Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27410 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 10/06/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a S. Maria Capua Vetere il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Capua il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa in data 21/02/2024 dal Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO (per COGNOME), AVV_NOTAIO (per COGNOME) e AVV_NOTAIO (per COGNOME), che hanno concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21/02/2024, il Tribunale di Napoli, pronunciandosi – per quanto qui rileva – sulle richieste di riesame proposte da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha parzialmente riformato l’ordinanza applicativa della custodia in carcere (applicata al COGNOME e allo NOME) e degli arresti domiciliari (applicati al COGNOME), in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti: quanto allo NOME e al COGNOME, ai reati di dichiarazione fraudolenta, autoriciclaggio e intestazione fittiizia, aggravati dall
finalità di agevolare la fazione COGNOME del RAGIONE_SOCIALE, ascritti – in concorso tra loro – ai capi da 1) a 3) della rubrica; quanto al COGNOME, ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 4, aggravato dalla finalità di agevolazione della fazione COGNOME del RAGIONE_SOCIALE), autoriciclaggio (capo 5), intestazione fittizia (capi da 6 a 10), a lui ascritti in concorso con altri sogge meglio specificati in ciascun capo di accusa.
In particolare, il Tribunale ha annullato l’ordinanza, quanto al COGNOME, limitatamente al capo 10 e, quanto agli altri due odierni ricorrenti, limitatamente al capo 2, confermando nel resto (il Collegio napoletano ha altresì annullato il titolo cautelare emesso nei confronti degli altri indagati, ad eccezione di COGNOME NOME, concorrente con il COGNOME nei reati di cui ai capi da 4 a 7 della rubrica).
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo dei propri difensori, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’applicazione dell’aggravante mafiosa al reato di cui al capo 4. Si censura la motivazione dell’ordinanza sul punto, che aveva fatto leva su eventuali rapporti tra il ricorrente e COGNOME NOME cl. ’78, nonché su quelli dimostrati) tra il padre del ricorrente e COGNOME NOME, trattandosi di elementi del tutto inidonei a comprovare il fine specifico di agevolare il RAGIONE_SOCIALE attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti destinate ad essere utilizzare alla RAGIONE_SOCIALE, società riconducibile alla famiglia COGNOME. La difesa evidenzia che analogo errore valutativo era presente nell’ordinanza genetica, in cui non si era tenuto conto che la famiglia COGNOME non era in alcun modo riconducibile al RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Si censura l’ordinanza per non aver tenuto conto – oltre che del tempo trascorso dai fatti – della piena ammissione di responsabilità del COGNOME (che aveva consentito di ritenere sussistenti anche le contestazioni rivolte agli COGNOME), mai condannato per fatti analoghi, valorizzando una asserita professionalità nello svolgimento dell’attività delittuosa. Si lamenta, in alt termini, la mancata indicazione dei dati che non consentivano di ritenere superata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione lo NOME, a mezzo dei propri difensori e di due distinti atti di impugnazione.
3.1. Con il ricorso datato 01/04/2024, i difensori deducono:
3.1.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Si censura l’ordinanza per aver applicato l’aggravante in ragione di fatti pregressi, relativi a società (RAGIONE_SOCIALE) diversa dalla RAGIONE_SOCIALE che aveva utilizzato le false fatture,
e al coinvolgimento nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, soggetto estraneo al presente procedimento. Si evidenzia altresì che il generico “orbitare” in un contesto mafioso non poteva tener luogo del necessario, specifico fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa: allo stesso modo, il rapporto di dareavere con il COGNOME, conseguente alla emissione di f.o.i. da parte di quest’ultimo, non poteva fondare l’applicazione dell’aggravante (essendo tra l’altro il coimputato “vicino” a fazione diversa da quella che, secondo l’accusa, lo NOME avrebbe inteso agevolare), in totale assenza di atti concreti dimostrativi della finalità agevolativa.
Sotto altro profilo, la difesa censura la valorizzazione dei provvedimenti prefettizi emessi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, sia perchè tutti fondati sulla cointeressenza in tale società dell’COGNOME, peraltro risolta sin dal 2007, sia perché operanti sul diverso piano amministrativo concernente il pericolo di infiltrazione mafiosa.
3.1.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni. Si richiamano le argomentazioni svolte nella memoria difensiva depositata in sede di riesame, in cui erano state evidenziate le ragioni a sostegno dell’applicabilità delle disposizioni precedenti la riforma introdotta dal d.l. n. 1 del 2019, essendo il presente procedimento stato iscritto prima del 31/08/2020, con conseguente applicabilità delle previgenti disposizioni, come interpretate dalle Sezioni Unite nella sentenza “Cavallo”.
3.2. Con il ricorso depositato in data 08/04/2024, i difensori tornano a censurare l’applicazione dell’aggravante mafiosa, evidenziando la confusione operata tra i provvedimenti di interdittiva antimafia e gli elementi fondanti la sussistenza dell’aggravante, che il Tribunale aveva individuato nella stabile relazione d’affari con il COGNOME. Al riguardo, si ribadisce che la prospettata “vicinanza” di quest’ultimo ad altra fazione – addirittura “in guerra” con quella degli COGNOME – non poteva ritenersi idonea a comprovare la gravità indiziaria quanto alla posizione NOME.
Si censura inoltre la motivazione, ritenuta apodittica, con cui il Tribunale aveva sostenuto l’insussistenza di elementi idonei a superare la presunzione di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen.: richiamandosi, al riguardo, l’assenza di rapporti con il COGNOME dal 2021 e il fatto che la RAGIONE_SOCIALE era stata costituita da dieci anni. Altrettanto apodittico, per la difesa, era il passaggio in c il pericolo di reiterazione veniva correlato alla possibilità che lo NOME continuasse ad operare anche dagli arresti domiciliari, avvalendosi di moderne tecnologie.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
4.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni. La difesa richiama la questione – devoluta alle Sezioni Unite oggetto di opposte valutazioni quanto alla necessità, per poter applicare l’art. 270 nella versione anteriore alla riforma del 2019, e nell’interpretazione offerta dal Supremo Consesso, del fatto che entrambi i procedimenti (sia quello in cui sono state disposte le intercettazioni, sia quello “diverso”) siano stati iscritti in d anteriore al 31/08/2020. Nel respingere l’interpretazione accolta dal Tribunale (secondo cui era necessario che solo il procedimento diverso fosse successivo al 31/08/2020), e nel sottolineare l’assenza di profili di connessione “sostanziale” tra i due procedimenti, la difesa evidenzia le importanti ricadute della diversa opzione interpretativa sostenuta dalla difesa, dal momento che i decreti intercettativi emessi nel primo procedimento erano tutti anteriori all’iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen., avvenuta dopo il 31/08/2020.
4.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante mafiosa e alla sua applicabilità al COGNOME. Si censura l’ordinanza per avere il Tribunale fatto leva sulla consapevolezza del ricorrente in ordine alle interdittive antimafia che avevano colpito la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo tale circostanza inidonea a comprovare che egli intendesse agevolare non già lo NOME, ma la fazione COGNOME del RAGIONE_SOCIALE. Si deduce altresì l’insussistenza di elementi idonei a dimostrare che il COGNOME fosse consapevole del fatto che lo NOME fosse animato da quella finalità agevolativa, avuto riguardo alla sua incensuratezza e alla risalenza al 2007 dei suoi rapporti con l’COGNOME, la cui cointeressenza nella RAGIONE_SOCIALE COGNOME era alla base delle interdittive antimafia emesse nei confronti di tale società, oltre che della RAGIONE_SOCIALE e della VITTORIA. La difesa censura altresì l’impropria estensione alla fazione COGNOME dell’aggravante, contestata unicamente con riferimento alla fazione COGNOME.
4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e all’inadeguatezza di misure gradate, nonché in relazione alla mancata risposta alle questioni dedotte al riguardo nella memoria difensiva. Si evidenzia che i fatti risalivano al 2022 e che – come rilevabile anche dalle ultime informative – non erano emerse ulteriori condotte illecite: tali elementi, uniti all’assenza di altre cariche societarie, al venir meno di quella relativa all’RAGIONE_SOCIALE (ormai sottoposta ad amministrazione giudiziaria), nonché al ruolo “assolutamente subordinato” agli NOME (come riconosciuto dallo stesso Collegio), doveva indurre il Tribunale – tenuto conto anche dell’annullamento del titolo cautelare quanto al capo 2 – ad una decisione opposta, non potendo condividersi quanto osservato nell’ordinanza in ordine alla effettiva partecipazione del COGNOME alle vicende societarie.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto dei ricorsi, osservando, quanto alla questione dell’utilizzabilità dell intercettazioni, che la questione riguardava solo quelle autorizzate nel proc. pen. n. 29594/18, che non costituivano l’unico elemento a sostegno della decisione, con conseguente necessità della c.d. prova di resistenza rispetto al complessivo quadro indiziario. In ordine all’aggravante mafiosa, si osserva che l’ordinanza aveva risposto a tutte le questioni riproposte con i ricorsi, in termini immuni da censure deducibili in sede di legittimità.
Con motivi nuovi trasmessi in data 24/05/2024, la difesa dello NOME deduce che la recente modifica dell’art. 512-bis cod. pen. comprovava la tesi difensiva secondo cui la finalità di eludere le disposizioni del codice antimafia non era in precedenza ricompresa nella fattispecie incriminatrice di cui al primo comma, dal momento che il secondo comma, introdotto dalla novella, fa riferimento al “fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia”, determinando quindi un “ampiliamento delle finalità punibili”. In tale contesto, si deduce che l’insussistenza dell’elemento psicologico, alla luce della novella, può essere autonomamente rilevata in sede di legittimità: nè la questione poteva ritenersi tardiva, dovendo applicarsi i principi elaborati in tema di pena illegale. La difesa richiama infine, a sostegno della fondatezza delle proprie doglianze relative alle intercettazioni, il contenuto dell’informazione provvisoria diffusa dalle Sezioni Unite all’esito dell’udienza del 18/04/2024.
Con motivi nuovi trasmessi il 24/05/2024, la difesa del COGNOME deduce:
7.1. Violazione di legge con riferimento all’art. 512-bis cod. pen., anche alla luce del secondo comma introdotto dalla recente novella. Si deducono rilievi sostanzialmente analoghi a quelli della difesa NOME, volti a sostenere che, al momento dell’intestazione delle quote, il COGNOME aveva tenuto una condotta penalmente irrilevante, non potendo evidentemente giungersi a conclusioni diverse sulla base della nuova norma incriminatrice.
7.2. Violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. alla luce dell’informazione provvisoria diffusa dalle Sezioni Unite. Si ribadisce che la data di iscrizione del proc. pen. 9300/2020 era quella del 26/05/2020, una data dunque anteriore al 31/08/2020, come confermato dalla risposta delle Procura della Repubblica ad una istanza difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
2. Come già evidenziato nell’esposizione che precede, gli odierni ricorrenti non hanno inteso contestare – salvo quanto si dirà in ordine ai motivi aggiunti presentati dalle difese COGNOME e COGNOME – la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai residui reati ai quali – dopo il parziale annullamento operato dal Tribunale – si riferisce il titolo cautelare (emissione di fatture per operazioni inesistenti, autoriclaggio, intestazione fittizia quanto al COGNOME; dichiarazione fraudolenta, intestazione fittizia quanto allo NOME e al COGNOME).
Le censure difensive hanno invece riguardato sia la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (a tutti contestata, nei vari cap di accusa, in relazione “al fine di agevolare la fazione COGNOME del RAGIONE_SOCIALE“), sia la sussistenza delle esigenze cautelari e l’inadeguatezza di misure gradate. È peraltro evidente la centralità del primo ordine di censure, anche per l’assoluta rilevanza che assume – nell’individuazione del regime cautelare personale (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) la questione della configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
I rilievi articolati dalle difese si sviluppano su una duplicità di piani.
Da un lato, i difensori hanno eccepito l’inutilizzabilità dei risultati del intercettazioni acquisite al fascicolo processuale, essendo il procedimento ad quem stato iscritto prima del 31/08/2020, con conseguente inapplicabilità – per la disposizione transitoria dallo stesso legislatore della riforma delle intercettazioni dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. nel testo introdotto dal d.l. n. 161 del 2019, conv., dalla I. n. 7 del 2020 (testo che, prima delle ulteriori modifiche intervenute con il d.l. n. 105 del 2023, consentiva l’utilizzo delle intercettazioni anche in procedimenti diversi in cui era contestato uno dei reati di cui all’art. 266 del codice di rito, e non solo in quelli relativi a reati per i quali è obbligato l’arresto in flagranza, ovvero – secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Cavallo – in quelli, rientranti nel novero dell’art. 266, per i quali configurabile una delle ragioni di connessione ex art.. 12).
D’altro lato, i difensori – pur con varietà di impostazioni e di accenti – hanno concordemente sostenuto che in ogni caso, ovvero anche a voler in ipotesi prescindere dalla denunciata inutilizzabilità delle risultanze captative, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa non poteva comunque essere ritenuta sussistente nella fattispecie in esame, non solo per il difetto di prova della contiguità dello COGNOME e del COGNOME alla fazione COGNOME, ma anche – se non soprattutto – perché la complessa operazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti, successivamente utilizzate nelle dichiarazioni della RAGIONE_SOCIALE (della quale il COGNOME era il rappresentante legale, mentre lo COGNOME viene indicato dall’accusa come amministratore di fatto), era imperniata sulla figura del
COGNOME, che la stessa ipotesi accusatoria considerava vicino ad una fazione diversa del RAGIONE_SOCIALE, quella degli COGNOME.
Entrambi i profili verranno presi in considerazione nei paragrafi seguenti.
3. La questione relativa all’utilizzabilità delle risultanze captative, dedotta in sede di riesame, è stata analiticamente affrontata dal Tribunale, alla cui diffusa esposizione può farsi rinvio anche per il richiamo del contrasto interpretativo emerso con riferimento alla locuzione “procedimenti iscritti dopo il 31/08/2020”, contenuto nella norma transitoria.
È pertanto possibile, in questa sede, limitarsi ad un richiamo del quesito sottoposto alle Sezioni Unite («Se la disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all’art. 270, comma 1 cod. proc. pen. – nel testo introdotto dall’art. 2 d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 e anteriore al d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 – operi nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ovvero nel caso in cui solo quest’ultimo sia stato iscritto dopo tale data»), e della risposta a tale quesito contenuta nell’informazione provvisoria diffusa all’esito dell’udienza tenuta dal Supremo Consesso in data 18/04/2024 («La suddetta disciplina opera nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020»).
Pur essendo ovviamente necessario attendere il deposito delle motivazioni, per una piena comprensione del percorso argomentativo tracciato dalle Sezioni Unite, l’informazione provvisoria sembra senz’altro orientare per la fondatezza delle eccezioni difensive, essendo pacifico che il procedimento in cui le intercettazioni sono state utilizzate (n. 9320/2020) è stato iscritto in data anteriore al 31/08/2020 (cfr. da ultimo il provvedimento del Pubblico Ministero prodotto dalla difesa COGNOME, in allegato ai motivi aggiunti).
4. Il Tribunale di Napoli, nell’aderire all’indirizzo non condiviso dalle Sezioni Unite, ha comunque evidenziato la necessità di apprezzare gli ulteriori elementi a carico, nella prospettiva della c.d. prova di resistenza (cfr. pag. 29 dell’ordinanza impugnata).
Ritiene peraltro il Collegio di dover evidenziare che coglie nel segno anche l’ulteriore ordine di osservazioni critiche, che sono state formulate indipendentemente dalla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni – nei confronti del percorso argomentativo tracciato dal Tribunale con riferimento alla configurabilità dell’aggravante speciale, contestata a tutti i ricorrenti per ave inteso agevolare, con la propria condotta, la fazione RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Emerge con chiarezza, dalla lettura dell’ordinanza, che il Tribunale si è fatto carico di ricostruire, da un lato, le ragioni della costituzione della RAGIONE_SOCIALE, partendo dalla precedente compagine societaria RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 2003 dallo NOME e da COGNOME NOME (personaggio vicino ad espoenti apicali del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, tratto in arresto pochi anni dopo ed uscito dalla compagine societaria), proseguendo con la costituzione nel 2012 della RAGIONE_SOCIALE, colpita due anni dopo da interdittiva prefettizia come già la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per finire con la costituzione nel 2014 di RAGIONE_SOCIALE, occasione in cui lo COGNOME aveva avuto “l’ulteriore cautela” di intestare le quote al COGNOME e alla moglie COGNOME (cfr. pag. 28 dell’ordinanza impugnata). D’altro lato, il Tribunale si è soffermato sui rapporti intrattenuti dal COGNOME, già da epoca risalente, con COGNOME NOME cl. ’78, e con altri esponenti di spicco della fazione omonima del RAGIONE_SOCIALE (rapporti confermati da recenti intercettazioni: cfr. pagg. 9 e 29 dell’ordinanza impugnata).
La motivazione dell’ordinanza appare invece carente nel successivo, fondamentale passaggio dedicato alla effettiva configurabilità del fine specifico di favorire il RAGIONE_SOCIALE COGNOME: finalità che sarebbe alla base, anzitutto, dell’intensa attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti (fatture poi utilizzate nel dichiarazioni fraudolente di cui al capo 1) posta in essere dal RAGIONE_SOCIALE attraverso le società fittiziamente intestate a propri familiari. Un’attività seguita da cospicui bonifici erogati dalla RAGIONE_SOCIALE (destinataria delle fatture) alle società cartiere, volti a giustificare l’apparente regolarità delle operazioni, e dal successivo ulteriore trasferimento di parte delle somme, ad opera dello stesso COGNOME, su conti correnti esteri (cfr. pag. 11).
In particolare, il Tribunale ha osservato (pag 26 seg.) che la costituzione di RAGIONE_SOCIALE era finalizzata a consentire alla fazione RAGIONE_SOCIALE la possibilità di continuare a disporre di una delle sue articolazioni imprenditoriali, e che “in questo quadro, l’intesa con COGNOME NOME circa l’emissione di fatture per operazioni inesistenti destinate ad essere utilizzate da RAGIONE_SOCIALE fornirebbe la prova della sussistenza e dell’attualità dell’ipotizzato scenario, tenuto conto della contiguità fra il COGNOME e un’altra fazione dello stesso RAGIONE_SOCIALE, quella facente capo alla famiglia COGNOME” (pag. 27).
Appaiono evidenti, ad avviso di questo Collegio, le connotazioni marcatamente elusive di questo passaggio motivazionale: anziché individuare ed illustrare gli elementi probatori idonei a sostenere che il COGNOME avrebbe posto in essere una complessa attività illecita allo specifico scopo di favorire il gruppo COGNOME, ovvero una fazione concorrente o comunque diversa da quella di riferimento, il Tribunale ha senz’altro ritenuto sufficiente, allo scopo, evidenziare la “contiguità” del COGNOME alla fazione COGNOME: un dato che, in sé
considerato, risulta del tutto inidoneo ai fini che qui specificamente rilevano. Allo stesso modo, non possono non ritenersi apodittiche le conclusioni del Tribunale secondo cui la “forte connotazione mafiosa” della RAGIONE_SOCIALE sarebbe sufficiente a fondare la contestazione dell’aggravante ex art. 416.1 cod. ‘pen. per i capi 1 e 3, mentre per l’emissione di fatture “si stimano sufficienti i rapporti tra i COGNOME e gli COGNOME” (pag. 30).
Tali conclusioni appaiono avvalorate anche da un passaggio motivazionale contenuto nell’ordinanza applicativa della misura, nella quale (pag. 215) si valorizzano le dichiarazioni del collaboratore COGNOME. Questi ha tra l’altro escluso l’attuale esistenza di una cassa comune del RAGIONE_SOCIALE, dato che ogni famiglia percepisce gli utili da alcuni canali di finanziamento, e ha ribadito la ripartizione del RAGIONE_SOCIALE in tre gruppi distinti (il gruppo COGNOME, il gruppo COGNOME e il gruppo COGNOME).
5. Solo un cenno conclusivo deve essere dedicato alla prospettazione contenuta nei motivi nuovi depositati dalle difese COGNOME e COGNOME, secondo cui dovrebbe conferirsi un rilievo liberatorio alla recentissima entrata in vigore del secondo comma GLYPH 512-bis cod. pen. (ad opera del d.l. n. 19 del 2024), ai sensi del quale la stessa pena prevista per il primo comma “si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero d cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”.
Appare evidente, ad avviso di questo Collegio, che la novella amplia la portata della rilevanza penale della intestazione fittizia prendendo in considerazione una specifica fattispecie, che non modifica in nulla l’ipotesi base di cui al primo comma dell’art. 512-bis cod. pen. – contestata ai ricorrenti nei capi rispettivamente ascritti – commessa al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di agevolare la commissione di reati di riciclaggio e di reimpiego.
6. Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio, che tenga conto sia delle ricadute dell’intervento delle Sezioni Unite sul complesso delle risultanze legittimamente utilizzabili a sostegno dell’ipotesi accusatoria, sia della discrasia motivazionale rilevata, nell’impianto motivazionale del provvedimento impugnato, con riferimento alla finalità di favorire la fazione COGNOME. Restano evidentemente assorbite, in tale quadro, le ulteriori censure formulate dai ricorrenti con riferimento alle esigenze cautelari.
Non derivando dal presente provvedimento la remissione in libertà degli indagati COGNOME e COGNOME, cui è applicata la misura custodiale in carcere, la
Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 giugno 2024