Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6239 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 6239  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/06/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME per il rigetto del udito l’AVV_NOTAIO che, in difesa di COGNOME, chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza del 7/6/2023, depositata il 10/7/2023, ha rigettato la richiesta di riesame e, per l’effetto, ha confermato l’ordinanza con la quale in data 9/5/2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai delitti di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/1967 e 416 bis.1 cod. pen. di cui al capo 1), e artt. 81 cpv, 1, 4 e 7 L. 895/1967 e 416 bis.1 cod. pen., di cui al capo 3).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per entrambi i reati contestati. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe fondato la propria conclusione solo su alcuni spezzoni
delle conversazioni intercettate senza confrontarsi con il contenuto integrale delle stesse, pure segnalato nell’impugnazione come significativo del mancato conseguimento delle armi di cui si parlava di cui nessuno degli indagati, il ricorrente e i due COGNOME, avrebbero avuto né avrebbero mai conseguito la disponibilità. Con specifico riferimento al capo 2), d’altro canto, non vi sarebbe in atti alcun elemento che attesti l’effettiva cessione dell’arma ai COGNOME. Censure queste peraltro già dedotte e con le quali il giudice del riesame avrebbe omesso di confrontarsi.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta consumazione del reato di cui agli artt. 1, 2, 4 e 7 L. 895/1967 di cui al capo 2) in quanto gli indagati, al più, avrebbero soltanto avviato una trattativa relativa alla cessione di armi, mai in effetti andata in porto.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. Nel terzo motivo la difesa rileva che la motivazione dell’ordinanza impugnata, omettendo di confrontarsi con gli argomenti ‘specificamente dedotti nell’impugnazione, sarebbe del tutto carente in ordine alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti tipici dell’aggravante contestata in quanto non vi sarebbe traccia in atti che la condotta eventualmente posta in essere avesse lo scopo di agevolare il sodalizio mafioso.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura cautelare, disposta con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.
In data 20 novembre 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria nella quale il AVV_NOTAIO evidenzia che i motivi di ricorso sono complessivamente infondati e chiede pertanto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Nei primi due motivi la difesa deduce il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per entrambi i reati e per violazione di legge quanto alla ritenuta consumazione del delitto di cui al capo sub 2).
Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono la logicità e completezza della motivazione, sono complessivamente infondate.
2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze
cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l’indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze ch attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (Sez.
4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, NOME, Rv 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv 241997; Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).
Ciò in quanto il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse partì o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, COGNOME, Rv 237012).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale ha fornito adeguata risposta alle censure sollevate dalla difesa, ora nella sostanza riproposte.
2.2.1. Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 1), la detenzione della pistola TARGA_VEICOLO, la motivazione dell’ordinanza impugnata appare coerente con il tenore e il contenuto delle parti delle conversazioni riportate.
La conclusione cui i giudici sono pervenuti, d’altro canto, non appare inficiata dalle considerazioni evidenziate nell’atto di ricorso nel quale la difesa, facendo riferimento a diversi e ulteriori stralci delle medesime conversazioni, senza dedurre il travisamento della prova, tende a sollecitare una diversa valutazione del compendio indiziario che pone l’impugnazione ai limiti dell’inammissibilità.
Ciò in quanto, a fronte delle specifiche frasi indicate dai giudici del riesame, alcune dal contenuto inequivoco, ogni diversa e alternativa lettura appare allo stato priva di fondamento.
2.2.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alle censure della difesa relative alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi circa il porto in luogo pubblico e alla cessione dell’arma di cui al capo 2).
I riferimenti specifici agli accordi intercorsi il giorno precedente circa la necessità di incontrarsi e al tenore della conversazione del giorno 20 ottobre 2022 -nel corso della quale si parla di un’oggetto al femminile, “nuova, nuova, nuova veramente … la vuoi vedere”, che ha una “matricola” e successivamente, durante il pranzo, si usa espressamente il termine “pistola”- rendono, infatti,
conto della detenzione, del concorso nel porto in luogo pubblico dell’arma e dell’avvenuta consegna della stessa da COGNOME ai COGNOME.
2.2.3. Anche le censure contenute nel secondo motivo in ordine alla ritenuta consumazione del reato oggetto della contestazione di cui al capo 2) sono infondate.
2.2.3.1. L’art. 1 della L. 895/1967 sanziona diverse condotte che hanno come oggetto le armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, gli esplosivi di ogni genere, gli aggressivi chimici e tutti gli altri congegni micidiali.
La norma prevede alternativamente quale elemento materiale della fattispecie le distinte attività di fabbricare, introdurre nello Stato, porre vendita, cedere a qualsiasi titolo o fare raccolta e il reato, pertanto, si consuma allorché il soggetto realizza una qualunque di tali condotte.
In una corretta prospettiva interpretativa, per quanto interessa nel caso di specie, “porre in vendita” o “cedere” sono due condotte autonome che, essendo spesso la prima l’antecedente logico della seconda, possono coesistere, tanto da escludere che assuma rilievo la materiale disponibilità delle armi ab initio e che il reato si arresti allo stadio del tentativo laddove la consegna, la cessione di quanto convenuto, non avvenga.
Come anche di recente ribadito, infatti, il reato previsto dall’art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (come modif. dall’art. 9 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), si consuma con il solo svolgimento di trattative, purché connotate · da requisiti di serietà e affidabilità, tra soggetti interessati alla negoziazione d armi o munizioni senza licenza, rientrando tali contatti preliminari nella condotta di “porre in vendita”, vietata dalla norma incriminatrice (Sez. 1, n. 45175 del 1/3/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 16483 dell’8/2/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 3667 del 03/12/2021, dep. 2022, Toriello, Rv. 282782 – 01), non essendo necessario che alla condotta dell’agente seguano effetti traslativi della proprietà o la materiale consegna del bene (Sez. 1, n. 45175 del 1/3/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 10071 del 25/06/2014, dep. 2015, Lanfranchi Rv. 262691 – 01; sez. 1 n. 5570 del 11/11/2011, dep. 2012, La Posta, Rv. 251835 – 01).
2.2.3.2. Nel caso di specie il giudice del riesame si è conformato ai principi evidenziati.
Anche volendo in astratto ritenere che la cessione dell’arma, la pistola TARGA_VEICOLO, non sia avvenuta, infatti, il Tribunale -con gli specifici riferiment alle frasi dalle quali emergono i particolari degli accordi raggiunti in ordine al reperimento delle armi e alle modalità operative con le quali procedere- ha dato comunque adeguato conto dell’esistenza e della serietà della trattativa e, così, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa gli elementi costitutivi del reato contestato al capo 2) e dell’avvenuta consumazione dello stesso.
C
La motivazione dell’ordinanza impugnata, a ogni buon conto, nella quale è riportata la conversazione con le quali vengono concordate le modalità di scambio -scelte proprio al fine di limitare il rischio che COGNOME potesse essere fermato con l’arma- diversamente da quanto indicato dalla difesa, deve ritenersi coerente e adeguata pure con riferimento all’avvenuta consegna della pistola.
Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. rilevando che la motivazione dell’ordinanza impugnata, che omette di confrontarsi con gli argomenti specificamente dedotti nell’impugnazione, sarebbe del tutto carente in ordine alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti tipici dell’aggravante contestata in quanto non vi sarebbe traccia in atti che la condotta eventualmente posta in essere avesse lo scopo di agevolare il sodalizio mafioso.
La doglianza è fondata.
3.1. Ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. è necessario evidenziare gli elementi dai quali si desume che la condotta illecita sia stata posta in essere avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (circa la natura dell’aggravante nelle due diverse declinazioni cfr. per tutte Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 01).
Nel primo caso hanno rilievo le modalità con le quali si manifesta la condotta e l’effettiva esistenza di un’associazione di tipo mafioso non è necessaria, come non è necessario che il soggetto attivo faccia parte di un sodalizio così caratterizzato.
Nella seconda ipotesi l’attività, quale che ne sia la manifestazione esteriore, assume rilievo per lo scopo cui è finalizzata, ed è necessario che l’associazione sia in effetti esistente e operativa.
Tale elemento, però, non è da solo sufficiente, come non lo è la mera constatazione, o anche dimostrazione, che il soggetto sia a questa associato o lo sia stato in passato.
Pure a fronte dell’esistenza del sodalizio e della contiguità dell’agente allo stesso, infatti, vi devono essere elementi idonei a dimostrare che il reato è stato commesso al fine, anche se non esclusivo, di favorire l’attività delociazione e della consapevolezza che il proprio ausilio sia prestato a vantaggiolsodalizio.
Elementi questi dei quali il giudice deve dare adeguato e rigoroso conto in motivazione in quanto, diversamente operando, si rischia di confondere gli elementi costitutivi della circostanza aggravante con il contesto ambientale nel quale si svolgono i fatti e di ritenere che questa sia configurabile per il solo fatto
che l’autore del reato faccia parte dell’associazione o a questa sia contiguo (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199 – 02).
3.2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame non si è conformato ai principi indicati.
La motivazione sul punto, infatti, si fonda esclusivamente sul ruolo che il ricorrente avrebbe avuto nell’ambito delle consorterie mafiose senza che, oltre ai precedenti penali, tra i quali quello di associazione a delinquere di tipo mafioso, e l’inciso secondo il quale lo stesso si accompagnerebbe abitualmente con non meglio specificate persone appartenenti o contigue alle cosche mafiose, sia indicato in quale modo le condotte contestate sarebbero state commesse al fine di agevolare il sodalizio.
Carenza radicale questa che non può essere certo superata dal mero riferimento nel corso di una conversazione intercettata a un incontro che l’indagato avrebbe avuto con “NOME NOME” e “NOME NOME“, durante il quale si sarebbe parlato di un’arma, una TARGA_VEICOLO.
Tale unico elemento, relativo a un fatto passato e diverso da quello oggetto dell’attuale indagine, infatti, non è da solo sufficiente a rendere la motivazione adeguata a dare conto della sussistenza di gravi indizi riferibili alla contestata aggravante.
L’ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura cautelare.
La doglianza -considerato che il giudice della cautela ha fondato la conclusione in termini di sussistenza delle esigenze cautelari e il giudizio circa l’adeguatezza della misura da applicare sulla base della presunzione imposta dalla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.- è assorbita.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa nonché sulla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 5 dicembre 2023.