Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4472 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4472 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Minturno il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020 n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione all’aggravante mafiosa, che va esclusa, rideterminando la pena, per l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame in relazione alla disposta confisca e per la inammissibilità del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 7 gennaio 2014i la Corte d’appello di Napoli confermava le condanne, pronunziate a seguito di giudizio abbreviato, di NOME COGNOME e degli altri imputati per i reati loro rispettivamente contestati di associazione tipo mafioso, estorsione, ricettazione, illecita concorrenza, detenzione e porto d’armi anche RAGIONE_SOCIALEdestine.
Avverso la sentenza ricorrevano alcuni degli imputati tra i quali anche NOME COGNOME, il cui ricorso – proposto con unico atto dal comune difensore anche nell’interesse di NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME contemplava complessivamente sette motivi.
2.1. Con il primo motivo venivano dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine alla conferma della responsabilità di NOME COGNOME e dei NOME per il reato di illecita concorrenza aggravato di cui capo C-bis), rilevando come sul punto la Corte territoriale si fosse sostanzialmente limitata a rinviare alla motivazione della pronunzia di primo grado senza confutare specificamente le articolate obiezioni svolte con i motivi d’appello proposti nell’interesse dei suddetti imputati, nonché con la memoria del 4 gennaio 2014. Analoghi vizi venivano dedotti con il terzo motivo in relazione alla ritenut sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203/1991, nonostante anche su tale punto con il gravame di merito e con la citata memoria fossero stati avanzati puntuali rilievi in merito alla sua configurabilità ed in particolare alla estensione nei riguardi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
E sempre gli stessi vizi venivano prospettati con il quarto motivo con riguardo alla denegata concessione ai ricorrenti delle attenuanti generiche ed al mancato contenimento della pena nei minimi edittali.
2.2. Con il secondo motivo venivano dedotti violazione di legge e correlati vizi della motivazione, lamentando i ricorrenti come erroneamente i giudici dell’appello avessero ritenuto infondata l’eccezione di ne bis in idem sollevata dalla difesa in ragione dell’esercizio dell’azione penale da parte della Procura di Latina per i medesimi fatti contestati al capo C-bis), sebbene diversamente qualificati ai sensi dell’art. 629 c.p. Con il quinto motivo veniva infine eccepito il difetto di motivazio in ordine alla conferma della confisca disposta ai sensi dell’art. 12-sexies I. n. 356/1992, avendo peraltro omesso la Corte territoriale di confutare le obiezioni difensive confortate dalla produzione di una relazione tecnica tesa a dimostrare la lecita provenienza dei beni oggetto di ablazione e il rapporto di proporzione tra il loro valore e la capacità reddituale degli imputati.
2.3. I residui motivi articolati nell’atto d’impugnazione riguardavano l posizione di COGNOME NOME non più di interesse in questa sede.
La Quinta sezione di questa Corte di legittimità, con sentenza n.4292/2016, riteneva fondato i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei limiti di seguito precisati.
3.1. In particolare, riteneva fondate le doglianze avanzate da tutti i COGNOME con riguardo alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203/1991 alla disposta confisca ex art. 12-sexies I. n. 356/1992, profili sui quali i ricorrenti avevano proposto specifiche lamentele sostanzialmente ignorate dalla Corte territoriale, la quale sui punti menzionati aveva reso una motivazione del tutto generica ed apodittica risultando in definitiva meramente apparente. In particolare, con riguardo alla configurabilità della summenzionata aggravante per i fatti successivi al 29 ottobre 2005 (gli unici per i quali era stata riconosciuta gradi di merito) l’unico riferimento specifico operato dal giudice dell’appel riguardava una intercettazione, che però risaliva ad un periodo antecedente a quello di consumazione dei reati in contestazione, senza che ne venisse spiegata, come a questo punto necessario, l’effettiva incidenza probatoria. Con riguardo a tali profili la sentenza veniva quindi annullata con rinvio ad altra sezione del Corte d’appello di Napoli per nuovo esame. Conseguentemente venivano ritenuti assorbiti i motivi attinenti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena, tanto più che, alla luce dell’intervenuta prescrizione di alcuni dei reati per cui era stata pronunziata condanna, il giudice del rinvi avrebbe comunque dovuto provvedere alla rivalutazione del trattamento sanzionatorio.
Definitiva COGNOME invece doveva ritenersi l’affermazione di responsabilità dei menzionati imputati per i fatti contestati nel capo C-bis) salvo quanto disposto in relazione alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203/199 consumati successivamente al 29 ottobre 2005.
3.2. In conclusione, per quanto di interesse in questa sede, veniva annullata senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 7 gennaio 2014 nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME limitatamente ai fatti di cui al capo C-bis) loro contestati fino al 29 ottobre 2005 per essere gli stessi estinti per prescrizione, annullava la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo esame nei confronti dei predetti ricorrenti e di NOME COGNOME per i fatti successivi contestati n stesso capo, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203/1991 ed all confisca ex art. 12 sexies I. n. 356/1992 e rigettava nel resto i ricorsi
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 23 febbraio 2021, giudicando in sede di rinvio e per quanto qui di rilievo, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in anni tre e mesi dieci di reclusione, risolt continuazione in relazione alla condotta antecedente al 29 ottobre 2005 essendo stata tale condotta dichiarata estinta, per intervenuta prescrizione, con la sopra indicata sentenza di annullamento. Il ricorso del COGNOME è stato respinto ne resto.
