Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33022 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul riCOGNOME proposto da
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 15/03/2024 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il riCOGNOME; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del riCOGNOME; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del riCOGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato l’ordina cautelare emessa nei confronti di NOME COGNOME con la quale gli è stata appl la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 81,110, 353, 416-bis cod. pen. in conCOGNOME con altri e al fine di assicurare il sostentamento economico al RAGIONE_SOCIALE di Bari, per tramite di NOME COGNOME – soggetto intraneo al suddett – con minaccia e avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla com appartenenza di COGNOME, COGNOME e COGNOME al suddetto RAGIONE_SOCIALE mafios turbavano, COGNOME mediante l’allontanamento di alcuni degli iniziali offerent gara per pubblici incanti, indetta dal Tribunale di Matera Sezione fallime avente ad oggetto la vendita di un opificio nella zona industriale di Mate particolare, ponevano in essere la suindicata condotta in cambio d corresponsione da parte degli aggiudicatari della somma complessiva di eu 130.000 (30.000 dei quali in forma di sponsorizzazione in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riconducibile a NOME COGNOME restanti 100.000 consegnati in contanti). NOME COGNOME, unitamente a NOME COGNOME e NOME COGNOME quali mandanti ed effettivi aggiudicatari della ven all’asta, ottenuta mediante l’intervento in loro favore di COGNOME, NOME COGNOME per conto del sodalizio denominato RAGIONE_SOCIALE. Reato commesso i RAGIONE_SOCIALE, Bari e Matera in epoca anteriore e prossima al 20 luglio 2018.
Avverso la ordinanza ha proposto riCOGNOME per cassazione il difensore NOME COGNOME deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. e motivaz apparente e contraddittoria con riguardo alla sussistenza della agevolaz mafiosa e del metodo RAGIONE_SOCIALE.
Alla dedotta mancanza di consapevolezza, alla data dell’asta giudizia (20.7.2018) dell’esistenza in RAGIONE_SOCIALE di un’associazione mafiosa (propaggine quella barese denominata RAGIONE_SOCIALE), il Tribunale, con riguardo all’elem psicologico dell’aggravante, ha risposto senza confrontarsi con l’ordin custodiale emessa a carico dello stesso NOME COGNOME nella c.d. indagine RAGIONE_SOCIALE per quanto riguarda il primo aspetto, ed esprimendo un giudizio contradditt quanto al secondo.
In particolare, quanto all’agevolazione mafiosa, l’indole mafiosa di NOME veniva resa pubblica solo con l’ordinanza citata, eseguita il 6.11. laddove l’asta si era tenuta il 20.7.2018. Cosicché il giudizio del Tribunale h
per qualificare erroneamente l’aggravante in parola in termini meramen oggettivi, senza considerare la necessaria consapevolezza da parte del ricorr nella specie mancante nel periodo antecedente alla data dell’asta e tenuto c che gli incensurati COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME nella richiamata indagine, non sareb i ntra nei.
Sotto l’altro diverso profilo, l’ordinanza ha omesso di considerare che l’od ricorrente agiva per conseguire un personalissimo tornaconto economico senza, d contro, procurarlo – se non indirettamente – al sodalizio che avrebbe garant sostentamento ai suoi sodali ristretti in carcere ovvero allo COGNOME, a intraneo, così esulando dalla necessità del dolo specifico di favorire l’associ a sostegno della aggravante e con la conseguenza che questo deve esser l’obiettivo diretto della condotta.
Quanto al metodo RAGIONE_SOCIALE, alla dedotta insufficienza della caratura mafio degli interlocutori per integrare l’aggravante in parola, il Tribunale ha r senza richiamare specifici episodi di coartazione ex art. 416-bis cod. pen. estendendo automaticamente le minacce e le collusioni dallo COGNOME all’inconsapevole ricorrente, in violazione dell’art. 59 cod. pen. Del richiamati COGNOME, COGNOME e COGNOME – lungi dal rappresentare il soggetto della coartazione – devono ritenersi quello “attivo” tanto da risultare indag la turbativa d’asta aggravata; né possono ritenersi persone offese NOME COGNOME la “RAGIONE_SOCIALE” e la “RAGIONE_SOCIALE“, in quanto mai sentiti nel COGNOME delle inda tanto che le espressioni riferite dagli indagati (COGNOME nel COGNOME interlocuzione con COGNOME) non contengono alcun riferimento al “metodo” valendo, al più, a corroborare l’elemento costitutivo del delitto di turbativa d’asta.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio cumulati della motivazione in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza misura applicata.
Quanto al primo profilo, alla dedotta mancanza di motivazione da parte del ordinanza genetica e all’omessa considerazione di molteplici elementi emergen COGNOME facie dagli atti inequivocabilmente indicativi della cessazione dell’esige cautelare, la ordinanza impugnata ha risposto argomentando con le medesime espressioni utilizzate dalla ordinanza applicativa, stabilendo un automatismo l’esistenza del periculum libertatis e il mero titolo di reato contestato al ricorrente.
Alla eccepita insussistenza del pericolo di reiterazione del reato – cor alla estraneità del ricorrente all’associazione mafiosa, all’occasionalità d reato, al deCOGNOME del tempo e allo stato di incensuratezza – il Tribunale ri richiamando la non preclusiva natura aggravata del delitto e assertivame riferendosi a ulteriori contatti con gli esponenti mafiosi coindagati, i pacificamente insussistenti in relazione al ricorrente sia COGNOME che do
partecipazione all’asta, parendo piuttosto la sua posizione confusa con quell coindagato NOME COGNOME. Quanto, poi, alla incensuratezza del ricorren Tribunale non spiega perché la stessa risulti irrilevante e perché sia evo contesto lavorativo, non dedotto dalla difesa.
In relazione al giudizio di adeguatezza, il Tribunale si esibisce in una petizione di principio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il riCOGNOME è solo in parte fondato.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Il Tribunale richiama la complessa vicenda investigativa riguardante svariate attività criminali facenti RAGIONE_SOCIALE al sodalizio RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE) operante in Bari e in diversi comuni dell’entroterra, tra le contestata la turbativa d’asta aggravata in esame, in ordine alla quale è confermata la sussistenza dei gravi indizi.
La vicenda riguarda – tra l’altro – il coinvolgimento di tre ex-dipendenti società fallita, COGNOME, COGNOME e COGNOME, che avevano appositamente forma società “RAGIONE_SOCIALE” per partecipare all’asta giudiziari vendita dell’opificio della fallita che – attraverso il loro ricercato inte coindagati COGNOME, COGNOME e COGNOME e dietro pagamento di corrispettiv ottengono l’aggiudicazione dell’opificio stagito. Secondo l’accertamento del giu di merito, in sostanza, la vera gara è quella gestita dai tre predetti co facenti RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE che, eliminando la concorrenza “parcheggiando” i va interessati, determinano la partecipazione dei soli interessati che si rivol loro – individuando COGNOME le somme da offrire – e, infine, “scelgono” i tr dipendenti che li avevano interpellati quali assegnatari del predetto opi ricevendo dal predetto gruppo le somme sopra indicate, allontanando NOME COGNOMECOGNOME rimasto a concorrere con i predetti, non essendo in grado di effett rialzo richiesto e promettendogli l’aggiudicazione di altro capannone analogo.
2.2. Rimasta incontestata la turbativa d’asta concorsualmente realizzata dalla istanza di riesame (v. pg. 25 della ordinanza), questa si è incentrat aggravante mafiosa, sulle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della mis applicata.
Il Tribunale ha confermato la sussistenza della aggravante mafiosa second la duplice declinazione (v. pg. 37 e ss., ibidem), fondata sul sinallagma illecito stretto dai compartecipi al reato secondo il quale gli intranei mettev
disposizione il metodo RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE COGNOME in cambio del denaro pagato dag imprenditori estranei al sodalizio.
Quanto al metodo RAGIONE_SOCIALE, sono individuate condotte riconducibili da un lat alle minacce implicite, la cui portata minatoria deriva dalle caratteri soggettive dei soggetti da cui promanano, e dall’altro alle collusioni con i s coinvolti i quali, nell’ambito della vicenda delittuosa, trovano il modo di sod il proprio tornaconto (v. pg.41, ibidem). COGNOME, COGNOME COGNOME hanno agito avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall’appartenenza a un RAGIONE_SOCIALE mafi e la conferma che gli stessi erano soggetti temuti nel territorio, oltre emersa dalle particolari modalità della condotta, deriva dal risultato ott D’altra parte, osserva il Giudice del riesame, i suddetti hanno agevolato il so consentendone da un lato l’arricchimento materiale in termini monetari (ve destinazione dei proventi ai sodali detenuti) e, dall’altro, l’accresciment forza sul territorio (vedi intimazione al boss NOME COGNOMECOGNOME appartenente a COGNOME, di non sconfinare, intromettendosi in questioni rientranti nel competenza territoriale).
Quanto alla dedotta inconsapevolezza da parte del ricorrente delle finali del metodo mafiosi in ragione del successivo accertamento giudiziale del operatività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, la ordinanza ha rigettato la prospett difensiva, innanzitutto, rilevando che il trio di ex-dipendenti ha intratte trattative COGNOME e soprattutto con NOME COGNOME, già condannato per a partecipato a un’associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE operante in RAGIONE_SOCIALE dalla fi del 2010 all’attualità (sentenza primo grado del 8.4.2021) e destinatario correlativa ordinanza cautelare eseguita nel novembre 2019 (processo COGNOME). La ordinanza rileva che l’intervento di tali provvedimenti successivamente ai per i quali si procede costituisce solido riscontro al quadro indiziario del p procedimento, in cui vi è piena conferma del fatto che le aste immobili nell’interland murgiano rientrano già da tempo nel RAGIONE_SOCIALE di azione di soggetti legat al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sono gestite, sul territorio, da referenti altamurani, fra i proprio NOME COGNOME (v. pg. 42, ibidem). Così – prosegue l’ordinanza – non è affatto casuale che il trio COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME pubblico riconoscimento giudiziario della mafiosità dello COGNOME, abbia intavolat trattativa volta a orientare l’esito dell’asta giudiziaria proprio con ques evidentemente perché soggetto da loro conosciuto quale referente della malavi locale per la “gestione” illecita delle aste giudiziarie dimostrando piena ade alle dinamiche mafiose – sia quanto al metodo che a finalità agevolator interloquendo con soggetti del tutto estranei alla procedura che, per la caratura criminale, potevano assicurare la loro vincita e stringendo con gli mafiosi un oneroso accordo preventivo.
In particolare, quanto alla condivisione del metodo RAGIONE_SOCIALE, la ordinan valorizza – nel contesto dato delle modalità operative del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – la spe emergenza riguardante la vicenda in esame proveniente dalla conversazione intercorsa tra COGNOME, COGNOMECOGNOME COGNOME e il coindagato NOME COGNOME COGNOME della cena del 17/7/2018 (v. pg. 43) durante la quale i quattro commens hanno disCOGNOME dei concorrenti che hanno recepito il messaggio di dover rinuncia all’asta: la metodologia mafiosa del RAGIONE_SOCIALE COGNOME indica le “buone maniere” come «via diplomatica», mentre quella della coartazione manifesta è appellata come « via politica», spiegandosi così la rinuncia del COGNOME all’aggiudicazione avve in suo favore per un importo del tutto vantaggioso, in favore dei tre ex-dipende secondi offerenti.
Quanto alla finalità agevolatrice del RAGIONE_SOCIALE adito dal ricorrente e dal suo gr depongono per la sua sussistenza gli indubbi vantaggi del RAGIONE_SOCIALE – conseguenti consapevole sinallagma realizzato dai compartecipi al reato – che, oltre a v riconosciuto prestigio e consenso sociale, si è potenziato economicamente e potuto destinare gli illeciti guadagni al soddisfacimento dei sodali che hanno p parte all’affare, fornendo COGNOME sostegno economico COGNOME agli affiliati dete (v. pg. 43, ibidem).
2.3. Il giudizio così espresso dalla ordinanza si sottrae alle censure moss ricorrente, alle quali il Tribunale ha risposto senza incorrere in vizi logici e g ricostruendo il consapevole, perché ricercato, affidamento del ricorrente componenti del suo gruppo – al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, perché esercitasse il connatura metodo per pilotare l’asta ottenendo l’aggiudicazione in loro favore, stringen relativo sinallagma corrispondendo agli interessi rappresentati dal RAGIONE_SOCIALE, ritenendo integrata l’aggravante mafiosa contestata secondo la dupli declinazione COGNOME ai partecipi al reato non appartenenti al consesso RAGIONE_SOCIALE, quanto – per il patto stretto con i suoi esponenti – hanno conosciuto e vol duplice declinazione aggravata loro contestata, materialmente realizzata da intranei al RAGIONE_SOCIALE.
Il giudizio è conforme all’autorevole orientamento di legittimità secondo quale l’aggravante prevista dall’art. 7 d. I. 152/91, in entrambe le forme in c atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzino gli siano essi partecipi di un qualche sodalizio RAGIONE_SOCIALE, siano essi estrane Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, COGNOME, Rv. 218377); e la circostanza aggrava del metodo RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 7 d. I. 13 maggio 1991, n. 152, convertit modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma prim cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell’azione crim ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano a conoscenza dell’impiego del metodo RAGIONE_SOCIALE ovvero l’abbiano ignorato per colpa
o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Rv. 2826 – 02); ancora, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzaz metodo RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 7 d. I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l’esisten un’associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, oss di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettaz della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplic efferati delitti, sicché, una volta accertato l’utilizzo del metodo m l’aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti ne ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmen commesse solo da alcuni di essi. (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, R 285018 – 02).
Quanto alla finalità agevolatrice della condotta, la ordinanza si è confor all’autorevole orientamento secondo il quale la circostanza aggravante dell’ agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo RAGIONE_SOCIALE h soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel r che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolat perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep.2020 Chioccini, Rv. 278734), COGNOME per questo aspetto essendosi fatto corre riferimento al sinallagma illecito stretto dai compartecipi al reato che desti somme all’ambito RAGIONE_SOCIALE degli intranei.
3. Il secondo motivo è fondato.
3.1. Il Tribunale ha confermato la sussistenza delle esigenze cautela l’adeguatezza della misura autocustodiale applicata, censurando le deduzio difensive a riguardo osservando che esse non si confrontano con la dopp presunzione cautelare vigente in materia. Ha poi confermato l’attualità d esigenze, facendo leva sulla gravità delle condotte incentrata sulla trattativa dal ricorrente e dai suoi complici con appartenenti alla criminalità organizzat di raggiungere il suo scopo e ritenendo recessivi – rispetto a tale contes indici offerti dalla difesa. In particolare, quanto al tempo trasCOGNOME dai censurato le deduzioni difensive argomentate senza tener conto della natu qualificata del delitto, della gravità degli addebiti «e, soprattutto, dei verosimilmente perduranti tra l’imprenditore materano e gli esponenti mafiosi s coindagati» ( v. pg. 46, ibidem).
3.2. Ritiene questa Corte che le conclusioni alle quali è pervenuto il gi del riesame non possono essere condivise.
E’ stato già condivisibilmente osservato da Sez. 6, n. 36221 del 2020, n che « se è vero che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, COGNOME
il conCOGNOME esterno in associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE, scatta la presunzi relativa di pericolosità prevista, dall’art. 275 comma 3, cod. proc. pen., in alle esigenze cautelari, in quanto esso integra, pur sempre, una partecipazion reato associativo e, comunque, persegue, quanto meno, “il fine di agevola l’attività” di quel genere di sodalizi (Sez. 6, n. 42922 del 21/10/2010, Lo C Rv. 248801), è altrettanto incontrovertibile che siffatta presunzione, oltre ad carattere relativo, al pari di quella prevista per il reato alla quale conCOGNOME, va giudicata secondo parametri diversi da quelli dettati per l’assoc atteso che l’assenza dell’affectio societatis consente di escludere, in termini certamente meno rigorosi sul piano della relativa valutazione prognostica ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita della consorteria. Considerazioni, queste, che ancor più radicalmente vanno est ai reati aggravati ex art 416-6/5.1 cod. pen.».
Alla condivisibile prospettiva ermeneutica ha dato seguito l’orientamento p volte espresso secondo il quale, in tema di misure cautelari, pur se per i r cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relati sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trasCOGNOME dai fatti contesta luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una e costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamen considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ul condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo ste rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze caut cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023;COGNOME,Rv. 285272;Sez. 6, n. 11735 del 25/ 01/2024,Tavella, Rv. 286202).
3.3. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto insuperata la presunzione caute derivante dalla contestata aggravante non considerando la significativa dista temporale dai fatti – ben oltre cinque anni – e, soprattutto, apodittica affermando in RAGIONE_SOCIALE al ricorrente la decisiva esistenza di «rapporti verosimilme perduranti» con gli esponenti mafiosi, pervero riferiti all’ “imprenditore mater che non si identifica nell’attuale ricorrente e con il quale comunque lo s ricorrente non intrattiene rapporti e, ancora, alla base del giudizio di “e gravità dei fatti” e del correlato giudizio di negativa personalità, ascriven stesso ricorrente un approccio «a esponenti della criminalità organizzata fac RAGIONE_SOCIALE di diversi sodalizi mafiosi» che è privo di riscontro.
La omessa considerazione del significativo lasso temporale dai fatti e apoditticità degli indici assunti a sostegno del mancato superamento de presunzione relativa, conduce all’annullamento della ordinanza impugnata e d quella genetica in relazione alle esigenze cautelari.
L’accoglimento del riCOGNOME in ordine al precedente profilo assorbe la censura sulla adeguatezza della misura adottata.
In conclusione, deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella emessa in data 7 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. Per l’effetto deve essere disposta l’immediata liberazione di NOME COGNOME se non detenuto per altra causa.
Devono essere disposte le comunicazioni di cancelleria di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché quella del 7 febbraio 2024 emessa dal GIP del Tribunale di Bari e per l’effetto ordina l’immediata liberazione di COGNOME NOME se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 11 luglio 2024.