Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43828 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43828 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
– Relatore –
SENTENZA
f
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Gioia Tauro (RC) il DATA_NASCITA i;
avverso l’ordinanza dell’8/6/2023 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8/6/2023, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l’appello cautelare proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale di Palmi del 30/3/2023, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, con riguardo a plurime condotte illecite in materia di rifiuti, anche di natura associativa ed aggravate dall’agevolazione mafiosa.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo – con unico motivo – la violazione degli artt. 274, 275, comma 3 e 299 cod. proc. pen., in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen., con vizio di motivazione. Il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con l’elemento nuovo introdotto dall’appello, ossia una diversa trascrizione – operata da un tecnico – di un’intercettazione ambientale del 18/4/2019, sulla quale sola il provvedimento genetico avrebbe fondato l’aggravante mafiosa; dalla corretta lettura della conversazione, infatti, risulterebbe che il ricorrente sarebbe andato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, insieme a NOME COGNOME e all’AVV_NOTAIO, soltanto per discutere di una interdittiva che aveva colpito una società nella quale il RAGIONE_SOCIALE copriva una carica amministrativa, mentre non sarebbe mai intervenuto nei dialoghi riguardanti NOME COGNOME, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento genetico. L’ordinanza, inoltre, sarebbe viziata nella parte in cui avrebbe sminuito il differente trattamento cautelare riservato ai citati COGNOME e COGNOME, le posizioni, per contro, sarebbero assimilabili a quella del ricorrente. Sotto altro profilo, poi, il Tribunale non avrebbe valutato che il COGNOME avrebbe interrotto i rapporti professionali con la ditta RAGIONE_SOCIALE già nel marzo 2021, avviando una nuova attività lavorativa (documentata), e non spiegherebbe come lo stesso potrebbe reiterare le condotte contestategli in costanza di arresti donniciliari, anche aggravati da controllo elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
La prima parte della censura ha ad oggetto il mancato esame – ad opera del Collegio della cautela – di una consulenza tecnica riguardante numerose intercettazioni, comprese alcune che vedono coinvolto il COGNOME, con particolare riguardo ad un’ambientale – citata in premessa – registrata il 18/4/2019; a parere del ricorrente, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (contestata ai capi O, P, Q, V e C1), fondante la misura custodiale, sarebbe stata riconosciuta – sin dal provvedimento genetico – soltanto in forza di quest’ultima intercettazione, con la conseguenza che dimostrarne un contenuto diverso (rectius: dimostrare che il COGNOME non vi aveva avuto alcun ruolo attivo nella parte riguardante NOME COGNOME) avrebbe un significato decisivo sul mantenimento della misura, peraltro già attenuata nei confronti di due dei partecipi allo stesso incontro, quali gli AVV_NOTAIO COGNOME e COGNOME.
4.1 La premessa che fonda tale affermazione è tuttavia errata, come correttamente evidenziato nell’ordinanza impugnata.
In particolare, non si riscontra affatto l’assunto secondo cui la circostanza aggravante in questione sarebbe stata motivata esclusivamente sull’incontro del 18/4/2019 e sul suo contenuto; già il Tribunale del riesame, pronunciandosi il 26/11/2021 sull’impugnazione del provvedimento genetico (con successivo giudicato cautelare), aveva infatti sottolineato che l’aggravante medesima originava in primo luogo dagli strettissimi rapporti tra il COGNOME ed il coindagato NOME COGNOME, intraneo alla cosca COGNOME (egemone nel territorio di Gioia Tauro) ed indicato quale promotore, organizzatore e capo del sodalizio criminale qui in esame. Il COGNOME, in particolare, era risultato uomo di fiducia e braccio destro del COGNOME, ricoprendo un ruolo direttivo nelle società coinvolte nei numerosi reati (il cui fumus non costituisce oggetto di ricorso), sia formalmente che di fatto, e mettendosi stabilmente a disposizione per i fini illeciti dell’associazione, anche successivamente all’arresto del COGNOME, con organizzazione di mezzi e risorse (come ben specificato alle pagg. 40-41). Lo stesso COGNOME, dunque, anche attraverso i più stretti collaboratori, compreso il COGNOME, aveva agevolato il sodalizio mafioso, garantendogli il predominio in un lucroso settore imprenditoriale (quello dei rifiuti) e, dunque, contribuendo al rafforzamento dell’organizzazione stessa. Alla luce di questo contesto, pertanto, era stata letta l’intercettazion ambientale del 18/4/2019, nel corso della quale – presente certamente anche il ricorrente – il COGNOME aveva discusso con gli AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO COGNOME anche delle spese legali che NOME COGNOME (detenuto) avrebbe dovuto sostenere; ebbene, i Giudici della cautela hanno adeguatamente evidenziato, con argomento non manifestamente illogico, che la sola presenza del ricorrente ad un incontro di tale rilievo confermava non solo la strettissima vicinanza a COGNOME, ma anche l’assoluta fiducia che questi nutriva nei confronti dell’altro, partecipe di delica questioni attinenti ai vertici dell’associazione mafiosa. L’incontro del 18/4/2019, dunque, costituiva – nei provvedimenti cautelari – un elemento di conferma dell’ampio quadro indiziario, compresa l’aggravante in questione, non l’unico sostegno di questa come invece affermato nel ricorso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.1. Alla luce di tali considerazioni, dunque, il Tribunale del riesame ha rilevato che la paternità di una certa frase pronunciata nell’incontro (ed attribuita ora al COGNOME, ora – dal tecnico della difesa – al COGNOME) non rivestiva carattere dirimente, in quanto l’addebito dell’aggravante trovava fondamento investigativo in numerosi (e qui non contestati) elementi di indagine circa il rapporto COGNOME/COGNOME, sopra richiamati, oltre che nella presenza del primo all’incontro in oggetto.
A ciò si aggiunga, peraltro, che pure l’ordinanza del 26/11/2021, non censurata da questa Corte (con sentenza n. 33617 del 14/6/2022), aveva confermato la misura custodiale in forza non solo della circostanza aggravante in questione, ma anche della complessiva gravità del quadro indiziario, emerso dall’ampia indagine riportata nel provvedimento stesso, sulla quale l’odierna impugnazione non spende alcun argomento.
Con riguardo, poi, alla seconda parte dello stesso ricorso, in tema di perduranza delle esigenze cautelari, le considerazioni difensive risultano ancora del tutto infondate. La nuova attività professionale che il COGNOME avrebbe avviato sin dal marzo 2021, interrompendo ogni rapporto con il COGNOME, è stata ritenuta argomento soccombente rispetto al quadro cautelare a carico; l’ordinanza impugnata, infatti, ha sottolineato che non erano stati acquisiti elementi sintomatici della rescissione degli accertati legami criminali, e che la misura degli arresti domiciliari non garantiva il necessario controllo sul soggetto, soprattutto nell’area nella quale opera il sodalizio criminoso che il ricorrente aveva inteso agevolare, per quanto emerso in fase cautelare. Ancora, è stato evidenziato il ruolo ricoperto dal COGNOME a fronte delle misure interdittive ed alle vicende giudiziarie che avevano interessato le società riferibili al RAGIONE_SOCIALE, nelle quali il primo avev continuato ad operare in ambito illecito, “indifferente all’azione amministrativa e giudiziaria di contrasto in corso”, e così continuando a supportare l’attività criminosa organizzata.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023
Il qt9gliere estensore