4.1. In particolare, la Corte territoriale – dopo avere preso atto del irrevocabilità della pronuncia di condanna per il reato di cui all’art.513-bis co pen. di cui al capo C-bis nei riguardi di NOME COGNOME e dei NOME NOME, in virtù della quale andava ritenuta come definitivamente accertata la condotta anticoncorrenziale tenuta dai COGNOME nei confronti degli operatori commerciali operanti nel settore della vendita e del trasporto di ortofrutta – h ritenuto sussistente anche nei riguardi di NOME COGNOME l’aggravante ex art.416-bis.1. cod. pen. per il periodo successivo al 29 ottobre 2005, nella duplice accezione dell’adozione del metodo mafioso e dell’avere agito per agevolare il RAGIONE_SOCIALE del quale faceva parte il COGNOME (pagg. 24 e ss. sentenza di rinvio).
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodott nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’ inosservanza ed erronea applicazione degli artt.110, 513-bis cod. pen., 187 cod. proc. pen., 7 1.203/91 (ora art.416-bis.1. cod. pen.) e 59 cod. pen, nonché la motivazione illogica e contraddittoria. In particolare, il ricorrente osser che egli, all’epoca dei fatti, era detenuto e che pertanto non poteva sussistere a suo carico l’aggravante del metodo mafioso non essendo stati elencati dalla Corte territoriale gli elementi concludenti circa la consapevolezza del ricorrent dell’impiego del metodo mafioso da parte del *COGNOME*COGNOME
5.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.627 cod. proc. pen., 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione rispetto al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio in genere, osservando come la Corte distrettuale non abbia tenuto conto della differente incidenza causale del contributo di NOME COGNOME (detenuto nel periodo oggetto di contestazione) sulla dosimetria della pena.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all’art.240 cod. pen. ed all’art.12-sexies 1.356/1992 e vizio di motivazione avendo la Corte di
appello omesso di confrontarsi con la documentazione (relazione tecnica) prodotta dalla difesa a conferma della lecita provenienza dei beni sottoposti a confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito illustrate.
In particolare, l’impugnazione va accolta con riferimento alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. che, per i motivi che si espongono, va esclusa previo annullamento senza rinvio, in parte qua, della sentenza.
Tale aggravante è stata contestata avendo riguardo alla posizione assunta nella gestione della società RAGIONE_SOCIALE da NOME COGNOME COGNOME, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, divenne, dal luglio 2005 e ancor di più dopo il 29 ottobre 2005, socio occulto di detta società, provvedendo in prima persona alla cura degli affari d’impresa; nel frattempo, la società RAGIONE_SOCIALE, che in qu periodo aveva solo NOME COGNOME nelle condizioni di provvedere direttamente alla conduzione dell’attività di impresa essendo detenuti il padre NOME COGNOME (odierno ricorrente) ed i fratelli NOME ed NOME , aveva iniziato estendere il campo di azione anche alle tratte abruzzesi e siciliane, sostanzialmente sperimentando una comunanza di intenti commerciali con l’impresa di NOME COGNOME.
2.1. Come già precisato, l’accertamento di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., di cui al capo C bis), per i fatti successivi al 29 ottobre 2005 (per quelli precedenti è già intervenuta la pronuncia di annullamento senza rinvio per essere estinti per prescrizione), è divenuto irrevocabile, sicché l’aspetto su cui verte il ricorso riguarda la sussistenz dell’aggravante, contestata nella duplice forma del cd. metodo mafioso e della cd. agevolazione mafiosa del sodalizio “RAGIONE_SOCIALE“.
Per il periodo temporale in rilievo, come ha precisato la sentenza impugnata, NOME COGNOME era detenuto in carcere e la gestione della società di famiglia era nelle mani della NOMEa NOME, concorrente nel reato e direttamente coinvolta nella commissione delle condotte criminose.
2.2. Come è noto l’aggravante in contestazione, nella forma della cd. agevolazione mafiosa, ha natura soggettiva siccome inerisce ai motivi a delinquere, come hanno statuito di recente le Sezioni unite, e in caso di concorso nel reato “si comunica al concorrente … che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe” – Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734 -. Il concorrente che non sia di per
sé animato dalla finalità di agevolazione può rispondere del reato aggravato se sia stato in grado di cogliere la finalità del correo e se dunque essa sia stata espressamente estrinsecata in elementi concreti che abbiano consentito al concorrente non originariamente animato da tale finalità di farla propria. Per la parte dell’impiego del cd. metodo mafioso l’aggravante ha invece pacificamente natura oggettiva, dal momento che, come ricordato da ultimo dalle Sezioni unite, “si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell’azione” – Sez. U, n. 8545 de 19/12/2019, dep. 2020, cit. -. Essa si estende ai concorrenti, che non abbiano fatto diretta applicazione del metodo mafioso, che non abbiano utilizzato la forza intimidatrice capace di mutuare le modalità di azione di un’organizzazione mafiosa, a condizione che, come stabilito dall’art. 59 cod. pen., sia stata da loro conosciuta o ignorata per colpa. È stato di recente chiarito che “in tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previst dall’art. 59, comma secondo, cod. pen. – per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa – opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggetti previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell’art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive” – Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Rv. 282785 -.
