Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3998 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 3998  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1)COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
2)COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
3)NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
4)COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
5)NOME COGNOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 7 novembre 2022 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME, e per l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME.
uditi i difensori RAGIONE_SOCIALEe parti civili, AVV_NOTAIO per il Comune di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per la Regione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, i quali hanno concluso per il rigetto dei ricorsi e la conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili;
udito il difensore degli imputati COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME, AVV_NOTAIO, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari, per quanto rileva in questa Sede, ha così provveduto:
-previo riconoscimento del vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione con i reati di cui alla sentenza n. 3364/2017 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bari, ha ridetermiNOME la pena inflitta a NOME COGNOME in anni dieci e mesi otto di reclusione;
ha ridetermiNOME la pena nei confronti di NOME COGNOME con le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti diverse da quelle di cui all’articolo 416-bis.1 cod. pen. e dalla recidiva, in anni tre, mesi uno e giorni dieci reclusione ed euro 2000 di multa;
escluso il ruolo di organizzatore di cui all’articolo 416-bis, comma secondo, cod. pen., ha ridetermiNOME la pena nei confronti di NOME COGNOME, con le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, in anni nove, mesi nove e giorni dieci di reclusione;
 ha ridetermiNOME la pena nei confronti di NOME COGNOME, previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, in anni dodici di reclusione;
ha ridetermiNOME la pena nei confronti di NOME, disapplicata la recidiva contestata e riconosciute le circostanze attenuanti generic’ne equivalenti alle aggravanti contestate, in anni sette e mesi otto di reclusione;
 esclusa la recidiva in quanto non contestata nel capo di imputazione, ha ridetermiNOME la pena nei confronti di NOMECOGNOME, con le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, in anni quattordici di reclusione.
La sentenza impugnata ha, inoltre, revocato nei confronti di NOME COGNOME l’interdizione dai pubblici uffici e la misura di sicurezza RAGIONE_SOCIALEa libertà vigilata; ha, inf confermato nel resto la sentenza impugnata, comprese le statuizioni civili.
 Hanno proposto separati ricorsi per cassazione i difensori di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
 NOME COGNOME ha dedotto tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1 Con il primo motivo di ricorso deduce vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione e di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova in ordine al giudizio di responsabilità relativo all’estorsione ai dann RAGIONE_SOCIALE‘esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE. Deduce il ricorrente che dalla conversazione numero 1505 del 7 ottobre 2017 emerge con evidenzia che il COGNOME era intervenuto nell’esclusivo interesse RAGIONE_SOCIALEa vittima. La sentenza impugnata, oltre ad escludere, in termini contraddittori, tale finalità RAGIONE_SOCIALE‘intervento del ricorrente, omesso di argomentare sulla compatibilità RAGIONE_SOCIALEa conversazione tra COGNOME e COGNOME, in cui il primo dice «Noi il piacere ce lo abbiamo fatto» e il secondo risponde «ah 250 vi ha dato», con l’assunto di una partecipazione cosciente e volontaria del ricorrente al programma estorsivo.
Sotto altro profilo, si deduce il carattere apodittico RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa all ritenuta partecipazione del ricorrente alla minaccia nei confronti RAGIONE_SOCIALEa COGNOME. La Corte territoriale, infatti, ha omesso di indicare da quali atti abbia tratto tale conclusio posto che sia dalle conversazioni tra COGNOME e COGNOME del 3/11/2017 che dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME – che non ha mai fatto il nome di COGNOME, al pari degli NOME collaboratori – risulta che alla riscossione RAGIONE_SOCIALEe somme presso gl esercizi commerciali provvedevano NOME soggetti.
Deduce, inoltre, che la Corte territoriale è incorsa in un travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova allorché ha affermato che il coinvolgimento del ricorrente emerge anche dalla conversazione tra NOME e NOME del febbraio 2018 in cui i due rievocano le volte in cui «al bar ha parlato NOME», posto che detto NOME non può in alcun modo identificarsi nel ricorrente.
Si censura, infine, il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa al diniego RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘audizione RAGIONE_SOCIALEa persona offesa COGNOME NOME in ordine al ruolo svolto dal ricorrente, fondato su una «presunta, apodittica e ipotetica problematicità RAGIONE_SOCIALEa testimonianza ».
Si evidenzia, infine, altro travisamento in cui è incorsa la Corte laddove ha interpretato come confessione l’espressione «ho sbagliato», pronunciata dal ricorrente all’udienza dinanzi al Tribunale del riesame del 7/1/2019 e riportata a verbale.
3.2 Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen., in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. per la cui configurabilità è necessario che l’appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘agente ad un’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE sia accertata nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica l’aggravante, circostanza, questa, non ricorrente nel caso di specie.
3.3 Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, con riferimento sia al metodo RAGIONE_SOCIALE che all’agevolazione mafiosa. In primo luogo, si rileva che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata muove dall’erroneo presupposto che il COGNOME si sia fatto portatore RAGIONE_SOCIALEe minacce RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME alla COGNOME, mentre, in realtà, dopo la conversazione intercettata tra COGNOME e COGNOME non risultano NOME colloqui, incontri o contatti tra quest’ultimo e la persona offesa. Inoltre, con riferimento all finalità agevolatrice, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione mafiosa nel territorio RAGIONE_SOCIALEa Capitanata è stata riconosciuta da numerose sentenze irrevocabili, ma non ha specificato a quale territorio si faccia riferimento né le sentenze considerate. Inoltre, ha omesso di indicare da quale elemento possa evincersi che COGNOME fosse consapevole RAGIONE_SOCIALEa esistenza RAGIONE_SOCIALEa compagine mafiosa e che abbia agito allo scopo di avvantaggiarla.
NOME COGNOME ha dedotto due motivi di ricorso di seguito riassunti nei limi strettamente necessari per la motivazione.
4.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego del riconoscimento del vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione esterna con i reati di cui alla sentenza n. 2188/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bari, diniego fondato sulla estraneità del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, cui si riferiva de condanna, alla finalità di agevolare la batteria Sinisi/COGNOME. Si rileva, infatti, tale motivazione non considerava i rilievi difensivi che, pur dando atto de esclusione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione mafiosa in detto processo, poneva l’accento sulle argomentazioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALEa responsablità di COGNOME reato di cui al capo 19, contestato nel presente processo, in relazione al qu sentenza di primo grado, attingendo al materiale probatorio RAGIONE_SOCIALE‘altro procedime
(c.d. “Saturno”), aveva sottolineato il ruolo apicale del COGNOME, quale referente RAGIONE_SOCIALE batteria COGNOME–COGNOME, occupandosi, in particolare, RAGIONE_SOCIALEo spaccio di sostanze stupefacenti e RAGIONE_SOCIALEa raccolta del denaro provento di tale illecita attività. Segnala, a riguardo, il ricorrente che anche nella sentenza n. 2188/201.8 si affermava che RAGIONE_SOCIALE, unitamente a NOME COGNOME, era coinvolto nel settore RAGIONE_SOCIALEo spaccio in cui impartiva ordini per conto RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione criminale diretta di NOME COGNOME; che l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione mafiosa era stata determinata dalla natura RAGIONE_SOCIALEa droga oggetto di imputazione, trattandosi di hashish, e ciò in ragione del fatto che il clan RAGIONE_SOCIALE aveva il monopolio sul territorio del solo spaccio di cocaina.
4.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di illegalità RAGIONE_SOCIALEa pena in quanto, una volta riconosciuta la continuazione esterna con i reati di cui alla sentenza n. 3664/2017 e individuato il reato più grave nel tentato omicidio di NOME COGNOME, la Corte territoriale ha omesso di rideterminare la pena per i reati satellite già giudicati con detta sentenza.
NOME COGNOME ha dedotto due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
5.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 cod. pen. e di motivazione in relazione al punto RAGIONE_SOCIALEa sentenza concernente i! diniego del riconoscimento del vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione esterna con i reati già giudicati con la sentenza n. 2114/2018, relativa alla condanna per il tentativo di estorsione in danno di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, in concorso con NOME COGNOME ed NOME, commesso a RAGIONE_SOCIALE nel 2014, trattandosi di reato che, pur non contestato con la c.d. aggravante mafiosa, è riconducibile al contesto associativo RAGIONE_SOCIALE foggiano. A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘unicità del disegno criminoso si deducono, infatti, i seguenti elementi, trascurati dalla Corte territoriale: a) il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE” h da sempre detenuto il monopolio RAGIONE_SOCIALEe estorsioni nella città di RAGIONE_SOCIALE; b) nella sentenza di primo grado relativa alla tentata estorsione si era posto l’accento sulle modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta, tipiche RAGIONE_SOCIALE‘agire “RAGIONE_SOCIALE” (si fa riferimento, ad esempio, alla convocazione RAGIONE_SOCIALEa vittima in una zona RAGIONE_SOCIALEa città costituente un noto presidio dei COGNOME; alla formulazione di una richiesta perentoria con la prospettazione del rischio di “acquisizione” del bar “Street Cafè” in caso di mancato pagamento; a evocazione RAGIONE_SOCIALEa restrizione in regime di 41-bis ord. pen. di taluni parenti ) delusione RAGIONE_SOCIALE‘aspettativa di un contributo economico per le famiglie dei carcerat i la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa conversazione considerata nella sentenza di primo grado
intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME; d) le considerazioni espresse dal Tribunale circa la presenza di elementi sufficienti per ravvisare anche in relazione al tentativo di estorsione l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 159 del 1991.
Aggiunge, inoltre, il ricorrente che proprio in quel periodo il ricorrente ed i fratello NOME, dopo una lunga militanza nel clan RAGIONE_SOCIALE, capeggiato dallo zio NOME COGNOME, avevano intrapreso una storica operazione di “scissione” volta a dare vita ad una nuova articolazione RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“.
5.2 Con il secondo motivo eccepisce l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 81, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
Quanto alla rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione, deduce che, essendo stata confermata la recidiva reiterata qualificata, la Corte territoriale, pur riconoscendo l’equivalenza tr le attenuanti generiche e le aggravanti, ha dovuto applicare un aumento per il reato satellite nella misura fissa non inferiore ad un terzo RAGIONE_SOCIALEa pena stabilita per il rea più grave (ciò in applicazione del principio affermato da Sez. U, n. 31669/2016).
Ciò ha determiNOME una irragionevole e sproporzionata disparità di trattamento sanzioNOMErio tra il ricorrente e NOME coimputati nei cui confronti è stata ritenuta recidiva qualificata, chiamati a rispondere, a differenza del ricorrente, di più rea fine (quali COGNOME e COGNOME), nonché tra il ricorrente e NOME COGNOME il quale, pur rispondendo dei medesimi reati ascritti al ricorrente, senza, tuttavia, la recidiva qualificata, ha potuto beneficiare di un trattamento sanzioNOMErio più favorevole.
Si deduce, inoltre, che il limite minimo fissato dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. è irragionevole e determina «aumenti differenziati per identiche situazioni», soprattutto nelle ipotesi in cui gli imputati ritenuti recidivi sono chiamati a risponde di un diverso numero di reati da porre in continuazione.
NOME COGNOME ha dedotto due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
6.1 Con il primo motivo deduce i vizi di contraddittorietà ed illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa al trattamento sanzioNOMErio con particolare riferimento alla pena base, immotivatamente determinata in misura superiore a quella fissata per NOME coimputati. Si deduce, in particolare, che la Corte territoriale ha determiNOME pe il ricorrente la pena base in anni tredici e mesi sei di reclusione, ovvero in misura superiore non solo a quella stabilita per i capi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), ma anche a quella stabilita per i coimputati con lo stesso ruolo (NOME e COGNOME). Si aggiunge, inoltre, che la sentenza ha motivato genericamente tale disparità di
vol) trattamento facendo riferimento alla personalità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, sebbene  gravato da precedenti meno gravi di quelli degli NOME coimputati, e truolo di primo piano da pstet2 svolto.
