Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8945 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 3/4/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, il quale ha illustrato i motivi chieden l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Gup del locale Tribunale in data 14/2/2022 e in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti, riconosciuto il vincolo della continuazione tra l delitto di estorsione agg
G2,
ascritto al capo a) della rubrica e i fatti giudicati con sentenza della Corte di Appello di del 20/11/2019, irrevocabile il 22/4/2021, rideterminava la pena per il delitto a giudizi anni uno, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 333,00 di multa a titolo di aumento art. 81, comma 2, cod.pen. sulla maggior pena di cui al richiamato giudicato.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1 l’omessa motivazione in ordine alle censure difensive contenute nel quarto motivo d’appello relative alla mancata esclusione dell’aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen.
Il difensore assume che in sede di concordato il ricorrente rinunziava esclusivamente al primo e secondo motivo d’appello in punto di responsabilità e qualificazione giuridica del fa ascritto, come da nota scritta depositata all’udienza del 6/4/2023, e concordava con il P.g. pena con accordo recepito dalla Corte territoriale. I giudici d’appello, tuttavia, omettevan pronunziarsi sulla richiesta di esclusione dell’aggravante del metodo mafioso, formulata con l’atto d’appello e che avrebbe richiesto una pregnante motivazione in considerazione del contesto familiare in cui era maturata la condotta. Aggiunge che l’accordo sull’entità de pena recepito in sentenza è compatibile sia con la fattispecie estorsiva aggravata che con quella semplice e l’imputato ha interesse all’impugnazione in ragione dell’incidenza ostativ della circostanza sull’accesso ai benefici in sede esecutiva oltre che per le ricadute in mate risa rcitoria.
3.11 ricorso non merita accoglimento perché infondato.
3.1 La Corte territoriale a pag. 4 ha correttamente riassunto i motivi di gravame propos nell’interesse del ricorrente, indicando sub 3) la richiesta d’esclusione dell’aggravante di all’art. 416 bis.1 cod.pen. e dando atto che in sede di concordato tutte le richieste erano st oggetto di rinunzia. Di seguito i giudici d’appello accoglievano la richiesta difensi riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti già irrevocabilmente giudicati e, conformità all’accordo prospettato dalle parti, rideterminavano il trattamento sanzionatorio
La sentenza impugnata a pag. 5 ha, inoltre, affermato che l’estorsione sub a) a giudizi “avviene nel medesimo ambiente criminoso organizzato e nel medesimo contesto spazio temporale delle estorsioni di cui al giudicato” con ciò inequivocamente attestando di ave considerato, ai fini della riconducibilità dell’illecito al medesimo disegno criminoso sottes fatti coperti da giudicato, oltre che la contestualità delle condotte, il peculiare conte crimine organizzato.
3.2 Pertanto, sebbene dal verbale d’udienza non risulti con chiarezza il perimetro dell rinunzia e dalla nota depositata dal difensore all’udienza del 6/3/2023 non emergano parimenti elementi interpretativi univoci dal momento che, a fronte dell’espressa rinunzia a primo e al secondo motivo, la proposta (peraltro priva di uno specifico computo della pena) è legata alla meritevolezza dei motivi “afferenti il trattamento sanzionatorio e il riconoscim
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dell’istituto della continuazione”, la Corte di merito ha nella sostanza e in concreto disat la richiesta di esclusione dell’aggravante, riconoscendo- al contrario- alle modalità dell’azi la valenza sintomatica di elemento unificante ex art. 81, comma 2, cod.pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024 Sentenza a motivazione semplificata