Ciò posto, si rende necessario valutare se la sentenza impugnata abbia dato conto della sussistenza delle condizioni per l’attribuzione dell’aggravante, nell duplice forma, all’odierno ricorrente che, conviene ribadirlo, per il periodo riferimento non gestiva la società di famiglia, invero di fatto affidata alla s NOMEa *NOME*NOME in quanto detenuto come anche i due NOME maschi.
Gli elementi che la sentenza impugnata a tal fine ha messo in evidenza appaiono labili, vaghi e incapaci di dare prova, ora, della conoscenza o conoscibilità dell’uso del metodo mafioso, ora, della consapevolezza dell’altrui (di NOME COGNOME) fine di agevolazione mafiosa. Il riferimento è ad una conversazione telefonica durante la quale NOME COGNOME riferì al suo interlocutore che NOME COGNOME era inquieto per il comportamento della sorella, sì che si era rivolto padre dicendogli “tua NOMEa è diventata troppo cattiva da quando ha a che fare con quello” e che NOME aveva riferito a NOME COGNOME che il COGNOME la stava aiutando nella gestione dei crediti avendo messo a disposizione, a tal fine, la propria forza intimidatrice. Da qui la deduzione che NOME COGNOME sapesse dell’uso del metodo mafioso e della finalità agevolatrice delle condotte poste in essere dai correi NOME COGNOME e NOME COGNOME senza disapprovarlo. Si tratta, all’evidenza, di una inferenza priva di consistenza, perché quel frammento
di conversazione (che non riguarda direttamente l’odierno ricorrente) può al più giustificare un sospetto ma certo non costituire prova per l’attribuzione dell’aggravante in questione. Per questa parte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in applicazione del principio di diritto per il quale “nel giudizi cassazione l’annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata” – Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226100
3.1.Consegue COGNOME all’annullamento COGNOME la COGNOME rideternninazione COGNOME del COGNOME trattamento sanzionatorio irrogato ai ricorrenti. Eliminata la porzione di pena imputata al riconoscimento dell’aggravante, il trattamento sanzionatorio va rimodulato in anni due e mesi otto di reclusione, e ciò sulla base delle statuizioni del giudice di rinv che, partendo dalla pena base di anni quattro di reclusione, applicato l’aumento per l’aggravante di anni uno e mesi nove di reclusione, aveva fissato, previa riduzione per la scelta del rito abbreviato, la pena in anni tre e mesi dieci reclusione.
Una volta che la pena detentiva è rideterminata in misura concretamente inferiore al limite di anni tre di reclusione, va eliminata anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, secondo quanto concordemente affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del principio per il quale fini dell’applicazione all’esito del giudizio abbreviato della pena accessori dell’interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito” – Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Rv. 210980 -.
3.2. Il ricorso va accolto anche per la parte relativa ai rilievi sulla confisc giudice del rinvio ha confermato le statuizioni di confisca delle quote e del patrimonio aziendale della RAGIONE_SOCIALE, in quanto beni che furono strumentali alla commissione del reato. È bene rammentare che la sentenza di annullamento aveva rilevato che il giudice di appello non aveva provveduto ad un compiuto esame dei plurimi profili di doglianza dei ricorrenti e il giudice del rinvio null’ ha aggiunto se non che le quote e patrimonio aziendale appartenevano a società utilizzate per la commissione dei reati. Non può allora dirsi che in tal modo abbia adempiuto il compito delineato dalla sentenza di annullamento.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, limitatamente alla disposta confisca nei confronti di NOME COGNOME, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
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Il ricorso deve, invece, essere respinto nel resto. Infatti, le motivazioni contenute nella sentenza impugnata rispetto al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono adeguate: il richiamo alla gravità della condotta, come desunta dall’intensità dei traffici criminosi a cui NOME COGNOME ha contribuito, e alle conseguenze che da essa sono derivate, spiega bene la determinazione della pena in misura peraltro non prossima al massimo edittale. Il diniego delle attenuanti generiche, trova pur esso adeguata motivazione nel riferimento alla gravità della condotta imputata in concorso, non dovendo il giudice prendere in esame, a tal fine, ciascuno dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
Vale a tal proposito il principio per il quale “in tema di attenuanti generiche, i giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considera preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione” (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto alla aggravante del metodo mafioso che va esclusa con conseguente rideterminazione della pena ed esclusione della pena accessoria; va, invece, disposto l’annullamento con rinvio, per nuovo giudizio, con riguardo alla disposta confisca. Il ricorso, infine, deve essere respinto nel resto.
P. Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., che esclude, e ridetermina la pena in anni due e mesi otto di reclusione. Elimina la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 13 gennaio 2023.