6.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di difetto RAGIONE_SOCIALEa mol:ivazione relativa alla conferma RAGIONE_SOCIALEa recidiva. Rileva il ricorrente che la sentenza impugnata ha argomentato utilizzando una motivazione identica per tutti cili imputati, facendo riferimento alla molteplicità e gravità dei precedenti penali da cui è gravato l’imputato sebbene dall’analisi del casellario giudiziale risultino quattro condanne di cui solo una rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa recidiva, ma risalente a fatti commessi nel 2003. Manca nella sentenza qualunque motivazione in ordine alla maggiore colpevolezza e pericolosità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, né la Corte ha valutato il suo comportamento processuale connotato dalla rinuncia a taluni motivi di appello.
7.NOME COGNOME, con un unico motivo, ha dedotto i vizi di violazione di legge e di mancanza e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione all’aumento di pena per la continuazione. Deduce il ricorrente che, pur essendo state accolte le sue doglianze relative alla applicazione RAGIONE_SOCIALEa recidiva ed al diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello, nel rivalutare il trattamento sanzioNOMErio, ha determiNOME la pena base nel minimo edittale previsto per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma, pur avendo escluso la recidiva e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti, ha applicato il medesimo aumento a titolo di continuazione di anni uno e mesi sei, sproporzioNOME rispetto a quello riservato agli NOME imputati (COGNOME e COGNOME) chiamati a rispondere del medesimo reato ma con ruoli più significativi di quello rivestito dal ricorrente.
NOME COGNOME ha dedotto due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
8.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostante attenuanti generiche in regime di prevalenza. Assume il ricorrente che la Corte di appello, pur riconoscendo la lealtà del suo comportamento processuale, ha negato tale prevalenza applicando illogicamente il medesimo trattamento riservato agli imputati che hanno reso solo una confessione parziale. Altro profilo di censura attiene al punto RAGIONE_SOCIALEa motivazione in cui la Corte territoriale ha considerato la rilevanza RAGIONE_SOCIALEe circostanze aggravanti ai fini del bilanciamento, attribuendo a queste un duplice effetto negativo ed omettendo di considerare sia il positivo comportamento processuale RAGIONE_SOCIALE‘imputato, che ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento
sanzioNOMErio, sia l’esclusione d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa recidiva in quanto non contestata all’imputato.
7.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione sugli aumenti di pena a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è parzialmente fondato, limitatamente alle questioni dedotte con il secondo e terzo motivo, mentre è inammissibile nel resto.
1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, invertendo l’ordine logico RAGIONE_SOCIALEe censure dedotte dal ricorrente nel corpo del motivo, va esaminata la doglianza relativa alla mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale attraverso l’esame RAGIONE_SOCIALEa persona offesa.
Va, al riguardo, rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in virtù del principio di presunzione di completezza RAGIONE_SOCIALE‘indagine dibattimentale di primo grado, la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale in appello costituisce un’eventualità di carattere eccezionale subordinata alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni indicate dall’art. 603, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. In particolare, nelle ipotes contemplate ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione “ex officio”) è necessaria la dimostrazione, in positivo, RAGIONE_SOCIALEa necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio; diversamente, nel caso previsto dal secondo comma, il giudice è tenuto a disporre l’ammissione RAGIONE_SOCIALEe prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all’art. 495, cod. proc. pen., con solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334 (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657).
Ciò premesso, rileva il Collegio che i generici rilievi difensivi non superano le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale che, con motivazione congrua ed esaustiva, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha rigettato la richies di audizione RAGIONE_SOCIALEa vittima, reputandola superflua, in considerazione del suo atteggiamento omertoso assunto sin dalle indagini preliminari. A tal fine, ha richiamato le argomentazioni già esposte dal Tribunale a pagina 146 RAGIONE_SOCIALEa sentenza
di primo grado in ordine al fatto che la donna, il cui esercizio era compreso nell’elenco RAGIONE_SOCIALEa c.d. “lista RAGIONE_SOCIALEe estorsioni” rinvenuta grazie al collaboratore di giusti COGNOME (si veda pagina 149 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado), pur confermando di avere subito RAGIONE_SOCIALEe rapine in passato, nonostante il contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate, aveva negato di avere pagato la somma di 500 euro e non aveva riconosciuto nessuna RAGIONE_SOCIALEe persone effigiate nelle fotografie che le erano state poste in visione. Sempre nella sentenza di primo grado, sono state, inoltre, considerate, quale ulteriore riscontro RAGIONE_SOCIALEa omertà RAGIONE_SOCIALEa vittima e RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘estorsione, le conversazioni intercettate successivamente alla convocazione in caserma RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, in cui gli interlocutori manifestavano preoccupazione per la convocazione RAGIONE_SOCIALEa donna da parte dei Carabinieri.
1.1.1 Venendo al profilo di doglianza concernente il giudizio di responsabilità e la ritenuta finalità altruistica RAGIONE_SOCIALE‘intervento del COGNOME, rileva il Collegio ch censure difensive sono generiche, versate in fatto e tendono a riproporre, sulla base di una non consentita rilettura di singoli brani estrapolati dalle conversazioni intercettate, la tesi dedotta sin dal giudizio di primo grado di un intervento de ricorrente presso la COGNOME determiNOME dall’esclusivo interesse RAGIONE_SOCIALEa persona of
La sentenza impugnata, infatti, saldandosi logicamente a quella di primo grad con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha esaustivai -nente ricostruito gli elementi probatori da cui ha desunto il concorso del ricorrente nella contestata estorsione (si veda il par. 10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e il par. 3.1.5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado), escludendo che abbia agito nel solo interesse RAGIONE_SOCIALEa vittima. In particolare, è stato valorizzato il contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate da cui, secondo la lettura non illogica offerta dai Giudici di merito e, pertanto, non censurabile in questa Sede (S.U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), è emerso il ruolo del COGNOME il quale, confrontandosi con COGNOME in merito al pagamento dimezzato da parte RAGIONE_SOCIALEa vittima RAGIONE_SOCIALEa somma di denaro richiesta (250 euro anziché 500), veniva incaricato dal primo di ritornare da questa e riformulare l’inziale richiesta di 500 euro con la minaccia che sarebbero ricominciate le rapine.
