Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3246 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3246 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1099/2025
NOME COGNOME
UP – 14/10/2025
COGNOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a FRATTAMINORE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 20.11.2024, come rettificata nel dispositivo con provvedimento del 11.1.2025, la Corte di Appello di Napoli, all’esito di trattazione orale, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione del 17.1.2023, che aveva annullato, per ragioni processuali, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 22 settembre 2020 in riforma della sentenza del G.u.p. presso il
Tribunale di Napoli del 18 luglio 2019, appellata, tra gli altri, per quanto di rilievo nel presente processo, da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha rideterminato le pene inflitte a COGNOME NOME in anni sei, mesi 8 di reclusione, a COGNOME NOME, esclusa la recidiva, in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa, a COGNOME NOME, concesse le attenuanti generiche, in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 4000 di multa, a COGNOME NOME in anni 10 di reclusione. Ha confermato nel resto la pronuncia il primo grado.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
I ricorsi proposti, dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannati, entrambi per il reato di partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE capeggiata da COGNOME NOME (capo A), per il reato di detenzione e porto di due pistole di cui al capo B, aggravato dall’agevolazione dell’RAGIONE_SOCIALE criminale capeggiata da COGNOME NOME, deducono un unico, articolato, motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con cui lamentano innanzitutto la violazione dell’art. 416-bis cod. pen.
La Corte territoriale ha errato nell’inquadrare la condotta degli imputati nello schema di cui all’art. 416-bis cod. pen., disattendendo i principi sanciti dalla sesta sezione penale di questa Corte nella sentenza su Mafia capitale (n. 18125/20 del 16-22/10/2019).
La sentenza impugnata non considera che l’RAGIONE_SOCIALE mafiosa non è un reato associativo puro che si perfeziona con la costituzione di un’organizzazione illecita che si limita a programmare di utilizzare la propria forza di intimidazione, né considera che il gruppo oggetto del processo non era altro che un’aggregazione di parenti e affini (otto persone) di NOME COGNOME, realizzatasi per favorirne la latitanza e proteggerne l’incolumità.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME, COGNOME e COGNOME avevano posto in luce che il gruppo aveva solo delle intenzioni criminose, ma che non vi era stato alcun effettivo esercizio di forza d’intimidazione derivante dal vincolo associativo, aspetto su cui la Corte di merito non si è soffermata.
D’altra parte, il riferimento ai reati-fine non fornisce concretezza argomentativa alla decisione impugnata, perché nessuna delle dichiarazioni dei collaboratori è confluita in una contestazione né tanto meno in una condanna; vi era un unico addebito per violazione della legge in materia di stupefacenti che
riguardava, però, solo NOME COGNOME, il quale la ricercava affannosamente per uso personale.
Esemplificativi dell’inesistenza di un controllo territoriale e della forza di intimidazione sono i seguenti episodi.
Quanto al furto del furgone (capo C della rubrica), si evidenzia come i pericolosi “camorristi” non solo avevano impiegato due giorni per impossessarsi di un furgone da fruttivendolo del valore di qualche centinaio di euro, ma se lo erano fatti riprendere subito dopo; colui che se n’era personalmente impossessato (COGNOME) aveva subito un pestaggio, i cui autori erano rimasti impuniti e, anzi, interpellati dalle forze dell’ordine, avevano denunziato il fatto senza alcun timore.
Ed ancora, la denuncia, da parte della moglie di NOME COGNOME, degli autori degli spari contro la sua autovettura, indicati nominativamente; e la denuncia, da parte del COGNOME, degli autori del suo ferimento, in cui il predetto aveva descritto la personalità di COGNOME, peraltro suo parente.
Lamentano altresì i ricorrenti che le sentenze di merito non hanno verificato la sussistenza della fama criminale impersonale del gruppo, la cui esistenza era addirittura cessata il giorno stesso dell’arresto di NOME COGNOME. Non rileva invero il prestigio criminale del singolo.
Erroneamente la sentenza impugnata, stante la carenza delle risultanze probatorie acquisite, ha fatto discendere la capacità di intimidazione nel gruppo in modo automatico e sostanzialmente presuntivo dalla figura del COGNOME e lo stesso requisito dell’assoggettamento omertoso dalla quantità e qualità dei reati fine. In altri termini in tal modo si è trasformata in RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso una accolita di familiari che agiva in nome della solidarietà familiare attiva.
Quanto agli altri reati si rimanda ai motivi di impugnazione e alla loro parte in diritto non avendo gli stessi trovato alcuna risposta da parte della Corte di appello la cui motivazione è evidentemente solo assertiva e apodittica.
Quanto al reato di cui al capo L), l’impugnativa deduce la violazione dell’art.192, comma 3 cod. proc. pen. in quanto la fonte di accusa è solo il collaboratore di giustizia NOME, alle cui dichiarazioni non possono fare da riscontro le telefonate intercettate che lo vedono interlocutore, laddove è evidente, nell’occorso, lo scopo di schermarsi dietro terzi per negare una dilazione di pagamento ed estorcere un motociclo. NOME COGNOME non compare mai, nemmeno per sollecitare un pagamento che evidentemente non lo riguarda e neppure per la consegna del motociclo, tanto che l’estorsione come modalità di pagamento neppure gli viene contestata. COGNOME invece offre un riscontro negativo, affermando falsamente che lo stupefacente era in gestione di NOME COGNOME.
Il ricorso affronta, poi, il profilo della partecipazione associativa, offrendo una panoramica dei principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e conclude che pure a volersi ritenere sussistente l’RAGIONE_SOCIALE non si può comunque ritenere raggiunta la prova della partecipazione dei ricorrenti né sotto il profilo del contributo né sotto quello della volontarietà.
Si lamenta infine il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per non essersi tenuto conto che la condotta si è interrotta nell’agosto del lontano 2014 e che sono trascorsi oltre dieci anni senza che risulti alcun’altra manifestazione criminosa.
Il ricorso proposto, dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME, condannato per la ricettazione dell’autovettura Lancia Musa di cui al capo H1), con l’aggravante dell’agevolazione dell’organizzazione criminale capeggiata da COGNOME NOME, deduce due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce violazione dell’art. 648 c.p. e dell’art. 546 cod. proc. pen.
La sentenza di primo grado aveva giustificato la condanna di COGNOME in quanto ritenuto in possesso delle chiavi dell’autovettura rubata ed in forza di una lunga intercettazione ambientale, la quasi totalità della quale è stata qualificata dai verbalizzanti come incomprensibile. A fronte dei rilievi mossi coi motivi di appello, la Corte territoriale ha fondato la conferma della decisione di primo grado su una successiva nota di servizio, che confermava solo che COGNOME aveva accesso all’area in cui era stata parcheggiata, tra altre autovetture, la Musa rubata, descrivendo il luogo, a differenza del verbale di sequestro redatto nell’immediatezza, come dotato di cancelli con telecomando.
Di contro, la decisione impugnata non si è soffermata sulla data del commesso reato (indicata in maniera imprecisa, nonostante si tratti di reato istantaneo, tra il 2013 e il 6 agosto 2014), sulle modalità di trasmissione del possesso del veicolo, sul profitto e sulle ragioni del riconoscimento dell’aggravante mafiosa.
La decisione impugnata è altresì carente anche per quanto concerne:
il mancato accertamento circa le modalità di ingresso nell’area scoperta in cui era
parcheggiata l’autovettura;
il nesso tra il possesso di un telecomando di accesso ad un’area di parcheggio all’aperto (non un box chiuso), occupata anche da altre, numerose autovetture;
l’interpretazione della conversazione tra presenti intercettata la notte del 7 agosto 2014, in cui NOME avrebbe detto di aver ricevuto la Musa.
5.2. Col secondo motivo di ricorso denunzia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per evidente travisamento delle risultanze processuali.
L’argomentazione della Corte di appello fondata sull’annotazione di servizio del 25 marzo 2015, redatta 7 mesi e 18 giorni dopo il rinvenimento e sequestro dell’autovettura Musa, è fallace. Essa in ogni caso non è idonea a superare l’argomento difensivo che mirava ad evidenziare che l’autovettura, benché chiusa a chiave, versava in stato di abbandono in uno spazio aperto, tra altri veicoli, ed era visibile a chiunque vi parcheggiasse la propria autovettura. Si era per altro verso evidenziato che COGNOME pur avendo a tale area accesso saltuario non ne avesse l’esclusiva disponibilità, come invece affermato dal bugiardo collaboratore di giustizia COGNOME.
È pertanto evidente che la successiva annotazione non smentisce alcuna delle deduzioni difensive, anzi conferma il fatto che l’auto si trovasse all’aperto, e, quanto ai particolari sopravvenuti riguardo all’esistenza di due cancelli e del telecomando detenuto dall’imputato, in ogni caso la sentenza impugnata non spiega il nesso tra il possesso del telecomando del cancello e il possesso illecito della Musa da parte del COGNOME, e trascura di spiegare come mai, né al momento in cui l’autovettura è stata condotta dove poi è stata rinvenuta e sequestrata dai carabinieri, né in quello in cui è stata prelevata dalle forze dell’ordine, risulti tale cancello.
