Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29611 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29611 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALMI il 11/03/1986
avverso l’ordinanza del 14/03/2025 del TRIBUNALE di PALERMO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che si è riportato alla memoria in atti e ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME difensori di fiducia di NOME COGNOME che hanno illustrato i motivi dei ricorsi ed hanno insistito per l’accoglimento degli stessi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 marzo 2025 il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, rigettava l’istanza ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di NOME COGNOME sottoposto a custodia cautelare in carcere dall’ ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Palermo.
Il G.i.p. emetteva l’ordinanza restrittiva a seguito di richiesta ex art. 27 cod. proc. pen., conseguente alla dichiarazione di incompetenza del G.i.p. del Tribunale di Palmi all’esito dell’udienza di convalida del fermo, in relazione ai reati contestati come segue: capo 9) – delitto di cui agli artt. 73, comma 4, 80 comma 2, d.P.R. 309 del 1990, art. 416bis 1, cod. pen., per avere senza l’autorizzazione di cui all’art . 17, importato, detenuto, offerto e messo in vendita, nonché venduto a
NOME e COGNOME NOME una ingente partita di hashish, pari ad almeno centocinquanta chilogrammi , con l’aggravante della ingente quantità; capo 11) delitto di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, 416bis 1 cod. pen., per avere, senza l ‘ autorizzazione di cui all ‘ art. 17, offerto e messo in vendita a COGNOME NOME una partita di cocaina, offrendogli altresì la possibilità di testarne la qualità mediante un cd. provino.
Per entrambi i reati veniva contestata e ritenuta l’ aggravante dell’aver commesso il delitto al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall’art . 416bis cod. pen., con lo scopo di rafforzare le capacità operative della famiglia mafiosa di NOME COGNOME nel settore del traffico di stupefacenti e di incrementarne i profitti; infine veniva contestata anche la recidiva specifica infraquinquennale e reiterata, trovandosi per altro l’indagato nelle condizioni di essere dichiarato delinquente abituale ex artt. 102 e 103 cod. pen. Entrambi i reati risultavano contestati come commessi in Palermo, in epoca antecedente e prossima al 20 febbraio 2024.
Avverso tale ordinanza, i difensori di fiducia, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che depositava anche motivi aggiunti, nell’interesse di NOME COGNOME hanno proposto ricorsi, articolando motivi che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso proposto dall’avvocato COGNOME è articolato in quattro motivi. 3.1 Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione
all’art. 8 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
L’ordinanza impugnata non avrebbe fatto buon governo delle norme in materia di competenza territoriale, in quanto avrebbe tratto dall’esistenza di due ‘visite’ a Palermo, effettuate da Cosentino il 2 dicembre 2023 e poi il 28 gennaio 2024, la certezza che in tali occasioni, de visu , vi sarebbe stato l’accordo per la fornitura di stupefacente, accertato tramite la conversazione fra Stagno e Ferrazzano nella quale, in data 1 febbraio 2024, il primo raccomandava, su sollecito dei Serio, al secondo di onorare gli impegni economici per le forniture di stupefacente provenienti da Cosentino.
Tale argomentazione sarebbe inficiata dalle seguenti circostanze: fra il 28 gennaio e il 1 febbraio l’accordo poteva essere stato stipulato a mezzo criptofonini e non de visu ; l’approvvigionamento dei ‘cinque pacchi’ dei quali discutevano i due sodali, nella conversazione citata, non era riferibile al rapporto con COGNOME; COGNOME aveva partecipato all’incontro del 28 gennaio con COGNOME ino e i COGNOME, cosicché, se avesse fatto riferimento a quell’incontro , avrebbe parlato in prima
persona e non riferendo la narrazione dei COGNOME; la stessa polizia giudiziaria, nella informativa finale al fol. 395, chiariva che il 7 gennaio 2024 il traffico con Cosentino non era stato ancora avviato; infine, il 28 gennaio 2024, in una conversazione fra Stagno e Mazza, emergeva la scarsità di stupefacente in senso assoluto, secondo la difesa, profilo non colto dal Tribunale del riesame. Solo dal 6 febbraio 2024 -aveva osservato la difesa con una memoria depositata in sede di riesame – era stato attivato dagli indagati l’uso dei criptofonini per la gestione del traffico di stupefacenti e in vista dell’arrivo di un carico di stupefacenti e di future forniture da parte di famiglie calabresi, cosicché solo da tale data in avanti si avevano elementi per ritenere intervenuto l’ accordo, a mezzo di criptofonini, cosicché il luogo del commesso reato è da individuarsi in quello di residenza del Cosentino. Anche per il capo 11) il cd. provino doveva essere recuperato in Gioia Tauro, cosicché le considerazioni svolte per il capo 9) conducono analogamente alla diversa competenza territoriale.
3.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata aggravante dell’art. 80 d.P.R. 309 del 1990 quanto al capo 9) e alla omessa riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. cit. quanto al capo 11).
La motivazione impugnata risulterebbe apparente, fondando solo sull’aspetto ponderale e non anche sul dato di purezza e qualitativo della sostanza stupefacente, oltre per l’assenza di riscontri quanto alla effettiva disponibilità.
La detenzione del solo ‘ provino ‘ , contestata al capo 9), avrebbe dovuto condurre il Tribunale a riconoscere l’ipotesi dell’a rt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
3.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’aggravante dell’art. 416 -bis 1 cod. pen.
La valorizzazione della espressione «vi faccio comandare a Palermo», riportata nella ordinanza impugnata, integrerebbe una motivazione apparente in ordine alla finalità di agevolazione della famiglia NOME COGNOME e risulterebbe non confrontarsi con Sez. U COGNOME, che ha richiesto il dolo intenzionale per l’aggravante in esame .
3.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, in difetto di attualità e concretezza sia del pericolo di fuga, fondato solo sulla residenza all’estero del nucleo familiare dell’indagato, sia in ordine al pericolo di reiterazione di analoghe condotte, rispetto al quale il Tribunale del riesame non fornisce elementi concreti e non prende atto della cessazione delle attività delittuose prima della emissione della ordinanza cautelare.
I l ricorso proposto dall’avvocato COGNOME è articolato in cinque motivi , nonché in tre motivi nuovi depositati in data 22 luglio 2025.
4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione al capo 9). Premesso che il Tribunale del riesame prende atto che lo stupefacente non è stato rinvenuto, la ricostruzione della ordinanza impugnata, quanto alla missione di COGNOME – subito dopo la scarcerazione – in Spagna previo passaggio a Nizza, risulterebbe fallace in quanto non vi è prova di contatti disponibili per l’approvvigionamento di stupefacente in tali luoghi, mentre l’imputato aveva un figlio residente in Spagna , il che darebbe conto di un’altra causale del viaggio .
Con il primo motivo aggiunto si precisa che la ritenuta gravità indiziaria si fonda su conversazioni intercettate fra altri coindagati, inseriti in circuiti malavitosi, cosicché le conversazioni sono a contenuto illecito ma non coinvolgono il ricorrente; anche il viaggio in Spagna, ove risiede il figlio dell’indagato, non è significativo, in assenza di prova quanto ai contatti con i fornitori. Del COGNOME si legge solo nelle conversazioni del 6 febbraio 2024, quando il relativo numero di cellulare viene inserito nella chat di gruppo: cosicché l’indagato al più risulterebbe disponibile, ma senza prova dell’intervenuto accordo .
4.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 80 d.P.R. 309 del 1990, in quanto il riferimento ai duecento chili di stupefacente è relativo a una condotta autonoma e propria di Stagno, non anche di COGNOME. Mentre il richiamo ai 150 chilogrammi è relativo a un carico eventuale destinato a Palermo, ma sempre non coinvolgente COGNOME.
4.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge in ordine al capo 11) e viene integrato dal secondo motivo aggiunto. Stagno rappresenta nelle conversazioni intercettate due modalità di approvvigionamento di stupefacente -capi 9) e 11) -che non coinvolgono mai COGNOME il quale essendo stato da poco scarcerato non aveva la disponibilità né di stupefacente né di contatti per l’approvvigionamento dello stesso.
In replica alle conclusioni della Procura generale, il motivo aggiunto chiarisce che la difesa ha contestato l’inserimento dell’indagato ricorrente nel ‘giro internazionale del narcotraffico’ avendo ‘attaccato’ la costruzione indiziaria. Ribadisce il ricorrente il difetto di gravità indiziaria in relazione ai capi 9) e 11).
4.4 Il quarto e quinto motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’art. 274 cod. proc. pen. , rispettivamente in ordine al pericolo di fuga e di reiterazione. Il quarto motivo viene integrato dal terzo motivo aggiunto.
Per il primo pericolo difetterebbero elementi concreti, per il secondo si verte in tema di mere congetture in assenza di fatti concreti.
Il motivo aggiunto insiste sulla assenza di concretezza e attualità in ordine al pericolo di fuga, essendovi ragioni familiari che giustificavano il viaggio in Spagna e restando teorica la possibilità della fuga.
Lamentano, infine, i motivi la contraddittorietà della motivazione, poiché dopo aver motivato sul pericolo di fuga ne esclude la rilevanza quanto alla necessità della custodia cautelare.
Le parti hanno concluso in udienza, il Pubblico ministero riportandosi alla memoria depositata, con la quale ha chiesto rigettarsi i ricorsi, le difese illustrando le ragioni dei rispettivi ricorsi e chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono complessivamente infondati.
Va premesso come pacifico sia l’orientamento che, a partire da Sezioni Unite n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne definisce così l’ambito di delibazione. La Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (nello stesso senso, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
Va anche evidenziato come questo Collegio aderisca all’orientamento autorevole di Sez. U, Spennato: «Il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l’insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate , rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito» (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).
Pertanto, la delibazione attuale è funzionale alla verifica della tenuta logica del provvedimento cautelare di secondo grado, in relazione alla gravità indiziaria nei termini di qualificata probabilità di colpevolezza, nella prospettiva da ultimo evidenziata, ovviamente suscettibile di evoluzioni ricostruttive in sede dibattimentale.
Quanto al primo motivo del ricorso proposto dall’avv. Contestabile lo stesso è infondato.
Il Tribunale del riesame fa buon governo del consolidato principio per cui ai fini della consumazione del reato di cessione di sostanze stupefacenti, è sufficiente l’accordo delle parti sull’oggetto e sulle condizioni di vendita, non essendo necessaria la materiale consegna all’acquirente della sostanza (Sez. 4, n. 14276 del 02/12/2022, dep. 05/04/2023, A., Rv. 284604 -01, in motivazione la Corte ha precisato che non rileva che il venditore non abbia l’effettiva disponibilità del quantitativo di stupefacente pattuito, ove sia in grado di procurarselo e consegnarlo entro breve termine; conf.: N. 3854 del 2003 Rv. 223560 – 01, N. 38222 del 2009 Rv. 245293 -01).
A tal riguardo la ricostruzione operata dall’ordinanza impugnata risulta non manifestamente illogica e non inficiata dalle censure difensive, che fondano su una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate, oggetto di esame accurato da parte del Tribunale del riesame da fol. 3 a fol. 11 della ordinanza impugnata, con la ricostruzione dei rapporti fra il compare COGNOME e i Serio, l’immediato contatto effettuato da parte del primo nei confronti del Serio all’atto della propria scarcerazione (22 ottobre 2023), la circostanza che COGNOME non appena scarcerato volesse «avere a che fare con noi altri» e che ciò mutava gli equilibri nel traffico di stupefacente fra la famiglia mafiosa e COGNOME (conv. del 23 ottobre 2023 fra COGNOME e NOME e COGNOME, al fol. 4); le due visite a Palermo (in data 2 dicembre 2023 e 28 gennaio 2024 intervallate da quella a Nizza e in Spagna in data 16 gennaio 2024 per rifornirsi -cfr. fol. 9 della ordinanza), nel corso delle quali venivano definiti gli accordi, in linea con il principio di diritto citato, per quanto emergeva anche dalla conversazione del 1 febbraio 2024, nella quale si discuteva non più di una trattativa sui «cinque pacchi» di hashish, bensì della ricezione degli stessi, stante il pregresso accordo, il che richiedeva un solerte pagamento da parte di COGNOME -delegato allo stesso – al fornitore calabrese.
La prospettazione alternativa proposta dal ricorrente quanto alle conversazioni intercettate non è consentita. Sia perché in questa sede può lamentarsi una manifesta illogicità della motivazione impugnata, ma non proporre una diversa ricostruzione dei fatti a mezzo della rilettura delle emergenze investigative. Che, nel caso in esame, si sostanzia in una diversa interpretazione
delle conversazioni intercettate. Va ricordato il consolidato principio per cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715): per altro, in modo condivisibile, si è affermato che costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
Infine, in sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272558 -01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 -01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, COGNOME, rv 237994). Ma nel caso in esame la deduzione di travisamento non è correttamente formulata, oltre che perché fondata su una rilettura del contenuto delle conversazioni, in assenza di manifeste illogicità da parte della ordinanza impugnata, anche perché la censura è aspecifica, non essendo state in alcun modo individuate e allegate le conversazioni intercettate.
Pertanto, resta una mera ipotesi non esplorabile in questa Sede la tesi che la trattativa si sia svolta a mezzo criptotelefonini successivamente agli incontri de visu a Palermo, trattandosi di una ipotesi alternativa del tutto astratta.
Inoltre, l’argomento che l’approvvigionamento dei ‘cinque pacchi’ di hashish (cfr. ordinanza impugnata al fol. 6) – dei quali discutevano i due sodali nella conversazione citata – non fosse riferibile al rapporto con COGNOME, risulta oggetto di una diversa interpretazione della conversazione, per quanto evidenziato non consentita; la circostanza che COGNOME aveva partecipato all’incontro del 28 gennaio con COGNOME e i COGNOME, cosicché, se avesse fatto riferimento a quell’incontro , avrebbe parlato in prima persona e non riferendo la narrazione dei COGNOME, non tiene conto del valore maggiormente persuasivo della raccomandazione, proveniente dal capo del sodalizio al sodale COGNOME, rispetto alla minore autorevolezza del ‘ quadro intermedio ‘ Stagno, il che esclude la fondatezza della doglianza di manifesta illogicità; la circostanza che la polizia giudiziaria nella informativa (fol. 395) avesse chiarito che il 7 gennaio 2024 il
traffico con COGNOME non era stato ancora avviato non smentisce l’ordinanza impugnata, che prende in esame la censura, chiarendo che esistevano altri canali di approvvigionamento del sodalizio che si erano esauriti: l’indisponibilità di stupefacente in quel momento nega che COGNOME avesse già in concreto assicurato la fornitura, ma non presuppone l’ assenza di un pregresso accordo di cessione già intervenuto fra i Serio e Cosentino; il che vale anche per la conversazione del 28 gennaio 2024 fra Stagno e Mazza, dalla quale emergeva la scarsità di stupefacente, in senso assoluto, il che è coerente con i tempi ricostruiti dal Tribunale del riesame. Infatti, la conversazione del 28 gennaio 2024 coincide con la data della seconda visita del COGNOME a Palermo, data nella quale gli accordi sarebbero stati conclusi de visu , secondo il Tribunale del riesame, cosicché alcuna fornitura poteva essere già pervenuta.
D’altro canto , non manifestamente illogica è l’ordinanza impugnata allorquando trae ulteriore prova della effettività dell’accordo già intervenuto dalle conversazioni di Stagno del 20 febbraio 2024, in merito allo stupefacente che tramite COGNOME sarebbe arrivata a Palermo, per la famiglia mafiosa di NOME COGNOME, nonché quanto al prezzo omogeneo da richiedere alle altre famiglie mafiose per le forniture di stupefacente -cfr. fol. 12 e 13 dell’ordinanza impugnata relativa alla conversazione di Stagno e anche l’ ordinanza genetica al fol. 119.
Quanto alla offerta in vendita della cocaina da parte di COGNOME il Tribunale del riesame (fol. 11) ne trae la sussistenza grazie dalla conversazione del 20 febbraio 2024, grazie alla quale emerge che l’offerta era stata corredata della possibilità di un cd. provino verificabile in Gioia Tauro.
L ‘ordinanza impugnata ritiene già intervenuta l’offerta in vendita prima di tale data del 20 febbraio 2024. A riguardo il Tribunale palermitano correttamente rileva come la condotta criminosa di offerta di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si perfezioni nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall’accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un’offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che garantiscano il cessionario (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716 -01; conf. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280244 -03; N. 29670 del 2010 Rv. 248606 – 01, N. 36818 del 2012 Rv. 253348 – 01, N. 39110 del 2014 Rv. 260463 -01).
Non è manifestamente illogico quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, e cioè che anche l’offerta in vendita della cocaina fu effettuata da COGNOME ( capo 11) a Palermo in occasione degli incontri de visu, come accaduto per l’hashish ,
data, per altro, l’esistenza di un rapporto risalente e di reciproca fiducia fra i COGNOME e il compare COGNOME
Pertanto, corretta è l’ordinanza impugnata sul punto della competenza, in quanto quella territoriale per i reati di offerta in vendita e di acquisto di sostanze stupefacenti appartiene al giudice del luogo in cui si è manifestata ed è stata ricevuto l’offerta, nonché perfezionato l’accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria per la consumazione del delitto la materiale consegna della sostanza ( quanto all’accordo, cfr. Sez. 4, n. 45884 del 27/06/2017, COGNOME, Rv. 271290 -01; conf.: N. 1952 del 1996 Rv. 205198 – 01, N. 41175 del 2004 Rv. 229898 – 01, N. 16810 del 2007 Rv. 236437 – 01, N. 20543 del 2010 Rv. 247385 -01).
I secondi motivi dei due ricorsi riguardano la sussistenza dell’aggravante dell’art. 80 d.P.R. cit.
A riguardo la motivazione offerta dal Tribunale del riesame a fol. 14 dell’ordinanza impugnata risulta oltremodo corretta e non manifestamente illogica, dando atto dei parametri di riferimento normativi e giurisprudenziali, delle ragioni quantitative -150 chilogrammi – ma anche logiche l’inserimento del fornitore nel mercato all’ingrosso estero in Spagna che giustificano un parametro qualitativo elevato, con elevata purezza dell’hashish, in applicazione del principio per cui in tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la “soglia minima”, ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore (Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, COGNOME, Rv. 279512 – 01; conf.: N. 42827 del 2016 Rv. 267902 – 01, N. 44220 del 2013 Rv. 257666 -01). I motivi non si confrontano con la complessiva argomentazione -quantitativa e logica – ma solo con il dato quantitativo, oltre a fondarsi, in special modo il motivo del secondo ricorso, sempre su una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita.
Quanto alla doglianza relativa alla omessa derubricazione della condotta relativa alla cocaina in quella prevista da ll’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, deve osservarsi come la richiesta formulata in sede di riesame sia in sé aspecifica, in quanto correlata solo al cd. provino e non anche al fatto come ricostruito nell’imputazione, che ha ad oggetto l’offerta in vendita di una intera partita di cocaina e non solo del provino medesimo. La doglianza, pertanto, è generica.
Il terzo motivo del ricorso proposto dall’avv. COGNOME tabile è infondato.
Il Tribunale del riesame valorizza l’espressione dell’indagato rivolta ai COGNOME -«vi faccio comandare a Palermo» – che esprime la consapevolezza dello stesso in ordine all’agevolazione della famiglia NOME COGNOME sul mercato degli stupefacenti nella città palermitana.
Il ruolo assunto dai Serio nell’organizzazione mafiosa , il rapporto fra Cosentino ed i Serio, il delitto fine di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, per come emerge dalla ordinanza genetica, rendono non manifestamente illogico aver attribuito all’espressione, che si accompagna alla fornitura di due tipi di stupefacenti, l’uno in quantità ingente, la finalità di agevolazione della famiglia mafiosa. D’altro canto , il Tribunale fa buon governo del principio per il quale la circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/03/2020, COGNOME, Rv. 278734 -01).
Quanto alla fornitura di hashish, i COGNOME ne rispondono al capo 10), cosicché trova immediata applicazione la sentenza COGNOME che non richiede il dolo specifico per il concorrente nel reato.
Quanto al delitto di messa in vendita di cocaina, in assenza della contestazione del concorso di persone con gli associati alla famiglia mafiosa, l’espressione valorizzata dal Tribunale del riesame comunque palesa in modo non illogico la consapevolezza dell’ extraneus -rispetto all’associazione mafiosa – del vantaggio che la stessa compagine avrebbe tratto grazie al proprio contributo, in quanto anche la partita di cocaina avrebbe consentito di «comandare Palermo». A tal riguardo proprio le Sez. U COGNOME, prima di affrontare il tema della comunicabilità dell’aggravante fra concorrenti nel medesimo reato , chiariscono quale debba essere lo standard probatorio richiesto perché sia configurabile l’aggravate soggettiva in esame. Si legge in motivazione al par. 7: «La forma aggravata in esame esige quindi che l’agente deliberi l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l’azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione. Trattandosi invero di un’aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una
condotta, ove finalizzata all’agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell’agente, che non impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo. È bene ribadire che tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell’ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l’esigenza di agevolazione».
In tali termini corretta è la motivazione offerta dal Tribunale del riesame, che evidenzia come COGNOME fosse ben consapevole del ruolo dei Serio e di Stagno nella compagine mafiosa, di quanto la fornitura di stupefacente avrebbe incrementato le capacità operative della famiglia mafiosa quanto al controllo del settore del traffico di stupefacenti, trattandosi di un settore di attività mafiosa nevralgica per la menzionata famiglia di NOME COGNOME
6. Il quarto motivo del ricorso dell ‘ avv. Contestabile e il quarto e quinto dell’avv. COGNOME vanno trattati congiuntamente.
Quanto a tali doglianze infondata è quella relativa al pericolo di fuga.
A ben vedere il Tribunale del riesame rileva come l’esistenza di contatti con l’estero e la famiglia in Spagna renderebbero probabile che l’indagato «faccia perdere le proprie tracce». Tale circostanza, sia alla luce della presunzione ex lege , sia anche letta in uno alla doppia conforme sulla presenza di COGNOME in Spagna per approvvigionarsi di stupefacente (fol. 345 della ordinanza genetica e fol. 5 della ordinanza impugnata) integra, in assenza di prova contraria, il concreto pericolo di fuga. D’altro canto, come osserva lo stesso Tribunale del riesame, la circostanza che l’indagato avesse un figlio in Spagna «anche a voler ritenere esistente tale rapporto di filiazione non esclude ovviamente che il viaggio sia stato compiuto anche con altre finalità» (fol. 10). D’altro canto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento ai reati indicati dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., può essere vinta solo da elementi specifici, che spetta all’interessato dedurre (Sez. 3, n. 25633 del 08/06/2010, R., Rv. 247698 -01)
Manifestamente infondata è anche la doglianza in ordine al pericolo di reiterazione, fondato sulla gravità delle condotte poste in essere di cessione e messa in vendita di stupefacenti, sui precedenti penali anche per delitto ex art. 416bis cod. pen., correlati alla appartenenza di Cosentino a una cosca di ‘ndrangheta, come anche sull’imm e diatezza della ripresa dell’attività
delinquenziale non appena scarcerato, elementi concreti e attuali indicativi del pericolo concreto di recidiva richiesto dall’art. 274 cod. proc. pen.
In ordine ai motivi primo e terzo e ai motivi aggiunti correlati, del ricorso dell’avv. COGNOME gli stessi sono complessivamente infondati.
Quanto al viaggio in Spagna, la ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, che colloca l ‘ arrivo a Barcellona fra le due visite a Palermo, in uno al riferimento in alcune intercettazioni al canale che COGNOME aveva attivato in Spagna (richiamate ai foll. 9 e 10 della ordinanza impugnata), rendono non fondata la censura relativamente alla circostanza che il viaggio dell’indagato fosse esclusivamente finalizzato a recarsi dal figlio.
La circostanza che le conversazioni richiamate in ordine al viaggio in Spagna siano intervenute fra terzi e non coinvolgano il ricorrente, cosicché potrebbe trattarsi di fornitori diversi dal COGNOME, integra una censura versata in fatto che sollecita una rilettura non consentita e incorre nei già evidenziati motivi di superamento dei limiti del giudizio di legittimità. Tale esorbitare vale anche per il dedotto emergere dell’utenza del COGNOME solo il 6 febbraio 2024, che oltre a sollecitare la inibita rilettura, trascura il contenuto dei dialoghi fra gli associati e le attività di osservazione che segnalavano l’indagato presente in Palermo dopo la scarcerazione.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/07/2025