Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27375 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 9/1 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza del GIP de Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari i al delitto di scambio elettorale politico-mafioso (capo 3), confermando la stessa relazione al delitto di detenzione, porto in luogo pubblico e ricettazione di arma sparo (capo 8).
Il ricorso si fonda su tre motivi di impugnazione:
1.1. Violazione di legge e vizio dì motivazione, anche sotto il profilo del travisa prova, in ordine al significato attribuito ai risultati dell’unica conversazione int quale si fondano i riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, nel corso della qual discuteva con i figli di un’arma lontana da loro, che non aveva mai visto, ta ipotizzava di verificarne le caratteristiche su Internet.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata aggrava all’art. 416 bis 1 cod. pen., fondata sul mero fatto che l’arma era COGNOME dispo famiglia COGNOMECOGNOME alla quale si era rivolto il proprietario del fucile. L’aggravante si un equivoco, per essere stato ritenuto il COGNOMECOGNOME COGNOME indagato né condannato per ass mafiosa, un affiliato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di una mera parentela con gli a indicati quali affiliati all’omonima cosca, pur in assenza di rapporti con questi.
1.3. Vizio dì motivazione in ordine alle esigenze cautelari, riconosciute dall’ordin alcuna giustificazione in termini di attualità e concretezza.
Con requisitoria scritta del 22/3/2024 il AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto i del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento, per l’inammissibilità del primo e del ter e l’infondatezza del secondo.
Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile perché volto a prosp diversa valutazione di circostanze già esaminate dal Tribunale del riesame (Sez. 2, del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628), che h adeguatamente conto del riconoscimento dei gravi indizi della colpevolezza del Pul ordine al delitto di detenzione, porto in luogo pubblico e ricettazione di arma comune evidenziando che il 27/11/2020 in uno stabile disabitato nelle vicinanze dell’abit ricorrente veniva rinvenuto un fucile con matricola abrasa del quale una settimana
proprietario aveva denunciato il furto, il 20/11/2020 e, contestualmente alla denunci del proprietario aveva attivato una sorta di indagine privata, rivolgendosi proprio per scoprire gli autori del furto e recuperare le armi che asseriva erano state sot cassaforte.
L’ordinanza impugnata riferisce, nel dettaglio, alcune conversazioni intercet ricorrente ed i figli, che ipotizzavano che l’arma in questione fosse stata denunciante proprio da uno dei suoi figli ed in epoca precedente a quella indi denuncia e parlavano anche di un Kalashnikov e di un fucile a pompa. Da tali conversa Tribunale ha desunto la piena disponibilità dell’arma da parte del COGNOME e dei f anche che il ricorrente sollecitava gli altri a spostarla dal luogo ove era custodi che venisse ritrovata, e suggeriva un nuovo nascondiglio e la necessità di appo modifica all’arma.
Senza incorrere in vizio logico alcuno, sulla base di tali elementi l’ordinanza im riconosciuto gravi indizi di una consapevole compartecipazione del ricorrente COGNOME COGNOME detenzione e COGNOME ricettazione dell’arma poi rinvenuta nei pressi della sua risultando dalle intercettazioni che lo stesso partecipava anche all’occultamento consigliando insistentemente di spostarle dai nascondigli e fornendo suggerimenti celarle nel terreno, rivestendole con una busta di plastica per evitare che si ba anche l’invito rivolto ai figli di spostare proprio l’arma di cui si tratta in alt stato interpretato come compartecipazione alla sua custodia e detenzione.
A fronte di tale ragionevole interpretazione delle conversazioni intercettate nell’ordinanza, ogni prospettazione di una diversa interpretazione delle stesse inammissibile, in quanto si risolve in una mera censura di merito.
E’ principio ormai consolidato COGNOME giurisprudenza di questa Corte di legittimità di intercettazioni telefoniche, infatti, che costituisce questione di fatto, rimess competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del conte conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse so (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389).
Il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il riconoscimento della gravit anche in ordine alla contestata aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen., è i potendosi ritenere determinante il rilievo che l’ordinanza non specifichi se il ricorr dei suoi figli sia affiliato al RAGIONE_SOCIALE, atteso che l’agevolazione mafiosa è sta sul rilievo che il prestigio criminale e l’egemonia del sodalizio sul territorio ven rafforzata dal riconoscimento alla famiglia del COGNOME di quello che l’ordinanza def sorta di potere “para-statale” di controllo sulla circolazione delle armi
riconoscimento non illogicamente ravvisato anche nel sol fatto che il derubato si ri COGNOME per il recupero dell’arma rubata.
Anche l’ultimo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, in quan riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod. pen. consegue la pr relativa di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., e l’ordinanza impugnata, senza i vizio logico alcuno, ha riconosciuto che, a fronte della gravità della condotta, r pressante interesse del COGNOME all’occultamento di armi, soltanto l’età avanzata de consentiva di ritenere in qualche modo affievolite le esigenze predette, tali comunque necessaria una misura custodiale, ma da consentire quella degli arresti domi evidentemente riconoscendo al ricorrente capacità di autocustodìa.
Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Pres ente