Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44682 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44682 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
l’avvocato COGNOME del foro di PALMI in difesa di RAGIONE_SOCIALE conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 21 novembre 2022, con cui veniva applicata a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai delitti di detenzione e porto illegali di un’arma da guerra e precisamente di un fucile mitragliatore, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., di cui al capo di imputazione provvisoria 10).
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione, articolato in due ulteriori motivi, vengono dedotti violazione degli artt. 110, 2 e 4 I. n. 895 del 1967 e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria della detenzione e del porto di arma da guerra.
Ci si duole dell’identificazione del ricorrente come il “NOME” e quindi per effetto di un soprannome non riscontrato; nonché del fatto che sia stata ritenuta la gravità indiziaria sulla base di un’intercettazione ambientale presso l’abitazione di NOME COGNOME di una conversazione nel corso della quale uno dei colloquianti, NOME COGNOME, dichiarava che in un’occasione il soggetto che stava sparando si era rivolto a lui, appellandolo come cugino, e chiedendogli la disponibilità dell’arma in questione.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Lamenta la difesa che nel caso in esame nessun rafforzamento del sodalizio mafioso è derivato dalla condotta in esame, confinata in uno spazio riservato e personale degli autori.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione viene rilevata violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria del sodalizio mafioso.
Osserva la difesa che tale gravità indiziaria viene fondata su un racconto intercettato, nel quale si farebbe riferimento ad azioni che il ricorrente avrebbe posto in essere per conto della cosca, in assenza di riscontri fattuali. E ciò, nonostante gli insegnamenti delle Sezioni Unite
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Modaffari, che fanno leva sulla necessità, per ritenere la partecipazione associativa, dello stabile inserimento nella struttura organizzativa della associazione, nel caso in esame non riscontrato.
Il difensore conclude, quindi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore generale deposita memoria, nella quale conclude per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su doglianze generiche e aspecifiche.
Il Tribunale del riesame, invero, evidenzia che l’episodio oggetto di imputazione veniva accertato nel corso di un contrasto insorto tra il gruppo capeggiato da NOME COGNOME classe 1983 e NOME COGNOME e quello “scissionista”, posto sotto la guida di NOME COGNOME, classe 1976. Sottolinea che, durante una riunione a casa di COGNOME, tenuta a seguito dell’incendio in danno dell’autovettura di NOME COGNOME perpetrato dagli “scissionisti”, i conversanti, COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME e NOME COGNOME, rievocavano tale episodio al quale gli ultimi tre, presenti sul luogo col compito di “pali”, avevano assistito, e in particolare la condotta del ricorrente che aveva sparato con un’arma da fuoco. Spiega l’ordinanza che NOME COGNOME veniva identificato grazie alle parole utilizzate dai conversanti, che si riferivano a lui in quanto fratello del membro dell’ala “scissionista” della consorteria, NOME COGNOME, utilizzando, inoltre, il termine di “NOME” (che nel corso dell’interrogatorio di garanzia lo stesso COGNOME confermava essere il suo soprannome). Aggiunge che COGNOME era rimasto impressionato dalla potenza balistica dell’arma utilizzata ed aveva chiesto a NOME COGNOME se gliela potesse dare; e che dal dialogo emergeva che si trattava di una delle spedizioni criminali commesse da NOME nell’interesse della cosca COGNOME.
I Giudici del riesame, nel confermare la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., rilevano che i soggetti intercettati fornivano una descrizione del contesto criminale in cui la condotta si realizzava e che appare significativo che i dialoganti NOME, COGNOME e NOME COGNOME, vicini al capo NOME COGNOME ed assidui
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frequentatori della sua abitazione, rievocassero detto episodio durante le discussioni in ordine alle reazioni da porre in essere nei confronti della fazione scissionista a seguito dell’incendio dell’autovettura di NOME COGNOME. Sottolineano come indice ancora più rilevante, ai fini della sussistenza dell’aggravante contestata, sia fornito dal tenore delle frasi utilizzate, che permette di desumere come COGNOME si sia reso responsabile dell’azione delittuosa con la finalità di agevolare il sodalizio mafioso (NOME una volta lo abbiamo mandato a fare un’azione).
Il ricorrente non si confronta con tali argomentazioni, se non per contestarle genericamente nei termini sopra riportati e giungere a lamentare, col terzo motivo, la ritenuta gravità indiziaria per delitto associativo, quando, invece, oggetto di imputazione provvisoria (sub 10) sono i delitti di armi sopra specificati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (incorrendo, pertanto, in relazione a tale motivo, oltre che nella assoluta aspecificità, nella carenza di interesse).
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2023.