Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 660 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 660 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
Composta da COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME RENATA SESSA IRENE SCORDAMAGLIA
Presidente –
Sent. n. sez. 1862/2025
CC – 27/11/2025
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME avverso l’ordinanza del 24/06/2025 del Tribunale di Palermo Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.E’ impugnata l’ordinanza del 24 giugno 2025 con la quale il Tribunale di Palermo ha confermato, nei confronti di COGNOME NOME, l’ordinanza di custodia cautelare del COGNOME per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, emessa in data 23 maggio 2025, relativamente ai reati di cessione, detenzione e porto di arma comune da sparo, aggravati dalla circostanza cui a ll’ art. 416bis .1. cod.pen., contestata per avere agito con la finalità di agevolare l’attività di associazione mafiosa, commessi in Palermo tra la fine di novembre ed il mese di dicembre 2023.
In particolare, è contestato a COGNOME NOME di avere ricevuto in custodia una pistola del detenuto COGNOME NOME, del mandamento mafioso
di Porta Nuova, di averla quindi venduta inopinatamente a tale COGNOME NOME, presso il quale l’arma è stata successivamente recuperata nell’interesse del proprietario, con le scuse del medesimo COGNOME.
Il Tribunale ha evidenziato che, a seguito di indagini che avevano condotto alla emissione di due ordinanze custodiali nei confronti di taluni indagati per i reati di associazione mafiosa e di cessione di sostanza stupefacente, sono state eseguite alcune intercettazioni sull’utenza di COGNOME NOME e intercettazioni ambientali in carcere nei confronti di COGNOME NOME, dalle quali è emersa la condotta oggetto di contestazione provvisoria nei confronti dell’indagato.
2.NOME ha proposto ricorso per Cassazione con atto a firma del suo difensore.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle fattispecie di reato oggetto di contestazione nonché travisamento di prova, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta detenzione, cessione e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo, da parte dell ‘ indagato. Deduce, in particolare, che nelle intercettazioni e captazioni ambientali non si fa mai riferimento diretto o indiretto ad un’arma da fuoco o ad una pistola; la conversazione in videochiamata, del 2 dicembre 2023, nel corso della quale era stato sentito un ‘rumore metallico verosimilmente provocato dallo scarrellamento di una pistola’ non fornirebbe elementi indiziari certi, gravi e precisi; l’elemento indiziario dubbio dovrebbe essere valutato a favore dell’indagato.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’articolo 416bis .1. cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione di associazione mafiosa. In particolare, non si sarebbe considerato che il ricorrente è risultato estraneo ad ogni dinamica associativa mafiosa in quanto non raggiunto da indagini per fatti ricadenti nell’alveo dell’art. 416 bis cod. pen.; non sarebbe stato indicato, inoltre, da quale fonte indiziaria era stato tratto il convincimento che il ricorrente, con la sua condotta, avesse voluto intenzionalmente agevolare l’associazione mafiosa.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416bis .1. cod. pen.
1. Il primo motivo è infondato.
Occorre, innanzitutto, ricordare che l’ordinamento non conferisce a questa Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento ( Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv 210566; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995 Rv 201840).
1.1.Ciò detto, osserva il Collegio come le doglianze sollevate dalla difesa dell’indagato con il primo motivo siano versate in fatto e dirette ad accreditare una lettura alternativa della vicenda fattuale oggi in esame.
Il provvedimento impugnato ha valorizzato il contenuto delle seguenti conversazioni: del 26 novembre 2023, nel corso della quale COGNOME NOME chiedeva a COGNOME NOME se avesse ancora lui in custodia ‘quella cosa’; del 1 dicembre 2023 con la quale COGNOME NOME informava COGNOME NOME di qualcosa che stava recuperando (‘sto andando qua e ti vado a prendere la..’); del 2 dicembre tra COGNOME NOME, COGNOME NOME e il detenuto COGNOME nella quale si faceva riferimento ad un oggetto che veniva esibito, producente un’ rumore metallico’ che gli inquirenti ricollegavano a quello ‘provocato dallo scarrellamento di una pistola’ e nel corso della medesima occasione , peraltro, COGNOME NOME (‘NOMENOME) era ammesso al cospetto del COGNOME , profondendosi in scuse per quanto accaduto, ovvero per l’acquisto incauto effettuato; del 2 dicembre 2023 nella quale d’COGNOME NOME chiedeva a COGNOME NOME di rifonderlo di una somma che aveva dovuto versare.
Dal tenore delle conversazioni suindicate, captate in rapida sequenza, che hanno evidenziato il recupero di qualcosa non specificamente indicata dagli interlocutori per accortezza, e dalla rilevazione di un rumore metallico
riconducibile allo ‘scarrellamento di una pistola’, il Tribunale ha inferito, con ragionamento privo di aporie logiche, la sussistenza di un quadro indiziario idoneo a sostenere la misura cautelare in relazione alla condotta provvisoriamente contestata. Le doglianze difensive sono ripetitive di quelle introdotte attraverso il riesame e non riescono ad evidenziare profili di contrasto della motivazione adottata rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, anche considerato che la decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare non fondata su prove ma su indizi, deve essere parametrata all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv 215828). Le stesse censure, inoltre, non forniscono alcuna ricostruzione alternativa idonea a fornire una plausibile giustificazione dei dialoghi intercorsi fra il ricorrente ed il coindagato COGNOME NOME ricondotti, con motivazione logica e coerente rispetto al quadro indiziario complessivo acquisito, alla vicenda oggetto di contestazione provvisoria.
È, invece, fondato il secondo motivo con cui la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante dell’agevolazione dell’associazione mafiosa.
Secondo l’insegnamento di questa Corte , la circostanza aggravante della “agevolazione mafiosa” ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non essendo a sua volta animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/03/2020, Chioccini Rv. 278734 – 01)
A sostegno del suo giudizio il Tribunale ha evidenziato il fatto che COGNOME NOME ha agito per conto di ‘un autorevole boss detenuto la cui fama criminale all’interno del mandamento di Porta Nuova costituiva oggetto di una convinzione diffusa’, sottolineando altresì , a conferma di tale circostanza, che COGNOME NOME si era profuso in scuse al cospetto del medesimo COGNOME per l’incauto acquisto della pistola (pag.8).
Tuttavia, non risulta indicato alcun elemento specifico da cui desumere che anche il ricorrente abbia agito con la finalità di agevolare l’associazione mafiosa, essendo stato fatto riferimento generico ad una sua ‘prossimità ad ambienti malavitosi di spessore mafioso’ senza il richiamo di elementi specifici suscettibili di essere considerati indicatori di tale vicinanza. Non risulta, inoltre, indicato altro elemento, desumibile dal tenore delle conversazioni richiamate, da cui ricavare che l’indagato abbia agito con il fine di agevolare l’associazione mafiosa dovendosi considerare, peraltro, che la condotta contestata e attribuita al
medesimo denota una certa leggerezza nell’ agire, quanto meno la mancanza di un timore collegato al calibro criminale del COGNOME, idonea a generare dubbi rispetto alla contestata aggravante.
3.In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente alla circostanza aggravante dell’agevolazione dell’associazione mafiosa con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416 bis .1 c.p. con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 27/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME