Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20884 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20884 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Brescia il 28/12/1961
avverso l ‘ordinanza del 20/12/2024 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’avvocato NOME COGNOME difensore di COGNOME NOMECOGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Brescia ha respinto l’istanza di riesame proposta avverso due ordinanze, la prima del 04/12/2024, con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti (capo 55), di ricettazione, di riciclaggio (capi 58 e 65) e di detenzione e cessione di armi comuni da sparo e munizioni (capi 59, 60, 61, 66), e la seconda del 07/12/2024, con cui aveva applicato la medesima misura per due ulteriori
condotte di detenzione di armi e munizioni accertate in sede di perquisizione eseguita in occasione della notifica del primo provvedimento.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 (capo n. 55). Dagli elementi indiziari raccolti non emergerebbe che sia stato il ricorrente a realizzare l’intercapedine nell’autovettura Range Rover dove sono stati occultati sette chilogrammi di cocaina. La prospettazione accusatoria sarebbe, sul punto, smentita dalla conversazione, evocata quale allegato 5 all’informativa del 27/03/2023 (Rit. 504/22 prog. 1074), nel corso della quale, nel commentare la vicenda, il ricorrente e NOME COGNOME ipotizzano che la creazione del vano fosse stata fatta in Belgio, dove la vettura era rimasta per una settimana. Del resto l’apertura era stata occultata da stucco e verniciatura che non poteva essere apposta nella carrozzeria dell’indagato.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. in relazione all’omesso annullamento dell’ordinanza genetica per assoluta mancanza di motivazione sulla sussistenza dell ‘ aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen. in riferimento ai reati di cui ai capi 58, 59 e 65, in quanto tale vizio non poteva essere emendato dal Tribunale per il riesame, il cui potere integrativo si riferisce unicamente alla motivazione insufficiente e non a quella assente.
2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alle esigenze cautelari, mancando il pericolo concreto e attuale di recidivanza, tenuto anche conto del tempo intercorso dall’ultima delle condotte contestate (oltre due anni).
In subordine la difesa deduce l’il logicità della motivazione in riferimento alla inidoneità di misure meno afflittive a tutelare le esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, sia perché difetta di autosufficienza, evocando il contenuto di atti processuali non riprodotti né allegati, sia perché attiene al contenuto di intercettazioni telefoniche, la cui interpretazione, nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza, è riservata ai giudici di merito (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337).
Peraltro, esso è anche manifestamente infondato in quanto, secondo l’ordinanza impugnata, la Range Rover, dove sono stati occultati e, poi, rinvenuti sette chilogrammi di cocaina, è stata portata nell’autofficina del ricorrente, come emerge dalle riprese del sistema di videosorveglianza. Nelle conversazioni
successive, oggetto di intercettazione, il ricorrente si è riferito esplicitamente alle modifiche effettuate nell’autovettura e si è vantato della sua capacità di realizzare nascondigli all’interno di veicoli.
Il Tribunale per il riesame, con motivazione né manifestamente illogica né irragionevole, e, quindi, non censurabile in questa sede, ha ritenuto tali conversazioni di significato univoco.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
L’aggravante prevista dall’art. 416bis .1, comma primo, seconda parte, cod. pen., ha natura soggettiva ed è caratterizzata dal dolo intenzionale di agevolare il sodalizio mafioso, per cui la finalità perseguita dall’autore del delitto deve essere oggetto di una rigorosa verifica, seppur nei limiti della gravità indiziaria propria della fase cautelare.
Nel caso di specie la motivazione non è idonea a sorreggere la sussistenza dell’ aggravante con riferimento ai reati di cui ai capi 58, 59 e 65, in quanto basata unicamente sulla esistenza di rapporti di collaborazione e fiducia con i COGNOME, famiglia che, secondo la stessa ordinanza, avrebbe dato vita a una associazione di ‘ndrangheta attiva nel territorio bresciano. Tale profilo, però, è del tutto generico e appare di per sé non dirimente, in quanto la finalità agevolatrice non può ritenersi insita nella semplice esistenza di rapporti con la famiglia COGNOME.
Manca, cioè, qualsiasi riferimento specifico alle condotte contestate ai suddetti capi e agli elementi da cui dedurre che esse sono state commesse con la finalità di agevolare il sodalizio.
Sul punto, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata per nuovo giudizio.
2.2. In tale sede saranno oggetto di rinnovata valutazione anche la sussistenza e la gravità delle esigenze cautelari, in quanto, in riferimento alla prima ordinanza, la doppia presunzione di cui all’art. 275 comma 3, cod. proc. pen., potrà essere applicabile solo laddove si ritenga sussistente l’aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen.
Dovrà essere oggetto di nuovo esame anche il profilo cautelare in relazione ai reati didetenzione di una pistola priva di matricola e punzonatura e di due cartucce, in quanto nella motivazione dell’ordinanza impugnata esso non è stato oggetto di autonoma valutazione ma è stato ritenuto aggravare le esigenze sussistenti in relazione ai reati oggetto della prima ordinanza.
In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale per il riesame di Brescia per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 -bis. 1 cod. pen., in relazione ai reati di cui ai capi sopra indicati, e alla sussistenza e gravità delle esigenze cuatelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 29/04/2025.