Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38817 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di NOME, nato in NOMEia il DATA_NASCITA, NOME, nato in NOMEia il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Roma dell’8.2.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile NOME COGNOME, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata con condanna alle spese in favore dello Stato nella misura da liquidarsi a cura della Corte d’appello;
udito l’AVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME che ha concluso insistendo nell’accoglimento dei ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15.11.2022, il Tribunale di Viterbo aveva riconosciuto NOME responsabile dei reati di estorsione aggravata (consumata e tentata), a lui ascritti e, esclusa la aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenute i suo favore le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto alla residua aggravante di cui al n. 1 del comma 3 dell’art. 628 cod. pen. nonché, inoltre, la continuazione tra le plurime violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 5 di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; aveva inoltre applicato all’NOME le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e lo aveva condannato al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile che aveva liquidato in euro 2.000; lo stesso Tribunale di Viterbo, invece, aveva assolto il coimputato NOME COGNOME dai medesimi reati ascrittigli in concorso con il coimputato, per non aver commesso il fatto;
la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo il gravame del PM, ha riconosciuto (anche) NOME COGNOME responsabile del reato di cui al capo 1) e, ritenute su detta imputazione le circostanze aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e n. 3 del comma terzo dell’art. 628 cod. pen., nonché, sul capo 2), la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., escluse altresì, per NOME COGNOME, le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per quest’ultimo in anni 12, mesi 11 e giorni 19 di reclusione ed euro 12.000 di multa ed ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 9.000 di multa; ha condannato entrambi gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile NOME COGNOME ed NOME COGNOME, in solido con NOME COGNOME, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di primo grado e, entrambi, di quelle sostenute nel grado di appello; ha infine disposto in ordine alle pene accessorie;
ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME tramite il medesimo difensore di fiducia che, con un unico atto, e non senza aver ripercorso le argomentazioni del giudice di primo grado, con esito assolutorio e quelle della sentenza di appello, resa su impugnazione del PG sia in ordine alla aggravante “mafiosa” che alla responsabilità dello stesso COGNOME, deduce:
3.1 violazione di legge in relazione agli artt. 629 e 628 cod. pen.; difetto di motivazione: violazione di legge quanto alla data del commesso reato di cui al capo 1), indicata nel giorno 28.11.2019 laddove dagli atti era emerso che le eventuali minacce sarebbero state avanzate il giorno 26; segnala inoltre l’omessa informazione in relazione a taluni elementi probatori quali: la telefonata del 28.11.2019 tra il COGNOME ed il colonnello NOME; quella della stessa data tra COGNOME e COGNOME; l’annotazione di PG del 28.11.2019; rileva che la sentenza non ha valutato la considerazione fatta da COGNOME al COGNOME circa il fatto che la compravendita era intervenuta grazie alla sua intercessione e le chat tra COGNOME ed NOME del 10.4.2019 sino al 21.4.2019; quanto alla posizione del NOME sul capo 1, segnala che la Corte d’appello è pervenuta alle sue conclusioni in forza di mere supposizioni non potendo integrare una ipotesi di reato il fatto di chiedere al fratello di rivendicare somme dovute essendo le prove acquisite concordi sul fatto che le richieste dell’NOME erano rivolte indifferentemente al COGNOME o al COGNOME, unico entrato in contatto con il NOME; segnala ancora che la Corte ha attribuito al NOME una serie di condotte oggettivamente a lui non riferibili quali il messaggio del 29.11.2019, proveniente invece dall’NOME, e minacce profferite in un momento in cui il ricorrente era detenuto; ribadisce che tutti i testi avevano escluso ogni timore nei confronti del NOME e sottolinea come l’uso del metodo mafioso avrebbe dovuto essere esplicito e chiaro;
3.2 sulla posizione di NOME COGNOME: illegittimità della sentenza in relazione al capo 1; violazione di legge in ordine agli artt. 629 e 628 cod. pen.: rileva che il giorno 28 novembre è quello in cui gli imputati furono tratti in arresto mentre il giorno 27 quello RAGIONE_SOCIALE pretese minacce; segnala, tuttavia, che il teste COGNOME, come la teste COGNOME, avevano fatto riferimento al giorno 26 non risultando che il 27 l’NOME si fosse mai recato nel locale; osserva che la deposizione del COGNOME è assolutamente inattendibile per una articolata serie di ragioni e risulta contraddetta da quella del teste COGNOME; segnala, pertanto, l’errore della sentenza impugnata che ha ravvisato gli estremi del delitto di estorsione pur in assenza di minacce pronunciate alla presenza della persona offesa ma, anche, ed a tutto concedere, l’errore nel ritenere sussistente l’aggravante RAGIONE_SOCIALE più persone riunite; osserva che, in ogni caso, la vicenda avrebbe dovuto essere ricondotta ad un esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni;
3.3 illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione ai reati contestati al capo 2 ad NOME; difetto di motivazione: segnala l’erroneità della sentenza nell’aver ritenuto sussistente un tentativo di estorsione in danno del COGNOME e l’erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della predetta persona offesa; segnala, inoltre, l’erroneità della decisione in merito al
diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche nei confronti dell’NOME, già riconosciutegli dal giudice di primo grado;
la Procura Generale, pur a fronte di una tempestiva richiesta di trattazione orale del processo, ha trasmesso le proprie conclusioni a valere come memoria insistendo per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché articolati con censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.
1.1 NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati tratti a giudizio per rispondere, entrambi, ed in concorso, di un fatto di estorsione consumata in danno di NOME e di un fatto di estorsione tentata in danno di NOME COGNOME; in entrambi i casi il PM aveva contestato l’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. sotto il profilo del “metodo” e, sul capo 1), l’aggravante RAGIONE_SOCIALE “più persone riunite”.
1.2 I! Tribunale di Viterbo aveva condannato NOME COGNOME per entrambi i fatti escludendo, tuttavia, l’aggravante “mafiosa”; aveva invece assolto NOME per non aver commesso il fatto.
Quanto al capo 1), il primo giudice aveva ritenuto che l’NOME avesse reiteratamente minacciato NOME COGNOME per costringerlo a versargli la somma di euro 4.000 quale restituzione del prezzo di vendita di una Fiat Freemont che il NOME aveva acquistato da NOME COGNOME, presentatogli proprio dal COGNOME, e di cui aveva contestato l’utilizzabilità a causa dell’esistenza di un guasto meccanico.
Quanto al capo 2), il Tribunale aveva ritenuto COGNOME avrebbe inoltre minacciato NOME COGNOME per costringerlo a consegnargli la somma di euro 5.000 quale rimborso del valore di plurimi veicoli intestati alla Autoriga, riferibile proprio al COGNOME, che sarebbero stati rottamati dalla ditta RAGIONE_SOCIALE presso cui erano depositati su iniziativa del COGNOME in tal senso richiesto da NOME COGNOME.
Secondo il Tribunale, l’estraneità dell’NOME e dello stesso COGNOME al rapporto intercorso tra il COGNOME ed il COGNOME escludeva la possibilità di ricondurre il fatto nella fattispecie di cui all’art. 393 COd pen.; quanto alla posizione del COGNOME, il Tribunale aveva ritenuto non provato il conferimento di un mandato al fratello nel senso di “recuperare” la somma pagata per il veicolo, mandato che
sarebbe stato conferito mentre l’imputato si trovava ristretto in carcere per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.
Il primo giudice, infine, aveva escluso l’aggravante del metodo mafioso ritenendo che “… la forza intimidatrice RAGIONE_SOCIALE azioni compiute dall’NOME (in concorso con NOME, NOME e NOME) non derivò dalla indimostrata consapevolezza, da parte del COGNOME e del COGNOME, della sussistenza di un vincolo associativo o da condizioni di assoggettamento e omertà derivanti dalla associazione criminale della quale il NOME farebbe parte (le pronunce sin qui adottate nei suoi confronti non risultano peraltro irrevocabili), ma dalle stesse modalità esecutive RAGIONE_SOCIALE azioni criminali compiute da quattro soggetti tra loro riuniti che fecero leva sul timore che poteva essere indotto dal gruppo” (cfr., pag. 37 della sentenza di primo grado).
1.3 La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l’impugnazione proposta dal PM, ha riconosciuto NOME colpevole del capo 1) e, su entrambi i capi, ha ritenuto l’aggravante “mafiosa”.
Quanto al concorso del COGNOME sul capo 1) ha richiamato la sentenza della Corte d’appello di Roma del 7.6.2021 nel proc. COGNOME NOME ed altri sulla operatività, a Viterbo, dal 2017 sino all’inizio del 2019 (data degli arresti) di un sodalizio criminale di stampo mafioso (riconosciuto come tale con sentenza irrevocabile per i correi giudicati con rito abbreviato) con al vertice NOME COGNOME e, per l’appunto, l’odierno ricorrente NOME COGNOME, a capo di un gruppo protagonista di 45 estorsioni, danneggiamenti ed incendi di veicoli e di esercizi commerciali.
Ha pertanto sottolineato la notorietà e “clamore” degli arresti per mafia e che avevano attinto anche il NOME, di cui NOME era il fratello che – come riferito dal COGNOME sentito dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. – ne aveva “speso” il nome facendo riferimento alla destinazione del denaro richiesto alle persone offese per far fronte alle spese per la sua carcerazione.
E’ dunque in questo quadro che la Corte d’appello (cfr., pagg. 10-11) ha potuto fornire una lettura non illogica del messaggio inviato dall’NOME al COGNOME il giorno 29.11.2019 evocando, esplicitamente, la figura del fratello detenuto alle cui necessità era funzionale il “recupero” del “credito” vantato nei confronti del COGNOME ma, invero, oggetto di richiesta minatoria nei confronti del COGNOME al quale non poteva essere sfuggito il collegamento tra questa vicenda e l’episodio del 20.12.2018 quando la sua autovettura era stata data alle fiamme per non avere egli rivelato dove abitasse NOME NOME che si era reso responsabile del danneggiamento dell’autovettura del COGNOME (cfr., ivi, pag. 7) a capo del sodalizio di stampo mafioso unitamente al COGNOME.
A fianco di questi elementi, la Corte ha richiamato la missiva del 7.3.2020 inviata dal NOME all’NOME in cui, per l’appunto, veniva menzionato l’incarico che il primo aveva conferito al fratello di “prendere i soldi” al COGNOME, missiva ignorata dal Tribunale e da leggere, peraltro, all’interno della costante e continuativa comunicazione tra i due germani assicurata anche tramite la fidanzata del NOME.
2. Il ricorso di NOME COGNOME
Il ricorso, come accennato, e con riguardo alla posizione di NOME COGNOME è certamente inammissibile in quanto, in primo luogo, introduce una serie di censure che non avevano formato oggetto dell’atto di appello.
L’NOME era stato infatti giudicato responsabile e condannato in primo grado per entrambi i capi di imputazione.
Con l’atto d’appello la difesa, non contestando la “materialità” RAGIONE_SOCIALE condotte, si era limitata, con il primo motivo, a sostenere che le vicende – ma, a dire il vero, l’unica menzionata era stata quella di cui al capo 1) della rubrica andavano ricondotte nell’alveo del delitto di ragion fattasi in quanto l’imputato aveva agito nell’interesse del fratello COGNOME titolare del diritto a vedersi restituito il prezzo della vettura acquistata dal COGNOME; è appena il caso, peraltro, di ribadire che già il Tribunale (cfr., pag. 32 della sentenza di primo grado) aveva correttamente ancorato la qualificazione del fatto in termini di estorsione alla estraneità della vittima, ovvero del COGNOME, rispetto alle pretese risarcitorie avanzate dal NOME e che avrebbero dovuto avere come destinatario sennai il COGNOME.
Con il secondo – telegrafico – motivo, la difesa aveva contestato la sussistenza dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE “più persone riunite” e, con il terzo motivo, non replicato in questa sede, l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.
Soltanto con il ricorso per cassazione la difesa dell’NOME ha eccepito che il capo di imputazione reca, quale data del commesso reato, quella del 28 novembre a fronte di condotte che sarebbero state tenute il giorno 26; ed è ancora per la prima volta in appello che la difesa dell’NOME ha contestato la “materialità” del fatto invocando una serie di elementi probatori asseritamente “travisati” (per omissione) dalla sentenza di appello.
A quest’ultimo proposito, tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vi è, per l’appunto, quello del c.d. “travisamento” che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero
dall’errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, e che si traduce nell’utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168; Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, P.v. 257499; Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, COGNOME, Rv. 272406; Sez. 2, Sentenza n. 27929 del 12/06/2019, PG c/RAGIONE_SOCIALE, Rv. 276567).
Il vizio di “travisamento” deve perciò riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo “significato” ma) dal suo “significante” e che venga individuata specificamente e “puntualmente” oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata.
È necessario, inoltre, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, COGNOME; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. AVV_NOTAIO; cfr., anche, Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio).
Sin da subito, peraltro, la giurisprudenza ha avuto cura di chiarire che in virtù della previsione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall’art. 8 I. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si p estendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché, però, si tratti di una prova decisiva; si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l’errore per l’appunto “revocatorio”, in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in
cui è inserito; ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (cfr., tra le tante Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011, S., Rv. 252349; Sez. 5, Sentenza n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540 in cui la Corte,; in tal senso, anche Sez. 2, Sentenza n. 7380 del 11/01/2007, COGNOME ed altro, Rv. 235716).
Fatta questa premessa, è allora agevole rendersi conto del fatto che i denunziati “travisamenti” si risolvono, in realtà, nella contestazione dell’esito della lettura che RAGIONE_SOCIALE prove – valutate dai giudici di merito – sia stata operata e sia stata rappresentata nelle sentenze di primo e di secondo grado e sorretta da una motivazione che non presenta profili di criticità tali da renderla censurabile in questa sede.
Da pag. 9 in poi, infatti, il ricorso è “intitolato” alla posizione di NOME COGNOME e, pur deducendo violazione di legge con riguardo agli artt. 629 e 628 cod. pen., si risolve, in un tentativo di rilettura RAGIONE_SOCIALE prove assolutamente non consentito in questa sede.
La difesa, infatti, senza nemmeno dedurre un travisamento, riporta passi RAGIONE_SOCIALE deposizioni rese dai vari testi (la teste COGNOME, il teste COGNOME, il test COGNOME) evidenziando talune pretese criticità nelle relative dichiarazioni di cui opera una lettura alternativa peraltro mai proposta in precedenza con l’atto di appello.
Sotto altro profilo, il ricorso è aspecifico perché non si confronta con il contenuto della sentenza di appello quanto, ad esempio, con riguardo alla congrua e puntuale risposta fornita dai giudici del gravame alla censura relativa all’aggravante RAGIONE_SOCIALE “più persone riunite” (cfr., la motivazione a pag. 13 della sentenza impugnata); è inoltre per altro aspetti reiterativo quando, in tal caso, alla censura relativa all’inquadramento giuridico della vicenda nella fattispecie della estorsione piuttosto che in quella del delitto di “ragion fattasi” su cui, ancora una volta, la Corte d’appello ha motivato in termini puntuali in fatto e corretti in diritto, coerentemente con le direttive ermeneutiche tracciate dalle SS.UU. nella sentenza “Filardo”.
3. Il ricorso di NOME COGNOME.
Nel medesimo atto di impugnazione (cfr., pagg. 8-9) la difesa ha inoltre vagliato la posizione del NOME in termini che, tuttavia, non sono consentiti in
questa sede di legittimità in quanto la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di secondo grado che, con valutazione immune da profili di manifesta illogicità o di contraddittorietà, hanno operato una compiuta ricostruzione della concreta vicenda processuale che ha portato a ritenere il diretto coinvolgimento del ricorrente come mandante del fratello; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).
Come accennato al punto 1.3, la Corte d’appello ha infatti individuato una serie di elementi di cui ha fornito una lettura non manifestamente illogica perché coerente con il quadro complessivo in cui la vicenda era maturata inscrivendosi nell’ambito di un contesto di criminalità organizzata all’interno del quale il ricorrente aveva assunto una posizione di vertice che continuava ad esercitare anche durante la sua detenzione tramite il fratello NOME NOME direttamente o tramite terzi impartiva direttive tese, tra l’altro, a recuperare il denaro necessario a gestire la sua situazione processuale.
Ed è in questo contesto che la vicenda della pretesa vantata, in termini francamente minatori e con il chiaro riferimento, perfettamente percepito dalla vittima, al “retroterra criminale” stigmatizzato dalla posizione di vertice del NOME nel sodalizio (già riconosciuto con sentenze definitive) di stampo mafioso operante nella città di Viterbo.
L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
I ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute, nel grado, dalla parte civile NOME COGNOME, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi a cura della Corte d’appello competente e di cui va disposto il pagamento in favore dello Stato.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d’appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 24.9.2024