Sulla base di tali risultanze istruttorie, la sentenza impugnata, muovendosi nel solco tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte, ha legittimamente escluso che il COGNOME abbia agito per una finalità meramente altruistica, considerando l’idoneità del suo comportamento a contribuire alla pressione morale ed alla coazione psicologica RAGIONE_SOCIALEa COGNOME (si veda pagina 40 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Va, infatti, ribadito che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio
comportamento, al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l’intermediario risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse RAGIONE_SOCIALEa vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (così, da ultimo, Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723).
Rileva, al riguardo, il Collegio che detta finalità non emerge dalla concorde ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito e il motivo in esame, insistendo genericamente sulla sua sussistenza, non allega alcun elemento specifico da cui questa possa desumersi.
Va, tuttavia, dato atto che, come dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata non chiarisce le ragioni per cui la conversazione tra NOME e COGNOME del febbraio del 2018, in cui i due si riferiscono a tal “NOMENOME, costituisca un’ulteriore conferma de contributo del ricorrente. Manca, infatti, qualunque riferimento al motivo per cui il soggetto di nome NOME sia identificabile proprio nel COGNOME.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che siffatta criticità argomentativa non appare idonea a disarticolare la tenuta logica RAGIONE_SOCIALEa motivazione /in cui la conversazione in questione viene considerata in funzione meramente corroborativa del già solido quadro probatorio desunto dalle conversazioni tra COGNOME e COGNOME.
È, inoltre, generico e privo di pregio il profilo di doglianza relativo alla mancata indicazione del nominativo del ricorrente da parte del collaboratore COGNOME. La sentenza impugnata ha, infatti, chiarito che il collaboratore aveva indicato i nomi dei soggetti incaricati alla riscossione, ruolo, questo, che non risulta attribuito ricorrente.
Quanto, infine, alla censura relativa all’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEe parole «ho sbagliato», pronunciate dal ricorrente all’udienza del 7/1/2019, rileva il Collegio che si tratta di una questione di merito non deducibile in questa Sede. Inoltre, come affermato dalla Corte territoriale e non censurato dal ricorrente, tale questione non è stata dedotta tra i motivi di appello, ma è stata proposta dal difensore solo nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione (si veda la nota 9 a pagina 58 RAGIONE_SOCIALEa sentenza). Va, infine, rilevato che la sentenza impugnata non ha attribuito alcuna rilevanza a tali dichiarazioni, essendosi limitata a dare atto RAGIONE_SOCIALEa confessione resa e del fatto che tale comportamento processuale del COGNOME è stato positivamente valutato dal Tribunale (che, come risulta a pagina 429 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, in ragione di siffatta condotta, oltre che del ruolo subordiNOME rispetto a quello di NOME COGNOME, ha concesso al ricorrente le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza).
1.2 Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Preliminarmente, va esaminata d’ufficio la questione relativa alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse a ricorrere posto che l’aggravante in esame è stata ritenuta subvalente nel giudizio bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. Ebbene, ritiene il t> Collegio che / sebbene l’eventuale eliminazione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante non COGNOME avere effetti sulla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, il ricorrente potrebbe, tuttavia, conseguire un beneficio in relazione al trattamento penitenziario, posto che dalla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante conseguono le limitazioni in tema di benefici penitenziari previste dall’art. 4-bis, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354.
Ciò premesso, va considerato che la circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. è configurabile nell’ipotesi in cui la violenza o la minaccia è posta in essere da un appartenente ad un’associazione mafiosa. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante in esame, non è necessario che l’appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘agente a un’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE sia stata già accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (così, da ultimo, Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco Rv. 267850).
La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tale principio di diritto e, con motivazione estremamente succinta e, come si dirà di seguito, in parte contraddittoria, senza considerare le argomentazioni del ricorrente, ha ritenuto sussistente l’aggravante in questione facendo riferimento, non ad un accertamento, anche non definitivo e interno al presente procedimento, ma ad una sorta di “fatto notorio”, ovvero la “pacifica” appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’aggravante in esame, dunque, è stata ritenuta con riferimento alla condizione personale, non del ricorrente, ma del correo COGNOME.
A tale riguardo, va, inoltre, aggiunto che anche la questione relativa alla sua comunicabilità al ricorrente è stata esaminata dalla Corte territoriale con argomentazioni inadeguate e di carattere meramente assertivo, essendosi la sentenza impugnata limitata ad affermare, richiamando contraddittoriamente gli artt. 59, comma secondo, e 118 cod. pen., che il COGNOME non può ritenersi incolpevole “tenuto conto del contesto da lui percepito o comunque colpevolmente ignorato”, senza, tuttavia, indicare da quali specifici elementi ha desunto tale conclusione.
Va, al riguardo, considerato che la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALEa commissione del fatto ad opera di un partecipe all’associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE, ha natura soggettiva e rientra nella categoria RAGIONE_SOCIALEe circostanze concernenti una qualità personale del colpevole (così, da ultimo, Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269365). Ne consegue, pertanto, che ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua applicazione, non trova applicazione il regime previsto dall’art. 118 cod. pen., cosicché non si richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità, potendosi comunicare ai concorrenti solo se conosciuta o ignorata per colpa, secondo il regime generale previsto dall’art. 59, comma secondo, cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269365; Sez. 6, n. 41514 del 25/9/2012, Adamo, Rv. 253807; Sez. 1, n. 5639 del 3/11/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233839).
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante in esame e sulla sua comunicabilità al ricorrente.
1.3 Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso.
