Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48575 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48575 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/02/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME]
Il PG conclude, riportandosi alla requisitoria già depositata, per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO conclude insistendo per l’accoglimento riportandosi ai motivi di ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 10 febbraio 2023 il Tribunale di Reggio Calabria – costituito ai sensi dell’art.309 cod.proc.pen. – ha annullato il titolo caute genetico nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alle contestazioni provvisorie di cui ai capi n. 1 (art. 416 bis cod.pen. in riferimento alla RAGIONE_SOCIALE) e n. 68 (art. 74 dPR n.309/1990), al contempo confermando la misura cautelare personale in riferimento ai fatti contestati al capo n.65 (detenzione di un fucile calibro TARGA_VEICOLO, in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME classe 2000, aggravata dalla modalità di realizzazione mafiosa).
1.1 Quanto al fatto storico oggetto di conferma, il Tribunale ha, in sintesi, ritenuto che:
la gravità indiziaria si desume dal contenuto di alcune conversazioni oggetto di captazione, registrate tra il 18 e il 19 maggio cilel 2020 ;
in particolare da tali conversazioni, in una con le ammissioni rese dallo stesso indagato in sede di interrogatorio (circa la partecipazione economica all’acquisto), si evince che il COGNOME e COGNOME NOME avevano ‘acquistato’ il fucile TARGA_VEICOLO che era in origine di COGNOME NOME classe ’74’ allo scopo di evitare che cadesse nelle mani di una RAGIONE_SOCIALE rivale.
Da qui anche la ricorrenza dell’aggravante, sia pure declinata sotto il profilo del finalismo mafioso e non di quello relativo alle modalità di commissione del fatto. Vengono ritenute sussistenti le esigenze cautelari – anche in ragione della presunzione relativa di loro sussistenza, collegata alla circostanza aggravante – e adeguata la misura in atto.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine alla circostanz aggravante di cui all’art.416bis.1
Nel ripercorrere le fonti di prova, la difesa del ricorrente evidenzia che l particolare finalità sottesa all’acquisto dell’arma (evitare che finisse nelle mani ‘estranei’) viene espressa – nella conversazione captata – da COGNOME NOME e non certo dal COGNOME. Si sostiene pertanto che l’attribuzione di tale
finalismo anche al COGNOME – soggetto che non è stato ritenuto partecipe de RAGIONE_SOCIALE – rappresenta un vero e proprio ‘salto logico’.
Peraltro viene evidenziato come nella contestazione provvisoria la circostan aggravante de qua è declinata sotto il profilo del metodo e non sotto quello finalistico, il che rende ancora più ‘eccentrica’ la motivazione.
2.2 Al secondo motivo si deduce apparenza di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e scelta della misura.
Si sostiene che la motivazione si sia concretizz:ata in mere formule di stile, s valorizzare la ritenuta estraneità del COGNOME al contesto associativo (sia maf che in tema di stupefacenti). I precedenti penali, rievocati nel testo della deci sono risalenti nel tempo e non vi è un concreto apprezzamento della pericolosi attuale, anche in rapporto al momento di commissione del reato (2020).
Quanto alla scelta della misura idonea, si evidenzia che in casi analoghi, tra nel medesimo incidente cautelare (soggetti raggiunti da gravità indiziaria per f diversi dal reato associativo), è stata applicata la misura meno afflittiva arresti domiciliari. Non sono state esposte, si afferma, le ragioni per cu confronti del COGNOME non si è espressa analoga prognosi di auto-osservanza de limiti correlati alla misura degli arresti domiciliari.
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Quanto al primo motivo, va rilevato che la decisione del Tribunale complessivamente intesa – argomenta in modo non illogico circa la ricorrenza della particolare circostanza aggravante di cui all’art.,416bisl.
Ed invero, dando per assodato l’intervento del COGNOME al fine di ottener ‘recupero’ dell’arma, va rilevato che le circostanze di fatto (per come ricost dal Tribunale) depongono per l’urgenza di siffatto recupero, proprio in ragio della necessità di evitare una destinazione dell’arma ‘pregiudizievole’ per la c COGNOME.
In simile quadro, va considerato che l’assenza di gravità indiziaria a caric COGNOME COGNOME COGNOME delitto di partecipazione al sodalizio mafioso – per c argomentata dal medesimo Tribunale – non equivale certo ad una attestazione di totale estraneità a dinamiche relazionali tese ad evidenziare una concr ‘vicinanza’ al gruppo mafioso, ma è frutto di una ponderata considerazione d insufficienza dimostrativa degli ‘indicatori’ emersi nel corso delle indagini. Da
la considerazione, non manifestamente illogica, secondo cui lo stesso COGNOME (che si rese disponibile a finanziare l’acquisto dell’arma) era in condizio conoscere e di condividere la particolare finalità che rendeva urgente il ‘recup dell’oggetto in questione.
Non si tratta, pertanto, di una mera illazione ma di un ragionevole e plausi esame – nella attuale fase procedimentale – dei dati dimostrativi sinora emers Anche la variazione della ‘consistenza’ dell’aggravante (nel senso de valorizzazione del finalismo dell’azione, in luogo del metodo) si sottrae a cens data la necessaria fluidità della contestazione in fase cautelare.
3.2 Quanto al secondo motivo, ne va dichiarata la inammissibilità per genericità Il ricorrente non si confronta in modo adeguato con la sussistenza della ‘dop presunzione relativa’ di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza d misura custodiale (ai sensi dell’art.275 comma :3 cod.proc.pen.), derivante propr dal riconoscimento della predetta aggravante.
Come è stato più volte ribadito negli arresti di questa Corte di legittim presunzione relativa ex lege di sussistenza delle esigenze cautelari (e di adeguatezza della misura custodiale) inverte gli ordinari poli del ragionamen giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la mis cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza pericula libertatis, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, ta smentire, nel caso concreto, l’effetto della presunzione (v. tra le molte Sez 5787 del 21.10.2015, dep.2016, Calandrino) .
Nel caso in esame le allegazioni difensive non risultano prima facie idonee a determinare un effettivo ridimensionamento degli effetti della presunzione legale In particolare non rilevano le diverse valutazioni espresse nei confront coindagati (la cui posizione individuale ben può risultare diversa in rapporto gravità del fatto attribuito o in rapporto al complessivo giudizio sulla personal così come il tempo decorso tra la manifestazione di pericolosità (maggio del 2020 e applicazione del provvedimento cautelare (febbraio del 2023) non è di entità ta da determinare la ineffettività della presunzione ex lege.
Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 cornma iter disp. cod. p roc. pen.
Così deciso in data 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente