Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31751 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NISCEMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2024 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del COGNOME )
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME del foro di GELA in difesa di COGNOME NOME conclude insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 12 gennaio 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha sostituito nei confronti di COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, al contempo confermando il giudizio relativo alla gravità indiziaria e alle ritenute esigenze cautelari.
1.1 La contestazione provvisoria riguarda il delitto di cui all’art. 513 bis cod.pen. (aggravato dal finalismo mafioso) in rapporto a condotte tenute da COGNOME NOME, dal figlio COGNOME NOME e da COGNOME NOME, in danno di COGNOME NOME e COGNOME NOME, descritte nel capo numero 16, avvenute nel mese di maggio del 2022.
In sintesi, secondo il Tribunale, è corretta la ricostruzione in fatto che vede COGNOME aggredito fisicamente da COGNOME NOME per aver acquisto il frumento dal COGNOME. Nella controversia commerciale interveniva – a vantaggio dei COGNOME – COGNOME NOME, ritenuto l’attuale capomafia nel territorio di Niscemi e da ciò derivava la ‘resa’ di COGNOME NOME. La caratura mafiosa del COGNOME caratterizza dunque l’intera condotta in termini, quantomeno, di modalità intimidatoria correlata alle condizioni di cui all’art.416 bis cod.pen.. Le condotte dei vari soggetti coinvolti risultano dai contenuti di conversazioni oggetto di captazione.
Da qui l’integrazione della gravità indiziaria, cui si unisce la considerazione di sussistenza delle esigenze cautelari specialpreventive, contenibili in concreto con la misura degli arresti domiciliari.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOMENOME Si deduce erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione sulle doglia nze difensive.
2.1 Le doglianze si rivolgono esclusivamente alla ritenuta sussistenza – allo stato – della circostanza aggravante di cui all’art.416bis.1 cod.pen. nei confronti di COGNOME NOME.
In particolare si osserva essenzialmente che: a) l’intervento di NOME, aspetto che secondo il Tribunale sarebbe idoneo ad integrare quantomeno le modalità mafiose, avviene in un secondo momento e non vi è prova della consapevolezza di ciò in capo a COGNOME NOME; b) non vi è prova della presenza al ‘litigio’ intervenuto tra COGNOME NOME e il COGNOME di NOME, fratello di NOME.
Si tratta di aspetti su cui erano state formulate specifiche doglianze non ogget secondo la difesa – di congrua valutazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché versato in fatto, su punti ogg di adeguato apprezzamento in sede di merito e non rivalutabili in sede d legittimità, anche in rapporto alla fonte di prova da cui sono tratte le emerge indiziarie.
3.1 La difesa contesta la valutazione su un punto specifico della contestazione rappresentato dalla circostanza aggravante della modalità mafiosa della condotta – e ciò impone di realizzare una premessa di metodo.
Va premesso che il legislatore nel prevedere – all’art. 273 cod. proc. pen. – c nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussiston «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indiz non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» m ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile e finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penal responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.
In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (ar cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova – siano essi di nat storica/diretta o critica/indiretta – sottoposti a valutazione incidentale nell’ del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all’art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. .
La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rend possibile l’applicazione della misura, sta dunque a significare che l’esito d valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la quali probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura.
3.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautel personale ha l’obbligo – per dare corretta attuazione ai contenuti del giud prognostico – di confrontarsi :
con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutaz ( ad es. l’indizio in senso stretto – la narrazione rappresentativa di
testimoniale – la chiamata in correità o in reità – gli elementi tratti da captaz conversazioni);
b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natur singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, co necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteris ontologica) ;
c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento primo grado, ivi compresa quella espressa dall’art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l’affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se i materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito).
3.3 Con ciò non si intende dire – ovviamente – che dette regole prudenziali e giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudiz prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla f decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso – ovviamente esteso a regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di all’art. 530, comma 2 e all’art. 533, comma 1, prima parte – è dunqu indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell’ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all’esito del contraddittorio..») .
Da qui la necessità di identificare – da parte del giudice chiamato a pronunzia sulla domanda cautelare – in modo specifico e razionale il significato incriminant degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi ne descritta chiave prognostica.
Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evid che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudic legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del material
informativo ma si realizza – doverosamente – attraverso la verifica di completezza logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso ne provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipic della fase in questione.
4.1 Sul tema, resta valido e chiaro l’insegnamento fornito dalla decisione Sez. ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizi di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il comp di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragio che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a cari dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante l valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. .
4.2 Ciò premesso, va rilevato che il Tribunale ha motivato in maniera congrua su tutti i segmenti del giudizio cautelare, il che esclude di ravvisare illogicità i alle argomentazioni o ‘disallineamenti’ dalla regola di giudizio cautelare.
In particolare va evidenziato che la pretesa difensiva di «frammentazione» della condotta tenuta da COGNOME NOME, che avrebbe realizzato un solo segmento iniziale della vicenda, disinteressandosi delle modalità (intervento di COGNOME) con cui la questione commerciale sarebbe stata risolta, contrasta con l logica comune, in ragione del fatto che proprio il veemente intervento inizia (documentato dalle captazioni di conversazioni) è altamente indicativo della comune finalità di COGNOME NOME e COGNOME NOME di proteggere le propri iniziative commerciali.
Non si coglie, pertanto, alcuna illogicità nel ragionamento espresso nella decision impugnata, anche in riferimento alla circostanza di fatto della presenza di COGNOME NOME alla fase del litigio. Tale aspetto è tratto dal contenuto di una captazio cui contenuto non può essere oggetto di ‘rilettura’ in questa sede, perché n appare palesemente travisato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi att ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 aprile 2024
Il Consigliere estensore