Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41014 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41014 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME NOME n. a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di COGNOME in data 15/7/2025
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di COGNOME ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, in data 30/6/2025, aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di estorsione aggravata, consumata e tentata, commessi in COGNOME nel mese di giugno 2025.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione dell’art. 416bis.1 cod.pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il difensore sostiene che la motivazione rassegnata a sostegno della sussistenza dell’aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. nella duplice accezione dell’agevolazione e del metodo sia illogica e contraddittoria e si ponga in contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti la Corte di Cassazione con riguardo alla finalità di agevolazione ha affermato che, onde evitare il rischio che la stessa si risolva nella contestualità ambientale, occorre che il giudice verifichi in maniera rigorosa che il fatto è stato commesso allo specifico fine di favorire l’attività dell’associazione mafiosa e che sussista la consapevolezza dell’agente circa l’ausilio prestato al sodalizio. Nella specie la pretesa economica avanzata dal ricorrente e dai coindagati esula da qualsivoglia contesto camorristico, avendo la stessa p.o. riferito che COGNOME NOME gli aveva chiesto il danaro a titolo di regalia in quanto da poco uscito dal carcere, senza spendere il nome di alcun RAGIONE_SOCIALE e in particolare quello di NOME COGNOME. I giudici cautelari hanno omesso di considerare che, se effettivamente la richiesta fosse stata proveniente dal RAGIONE_SOCIALE, alla luce di quanto accaduto in vicende simili, la stessa sarebbe stata parametrata al valore dei lavori che la p.o. stava eseguendo mentre nella specie risulta giustificata dalla condizione di difficoltà economica di COGNOME NOME.
Con riguardo al profilo del metodo il difensore sostiene che non vi è stata l’evocazione di un contesto criminale atto ad aggravare la coartazione psicologica della p.o.,come dimostrato dalla circostanza che la vittima provvide a registrare la conversazione avuta con gli indagati, dalla quale non emergono riferimenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e minacce ai danni dell’imprenditore, mentre l’imprenditore non pare affatto intimidito, come pure denotano le immagini registrate all’interno della tabaccheria in occasione dell’avvicinamento da parte di COGNOME NOME.
I giudici cautelari hanno incongruamente ritenuto che il fatto che la p.o. conoscesse gli indagati come soggetti contigui al RAGIONE_SOCIALE e avesse in precedenza già subito condotte estorsive sia sufficiente alla configurabilità dell’aggravante sebbene il ricorrente non sia mai stato coinvolto in vicende di carattere associativo, la condanna a carico del COGNOME per condotte analoghe a quelle in esame non è allo stato definitiva e i pregressi episodi estorsivi in danno dell’COGNOME NOME sono sforniti di riscontri documentali;
2.2 la violazione dell’art. 274 cod.proc.pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il difensore il collegio cautelare ha illogicamente ritenuto la sussistenza di un concreto pericolo di inquinamento probatorio sebbene il ricorrente e i
coindagati abbiano riconosciuto di aver avanzato una richiesta economica alla p.o., circostanza che, unitamente alla mancata contestazione della gravità indiziaria, avrebbe dovuto condurre ad una rivalutazione delle esigenze cautelari. Infatti, la doppia presunzione richiamata dall’ordinanza impugnata ha carattere relativo e imponeva di prendere in considerazione al fine di valutarne il superamento le specifiche deduzioni difensive, quali il ruolo del tutto marginale svolto dall’indagato nella vicenda e il suo stato di incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure proposte.
1.1 Il primo motivo che denunzia sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione la ritenuta sussistenza dell’aggravante mafiosa di cui all’art. 416bis.1 cod.pen. nella duplice accezione dell’agevolazione e del metodo fa leva sull’asserita natura personale della richiesta di danaro avanzata alla p.o. da COGNOME NOME e reiterata anche dal prevenuto, assumendo che la stessa fosse del tutto estranea alle dinamiche camorristiche e in particolare agli interessi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mai evocato dagli interlocutori della vittima. La difesa non si rapporta in termini puntuali all’esaustiva motivazione reiettiva rassegnata dal Tribunale cautelare che ha ampiamente illustrato le emergenze processuali a sostegno della gravità indiziaria, ricostruendo in dettaglio (pag. 9) le fasi in cui si è sviluppata la vicenda estorsiva, dal primigenio intervento di COGNOME COGNOME, noto all’imprenditore p.o. come esponente del RAGIONE_SOCIALE, che lo rimproverava per non aver richiesto il ‘permesso’ per eseguire i lavori di ristrutturazione edilizia in cui era impegnato, all’accesso il giorno successivo di COGNOME NOME e dell’odierno ricorrente presso il cantiere con l’espressa richiesta di versamento di una tangente di cinquemila euro ‘per i lavori che stai facendo nel RAGIONE_SOCIALE‘, precisando nell’occasione che COGNOME NOME li aveva delegati per la riscossione del danaro. Il 10 giugno la vittima versava a mani del COGNOME mille euro, concordando il versamento a fine mese di una un ulteriore somma della stessa entità ma dopo pochi giorni il COGNOME e il NOME si recavano nuovamente presso il cantiere della p.o. intimando la consegna della seconda tranche di danaro, richiesta che veniva reiterata dal prevenuto il 23 giugno allorché intercettava il furgone della vittima, formulando al suo indirizzo la minaccia di fermare i lavori ove non avesse dato corso al pagamento, e nei giorni successivi, fino al 25 giugno quando in occasione dell’ultimo accesso al cantiere del NOME e del coindagato COGNOME la p.o., già determinatasi alla denuncia, registrava il colloquio.
1.2 I giudici cautelari hanno ben spiegato le ragioni per cui la tesi difensiva di una richiesta personale del COGNOME sia destituita di fondamento, avendo costui espressamente riferito all’imprenditore di essere stato delegato alla riscossione del ‘pizzo’ da COGNOME NOME e tenuto conto dei precisi riferimenti effettuati in occasione degli incontri ai lavori in corso nel
quartiere da parte dell’impresa dell’COGNOME, il quale aveva già in precedenza subito richieste estorsive ad opera del sodalizio che controllava il territorio per poter lavorare senza problemi.
I giudici del riesame hanno, inoltre, evidenziato che il COGNOME risulta già condannato in primo grado in quanto responsabile di tre episodi estorsivi consumati per conto del RAGIONE_SOCIALE, del quale è partecipe insieme a COGNOME COGNOME, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia versate in atti.
In siffatto contesto i rilievi difensivi che revocano in dubbio la sussistenza dell’aggravante mafiosa risultano del tutto aspecifici in quanto l’ordinanza impugnata, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ha rimarcato che il pagamento della tangente aveva il fine di agevolare le attività del sodalizio di riferimento e l’imposizione della stessa è avvenuta minacciando la vittima con metodo mafioso, stante l’esplicita evocazione del gruppo criminale mandante, essendosi il prevenuto e il COGNOME qualificati come emissari di COGNOME NOME, ed avendo costantemente fatto riferimento al gruppo, come plasticamente denotato dalle interlocuzioni con la p.o., declinate costantemente al plurale (‘ da noi non sei venuto’ ‘ ci devi fare un regalo’ ‘stiamo senza soldi..ci devi dare 5000 euro’, ‘non ti dobbiamo far lavorare più’, ecc.).
La valutazione del Tribunale cautelare appare in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, attesa l’accertata esistenza ed operatività del RAGIONE_SOCIALE nella zona di Secondigliano (Sez. 6, n. 11352 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284471 – 01), la finalizzazione delle condotte a favorire le attività criminali dell’associazione (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, COGNOME, Rv. 274615 – 01) e la strumentalità delle modalità intimidatorie rispetto alla più pronta e agevole commissione del reato (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 – 01; n. 26399 del 28/02/2018, Rv. 273365 – 01).
2. Anche il secondo motivo è caratterizzato da diffusa genericità. Infatti, il collegio cautelare, richiamata l’operatività della presunzione relativa ex art. 275, comma 3,cod.proc.pen. in ordine al pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato e all’adeguatezza della misura della custodia intramuraria, ha esposto le ragioni che sostanziano la prognosi di pericolosità del prevenuto, avuto riguardo alle modalità professionali e spregiudicate d’esecuzione dei reati e ai comprovati collegamenti con ambienti della criminalità organizzata, escludendo l’idoneità a neutralizzarla della misura autodetentiva. Ha, inoltre, ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio in considerazione del contesto territoriale e della rete di connivenze di cui l’indagato gode a fronte della condizione di vulnerabilità della vittima, argomenti solo assertivamenti confutati dalla difesa del ricorrente, avendo l’ordinanza impugnata efficacemente escluso (pag. 10) l’asserita marginalità del ruolo ricoperto dall’indagato nella vicenda a giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,comma 1ter, disp att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME