Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 115 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 115 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
e sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2022 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto: dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME; accogliersi il ricorso proposto dal Pubblico ministero;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 ottobre 2021, rigettando l’istanza di riesame proposta dalla difesa di NOME COGNOME, il Tribunale del riesame di Caltanisetta confermò l’ordinanza in data 18 agosto 2021 del GIP del Tribunale di Caltanissetta che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui ai capi 59), 60) e 63) dell’incolpazione provvisoria.
A carico di COGNOME furono ritenuti esistenti gravi indizi del reato di cu all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver partecipato, quale stabile fornitore, ad una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina e marjuana (capo 59) e per aver compiuto i reati scopo, da gennaio a novembre del 2018 (capo 60) e da agosto ad ottobre del 2018 (capo 63). In relazione a tutti i reati fu ritenuta sussistente l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. p per essere il fatto stato commesso «avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis e al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dal stesso articolo».
L’ordinanza del Tribunale per il riesame è stata annullata dalla terza sezione penale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione con sentenza n. 24151/22 del 9 marzo 2022 con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante.
Posto che, in ipotesi accusatoria, la associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 59) e i reati scopo di cui ai capi 60) e 63) agevolavano le attività del RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza di annullamento è stato chiesto al Tribunale di argomentare in ordine alla «prova indiziaria del dolo dell’aggravante» e di spiegare sulla base di quali elementi fosse possibile affermare che COGNOME «avesse conoscenza della perdurante operatività del RAGIONE_SOCIALE, non bastando a tal fine il mero sospetto» e «avesse la consapevolezza proprio di agevolare gli interessi del RAGIONE_SOCIALE mafioso». È stata conseguentemente demandata al giudice di rinvio anche la valutazione in merito alle esigenze cautelari, inevitabilmente condizionata dalla decisione sulla sussistenza o meno dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Giudicando in sede di rinvio, con ordinanza in data 14 luglio 2022, il Tribunale di Caltanissetta ha annullato l’ordinanza del G.i.p. limitatamente alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e l’ha confermata nel resto. Ha ritenuto, in particolare, che, pur non sussistendo gravi indizi della contestata aggravante, le esigenze cautelari fossero di tale rilevanza da non poter essere soddisfatte con l’applicazione di misure meno afflittive.
Contro l’ordinanza del 14 luglio 2022 hanno proposto tempestivo ricorso sia il difensore che il Pubblico ministero.
2.1. Il ricorso proposto dal difensore di COGNOME si articola in tre motivi.
Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta esclusiva adeguatezza della misura carceraria. Sostiene che l’ordinanza impugnata avrebbe omesso la «rivisitazione del compendio indiziario sotto il profilo cautelare» resa necessaria dalla esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla ritenuta persistente pericolosità di COGNOME, sottoposto a misura custodiale con ordinanza del 18 agosto 2021, per fatti commessi nel 2018, ancorché nei tre anni precedenti alla esecuzione della misura egli «non abbia più delinquito e si sia dato ad una stabile e lecita occupazione».
Col terzo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Riferisce che COGNOME è stato sottoposto agli arresti donniciliari nell’ambito di altro procedimento che lo vedeva indagato per violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 (per le quali è stato condanNOME in primo grado) e non ha mai violato la misura mantenendo una «condotta inappuntabile».
2.2. Con l’unico motivo di ricorso il Pubblico ministero lamenta erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi in ordine alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Osserva che il Tribunale ha escluso l’aggravante ritenendo non vi fossero indizi sufficienti per sostenere che COGNOME fosse consapevole di «agevolare, con le proprie condotte, il sodalizio mafioso», ma, per l’ascrivibilità soggettiva dell’aggravante all’indagato, tale consapevolezza non è necessaria. Il ricorrente osserva in proposito che, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8545 del 19 dicembre 2019, COGNOME, dep. 2020, Rv. 278734 (cui la sentenza di annullamento fa esplicito riferimento), l’aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di ti mafioso ha natura soggettiva, ma inerisce ai motivi a delinquere, e «si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe». Il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia esamiNOME questo profilo e sostiene che, in relazione ad esso, il quadro indiziario è appagante atteso che secondo l’ipotesi accusatoria (il cui impianto indiziario è stato confermato dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione che ha disposto l’annullamento solo con riferimento all’aggravante), COGNOME interloquiva con i massimi vertici del RAGIONE_SOCIALE, individuava i propri fornito avvalendosi della intermediazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME (che veicolavano le direttive dei propri congiunti detenuti, in specie quelle di
NOME, NOME e NOME COGNOME) e, quando si approvvigionava di stupefacente all’ingrosso in Calabria tramite NOME COGNOME, riconosceva una provvigione a NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con memoria scritta il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME dal suo difensore. Ha chiesto, invece, l’accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico Ministero e il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Caltanissetta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME non supera il vaglio di ammissibilità.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente avendo ad oggetto il quadro cautelare e l’esclusiva adeguatezza della misura carceraria disposta dal G.i.p. e confermata dal Tribunale del riesame.
Come si è detto, COGNOME è sottoposto alla misura della custodia in carcere quale partecipe di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; associazione armata, della quale facevano parte persone dedite all’uso di stupefacenti e composta da più di dieci persone, tra le quali anche persone detenute che facevano giungere all’esterno del carcere le necessarie direttive. È inoltre sottoposto a misura custodiale per continuate violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 aventi ad oggetto quantitativi anche ingenti di cocaina: sono contestati al capo 63) quattro acquisti di cocaina in quantità pari, ogni volta, ad 1 kg, al prezzo pattuito di C 38.000,00.
La gravità del quadro indiziario con riferimento a questi reati non è in discussione. Il ricorrente si duole, infatti, che il Tribunale distrettuale ab ritenuto esclusivamente adeguata la custodia in carcere, pur avendo ritenuto che non possa essere ascritta a COGNOME l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. Lamenta inoltre che le esigenze cautelari siano state ritenute gravi e attuali senza considerare che, quando è stato attinto dalla misura, COGNOME aveva una stabile attività lavorativa e lecite fonti di reddito e che, già in passato, la misu degli arresti domiciliari si era rivelata idonea a fini cautelari.
Tanto premesso si deve osservare che, pur in presenza di una contestazione per violazione dell’art. 74 d.P.R. 309/90, il provvedimento impugNOME non si è
limitato a richiamare la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, ma – come era doveroso con riferimento alle contestate violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 – ha argomentato in ordine all’inidoneità di una misura gradata, anche elettronicamente presidiata, a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede. Ha sottolineato a tal fine la gravità dei fatti, l’assiduo impegno profuso nell’attività di spaccio anche fuori dai confini regionali, la quantità elevata d rifornimenti di cocaina ogni volta procurati e lo stabile inserimento nella attivit della associazione con ruolo operativo rilevante. Ha ricordato poi che COGNOME è stato condanNOME in primo grado per attività di spaccio realizzate nel territorio di Gela e ciò conferma il giudizio negativo riguardo alla personalità del ricorrente che «con continuità pluriennale» ha tratto fonti di reddito da traffico di droga «commerciata in massicce quantità».
A fronte di un così grave quadro cautelare, l’ordinanza impugnata ha ritenuto di non attribuire particolare rilievo alla circostanza che, quando fu eseguita la misura, COGNOME lavorava e neppure alla constatazione che, in passato, essendo stato sottoposto agli arresti domiciliari, egli aveva rispettato questa misura. Ha rilevato, inoltre, che alcune delle condotte criminose contestate all’indagato sono state commesse mentre egli era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e ciò dimostra elevata propensione a delinquere.
2.1. Le motivazioni fornite dall’ordinanza impugnata sono adeguate, non presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e non contrastano con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, « in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti» (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280243).
Secondo la giurisprudenza, peraltro, «quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso
tra i fatti per cui si procede e l’esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio» (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep.2018, Musumeci, Rv. 273434). A ciò deve aggiungersi che, per espressa previsione di legge, le esigenze cautelari devono essere valutate con specifico riferimento alla concreta fattispecie per cui si procede.
È doveroso, allora, ricordare che anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non consente censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (fra le tante: Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).
Nel caso in esame, il giudice ha operato in concreto la verifica della pericolosità dell’indagato mettendo in risalto il suo inserimento nel contesto criminale dedito al traffico di droga. Ha poi fornito adeguata giustificazione in ordine alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari a prevenire il pericolo reiterazione criminosa sottolineando che, nel territorio di riferimento, COGNOME ha stabili contatti con l’ambiente criminoso dedito al narcotraffico e tali motivazioni, congrue e complete, non contrastano in alcun modo con l’esclusione della aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen. Come è evidente, peraltro, l’applicazione del braccialetto elettronico può scongiurare l’allontanamento dal domicilio, ma non garantisce il rispetto di altre prescrizioni, quali il divieto di comunicare e avere contatti con persone diverse dai conviventi.
Deve essere esamiNOME a questo punto il ricorso proposto dal Pubblico ministero che si duole di un errore di diritto nell’interpretazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Nel farlo si deve ricordare che il Tribunale er chiamato ad operare quale giudice di rinvio, era dunque vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma era libero di pervenire allo stesso risultato decisorio, non solo utilizzando argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, ma anche integrando o completando quelle argomentazioni.
La sentenza di annullamento ha respinto il primo motivo di ricorso, con il quale si contestavano i gravi indizi del reato associativo e non ha escluso che l’associazione di cui al capo 59) e i reati scopo di cui ai capi 60) e 63) avessero in concreto agevolato le attività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Vi si legge, infatti, (pag. 3 del motivazione) che «dal vastissimo materiale indiziario acquisito, e in particolare dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione, è emerso che il NOME era stabilmente coinvolto nei traffici di stupefacenti dei NOME, e anzi la scelta
mettere in contatto il COGNOME con il fornitore calabrese rispondeva pur sempre agli interessi del RAGIONE_SOCIALE: non solo i COGNOME, dopo aver messo in contatto il COGNOME e il COGNOME, vigilavano con attenzione sul rapporto, ma avevano anche cura di percepire una provvigione per ogni chilo di cocaina ceduta che era destinata, in parte, al sostentamento di altri membri del RAGIONE_SOCIALE, in altra parte, era reinvestita in attività illecite». Vi si legge, inoltre, che «dopo aver ripercorso dettaglio tutti gli episodi criminosi, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, il Tribunale del riesame ha affermato che l’indagato era organicamente inserito nel contesto associativo, nel quale s’impegnava con estrema solerzia, affinché il gruppo disponesse di notevoli forniture di stupefacente, in particolare cocaina, per l’ulteriore commercializzazione».
Da quanto esposto si desume che il giudice di rinvio non è stato chiamato a valutare se la associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 (della partecipazione alla quale COGNOME è gravemente indiziato) finanziasse il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i suoi affiliati e neppure se le forniture di stupefacente di cui ai capi 60) e 63 dell’imputazione provvisoria abbiano di fatto comportato un profitto per il RAGIONE_SOCIALE. È stato chiamato, invece, a valutare se COGNOME – avendo iniziato a vendere stupefacente a NOME COGNOME (alla quale era stato indirizzato dal figlio NOME COGNOME insieme al quale era stato detenuto), ed avendo poi conosciuto, tramite lei, il trafficante calabrese NOME COGNOME che gli forniva ingenti quantità di stupefacenti – poteva essere consapevole: da un lato, «della perdurante operatività del RAGIONE_SOCIALE»; dall’altro di agevolarne, con la propria condotta, gli interessi (pag. 4 della sentenza di annullamento). La sentenza n. 24151/22 del 9 marzo 2022 ha sottolineato, infatti, che gli elementi indiziari posti in luce dall’ordinanza impugnata non erano univoci in tal senso non essendo possibile enucleare dalla stessa un quadro indiziario da cui desumere «la consapevolezza o l’interesse di COGNOME ad agevolare il RAGIONE_SOCIALE» (pag. 5).
3.1. Ponendosi nella prospettiva indicata dalla sentenza di annullamento, il giudice di rinvio ha valutato se nell’ordinanza applicativa della misura fossero rinvenibili gravi indizi del fatto che, partecipando all’associazione di cui al capo 59) e realizzando i reati scopo di tale associazione, COGNOME era consapevole di agevolare «la distinta parallela associazione per delinquere di stampo mafioso, nota come RAGIONE_SOCIALE» e ha concluso in senso negativo. Ha affermato, infatti che, in ragione del consolidato rapporto di amicizia che lo legava a NOME COGNOME, COGNOME era «verosimilmente a conoscenza della mafiosità di alcuni dei sodali», ma dalle investigazioni non sono emersi elementi concreti per sostenere che egli fosse consapevole di «agevolare con le proprie condotte il sodalizio mafioso» (pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
Il ricorrente non contesta tali affermazioni, rileva tuttavia che le Sezioni
Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8545 del 19 dicembre 2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278734, hanno ritenuto che l’aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso è una aggravante soggettiva che concerne i motivi a delinquere e richiede perciò che l’agente deliberi l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio all compagine associativa; ma hanno anche sottolineato che questa aggravante è soggetta alle regole previste dall’art. 59 cod. pen., sicché il concorrente nel reato, che non condivida con il coautore la finalità agevolativa, ben può rispondere del reato aggravato se è consapevole della finalità del compartecipe. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a compiere le valutazioni che gli erano imposte dalla sentenza di annullamento, ma, avendo escluso la possibilità di ascrivere personalmente a COGNOME il fine di agevolare l’associazione mafiosa, avrebbe dovuto prendere atto che egli era chiamato a rispondere in concorso con altri e avrebbe quindi dovuto chiedersi: se i gravi indizi della finalità agevolativa fossero rivenibili con riferimento a uno o più de concorrenti nei reati ascritti a COGNOME e, in caso positivo, se fossero individuabili a carico di COGNOME gravi indizi della consapevolezza che un tale motivo a delinquere esisteva per uno o più concorrenti.
3.2. Alla luce dei principi di diritto affermati dalla citata senten n. 8545/2020 il motivo di ricorso è fondato. In questa sentenza, infatti, il supremo Collegio ha chiarito che la previsione generale dell’art. 59, secondo comma, cod. pen., «è applicabile al concorrente ex art. 110 cod. pen., atteso che l’impostazione monistica del reato plurisoggettivo impone l’equivalenza degli apporti causali alla consumazione dell’azione concorsuale, cosi che la realizzazione della singola parte dell’azione, convergente verso il fine, consente di attribuire al partecipe l’intera condotta illecita, che rimane unitaria». In caso – prosegue la sentenza – «per il coautore del reato, non coinvolto nella finalità agevolatrice, è sufficiente il dolo diretto, che comprende anche le forme di dolo eventuale. È evidente però che la natura soggettiva dell’aggravante di pertinenza del partecipe non consente di estendere l’imputazione soggettiva alla colpa, prevista dalla seconda parte della disposizione richiamata, in quanto la condizione in esame è incompatibile con un obbligo giuridico di conoscenza o di ordinaria prudenza, necessariamente ricollegabile all’imputazione colposa» (pag. 19 e pag. 20 della motivazione).
La GLYPH sentenza GLYPH chiarisce GLYPH che GLYPH la GLYPH funzionalizzazione GLYPH della GLYPH condotta all’agevolazione mafiosa da parte del compartecipe «deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell’agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta» e
chiede che, in caso di imputazione a titolo di concorso, la valutazione della ascrivibilità a ciascun concorrente della aggravante di cui all’art. 415-bis.1 cod. pen. sia compiuta accertanto se il compartecipe fosse «in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell’agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l’associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto c emergano dalle prove assunte» (pag. 20 della motivazione).
Applicando questi principi al caso in esame si deve concludere che, per poter escludere la sussistenza della aggravante nei confronti del COGNOME non solo quale autore materiale dei reati a lui ascritti, ma anche quale responsabile, a titolo di concorso, in quei reati, il Tribunale distrettuale avrebbe dovuto valutare se, pur non agendo personalmente al fine di agevolare l’associazione mafiosa, egli possa aver assicurato il proprio apporto al perfezionamento dell’azione illecita nelle forme aggravate eventualmente volute dai concorrenti essendosi rappresentato le finalità da loro eventualmente perseguite.
L’accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico ministero comporta l’annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alla sussistenza in capo a NOME COGNOME dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
L’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, poiché non sussistono elementi per ritenere che egli non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, comporta altresì la condanna al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Caltanissetta in funzione d giudice del riesame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2022
Il Consi liere estensore
Il Presidente