Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38498 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile, NOME COGNOME del foro di Lat sostituzione dell’AVV_NOTAIO del foro di Modena, che, nel richiamar alla memoria depositata, insiste per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso
udito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Napoli, che insis l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro all’esito del giudizio abbreviato e appellat pubblico ministero e dagli imputati, la Corte di appello di Catanzaro, ai fini qui rilevano, ha assolto NOME COGNOME dal delitto ex art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste e, per l’eff rideterminato in due anni di reclusione la pena per il restante delitto di cui artt. 4 I. n. 401 del 1989, 7 I. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. contestato al capo 9-bis), nel resto confermando la pronuncia di primo grado.
Avverso l’indicata sentenza, NOME COGNOME, per il tramite de difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce:
con un primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione relazione alla sussistenza dell’aggravante del “metodo mafioso”, illogicamen ritenuta, ad avviso del difensore, nonostante l’intervenuta assoluzione del de di concorso esterno nel delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.; in ogni motivazione sarebbe mancante, in quanto si fonda sulla sola connotazione mafiosa della RAGIONE_SOCIALE e sull’asserita conoscenza, in capo al ricorrente, d “qualità mafiose” dei coimputati;
con un secondo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge relazione agli artt. 62-bis, 132, 133 e 168 cod. pen., per avere la Corte di appello, per un verso, immotivatamente negato l’applicazione delle circostanz attenuanti generiche, per altro verso, inflitto una pena che si discosta dal m edittale senza peraltro esplicitare il percorso argomentativo; la Corte, infin avrebbe valutato d’ufficio i presupposti per l’applicazione della sospensi condizionale della pena, rideterminata in due anni di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento de secondo.
Per una migliore comprensione della vicenda processuale, va premesso il ricorrente è stato restituito nel termine per proporre ricorso per cassazion ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 27 novembre 2023; i procedimento originario, che prevedeva numerosi altri computati, è stat
definitivo con sentenza della Corte di cassazione, Sez. 1, n. 24950 del febbraio 2023.
Ciò posto, questo Collegio ritiene di dover aderire alle conclusioni assun con l’indicata decisione, la quale, tra l’altro, ha annullato con rinvio, nei c degli altri computati, la sentenza impugnata in relazione alla sussist dell’aggravante ex art. 7 I. 203 del 1991 contestata al capo 9-bis).
Incontestata la sussistenza del reato di cui al capo 9-bis), peraltro non messa in discussione dal ricorrente e condivisibilmente ribadita dall’indi sentenza emessa dalla Sez. 1 (cfr. par. 4.3, par. 6.5, par. 8.6, par. riferimento alla posizione dei coimputati nel delitto in esame), la motivazi appare mancante in relazione all’aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203 del 19
Invero, la Corte di appello non ha in alcun modo dimostrato – ma si limitata ad una mera affermazione – la riconducibilità delle attività di ges illecita delle scommesse alla operatività del gruppo associativo, e nulla ha d per escludere quel che, invece, emerge come dato di immediata percezione, ossia che la gestione delle scommesse e i rapporti con i rappresentanti foss patrimonio di NOME COGNOME, ma non già della RAGIONE_SOCIALE nella sua unitar soggettività.
In ragione dell’assenza ,di una spiegazione adeguata a dare atto d collegamento degli affari e delle attività della società RAGIONE_SOCIALE con la co RAGIONE_SOCIALE, si rileva l’insufficienza della motivazione in riferimento all’aggra della finalità di agevolazione mafiosa.
L’accoglimento del primo motivo si riverbera anche sul secondo.
Invero, la Corte di merito, ai fini del trattamento sanzionatorio, ha risalto, in particolare, alle “modalità mafiose dei delitti perpetrati” (cfr. modalità che dovranno essere oggetto di nuova valutazione in sede di rinvio.
E’ perciò evidente che, ove tali modalità non dovessero essere ritenu esistenti, la Corte d’appello, libera nel merito, dovrà nuovamente ridetermi la pena inflitta, anche in relazione all’eventuale applicazione delle circos attenuanti generiche.
Per i motivi sin qui indicati, la sentenza impugnata deve perciò esse annullata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad alt sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’ar 416-bis.1 cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudiz ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 18/09/2024.