Preliminarmente, va rammentato che la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo del metodo RAGIONE_SOCIALE ha una natura “oggettiva” che si caratterizza e si esaurisce per le modalità RAGIONE_SOCIALE‘azione mafiosa (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, in motivazione). Essa, infatti, ha la funzione di reprimere il “metodo delinquenziale RAGIONE_SOCIALE” ed è connessa, non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta che evochino la forza intimidatrice tipica RAGIONE_SOCIALE‘agire RAGIONE_SOCIALE (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190). Ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante in esame è, inoltre, necessario l’effettivo ricorso, nell’occasione delittuosa contestata, al metodo RAGIONE_SOCIALE, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata e non può essere desunto dalla mera reazione RAGIONE_SOCIALEe stesse vittime alla condotta tenuta dall’agente (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo’ Rv. 264900; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, COGNOME, Rv. 250541; Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, COGNOME, Rv. 236628).
In questa prospettiva può, dunque, affermarsi che la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo del metodo RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 416 bis.1, c.p., è configurabile quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento
ovvero di intimidazione, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale RAGIONE_SOCIALE, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021) COGNOME, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222).
Come chiarito dalle Sezioni Unite, la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE‘aver agito al fine di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALEe associazioni di tipo RAGIONE_SOCIALE ha, invece, natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole RAGIONE_SOCIALEa finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, deo. 2020, COGNOME, Rv. 278734). Ad avviso del Supremo Consesso, infatti, «qualora si rinvengano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l’intento RAGIONE_SOCIALE‘agente sia stat riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione, non vi è ragione per escludere l’estensione RAGIONE_SOCIALEa sua applicazione, posto che lo specifico motivo a delinquere viene in tal modo reso oggettivo».
Si è, inoltre, condivisibilmente affermato che, onde evitare il rischio RAGIONE_SOCIALEa diluizione RAGIONE_SOCIALEa circostanza nella semplice contestualità ambientale, la finalità perseguita dall’autore del delitto dev’essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione RAGIONE_SOCIALEa prova, sotto il duplice profilo RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l’attività RAGIONE_SOCIALE‘associazione mafiosa e RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘ausilio prestato al RAGIONE_SOCIALE (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, NOME, Rv. 284199 – 02).
1.3.1 La Corte territoriale, senza tenere conto di tale consolidata ermeneusi sulla struttura RAGIONE_SOCIALEe due aggravanti in esame e sul loro differente regime di comunicabilità al concorrente, con motivazione anche in questo caso estremamente sintetica, si è limitata ad affermare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante “c.d. mafiosa”, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa “pacifica” appartenenza dei concorrenti all’associazione e RAGIONE_SOCIALEe modalità RAGIONE_SOCIALEa minaccia di subire rapine, ritenute, in termini rneramente assertivi, evocative “del potere di assoggettamento tipico dei poteri mafiosi” e RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza degli estortori all’organizzazione mafiosa la cui esistenza ed operatività nel territorio RAGIONE_SOCIALEa Capitanata sarebbe stato accertato da numerose sentenze irrevocabili. Così facendo, la Corte territoriale sembrerebbe avere ravvisato entrambe le due fattispecie aggravanti RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo del metodo RAGIONE_SOCIALE, in relazione al quale manca, tuttavia, ogni argomentazione sulle ragioni per le quali la minaccia veicolata dal ricorrente sia riconducibile nell’ambito di tale categoria (secondo la nozione definita nel precedente paragrafo), e RAGIONE_SOCIALEa finalità agevolatrice, in relazione alla quale si è, però, limitata considerare il dato oggettivo del pregresso accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE senza alcun approfondito esame in ordine alla finalità perseguita dal ricorrente o alla sua consapevolezza RAGIONE_SOCIALEo scopo perseguito dai correi, anche avuto riguardo alla effettiva consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa loro appartenenza al RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata va, pertanto (   annullata sul punto con rinvio per nuovo giudizio sulla configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘aggravante in esame.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va, innanzitutto, premesso che il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa continuazione necessita di una approfondita verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di concreti indicatori – quali l’omogeneità RAGIONE_SOCIALEe violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita – del fatto che, al momento RAGIONE_SOCIALEa commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi rea risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
L’identità del disegno criminoso postula, pertanto, che l’agente COGNOME si sia previamente rappresentato ed abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore RAGIONE_SOCIALEa commissione di un numero non predetermiNOME di reati, che, seppure RAGIONE_SOCIALEo stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).
Tali coordinate ermeneutiche rilevano anche allorché si ponga il tema RAGIONE_SOCIALEa continuazione tra un reato associativo ed i reati fine.
Anche in tal caso, infatti, in assenza di una preventiva programmazione, non può configurarsi la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe attività del RAGIONE_SOCIALE criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programnnabili “al) origine” perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale RAGIONE_SOCIALE‘associazione (si veda, tra le tante, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021,
Raiano, Rv. 280595; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481).
2.1.1. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che la sentenza impugnata, muovendosi nel solco RAGIONE_SOCIALEa consolidata perimetrazione RAGIONE_SOCIALEa nozione di “unicità del disegno criminoso”, ne ha legittimamente escluso la sussistenza, ponendo l’accento sul fatto che la sentenza n. 2188/2018 aveva escluso l’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione mafiosa in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente sii limita a contrapporre RAGIONE_SOCIALEe allegazioni fattuali concernenti la mera inquadrabilità del delitto di spaccio nella sfera d operatività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, trascurando, tuttavia, di considerare il suo carattere occasionale rispetto al programma criminoso. Infatti, come risulta dalla pagina 3 del ricorso, l’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione mafiosa è stata esclusa proprio in considerazione del fatto che la condotta delittuosa per cui è stata emessa la sentenza di condanna riguardava lo spaccio di hashish, sostanza diversa da quella per cui il clan deteneva il monopolio nel territorio (cocaina).
2,2 li secondo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, una volta individuato il reato più grave nel tentato omicidio giudicato con la sentenza n. 3664/2017, ha confermato gli aumenti di pena già disposti con detta sentenza per i reati satellite e determiNOME la misura RAGIONE_SOCIALE‘aumento di pena relativo al reato associativo oggetto del presente procedimento in anni quattro di reclusione, motivando adeguatamente in merito a siffatto aumento in considerazione sia RAGIONE_SOCIALEa grave lesione all’ordine pubblico determinata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALEo spessore RAGIONE_SOCIALEa partecipazione del COGNOME.
Il ricorrente, senza allegare specifici elementi che avrebbero potuto comportare una diversa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘aumento di pena già stabilito per i reati satellite giudicati con la sentenza n. 3664/2017, invoca genericamente, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa dedotta illegalità RAGIONE_SOCIALEa pena, la violazione del principio di diritto, più volte afferm da questa Corte in tema di continuazione in executivis, secondo il quale il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione che debba procedere alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali per più violazioni già unificate a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione abbia riunii:o in continuazione individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, operare autonomi aumenti per i reati
satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987).
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, anche applicando detto principio all’ipotesi d specie e, dunque, al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa continuazione “esterna” ad opera del giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, è necessaria una precisazione sull’effettivo contenuto di tale operazione di rideterminazione degli aumenti di pena per i reati satellite.
Ad avviso del Collegio, infatti, ove venga individuato quale reato più grave quello già giudicato in continuazione con NOME reati con sentenza definitiva, il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, ferma restando la pena già determinata per tale reato, deve necessariamente procedere alla determinazione degli aumenti di pena, secondo i parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., per tutti i reati satellite, siano qu oggetto RAGIONE_SOCIALEa sua cognizione o già giudicati.
Con riferimento a questi ultimi, tuttavia, la “rideterminazione” RAGIONE_SOCIALEa porzione di pena se, da un lato, incontra il limite posto dal divieto di reformatio in peius nel senso che il giudice non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite già giudicati in misura superiore a quelli fissati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (cfr. Sez. U, n. 6296 dei 24/1.1/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735) – dall’altro iato, non implica necessariamente una riduzione RAGIONE_SOCIALEe singole porzioni di pena. Tale operazione, infatti, può risolversi anche nella conferma RAGIONE_SOCIALEa medesima misura gia determinata nella sentenza definitiva di condanna, salvo che non emergano, in quanto rilevati d’ufficio o allegati dall’interessato, elementi dai quali possa evincersi una iniquità dei singoli aumenti, nel qual caso il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione potrà procedere ad una riduzione RAGIONE_SOCIALEa relativa porzione di pena.
In altre parole, dunque, l’onere di ricalcolo degli aumenti di pena per i reati già giudicati in continuazione con il reato individuato come reato più grave, non comporta che il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione debba necessariamente modificare in melius gli aumenti di pena già determinati; tale operazione implica, infatti, una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE‘equità e proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa pena il cui esito non è, tuttavia, vincolato, potendo consistere in una conferma RAGIONE_SOCIALEe porzioni di pena già stabilite ovvero, sulla base di specifici elementi di cui il giudice dovrà dare conto in motivazione, in una loro riduzione.
Venendo a! caso in esame, ritiene il Collegio che la Corte territoriale, nel confermare la misura degli aumenti già stabiliti con la sentenza n. 3664/2017, non è incorsa in alcuna violazione di legge, avendo sostanzialmente ritenuto l’equità RAGIONE_SOCIALEa relativa porzione di pena. Peraltro, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa misura contenuta di tale aumento, di cui il ricorrente non lamenta la sproporzione o l’iniquità, siffatta implicit motivazione può ritenersi sufficiente, essendo stato chiarito da questa Corte, anche nel suo più ampio Consesso, che il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale d consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli NOME illeciti accertati, che risultino rispettati ì limiti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizz:one, Rv. 282269).
Il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE è infondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Il primo motivo è infondato.
Vanno innanzitutto richiamate le coordinate ermeneutiche tracciate ne! par. 2.1 sulla nozione di “identità del medesimo disegno criminoso” e, in particolare, sulla insufficienza RAGIONE_SOCIALEa mera riconducibilità dei reati alla sfera di operatività di un sodaliz ove emerga il loro carattere meramente “occasionale” rispetto al programma associativo.
Anche con riguardo al COGNOME, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha legittimamente escluso la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quello di tentata estorsione di cui alla sentenza n. 2114/2018, ponendo !’accento, oltre che sulla mancata contestazione in detto procedimento RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione mafiosa, sulle specifiche circostanze che hanno connotato !a condotta criminosa ascritta al ricorrente, tutte collegate, specialmente il luogo di convocazione RAGIONE_SOCIALEa vittima e i riferimenti alle necessità economiche familiari durante la detenzione dei fratelli, ad un contesto estraneo a quello associativo.
3.2 E’, inoltre, manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata con il secondo motivo di ricorso.
Va, innanzitutto, premesso/che la medesima questione, sollevata in relazione all’art. 3 Cost., è stata già reputata manifestamente infondata da questa Corte in
considerazione del fatto che l’aumento previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. trova la sua giustificazione nella sostanziale diversità RAGIONE_SOCIALEe situazioni regolate, avendo il legislatore facoltà di comminare le pene con aumenti differenziati in misura precostituita in ragione RAGIONE_SOCIALEa minore o maggiore proclività a delinquere del reo, quest’ultima espressa dalla recidiva reiterata. Si è, pertanto, ritenuto che tale disposizione sia del tutto ragionevole, oltre che conforme al principio RAGIONE_SOCIALE‘emenda di cui all’art. 27 Cost., considerato che una pena non commisurata adeguatamente al valore RAGIONE_SOCIALE‘illecito, identificato anche in base alla propensione a delinquere che il reo esprime, sarebbe frustranea rispetto alla rieducazione del condanNOME (Sez. 5, n. 30630 del 09/04/2008, COGNOME, Rv. 240445; in termini conformi si veda anche Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, COGNOME, in motivazione).
Peraltro, la Corte costituzionale, pronunciandosi in relazione ad analoga questione di legittimità costituzionale, pur dichiarandola inammissibile, ha posto l’accento sui limiti normativi alla complessiva determinazione del trattamento sanzioNOMErio. Si è, infatti, osservato, da un lato, che nei casi di reato continuato l pena risultante dal cumulo giuridico non può, comunque, essere superiore a quella che, in concreto, il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale e che detto limite, previsto dal comma terzo RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 81 cod. pen., ha riguardo alla pena che il giudice ritiene adeguata alla fattispecie concreta, e non certo a quella massima edittale (Corte cost., sentenza n. 241 dei 2015).
Rileva, inoltre, il Collegio che l’individuazione di un limite mlnimo di aumento di pena per i reati commessi dal soggetto ritenuto recidivo reiterato appare rientrare nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità del legislatore che, ai pari di quanto accade nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena edittale per ciascuna fattispecie incriminatrice, si è limitato a stabilire i termini RAGIONE_SOCIALEa forbice edittale relativa al segmento RAGIONE_SOCIALEa pen relativo ai reati in continuazione che, da un lato, non può essere inferiore ad un terzo RAGIONE_SOCIALEa pena stabilita per il reato più grave e, dall’altro lato, non può essere superiore a quella risultante dal cumulo materiale RAGIONE_SOCIALEe pene. Attraverso la previsione del limite minimo indicato al quarto comma 81 cod. pen. è stata, dunque, normativamente prefissata la misura minima di incidenza sull’aumento RAGIONE_SOCIALEa pena RAGIONE_SOCIALEa precedente condotta del reo (art. 133, comma secondo, n. 2, cod. pen.) quale effetto conseguente al riconoscimento, sulla base di una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice, RAGIONE_SOCIALEa sua valenza rivelatrice di una proclività a delinquere di significativa intensità tanto da giustificare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cu all’art. 99, comma quarto, cod. pen.
Va anche considerato, quanto alla concreta operatività di tale disposizione, che la giurisprudenza di questa Corte, facendo proprie anche talune indicazioni ermeneutiche RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale (si veda la sentenza n. 193 del 2008), ha costantemente affermato che il limite di aumento minimo per la continuazione, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l’imputato sia stato già ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento RAGIONE_SOCIALEa commissione dei reati per i quali si procede ( si veda, da ultimo, Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Dal Pan, Rv. 276268) con esclusione, dunque, RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘imputato dichiarato recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione, del cui trattamento sanzioNOMErio si discute.
Inoltre, con riferimento alla concreta determinazione RAGIONE_SOCIALEa porzione di pena, dal testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 81, comma quarto, cod. pen. emerge chiaramente che la misura minima di tale aumento, benché predeterminata ex lege, va calcolata facendo riferimento, non alla pena edittale prevista per il reato base, ma a quella concretamente determinata dal giudice il quale, nell’esercizio del suo potere discrezionale, potrà tenere conto ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua quantificazione anche degli effetti che ne conseguono sul calcolo RAGIONE_SOCIALE‘aumento per la continuazione in conseguenza del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEa recidiva reiterata.
Infine, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, tale limite minimo di aumento RAGIONE_SOCIALEa pena si riferisce, non alla misura di ciascun aumento successivo al primo singolo reato fine, ma all’aumento complessivo per la continuazione (cfr da ultimo, Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266850). Tale interpretazione trova conferma nel dato testuale RAGIONE_SOCIALE‘art. 81, comma quarto, cod. pen., in cui, al pari di quanto previsto per il limite esterno indicato terzo comma, si fa riferimento all’aumento “RAGIONE_SOCIALEa quantità di pena” e non all’aumento per il singolo reato riunito in continuazione o in concorso formale. Rileva, peraltro, il Collegio che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la ratio sottesa all’istituto RAGIONE_SOCIALEa continuazione, che, all’interno di una concezione gradualistica RAGIONE_SOCIALE‘illecito, in applicazione del principio del favor rei, deroga all’istituto del cumulo materiale RAGIONE_SOCIALEe pene ed attribuisce alla condotta criminosa attuata in continuazione un disvalore attenuato, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa minore riprovevolezza complessiva RAGIONE_SOCIALE‘agente il quale cede una sola volta all’impulso psichico a delinquere allorché concepisce il disegno criminoso (cfr. Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, COGNOME, in motivazione; Sez. 1 ; n. 6248 del 27/11/1996, deo. 1997, Scalese, Rv. 206607).
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Il primo motivo è inammissibile in quanto sollecita una non consentita valutazione comparativa tra il trattamento sanzioNOMErio commiNOME al ricorrente e quello relativo ad NOME coimputati.
Va, infatti, considerato che, con riferimento alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio nei confronti del ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da manifesta illogicità, ha giustificato lo scostamento dal minimo edittale in considerazione del ruolo primario svolto dal COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa sua personalità. A fronte di tale argomentazione il ricorrente, anziché allegare specifici elementi rivelatori RAGIONE_SOCIALEa loro fallacia o illogicità, si è limitato ad opporre generiche non consentite censure fondate sulla comparazione RAGIONE_SOCIALEe pene inflitte agli NOME imputati e, addirittura, dei precedenti penali da cui ciascuno è gravato. Come anticipato, si tratta di censure non consentite in sede di legittimità considerato, peraltro, che i parametri nomativi dettati dall’art. 133 cod. pen., tra i quali non vi alcuno spazio per siffatte valutazioni comparative, accanto agli elementi concernenti la gravità del reato, valorizzano gli indicatori RAGIONE_SOCIALEa capacità a delinquere del reo (motivi a delinquere, precedenti penali e giudiziari, condotta contemporanea e susseguente al reato e condizioni di vita) al fine di pervenire ad una determinazione “individualizzata” RAGIONE_SOCIALEa pena che le consenta di assolvere alle sue molteplici funzioni di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale.
4.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, ha confermato l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa recidiva reiterata specifica in considerazione: a) RAGIONE_SOCIALEa pregressa dichiarazione di recidiva RAGIONE_SOCIALE‘imputato, non contestata dal ricorrente; b) dei “molteplici, specifici gravissimi precedenti definitivi per reati contro il patrimonio e la persona ed in materia di armi”, anche questi non contestati dal motivo in esame; c) RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita in esame, alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni di carattere generale sull’istituto e sui suoi presupposti contenute nel paragrafo 25 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, quale sintomo di maggiore riprovevolezza e colpevolezza (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839).
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato.
Sebbene, infatti, come già osservato nel par. 4.1 1 ,in sede di legittimità non siano consentite le doglianze volte a sollecitare una valutazione comparativa RAGIONE_SOCIALEe pene inflitte agli imputati, il motivo in esame coglie nel segno laddove deduce il difetto di motivazione in ordine all’aumento a titolo di continuazione posto che la relativa questione era stata specificamente devoluta con l’atto di appello. La sentenza impugnata, pur dando atto che a seguito RAGIONE_SOCIALEe rinunce parziali ai motivi di appello residuavano i motivi sul trattamento sanzioNOMErio, si è limitata a valutare e ad accogliere le sole questioni relative alla recidiva ed alle circostanze attenuanti generiche, omettendo, tuttavia, di esaminare l’ulteriore questione, dedotta a pagina 20 RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, concernente la mancanza di motivazione in ordine all’aumento per la continuazione.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale aumento di pena.
E ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato per le ragioni di seguito esposte.
6.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico.
La sentenza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica e, pertanto, non sindacabile in questa Sede, ha confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche, riconosciute in ragione del comportamento processuale RAGIONE_SOCIALE‘imputato, e le circostanze aggravanti in considerazione: a) RAGIONE_SOCIALEa particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALEe aggravanti “nell’economia complessiva e nella commissione dei plurimi reati”; b) del ruolo di primo piano svolt411’imputato nella consorteria di appartenenza.
Va, ai riguardo, ribadito che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (così, da ultimo, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 02). Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non vi è stata nel caso in esame alcuna duplicazione degli effetti sanzioNOMEri RAGIONE_SOCIALEe circostanze aggravanti, essendosi la Corte territoriale limitata ad attribuire rilevanza, ai fini del giudizio di bilanciamento, alla gravità dei reati ascr al ricorrente (il quale risponde, oltre che dei reato associativo, con ruolo di
organizzatore, di numerose estorsioni pluriaggravate, consumate e tentate, nonché del reato in materia di armi contestato al capo 18).
7.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Va, in primo luogo, rilevato che il ricorrente non ha articolato in appello alcuna doglianza in merito alla motivazione relativa agli aumenti di pena a titolo di continuazione. Inoltre, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, COGNOME ha rinunciato ai motivi relativi alla sua responsabilità per la partecipazione alla “RAGIONE_SOCIALE“, cosicché la Corte territoriale si è limitata ad esaminare i motivi residui concernenti il bilanciamento tra le circostanze, la riduzione al minimo RAGIONE_SOCIALEa pena, compreso l’aumento ex art. 81 cod. pen., e la revoca o riduzione RAGIONE_SOCIALEa misura di sicurezza. La Corte ha rigettato il primo motivo e, accogliendo il secondo, ha confermato la misura RAGIONE_SOCIALEa pena base, già determinata nel minimo edittale, e ridimensioNOME gli aumenti per la continuazione in mesi dieci per le estorsioni consumate, mesi cinque per quelle tentate e mesi tre per il restante reato (mentre nella sentenza di primo grado detti aumenti erano stati determinati, rispettivamente, nella misura di anni uno e mesi sei per le estorsioni consumate, anni uno per quelle tentate e mesi sei per il restante reato).
Ritiene il Collegio che / a fronte di siffatta sensibile riduzione dei trattamento sanzioNOMErio, l’onere di motivazione gravante sulla Corte territoriale può considerarsi adeguatamente assolto sulla base di una valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALEa trama argomentativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
D’altronde, come già chiarito nel par. 2.2, le Sezioni Unite hanno affermato che, pur essendo necessaria una motivazione su ogni aumento di pena relativo aiptellite, il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice è correlato all’entità degli stessi (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269). In particolare, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la persuasività dei principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273533 /secondo il quale, in tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nelia misLira minima edittale l’abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall’art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi dei reato risultanti dal contesto complessivo RAGIONE_SOCIALEa sua decisione. Si è, infatti, affermato che se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore a! minimo edittale RAGIONE_SOCIALEa fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena
coincida con il minimo edittale RAGIONE_SOCIALEa fattispecie legale di reato o addirittura lo superi l’obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determiNOME la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza RAGIONE_SOCIALEe medesime fattispecie di reato.
Applicando tale principio al caso in esame, può dunque, ritenersi che la determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena base nella misura minima edittale e degli aumenti per la continuazione in misura inferiore al minimo edittale previsto per igi-fattispecie legali, consente di escludere l’abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente aggravanti di cui agli artt. 629, secondo comma, e 416-bis.1 cod. pen, e nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘aumento di pena a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bari. Il ricorso di COGNOME va dichiarato inammissibile nel resto mentre vanno, invece, rigettati i ricorsi proposti da COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME. Al rigetto dei ricorsi consegue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali,
Non possono, invece, essere accolte le richieste di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili. Al riguardo, va effettuata una valutazione differenziata con riferimento alle posizioni dei ricorrenti.
Invero, per quanto attiene a COGNOME, il cui ricorso è stato parzialmente accolto, le parti civili potranno eventualmente ottenere la rifusione delie spese processuali nel giudizio di merito.
Per quanto attiene, invece, agli NOME imputati soccombenti, va considerato che / poiché i vizi da questi dedotti hanno riguardato il solo trattamento sanzioNOMErio, le parti civili, pur potendo partecipare alla discussione orale, non avevano alcun interesse concreto a formulare le rispettive conclusioni, non potendo derivare loro alcun pregiudizio dall’eventuale accoglimento dei ricorsi.
Va, al COGNOME riguardo, COGNOME ribadito che qualora dall’eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta dall’imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla
parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali (così, tra le tante, Sez. 2, n. 2963 de 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519; Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, Rv. 279514).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 629, secondo comma e 416-bis.1 cod. pen., rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘aumento di pena a titolo di continuazione, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bari. Rigetta i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente