Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38821 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Melito di Porto salvo il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 20.10.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
NOME COGNOME, che ha concluso per
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4.3.2015 la Corte d’appello di Reggio Calabria aveva parzialmente riformato, limitatamente alla pena inflitta, quella con cui, in data
7.11.2005, il GUP del Tribunale del capoluogo calabrese, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di partecipazione ad associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso, contestatogli al capo A) della rubrica, nonché del reato di detenzione di esplosivi, aggravato ai sensi dell'(allora) art. 7 della legge 203 del 1991, contestatogli al capo I);
contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria aveva proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando diversi motivi: con il primo motivo aveva denunziato violazione di legge – con specifico riferimento all’art. 649 cod. proc. pen. – e vizio di motivazione quanto al reato associativo; con il secondo motivo aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 125, comma terzo, 238-bis cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.; con il terzo motivo aveva lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante “RAGIONE_SOCIALE” contestata sul capo 1); con il quarto motivo, ancora, aveva lamentato violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato una volta esclusa l’aggravante RAGIONE_SOCIALE; con il quinto motivo, infine, aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 597 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.;
la VI Sezione di questa Corte di Cassazione, con sentenza del 5.10.2016, aveva rilevato la fondatezza del primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo; aveva rilevato la fondatezza anche del terzo motivo, con assorbimento del quinto motivo e l’infondatezza del quarto motivo; aveva perciò annullato la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria “in ordine al reato di cui al capo A), art. 416-bis cod. pen. perché l’azione penale non poteva essere proseguita per precedente giudicato” ed aveva annullato la sentenza “… in ordine al capo I), art. 2 legge 895/1967, limitatamente alla contestata aggravante di cui all’art. 7 legge 203/1991 e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto”;
con sentenza del 20.10.2022 la Corte d’appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sussistenza dell’aggravante “agevolativa” ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo I) in anni 3 di reclusione ed euro 4.000 di multa;
ricorre nuovamente per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia che deduce, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 7 legge 203 del 1991 e 627, comma terzo, cod. proc. pen.: richiamata la motivazione con cui la RAGIONE_SOCIALE.C. aveva accolto il ricorso sul punto dell’aggravante “RAGIONE_SOCIALE“, osserva che, in sede di rinvio, i giudici reggini hanno mutato prospettiva assumendo che alcuna relazione poteva ritenersi tra la detenzione degli ordigni esplosivi e la campagna elettorale in corso; osserva che
la Corte ha ricondotto la detenzione di esplosivi alle esigenze del sodalizio di RAGIONE_SOCIALE mafioso – con conseguente finalità di agevolazione della cosca – sulla scorta di una valutazione di natura probabilista e di mera plausibilità che viola il principio posto nella sentenza di annullamento; rileva, d’altra parte, che il medesimo reato non è stato contestato a COGNOME ovvero al vertice del sodalizio la cui operatività gli esplosivi avrebbero dovuto facilitare e, ancora, l’illogicità della ricostruzione secondo cui NOME COGNOME avrebbe dovuto far ricorso a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME per realizzare le finalità del sodalizio facendo affidandosi, illogicamente, a soggetti giudicati estranei al gruppo; denunzia, inoltre, il travisamento della prova in merito alla conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME ed in cui le espressioni riportate in sentenza sono state attribuite al ricorrente mentre erano state profferite dal suo interlocutore ovvero dal COGNOME, con ulteriore travisamento del loro contenuto che risulta difforme tra pag. 2 e pag. 10 della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1 La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza oggetto di annullamento, aveva ribadito l’affermazione del ruolo ricoperto da NOME COGNOME, nel periodo contestato, ovvero dal settembre del 2001 al maggio del 2002, all’interno del sodalizio mafioso facente capo al NOME NOME; aveva inoltre confermato la responsabilità del ricorrente quanto alla detenzione di esplosivi azionabili con telecomando, finalizzata ad agevolare l’attività dell’associazione criminale.
1.2 Con il primo motivo del ricorso la difesa aveva denunciato violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e cod. proc. pen., in relazione agli artt. 129 e 649 cod. proc. pen. con riguardo al reato associativo in quanto la Corte avrebbe omesso di rilevare che l’imputato era stato già giudicato con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 14/6/2013, divenuta irrevocabile per il COGNOME, in ordine al reato di partecipazione a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che era la stessa contestata in questa sede, nulla rilevando un mutamento di ruoli e di organizzazione e un mutamento negli equilibri interni.
Con il secondo motivo si era dedotta violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., i relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 238-bis cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.
quanto alla ritenuta responsabilità per la partecipazione al sodalizio di RAGIONE_SOCIALE mafioso cui, imputazione da cui il ricorrente era stato mandato assolto dal Tribunale di Reggio Calabria, essendosi allora rilevato che il ruolo di cassiere del sodalizio non avrebbe potuto reputarsi univocamente significativo del ruolo del prevenuto in seno a RAGIONE_SOCIALE, potendo assumere rilievo nell’ambito dell’associazione dedita al RAGIONE_SOCIALE; quanto alla competizione elettorale, nelle cui dinamiche sarebbe stato coinvolto ii NOME, la Corte di assise di Reggio Calabria aveva ritenuto di non poterla valorizzare al fine di ravvisare l’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991 con riguardo alla detenzione di esplosivi a carico del NOME, non essendo stata svolta alcuna indagine sul punto.
Con il quarto motivo la difesa aveva dedotto “… violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.” segnalando che “… esclusa la contestata aggravante, la Corte avrebbe dovuto rilevare l’estinzione del reato di detenzione di esplosivi per intervenuta prescrizione”.
Con il terzo motivo di ricorso la difesa aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991, contestata per il reato sub I; aveva rilevato, infatti, che “… la Corte, disattendendo anche le richieste del P.G., aveva rilevato che l’esplosivo era sicuramente destinato alla finalità dell’associazione RAGIONE_SOCIALE e non a quella dell’associazione dedita al RAGIONE_SOCIALE, perché inerente con probabilità alla competizione elettorale e ai contrasti sorti in tale contesto” e che questa motivazione “… diversa da quella proposta dal primo Giudice, non si fondava, come avrebbe dovuto avvenire, sulla prova dell’oggettiva finalizzazione dell’azione a favorire l’associazione, ma combinava un assunto di certezza con un riferimento alla probabilità”; aveva spiegato che “… in senso diverso, escludendo che vi fosse la possibilità di ravvisare la finalità di favorire l’associazione RAGIONE_SOCIALE anziché quella dedita al RAGIONE_SOCIALE, si era pronunciata la Corte di assise di Reggio Calabria, allorché aveva giudicato il NOME, e la Corte, pur non vincolata da quella valutazione, avrebbe dovuto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, evidenziare le ragioni e gli indizi diversi ed ulteriori in base ai quali giungere ad opposta soluzione”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il quinto motivo, infine, la difesa del COGNOME aveva dedotto violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto pur avendo irrogato una pena complessivamente inferiore e avendo determinato una pena base più mite per il reato sub I, ritenuto il più grave, aveva calcolato un maggiore aumento per la continuazione.
2.1 La Corte di Cassazione aveva in primo luogo accolto il motivo sul delitto associativo.
Aveva spiegato che nel caso di specie era stato contestato al ricorrente di aver fatto parte di un’associazione di RAGIONE_SOCIALE mafioso, facente capo al NOME NOME, operante in Reggio Calabria e provincia e in Lombardia, finalizzata alla commissione di diversi delitti, tra i quali omicidi, traffico di stupefacenti e di armi e altro, fatto che si assumeva commesso dal mese di settembre 2001 al maggio 2002.
Nell’altro processo al COGNOME era stato contestato di aver fatto parte di un sodalizio di RAGIONE_SOCIALE mafioso “… che vedeva al vertice COGNOME COGNOME, con la partecipazione, fra l’altro, dello stesso lana NOME COGNOME e di COGNOME NOME … già indicati nella contestazione formulata nel presente processo” delineando il fatto come commesso nella provincia reggina e altrove, da epoca anteriore e prossima al mese di aprile 2002 fino al maggio 2010.
L’esito assolutorio di quest’ultimo processo, secondo i giudici della fase rescindente, “… era destinato ad assumere di per sé un significato assorbente e definitivo, proiettandosi indefinitamente a ritroso, a fronte di una datazione iniziale del fatto, come detto, generica e approssimativa in rapporto ad un’operatività in fieri a partire da epoca incerta” con la conseguenza per cui era necessario “… riconoscere a quel giudicato forza espansiva sul versante dell’operatività della preclusione da esso derivante, pur a fronte di una marginale situazione di incertezza, risultando comunque ontologicamente incompatibile la totalizzante negazione di un ruolo all’interno di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in fieri, con il riconoscimento di quel ruolo nell’ambito della medesima RAGIONE_SOCIALE in un frammento temporale spostato – in apparenza – in epoca appena anteriore ma in realtà indeterminatamente già ricompreso all’interno della separata, seppur incerta, contestazione”.
Di qui, pertanto, l’annullamento senza rinvio con in relazione al reato associativo di cui al capo A).
2.2 La VI Sezione ha giudicato fondato anche il terzo motivo con cui la difesa aveva sostenuto che l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. contestata sul delitto di detenzione di esplosivi sotto il profilo della final agevolativa – era stata ravvisata sulla base di una motivazione contraddittoria e per giunta contrastante con quanto rilevato in altro procedimento celebrato a carico di COGNOME NOME.
Premesso che “… l’aggravante della finalità di favorire un’associaz RAGIONE_SOCIALE implica l’individuazione dell’associazione e la precisa ed inequiv correlazione del fatto alla finalità contestata, che deve inerire all’associazione e non ad un singolo …”, i giudici della fase rescissoria avevano evidenziato che la Corte territoriale aveva sostenuto che il fatto dell’acquisto delle “bomboniere”, cioè degli esplosivi, era “… sicuramente destinato alle finalità dell’associazione RAGIONE_SOCIALE
(e non certo a quella finalizzata al RAGIONE_SOCIALE), inerenti, con probabilità, all competizione elettorale di cui si discuteva ed a contrasti sorti in tale contesto” finendo, in tal modo, per formulare una valutazione contraddittoria “… in quanto associa un giudizio finale formulato in termini di certezza ad un giudizio intermedio, legato alle motivazioni cui sarebbero da correlare gli interessi della cosca, formulato in termini di mera -e non è dato comprendere quanto qualificata probabilità”.
Avevano inoltre osservato che nella sentenza pronunciata, per questo stesso fatto, nei confronti del COGNOME, si era sottolineato che l’assenza di indagini sulla reale esistenza di una competizione elettorale, sul luogo in cui si sarebbe svolta, sugli interessi che, in essa, potevano nutrire in proposito NOME o COGNOME nonché sull’effettivo verificarsi di atti di intimidazione, rendevano “… quello de fine mafioso solo un’ipotesi, certamente plausibile, ma non suffragata da prove certe …”.
La sentenza rescindente aveva infine fatto presente che con la predetta sentenza, divenuta irrevocabile, prodotta nel giudizio di appello, la Corte territoriale, pur non essendo vincolata dalle relative valutazioni e pur conservando dunque piena autonomia nelle formulazioni logiche di giudizio, avrebbe dovuto comunque confrontarsi specificando le ragioni del proprio dissenso dalle difformi conclusioni.
La VI Sezione aveva perciò annullato la sentenza quanto al reato sub I), e limitatamente all’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto.
3. Tanto premesso, è in primo luogo opportuno ricordare come sia pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio d motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un diverso percorso argomentativo ed in parte arricchito, rispetto a quello già censurato in sede di legittimità con l’unico limite della formazione del giudicato progressivo su un capo della decisione (cfr., così ad esempio, Sez. 3 – , n. 23140 del 26/03/2019, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 276755 COGNOME – COGNOME 04; COGNOME conf., Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864 01; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, COGNOME, Rv. 264861 – 01; cfr., ancora, Sez. 2 – , n. 37407 del 06/11/2020, COGNOME, Rv. 280660 – 01, in cui la Corte ha ribadito che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice che, adeguatamente motivando rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente e con il limite dell’avvenuta formazione progressiva del giudicato in
relazione ai diversi capi della decisione, pervenga nuovamente all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione, potendo egli non solo procedere all’esame completo del materiale probatorio ma anche compiere eventuali nuovi atti istruttori necessari per la decisione).
D’altra parte è altrettanto assodato che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (cfr., così, Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; conf., Sez. 2 – , n. 8733 del 22/11/2019, deo. 04/03/2020, COGNOME, Rv. 278629 02).
Rileva il collegio che la Corte d’appello di Reggio Calabria, in sede rescindente, ha riesaminato il punto controverso ed ha confermato la decisione di primo grado senza, a parere del collegio, incorrere in vizi di motivazione e, soprattutto, dando séguito in termini incensurabili alla sollecitazione operata in sede di annullamento con rinvio.
Ed in effetti (cfr., pagg. 8-9 della sentenza in esame), la Corte territoriale ha in primo luogo “risolto” ogni connessione sul piano logico e cronologico tra la detenzione degli esplosivi e la più volte evocata competizione elettorale, in tal modo, dunque, fondando il proprio apprezzamento su un percorso motivazionale diverso ed alternativo non soltanto rispetto a quello seguito dalla sentenza annullata ma, anche, da quello che era stato il presupposto fattuale considerato nella sentenza della Corte d’assise di Reggio Calabria che aveva riguardato il correo COGNOME.
Operando, dunque, un autonomo apprezzamento delle risultanze probatorie, la Corte del giudizio di rinvio ha richiamato le conversazioni telefoniche intercettate (cfr., in particolare, quella delle ore 1,31, quella delle ore 1.36 d 25.4.2002) e che erano intercorse tra l’odierno ricorrente ed il NOME relativamente alla acquisizione delle “bomboniere” che il secondo, nella conversazione dell’1.5.2002, sottolinea dotate di un telecomando che consentirà di eliminare l’obiettivo segnalatogli dal correo senza correre alcun rischio (cfr., pag. 10 della sentenza).
Partendo dal dato incontroverso (e, invero, processualmente precluso) della disponibilità di ordigni esplosivi dotati di un meccanismo di azionamento a distanza e dalla loro destinazione alla realizzazione di attentati in danno di una
pluralità di soggetti, ha dunque sostenuto, in termini non manifestamente illogici, che tale finalità dovesse afferire al sodalizio di RAGIONE_SOCIALE mafioso capeggiato da NOME COGNOME piuttosto che al “parallelo” sodalizio dedito al traffico degli stupefacenti.
Da un lato, infatti, nulla era emerso per ritenere che l’attività legata agli stupefacenti fosse caratterizzata da una conflittualità o dall’esistenza di gruppi antagonisti da affrontare anche con azioni di natura particolarmente cruenta; è infatti in quest’ottica che va letto il passaggio della sentenza in verifica in cui l premessa formulata in termini di “plausibilità” è riferita, per l’appunto, all’assenza di elementi idonei a collegare la detenzione degli esplosivi all’attività del sodalizio di cui all’art. 74 del DPR 309 del 1990.
E, tuttavia, dovendosi ritenere impercorribile questa prospettiva, del tutto ragionevolmente la Corte territoriale ha potuto ricondurre il possesso di quel micidiale armamentario alle esigenze proprie del sodalizio di RAGIONE_SOCIALE mafioso cui, invece, è connaturale la necessità di assicurarsi il controllo del territorio anche e tipicamente con il ricorso a manifestazioni di violenza anche eclatanti ed emblematiche del potere del sodalizio e idonee garantire un generale clima di assoggettamento e di omertà.
Ecco, allora, che la conclusione cui sono pervenuti i giudici reggini in sede di rinvio si rivela non soltanto rispettosa dei limiti propri del giudizio di rinvio m per altro verso, logicamente ineccepibile laddove – diversamente da quanto opinato dalla difesa – non ha ancorato il proprio giudizio ad una valutazione meramente ipotetica o probabilistica ma, a fronte di un dato pacifico sulla disponibilità degli esplosivi e di elementi a delinearne la natura e la destinazione, ha potuto farlo in termini di certezza processuale.
Correttamente, inoltre, alla luce della imputazione, la Corte ha giudicato irrilevante che nessuno dei paventati attentati dinamitardi fosse stato in concreto realizzato essendo rilevante la sola finalità perseguita al momento dell’acquisizione degli ordigni e, per altro verso, che il ricorrente fosse stato prosciolto dal delitto d partecipazione al sodalizio essendo d’altra parte noto che l’aggravante è applicabile anche a chi, ad esso estraneo, operi con il proposito di agevolarne la operatività ed i fini illeciti (cfr., tra le tante, Sez. 6 – , n. 19362 del 04/06/20 COGNOME, Rv. 279305 – 01).
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24.9.2024