Sussistono anzi risultanze processuali dalle quali non emerge né la presenza dell’imputato né la necessità di aprire un cancello.
In definitiva non è emerso né che l’autovettura fosse stata affidata al ricorrente per il ricovero in un garage, né che egli fosse consapevole della sua provenienza delittuosa; comunque non esiste alcuna asserzione che rimandi ad una consegna a NOME della Musa; e nemmeno è lecito parlare di garage, se con questa parola si vuole intendere un luogo chiuso, essendo stata la Musa rinvenuta in uno spazio aperto.
A differenza di quanto si assume nella sentenza impugnata l’intercettazione ambientale tra i coniugi COGNOME non depone affatto per la conclusione colpevolista. Altro dirimente elemento che la sentenza impugnata trascura è la circostanza che la vettura fu condotta dove è poi stata rinvenuta da NOME COGNOME, senz’alcuna
intromissione o partecipazione dell’imputato.
Sicché mendaci sono le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME.
Quanto all’aggravante mafiosa, la decisione impugnata è immotivata rispetto alle doglianze dell’appellante quanto all’assenza di prova circa la volontà di
agevolare il sodalizio piuttosto che quella di fare un favore al genero NOME COGNOME.
Se l’imputato fosse stato al corrente della presenza delle armi e avesse accettato la consegna dell’autovettura di provenienza furtiva che le conteneva, avrebbe dovuto rispondere anche della loro detenzione, ciò che nemmeno il PM ha ritenuto di dovergli contestare. Nè si può affermare che l’imputato sapesse (non poteva non sapere?) delle dinamiche e degli scopi associativi e intendesse agevolarli.
In altri termini poiché c’è un’RAGIONE_SOCIALE che si serve di auto rubate e di armi per conseguire i suoi scopi, per ciò solo, e non per una precisa coscienza e volontà da dimostrare, chi abbia a che fare con un’autovettura utilizzata dall’RAGIONE_SOCIALE in parola intende agevolarla e se commette un reato questo è aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. ? La risposta a tale interrogativo che contiene il succo della motivazione della sentenza impugnata riguardo alla affermata sussistenza dell’aggravante in parola non può che essere negativa.
5. Il ricorso proposto, dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME, condannata per il reato di cui al capo E di detenzione e porto di una pistola aggravato dall’agevolazione dell’RAGIONE_SOCIALE criminale capeggiata da COGNOME NOME, deduce violazione di legge quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203, nonché vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla determinazione della pena, lamentando altresì il diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione, oltre che l’eccessività dell’aumento per la continuazione interna tra i reati.
Innanzitutto, si rileva che l’aumento per l’aggravante dell’agevolazione mafiosa è stato determinato in misura superiore al massimo previsto dalla legge, ossia in misura eccedente la metà della pena base determinata in anni due di reclusione ed euro 4000 di multa ed aumentata per l’effetto dell’aggravante in parola ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 6000 di multa laddove l’aumento massimo avrebbe potuto essere parti ad anni tre di reclusione.
In ogni caso, avendo la COGNOME acconsentito al trasporto dell’arma al solo scopo di aiutare il figlio, che temeva agguati, l’aumento per tale aggravante avrebbe dovuto essere determinato nella misura minima prevista o comunque in misura tale da consentire il riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Quanto al rigetto della richiesta di concessione delle circostanze nella massima estensione e all’aumento per la continuazione quantificato in un anno a fronte della
pena base di due anni, la Corte di appello ha errato perché si è limitata a considerare il contesto in cui è maturata l’azione criminosa senza valorizzare gli altri elementi che deponevano per un trattamento di speciale benevolenza – tra i quali il ravvedimento espresso dalla ricorrente -che consentisse, tra l’altro, il riconoscimento della sospensione condizionale della pena come richiesto coi motivi di appello.
I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno, altresì, fatto pervenire, nell’interesse dei rispettivi assistiti, memoria conclusiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato in punto di trattamento sanzionatorio.
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, sono invece inammissibili.
1.1. I ricorsi proposti, con un unico atto, nell’interesse di COGNOME e COGNOME.
Essi sono inammissibili, da un lato, perché ripropongono questioni, già devolute e risolte dalla Corte di appello senza incorrere in alcuno dei vizi lamentati, dall’altro, in quanto mirano ad una lettura alternativa di elementi di prova, visti nella prospettiva meramente ipotetica della intenzionalità criminosa non idonea a conferire al gruppo quella effettiva capacità di intimidazione derivante dal vincolo associativo, non esplicitatasi in alcun atto concreto.
Ciò, peraltro, a fronte di una doppia conforme di responsabilità, fondata su un’analisi completa ed esaustiva delle fonti di prova costituite dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, coimputati nel medesimo procedimento, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e da altri collaboratori di giustizia, principalmente COGNOME NOME, oltre che dalle risultanze delle attività di intercettazione e delle acquisizioni documentali.
La sentenza impugnata precisa, innanzitutto, in premessa, che il G.u.p., sulla base delle pronunce irrevocabili presenti in atti, ha tratteggiato la storia del territorio di Pianura e la figura di COGNOME NOME, coimputato nel presente
procedimento, condannato anch’egli, unitamente al figlio NOME, per il reato di RAGIONE_SOCIALE di stampo camorristico di cui al capo A quale capo organizzatore del RAGIONE_SOCIALE, – condanna divenuta per entrambi, oltre che per altri coimputati, definitiva per non avere essi interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello qui oggetto di impugnazione da parte degli odierni ricorrenti.
Ha ricordato il giudice di primo grado, secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata, non oggetto di specifica contestazione in parte qua , che COGNOME NOME è stato un’esponente di grosso calibro dei RAGIONE_SOCIALE criminali che si sono succeduti nel tempo nel controllo del quartiere di Pianura di Napoli, essendo stato il braccio destro di COGNOME, capo dell’omonimo RAGIONE_SOCIALE, per poi confluire nel RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME, da cui era allontanato perché i sodali avevano scoperto il suo intento di uccidere COGNOME NOME, e ritrovarsi infine, nel segmento temporale oggetto del presente giudizio, 2013-2014 – con COGNOME NOME e COGNOME NOME – divenuti successivamente collaboratori di giustizia – i quali, assunta la temporanea reggenza del RAGIONE_SOCIALE a seguito dell’arresto dei capi del sodalizio, i fratelli COGNOME, con il placet di questi, avevano deciso di affiancarsi al COGNOME, sfruttando il suo calibro criminale, per la riaffermazione sul territorio di Pianura.
Ed invero, il COGNOME NOME, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, era stato già condannato, in virtù di una sentenza definitiva emessa dal Gup del Tribunale di Napoli il 24.9.2014, per il reato di RAGIONE_SOCIALE di stampo camorristico, quale organizzatore e direttore dell’RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, operante in Napoli località Pianura (contestata con condotta commessa dal 2009 al giugno 2010), ruolo che egli aveva assunto all’indomani della sua scarcerazione avvenuta sul finire del 2009, e che lo aveva visto occuparsi della gestione appunto del sodalizio RAGIONE_SOCIALE, segnatamente della determinazione delle modalità di pagamento dello stipendio ai sodali, del controllo del territorio e della difesa dai RAGIONE_SOCIALE avversari e dell’organizzazione dell’assistenza legale ai sodali.
Precisa, altresì, al riguardo, la pronuncia oggetto di impugnazione, che l’iniziativa criminosa stretta tra COGNOME, COGNOME e il COGNOME ebbe in una prima fase l’appoggio di un altro RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, dominante nel vicino quartiere di Soccavo, ma agli inizi del 2014 tale intesa si ruppe in quanto il COGNOME aveva chiaramente manifestato le proprie mire espansionistiche sul territorio contiguo della ‘zona 99’ che era sotto l’influenza del RAGIONE_SOCIALE COGNOME. Tali mire espansionistiche del COGNOME si erano tradotte nello sconfinamento in un territorio che non era di sua pertinenza ed erano sfociate in agguati a vari rivali, così allarmando il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il fatto di aver provocato una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio proprio perché impegnate nelle ricerche del latitante. Un momento di forte fibrillazione era coinciso con la cruenta uccisione di
COGNOME NOME, avvenuta il 13 Febbraio 2014 (fatti che ovviamente non sono oggetto dell’odierno procedimento, si precisa nella sentenza impugnata, ma di cui vi è chiara traccia nelle attività di intercettazione ambientale in atti) che aveva creato estrema agitazione sul territorio.
I giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, ritengono, in definitiva, acclarata, sulla base delle convergenti fonti di prova suindicate, la sussistenza del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, quale ulteriore evoluzione delle strategie, sinergie ed alleanze che il COGNOME era capace di creare e stringere nel tempo nell’ambito territoriale di Pianura, estrinsecatasi, nel caso di specie, attraverso il patto collaborativo con COGNOME e NOME, stretto -dopo l’allontanamento dal RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME – e mantenuto nonostante la pendenza su di sé di una misura cautelare custodiale, patto che aveva come ambito operativo sempre il medesimo contesto territoriale della zona di Pianura, con mire espansionistiche nelle zone vicine.
Essi hanno ritenuto che di tale formazione facessero parte, oltre che COGNOME e COGNOME, il figlio di COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché alcuni suoi coetanei a lui vicini, in alcuni casi legati da rapporti di parentela, vale a dire COGNOME NOME (marito di una cugina di COGNOME NOME), COGNOME NOME, (cugino di COGNOME NOME), COGNOME NOME e COGNOME NOME (in precedenza legato da una relazione sentimentale con la sorella di COGNOME NOME, deceduta in un incidente stradale), che parimenti non ha impugnato la sentenza di appello confermativa della sua condanna per il reato associativo.
Ritengono, in particolare, i giudici, che l’attività criminosa di tale RAGIONE_SOCIALE, capeggiato dal COGNOME, oltre che essere rivolta al totale controllo del quartiere di Pianura e all’espansione sul contiguo territorio di Soccavo, mediante plurimi agguati volti ad eliminare o intimidire gli avversari, consisteva nelle usuali attività illecite di gestione delle piazze di stupefacenti e di tipo estorsivo. E per la realizzazione dei propri scopi, non manca di sottolineare la sentenza impugnata, i sodali disponevano di un cospicuo numero di armi ed erano soliti girare armati (come ampiamente documentato dalle attività di intercettazione ambientale inerenti alcune delle vicende oggetto di specifica contestazione, in particolare dalle conversazioni intercettate nella tarda serata del 14 Aprile 2014, si è ritenuta provata la colpevolezza di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per il delitto di cui al capo B in relazione alla detenzione e porto di due pistole, calibro 9 e calibro 38; dall’attività di intercettazione ambientale nella tarda serata del 14 giugno 2014 si è ritenuta provata la colpevolezza di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di cui al capo D in relazione al possesso di due pistole; dalla intercettazione ambientale del 1 agosto 2014 si è
ritenuta provata la responsabilità di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (madre di COGNOME NOME) per il delitto di cui al capo E della rubrica in relazione alla detenzione e porto di due pistole; ed ancora dalle attività di captazione ambientale dei primi giorni di agosto 2014 e dal sequestro di un’autovettura Lancia Musa del 6 agosto 2014 presso un locale sito nella strada privata INDIRIZZO, si è ritenuta provata la colpevolezza di COGNOME NOME e COGNOME NOME e NOME NOME per il delitto di cui al capo F della rubrica in relazione alla detenzione di due fucili rinvenuti all’interno del suddetto veicolo).
La Corte di appello dà altresì atto del fatto che COGNOME NOME è stato già giudicato con separato procedimento per la detenzione di una pistola Beretta oggetto di furto e rinvenuta nella sua disponibilità all’atto dell’arresto del 7 agosto 2014 presso l’abitazione di INDIRIZZO, in esecuzione della misura cautelare custodiale rispetto alla quale era rimasto per un certo periodo latitante.
Dopo aver tracciato, sulla scorta di quanto già accertato in primo grado, le basi storiche, i connotati e le attività del RAGIONE_SOCIALE, desumendole, come detto, da fonti di prova specifiche e compiutamente descritte, anche mediante il rinvio alla pronuncia di primo grado, la Corte di appello non ha mancato di fornire congrua ed adeguata risposta alla deduzione difensiva, già dinanzi ad essa sollevata, e qui pedissequamente riproposta, secondo cui il gruppo di persone gravitante intorno al RAGIONE_SOCIALE NOME non integrerebbe gli estremi dell’RAGIONE_SOCIALE di stampo camorristico oggetto di imputazione, trattandosi di un mero gruppo di parenti ed affini (in tutto otto persone), che sostanzialmente favorivano la latitanza e proteggevano l’incolumità di COGNOME NOME, essendo, questi, nel periodo compreso tra il luglio del 2013 e il 6 agosto 2014 – giorno della cattura – braccato sia dalla polizia che da soggetti che ne volevano la morte.
I ricorsi in scrutinio – nonostante i pericoli per l’incolumità del COGNOME, ammessi dalla stessa difesa, che andavano nella direzione di una contrapposizione manifestatasi sul territorio, e tutto quanto emerso e descritto dai giudici di merito in ordine all’acclarata evoluzione criminale e allo spessore criminale di COGNOME NOME, già estrinsecatosi e da ultimo ancora in essere e suggellato dal patto con COGNOME e NOME, tant’è che il COGNOME, ed i suoi neo accoliti, erano percepiti come una minaccia dai RAGIONE_SOCIALE dei territori vicini – ripropongono il tema della insussistenza di elementi per ritenere una faida, o comunque un’accesa contesa in corso, ed assumono che a tutto concedere era emersa la prova di un’intenzione di controllo del territorio e di contrapposizione con altri sodalizi (cosicché si sarebbe in buona sostanza in presenza di un tentativo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come tale non rilevante penalmente).
In particolare, i giudici dell’appello hanno evidenziato come le ricostruzioni, già riscontrantisi a vicenda, dei collaboratori di giustizia, COGNOME e COGNOME, condannati, anche grazie al loro propalato, per avere fatto parte dell’RAGIONE_SOCIALE capeggiata dal COGNOME – avessero trovato riscontro, a differenza di quanto assume la difesa, anche nelle attività di intercettazione che danno conto delle continue scorribande dei sodali, armati, sul territorio al fine di rintracciare gli obbiettivi individuati. E sempre le intercettazioni, secondo i giudici di merito, danno certamente conto del brusco cambio di passo che, a far data dal mese di Febbraio 2014, allorché a seguito dell’omicidio di COGNOME NOME – delitto che dalle intercettazioni si coglie da subito essere stato attribuito negli ambienti criminali al COGNOME – si verificò nelle vite dei soggetti intercettati.
Ed è ancora nell’attività di intercettazione che i giudici ritengono abbiano trovato riscontro anche le attività estorsive di cui hanno fatto cenno i collaboratori, essendo da riferire proprio a proventi da estorsioni e alla loro distribuzione tra i sodali a cadenze regolari il contenuto delle conversazioni intercettate nella notte tra il 8 e 9 agosto 2014 all’interno dell’autovettura in uso a NOME NOME.
E anche sull’altro versante della gestione di stupefacenti, sono state ritenuto un granitico riscontro alle propalazioni dei collaboratori – che hanno concordemente indicato tale attività illecita come uno degli scopi del sodalizio e che hanno precisato che essa costituiva il compito principale svolto da COGNOME NOME all’interno del RAGIONE_SOCIALE insieme al COGNOME, a COGNOME e a COGNOME – gli esiti delle intercettazioni (tra queste, la Corte di appello cita quelle inerenti al capo M della rubrica).
Indi, ha concluso la Corte di appello che i rapporti familiari o pseudo familiari non impediscono, nel caso di specie, di ricostruire il vincolo associativo che si fondava su un progetto (quello di acquisire il controllo dei quartieri Pianura e Soccavo) elaborato da COGNOME NOME con gli altri sodali, e che risulta, in effetti, smentita dagli stessi esiti delle attività di intercettazione la tesi difensiva secondo la quale la coesione intorno al COGNOME avesse uno scopo unicamente difensivo e protettivo della sua latitanza, essendo, al contrario, emerso che i progetti erano aggressivi, e non meramente difensivi, e si erano già tradotti in atti concreti sia pure non andati a buon fine. E, quanto alla circostanza che dalle intercettazioni – le uniche attivate erano di tipo ambientale nelle autovetture – non fossero emersi colloqui inerenti fatti di sangue o esplosioni di armi da fuoco, nella sentenza impugnata se ne spiega la ragione, evidenziando come i sodali fossero adusi darsi appuntamento in luoghi concordati, in particolare in un terreno sito ai Camaldoli nella disponibilità del COGNOME, e cambiassero le autovetture sicché quelle usate per gli agguati non erano necessariamente quelle monitorate.
D’altra parte, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la natura mafiosa di un’RAGIONE_SOCIALE per delinquere non è determinata dagli scopi che essa si prefigge, bensì dal metodo impiegato, con il ricorso sistematico all’intimidazione e all’imposizione di un atteggiamento omertoso, perciò è possibile rinvenire i connotati della mafiosità anche in associazioni criminali che si fronteggino in una faida familiare e che in tale contrapposizione concentrino quasi esclusivamente la propria attività (Sez. 5, Sentenza n. 10858 del 21/10/1996, Rv. 207068 – 01).
A completamento del quadro probatorio, i giudici di merito evidenziano che per realizzare i suoi scopi l’RAGIONE_SOCIALE risultava dotata di armi – di cui disponevano non solo COGNOME ma anche altri accoliti – ed autovetture, oltre che di mezzi economici, tratti, e da trarre, dalle attività estorsive e dalla gestione di piazza di spaccio (di cui i giudici di merito hanno rinvenuto specifica traccia non tanto nella conversazione del 16 settembre 2013 relativa all’intento manifestato in tal senso, quanto in quella intercettata nella notte del 14 giugno 2014 dalla quel i giudici desumono riferimenti specifici alla gestione di piazza di spaccio dagli ordini impartiti da COGNOME NOME ad uno spacciatore di strada).
Osserva la Corte di appello che non solo vi era un progetto condiviso coagulatosi anche grazie all’apporto di COGNOME e COGNOME, intorno alla figura di COGNOME NOME, da sempre uomo di camorra come testimoniato dalle risultanze del casellario giudiziale, che andava ben oltre la protezione del latitante, ma anche una struttura piramidale e la percezione di uno stipendio da parte degli aderenti (secondo quanto emerso dalla conversazione ambientale registrata tra COGNOME NOME e COGNOME NOME in data 16 settembre 2013 cui si fa espresso riferimento nella sentenza impugnata).
Quanto poi ai reati-fine, i giudici hanno ritenuto che dalle dichiarazioni dei collaboratori, dalle intercettazioni ambientali e dalle sommarie informazioni di NOME fosse riscontrata l’ipotesi di accusa quanto al reato fine di cui al capo L della rubrica inerente la cessione di grammi 33 di sostanza stupefacente del tipo cocaina per il prezzo di euro 2500 eseguita da COGNOME NOME su incarico di COGNOME NOME in favore di COGNOME NOME. Peraltro ricorda la Corte di appello che il G.u.p. si era già ampiamente soffermato sulla vicenda inerente agli sviluppo di tale cessione che costituiscono l’oggetto dell’imputazione ascritta al solo COGNOME al capo M della rubrica e che non vengono direttamente in rilievo nel giudizio di appello in ragione dell’intervenuta rinuncia all’appello da parte del COGNOME, dovendosi tuttavia dare atto che gli elementi probatori inerenti a tale vicenda – precisa la Corte di appello – offrono un prezioso contributo in ordine alla prova della sussistenza del sodalizio criminoso, alle attività illecite oggetto del programma criminoso, ai soggetti che ne facevano parte, al ruolo apicale ricoperto
da COGNOME NOME e alle modalità operative del RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).
Come meramente strumentali alla realizzazione degli scopi associativi, sono stati poi indicati i reati di furto e rapine commessi per dotarsi di veicoli con cui portare avanti le attività intraprese, in particolare per muoversi sul territorio, trasportare o detenere armi (nel caso dell’autovettura Lancia Musa risultata compendio di furto, custodite al suo interno venivano rinvenuti un fucile Kalashnikov AK47 cal. 7,62 ed un fucile semiautomatico Beretta cal. 12).
Quanto, infine, alla partecipazione dei ricorrenti all’RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata dà parimenti conto degli elementi probatori emersi a loro carico che depongono in tal senso e vanno a corroborare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – che si riscontrano reciprocamente anche al riguardo – che li indicano come intranei al sodalizio (cfr. pag. 44, 45 e 46 della sentenza impugnata in cui si indica il ruolo di COGNOME NOME nella vendita della droga su incarico di COGNOME NOME ed il suo coinvolgimento nella vicenda della disponibilità delle armi di cui al capo B della rubrica, oggetto peraltro di una generica richiesta di assoluzione in sede di appello. E la pag. 54 relativa al COGNOME in cui si evidenzia come la difesa già in sede di appello avesse trascurato quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia, in particolare dal COGNOME che lo aveva indicato come un veterano della camorra che aveva affiancato NOME COGNOME sin dai tempi in cui questi faceva parte del RAGIONE_SOCIALE NOMECOGNOME e che nel RAGIONE_SOCIALE si occupava soprattutto di detenere le armi, circostanza che ha trovato riscontri nelle intercettazioni e nel possesso di armi rinvenute nella sua disponibilità).
In conclusione, si deve ritenere che i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME e COGNOME sono nel loro complesso aspecifici, reiterando aspetti che già con l’atto di appello era stati devoluti, in alcuni casi in via del tutto generica, alla Corte di merito che con valutazione immune dai vizi denunciati ha adeguatamente indicato le ragioni della loro inconferenza.
Così anche con riferimento alla doglianza circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che non tiene conto delle specifiche ragioni indicate a sostegno del diniego dalla Corte di Appello (che ha comunque proceduto a ridurre le pene inflitte ai predetti in primo grado).
1.2. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME.
Entrambi i motivi proposti che ruotano, in buona sostanza, intorno al compendio probatorio su cui si fonda la sentenza di condanna confermata dalla Corte di Appello, mirando ad una riedizione della valutazione che di esso è stata svolta dai giudici di merito, sono inammissibili.
Le censure mosse in ricorso, partono dalla sterile rilevazione di aporie che riguarderebbero innanzitutto la stessa contestazione del fatto-reato, che, in realtà, nulla hanno a che vedere con la ricostruzione della vicenda svolta dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo grado, che rispecchia l’imputazione e contiene in sé la dimostrazione degli elementi costitutivi del reato di ricettazione ascritto al COGNOME per avere acquistato o comunque ricevuto (occultato) l’autovettura Lancia Musa, compendio di furto in quanto denunciato in data 22 maggio 2014 da COGNOME NOME, custodita per conto di COGNOME NOME nel garage ubicato in INDIRIZZO, nel quale, il COGNOME, aveva libero ed incondizionato accesso per essere il portiere dello stabile di riferimento del localegarage/box in argomento (con l’aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l’organizzazione criminale capeggiata da COGNOME NOME).
Esse, attraverso una non consentita parcellizzazione del materiale probatorio, operata addirittura mediante richiamo di estratti selezionati del propalato del collaboratore di giustizia, COGNOME, propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi probatori e di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
D’altra parte, è lo stesso ricorso a fare, per altro verso, riferimento agli ulteriori elementi valorizzati dai giudici di merito che non si esauriscono nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.
Esso, quindi, in ogni caso, non si confronta adeguatamente con l’ampia motivazione-ricostruzione della vicenda svolta dalla Corte di appello nella sentenza impugnata le cui pagine 49, 50, 51 e 52 sono dedicate alla ricettazione dell’autovettura Musa in questione, che danno conto, in maniera esauriente e precisa, di tutte le implicazioni e i passaggi probatori che hanno condotto all’affermazione della colpevolezza del ricorrente, fornendo risposte adeguate alle questioni analoghe a quelle qui riproposte, già in sede di appello articolate.
Ha in particolare già spiegato la sentenza impugnata: le ragioni per le quali l’autovettura in questione dovesse ritenersi ricevuta e nascosta dal Luogo dal momento che essa era stata rinvenuta in uno dei box che insistevano nell’area di pertinenza del condominio 28 dello stabile il cui portiere, detentore del telecomando per l’apertura del cancello, era, con certezza, identificato appunto in COGNOME NOME, suocero di COGNOME NOME; le ragioni per le quali il COGNOME dovesse ritenersi consapevole della provenienza furtiva dell’autovettura, estrapolabili chiaramente dall’intercettazione della conversazione avvenuta tra il COGNOME e la
moglie, in cui quest’ultima fa espresso riferimento al fatto che il veicolo fosse rubato; le ragioni per le quali dovesse ritenersi sussistente l’aggravante dell’agevolazione degli scopi associativi del RAGIONE_SOCIALE, alla stregua del fatto che l’autovettura era stata presa in consegna dal COGNOME NOME e dal COGNOME, per tenerla occultata in un luogo chiuso al quale egli aveva accesso, e che all’interno di essa erano custodite armi – un Kalashnikov e un fucile automatico a canne mozze – che erano evidentemente li nascoste per essere a disposizione dell’RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE la cui esistenza reale è stata oggetto di prova e di affermazione nel caso di specie – e non per essere utilizzate per la difesa personale (ché altrimenti avrebbero dovuto essere nella immediata disponibilità della persona che con esse intendesse difendersi). Laddove, peraltro, lo spessore criminale del capo dell’RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, consuocero del COGNOME, era evidentemente ben nota, e non sul presupposto del mero ‘non poteva non sapere’ in virtù del legame para-familiare, ma per essere stata acclarata anche con sentenza passata in giudicato.
E, quanto al profitto, è solo il caso di precisare, in conclusione, che esso ben può essere anche quello di altri e non necessariamente il proprio.
1.3.Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è fondato, dal momento che effettivamente la Corte di merito nel riconoscere le attenuanti generiche alla ricorrente ha proceduto alla rideterminazione della pena, applicando l’aumento della pena detentiva per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. dell’agevolazione mafiosa in misura superiore al massimo edittale, che per legge non può superare la metà della pena, ossia quantificandolo in un anno e mesi sei di reclusione e in euro 2000 di multa a fronte della pena base determinata in anni due di reclusione e in euro 4.000,00 di multa.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente alla COGNOME, in relazione al trattamento sanzionatorio, ivi compresa la valutazione della misura della riduzione operata in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’aumento per la continuazione, parimenti oggetto di fondate censure da parte della ricorrente.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma
che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
Consegue altresì l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/10/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME