte illecite descritte nella incriminatrice, rientra anche quella di procurare ad altri, con la COGNOME si punire l’attività illecita di chi agisce al fine di provocare l’acquisto, la ve cessione di droga da parte di terzi, ed il reato si perfeziona nel momento i l’agente manifesta la disponibilità-a procurare ad altri droga, sempre che ne a la disponibilità, pur mediata (Sez, 6, n. 46367 del 11/10/2023, Rv. 285882 – 01). In applicazione di tali coordinate esegetiche, si è osservato dai Giudici di m che, essendosi verificato l’incontro tra i sonetti precitati, in cui av materiale consegna dello stupefacente, il COGNOME aveva acquisito la disponibi almeno mediata della sostanza.
Elementi di riscontro a tale i -C:ostruzione- si evincono dalle conversazioni intercettate in cui NOME NOME NOME NOME delle iniziative da assumere a car
dello stesso COGNOMECOGNOME COGNOME seguito aita aua uscita di acena, e valutavano, in particolare, la possibilità di addossargli i ciel viaggio, ovvero quelle inerenti alla detenzione del corriere ove mai ;osse stato tratto in arresto sulla via del ritorno con il veicolo carico.
8.3. Alla luce di quanto precede, non si delineano nella specie ragioni di proscioglimento nel merito che NOMEno carattere di evidenza, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., COGNOME va dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.
Il reato si è, invero, consumato nei dicembre 2015, COGNOME, avuto riguardo alla esclusione della recidiva qualificata e della aggravante relativa alla finalità di agevolazione della associazione mafiosa, già operata dal Giudice di primo grado, e, tenuto conto della pena edittale massima prevista per la fattispecie contestata, il termine di prescrizione è pari ad anni 6, aumentato a 7 anni e 6 mesi in ragione degli atti interruttivi.
Tale termine, tenuto conto dei periodi di sospensione verificatisi dal 3 ottobre 2023 al 30 ottobre 2023; dal 21 dicembre 2023 al 13 febbraio 2024; dal 14 febbraio 2024 al 12 marzo 2024, per complessivi 108 giorni, è decorso nel settembre 2023.
Ricorso NOME COGNOME ..•.
9.1.11 ricorso è inammissibile.:
9,2.COGNOME ha definito i! giudizio di appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., accedendo al concordato sui motivi.
I motivi in questa sede proposti vertono sulla assenza di motivazione in merito alla responsabilità del ricorrente ed al rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sono stati odgetto di rinuncia, COGNOME in virtù degli art. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pan., ne va dichiarata l’inammissibilità.
La rinuncia ritualmente effettuata, COGNOME atto abdicativo di natura processuale, ha, difatti, effetti preclusivi dell’ulteriore progressione processuale, in quanto determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata in relazione ai capi che ne sono stati oggetto. Pertanto, -poiché, ai sensi dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravarne ai . soli punti della -decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, i! giudice di appello non può prenderli in considerazione; e neppure può farlo i! giudice di legittimità sulla base di un’ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, attesa la natura irrevocabile di tutti i negozi processuali, ancorché NOMEno struttura unilaterale.
Di qui il principio, affermato da questa Corte regolatrice in ripetuti arresti, secondo il COGNOME i ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. è. ammissibile solo ove si deducano motivi relativi alla
formazione della volontà della oirt ai acere ai concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richieaa.: jd contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono preciuse ie oouilanze ; -. daJve ai motivi rinunciati, ma anche quelle che ineriscano alla mancata :/alutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. perì- e, altresì, ai vizi attinenti alla determinaz della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quan non rientrante nei iimiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (tr le tante, si vedano Sez. 1, n. 50710 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285655 01; Sez. 6, n. 23614 del 18/5/2022, ‘COGNOME, RNI. 283284 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01).
9. NOME COGNOME
9.1. Il ricorso è infondato.
9.2. La difesa ha contestato, in relazione al reato di cui al capo 16), l’idoneità ed univocità degli arti, posto che i: ricorrente si sarebbe limitat comunicare, in una unica occasione, alie persone offese, in particolare a NOME COGNOMECOGNOME che il capoclan NOME COGNOME COGNOME COGNOME con lui.
Il ricorrente ha, inoltre, sollevata.quesponi in relazione alla prova, evidenziando: -) le contraddizioni che inficiano: le sommarie informazioni rese dalle persone offese e dalle persone informate dei fatti in data 15 dicembre 2018; -) le anomale modalità procedurali con cui, in tesi, esse sono state raccolte, che ne COGNOMEro inficiato spontaneità e genuinità; -) gli elementi di contraddittorietà con contenuto della registrazione tra presenti effettuata dai fratelli COGNOME, a collo con COGNOME e con COGNOME.
Le plurime questioni sono inammissibili perché, attraverso il vizio di motivazione, sollecitano una differente valutazione delle risultanze istruttorie. La vicenda ricostruita, con motivazione logica e completa, alle pagg. 97 e ss. della sentenza impugnata e, a fronte di ciò, si insiste per una valutazione atornistica della richiest di colloquio di cui si è fatto latore COGNOME, la COGNOME si inserisce nella sequenza delle richieste estorsive rivolte alle persone offese per la c.d. messa a posto del cantiere, sicCOGNOME formulata in stretta successione cronologica con quella avanzata dal correo NOME COGNOME, reggente della famiglia di Misiimeri, che era stato allontaNOME dalle persone offese.: stesse con la minaccia di denunciarlo.
La reazione neutra, di mera presa d’atto, assunta da COGNOME a fronte della minaccia di denuncia dei COGNOME non elide la valenza dei contributo causale dato dai ricorrente alla realizzazione collettiva. E, dei resto, da un lato il ricorrente introduce una spiegazione diversa della sua iniziativa, in ordine alle ragioni per cui COGNOME volesse il colloquio con gli imprenditori; dall’altro la riconduzione dell
somma richiesta alle esigenze a, aostegna ai carcerati, non lascia adito a dubbi sulla matrice mafiosa della condotte.
Si tratta di doglianze che, all’evidenza. non sono consentite, in quanto sollecitano l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente deduce COGNOME maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito
10.Ricorso NOME COGNOME
10.1. Il ricorso, che consta di un unico articolato motivo, è fondato per quanto di ragione.
10.2. È infondata la deduzione di travisamento probatorio in relazione alla utilizzazione che la Corte di appello COGNOME fatto, ai fini della condanna per il delitto di favoreggiamento personale di cui al capo 17), di una informazione insussistente, non emergente dal compendio probatorio.
La dogiianza è riferita, in particolare, alla argomentazione, che si legge in sentenza, secondo la COGNOME COGNOME si sarebbe rivolto alle Forze dell’ordine esclusivamente per ragioni di conve.nienza ed opportunità, posto che la mancata denuncia del furto di pannelli fotovoltaici importa sanzioni di diversa natura, tra cui la revoca degli incentivi consegu i ti.
Intanto, deve osservarsi che si è in presenza, più che di un dato probatorio non emerso dai materiali cognitivi acquisiti in giudizio, di un ragionamento inferenziale compiuto dalla Corte di merito – peraltro in termini di mera plausibilità – sulla base di provate massime di esperienza e della normativa, anche di livello secondario, che disciplina l’erogazione degli incentivi statali alla produzione di energia con fonti rinnovabili, vigilata dal RAGIONE_SOCIALE.
Devono, poi, anche qui ribadirsi i limiti alla deducibilità del vizio di travisament della prova in presenza di una c.d. doppia conforme, COGNOME la censura resta monca, non avendo il deducente prospettato la decisività del travisamento o dell’omissione nell’ambito dell’apparato rnotivazionale sottoposto a critica.
Rectius, tale rilevanza dimostrativa dell’ipotetico travisamento, pur allegata, non è fondatamente sostenuta.
A ben vedere, la Corte di appello, nella propria ricostruzione, non ha sminuito le molteplici circostanze evidenziate dalla difesa rivelatrici del notevole attivismo da parte del COGNOME nel denunciare il subìto furto alle Forze dell’ordine e il suo interesse a recuperare il bene per le vie legali, tra cui:
la dettagliata circostanziata segnalazione dallo stesso effettuata ai Carabinieri del NORM nell’immediatezza della sottrazione dei pannelli solari;
la denuncia, formalizzata ai carabinieri di Misilmeri il giorno successivo;
l’acquisto e l’installazione di nuovi pannelli solari qualche giorno dopo;
l’assenza di contati:: : nelle COGNOME ;imedia ,.za del furto, con NOME, NOME e NOME;
l’iniziativa assunta dai COGNOME, cric cliiarnò ai telefono NOME prospettandogl la possibilità di recuperare i – predetti impianti, stando al contenuto della interlocuzione telefonica.
Piuttosto, v’è da osservare che l’attivazione di RAGIONE_SOCIALE per le vie legali – a prescinde dalle finalità per cui venne operata – non è affatto incompatibile con la paralle richiesta di intervento rivolta dal ricorrente al cugino, NOME COGNOMECOGNOME agli ambienti malavitosi locali, al fine di ottenere la restituzione, attravers diverso canale, della refurtiva.
Con il lamentato travisamento, la difesa sembra volere piuttosto sminuire gli elementi dimostrativi della estorsione, nella forma del c.d. cavallo di ritorno, di COGNOME sarebbe stato vittima, COGNOME reato presupposto del favoreggiamento. Nella stessa ottica, si è argomentato che l’intervenuto acquisto dei pannelli ex novo, da parte di COGNOME, COGNOME depotenziato ogni interesse dello stesso al recupero di quelli furtivi.
Per contro, le ragioni della parallela -attivazione del ricorrente per le vie lega fine di ottenere il recupero del bene – seppure fossero state ricostruite in termi assiomatici dalla Corte-cli appello, e così non è stato – non valgono a disarticolar il ragionamento probatorio fondato sui contenuti delle intercettazioni riportate al pagg. 54 e ss. della sentenza impugnata, tra COGNOME, COGNOME e COGNOME e, in particolare, sulla offerta da parte dello stesso COGNOME del pagamento di una somma, fino a 5000,00 euro, pur di ottenere la restituzione dei pannelli fotovoltai cosicchè le censure difensive al riguardo risultano aspecificamente formulate.
Non è dunque sconfessato il carattere omissivo e reticente, COGNOME congruamente argomentato in sentenza, delle dichiarazioni rese dallo stesso COGNOME agli inquirenti e la loro potenziale idoneità ad intralciare il corso delle indagini nei confronti autori del furto.
10.2. Non appare, di contro, stringente a motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta finalità di agevolazione mafiosa.
La Corte non ha considerato che l’affiliazione di NOME COGNOME – cugino del ricorrente e suo esclusivo interlocutore nei colloqui telefonici protesi al recupe del bene – al sodalizio che, stando alla contestazione, sarebbe destinatario della agevolazione, è ancora sub
La Seconda Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 30446 emessa il 20 maggio 2024, prodotta dalla difesa, ha difatti annullato con rinvio la condanna, demandato alla Corte di merito di verificare l’esistenza di indicatori idonei, di natura ogget del contributo fornito dal COGNOME stesso, in termini di costante messa a disposizione
in favore della organizzazione ! per ‘a’itoazione del programma RAGIONE_SOCIALEe, ritenendo inesaustiva la motivaviono offerta ri·;a Corte di appello.
Non risulta neppure spiegato neila zenz:enza knpugnata, a fronte di una specif deduzione della difesa sui punto, per quali ragioni COGNOME, pur se a conoscenz una generica mafiosità degli autori del furto, COGNOME inteso agevolare, con l dichiarazioni reticenti, eteroprotettive nei confronti di coloro che si intere al recupero, il sodalizio mafioso.
In relazione a tale aggravante la decisione deve pertanto essere annullata rinvio alla Corte di appello per nuova valutazione, da compiere nel rispetto indicate direttrici esegetiche.
Alle statuizioni di rigetto consegue la condanna dei ricorren pagamento delle spese processuali e a quelle di inammissibilità anche la condan al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma che si ritiene equo determinare nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata-nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla la sente impugnata nei confronti di COGNOME . ) NOME e di COGNOME NOME in relazione al trattamento sanzioNOMErio e rinvia per nuovo giudizio sui punto ad altra sez della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto i ricorsi di COGNOME e COGNOME COGNOME Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOMEnte al ritenute aggravanti, nei confronti di COGNOME NOME NOME NOME‘aggravante dei metodo mafioso e nei confronti di COGNOME NOME NOME relazio alla residua aggravante e al connesso trattamento sanzioNOMErio e rinvia per n giudizio su tali punti ad altra Sezione della ,Corte di appello di Palermo. Rige resto i ricorsi di COGNOME, di COGNOME e d COGNOME. Rigetta il ricorso di COGNOME e di COGNOME NOME NOME li condanna ai pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, di COGNOME NOME e di COGNOME, che condanna ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso, il 15 luglio 2025
Il C iisigliere estensore
NOME