Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19951 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19951 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATI -0
Con ordinanza in data 12 gennaio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta in data 15 dicembre 2023 con la quale era stata applicata nei confronti di COGNOME NOME la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reato di detenzione e porto d’armi in luogo pubblico, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, lamentando la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, premettendo che le modifiche all’art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. hanno imposto che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale, essendo quindi necessario prevedere, in termini di alta probabilità, che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie: sebbene l’attività svolta dall’indagato nel nord Italia, valutata in uno alle caratteristiche concrete del ruolo rivestito dal medesimo nella vicenda (rapinatore che operava in territorio lombardo) potessero far ritenere probabile che l’occasioneli delinquere si presentasse nuovamente, nel caso in esame non erano stati evidenziati elementi sufficienti per ritenere che, presentatasi l’occasione, fosse altrettanto probabile la commissione di reati analoghi.
Il difensore osserva che il Tribunale non aveva considerato la distanza dai luoghi e dall’ordinanza genetica, protratta da oltre un anno; non poteva essere condivisa la visione del Tribunale di Caltanissetta tendente a ridimensionare il tempo prestato nello svolgimento dell’attività lavorativa (“solo da qualche mese”) e i luoghi (Nord Italia) laddove, come nel caso di specie, era legata non già ad esigenze dell’indagato e quindi alla possibilità di reiterazione di condotte analoghe, ma ad un complesso programma di lavoro dell’impresa, strutturalmente articolato in diverse zone d’Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1 Premesso che non vi è contestazione sulla gravità degli indizi, né sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., si deve ribadire che “in tema di applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.,
deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati ai sensi dell’art. 41 bis.1 cod. pen” (Sez.2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176): come correttamente affermato dal Tribunale di Caltanissetta, per i reati contestati, aggravati dalla “agevolazione mafiosa”, opera la doppia presunzione relativa – di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen; con riguardo alla menzionata doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., questa Corte ha affermato il seguente principio, che il Collegio condivide: in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato e l’adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01).
Nel caso in esame, il Tribunale ha comunque motivato sulla sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando la capacità criminale di COGNOME che “rendono concreto e attuale il pericolo di recidiva e conducono a considerare inidonea qualsivoglia misura alternativa al carcere…”
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24/04/2024