Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37858 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità dei ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO che, in difesa di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, chiede
l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 1 dicembre 2023, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 22 novembre 2022 nei confronti di NOME COGNOME -alla pena di anni due, mesi sei ed euro 3.500,00 di multa, applicata quale continuazione di quella già inflitta con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/4/2019, irrevocabile il 30/9/2019- e di NOME COGNOME -alla pena di anni due, mesi otto ed euro 6.000,00 di multa- in relazione al reato di cui agli artt. 10 e 12 L. 49 del 1974 e 416 bis.1 cod. pen.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, in concorso anche con NOME COGNOME e NOME COGNOME ora non ricorrenti, sono stati rinviati a giudizio e condannati per la detenzione di
fucile d’assalto, arma da guerra atta all’impiego, e delle relative munizioni. Reato aggravato dall’essere stato commesso per favorire e agevolare l’attività del RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME, operante in Castellammare di Stabia.
All’esito del processo di primo grado il Tribunale ha fondato l’affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, sulle modalità di rinvenimento dell’arma (custodita in un sottoscala di una casa nella disponibilità degli imputati) e per il reperimento di alcune impronte papillari sul buste nelle quali era occultata l’arma.
Gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno comunque ammesso di avere detenuto l’arma.
Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello gli attuali ricorrenti che hanno dedotto rispettivamente.
NOME COGNOME:
-l’esclusione dell’aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen.;
-l’esclusione della contestata e ritenuta recidiva reiterata;
-una diversa determinazione della pena a seguito di una differente quantificazione degli aumenti applicati in continuazione.
NOME COGNOME:
-la ritenuta utilizzabilità dell’attività di esaltazione delle impronte papillari rinv su una delle buste nelle quali era custodita l’arma, ciò sul presupposto che si sarebbe dovuto procedere con le forme di cui all’art. 360 cod. proc. pen. in quanto una volta effettuata l’operazione le impronte non sono più utilizzabili o comunque questa specifica attività non è più utilmente ripetibile e verificabile;
-la ritenuta riferibilità dell’arma alla disponibilità del ricorrente poiché il reperimento di una unica impronta su di una busta, quella esterna, oggetto nella sostanza neutro’, non sarebbe sufficiente a ritenere che lo stesso fosse consapevole di quanto detenuto, ciò anche senza considerare che l’impronta avrebbe potuto essere stata lasciata sulla busta, oggetto di uso comune, prima che vi fosse inserita l’arma;
-la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.;
-il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.
La Corte d’appello ha ritenuto infondati tutti i motivi di impugnazione e, evidenziato nello specifico che le impronte papillari sono utilizzabili poiché l’attività di esaltazione d stesse è da considerarsi come attività materiale e urgente, ha considerato corretto e coerente il percorso logico complessivamente seguito dal primo giudice la cui sentenza ha così confermato.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, in due distinti atti, hanno dedotto i seguenti motivi.
3.1. Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per NOME COGNOME.
Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell’agevolazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Nel primo motivo la difesa rileva che il giudizio della Corte territoriale quanto all’aggravante sarebbe il fr di un travisamento, costituito dall’avere ritenuto che la condotta fosse in qualche modo riferibile o comunque inserita nello stesso contesto relativo alla condanna del ricorrente per associazione a delinquere di stampo mafioso. La partecipazione dello stesso al RAGIONE_SOCIALE si sarebbe infatti conclusa nell’anno 2005 e dopo il ricorrente si sarebbe anche trasferito in Nord Italia per evitare contatti con la criminalità organizzata. Sotto altro profilo, po Corte non avrebbe adeguatamente considerato che la detenzione di un’arma, sebbene da guerra, si inserisce anche in altri contesti criminali, come reati in materia di stupefacen che nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata, ciò considerato che non risulterebbero contatti attuali, se non quelli terminati circa quindici anni prima, con il RAGIONE_SOCIALE.
Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere a una specifica censura che era stata sollevata con i motivi di appello. Nell’impugnazione, infatti, si era evidenziato che il precedente reato era stat commesso nell’anno 2017 quando invece avrebbe dovuto farsi riferimento alla sentenza n. 2873/2019 emessa dalla Corte di appello di Napoli e irrevocabile nell’anno 2020, né, d’altro canto, la recidiva infraquinquennale può essere applicata facendo riferimento alle altre condanne, tutte risalenti a un decennio. La motivazione sul punto sarebbe inesistente.
iii. Violazione di legge in relazione agli artt. 81, comma 4, cod. pen. e 597 cod. proc. pen. con riferimento all’aumento applicato in continuazione. Nel terzo motivo la difesa rileva che l’aumento della pena sarebbe stato calcolato erroneamente dal primo giudice, come un terzo della pena complessivamente calcolata per tre reati invece che per quello più grave (due anni e sei mesi ed euro 3.500,00 di multa invece che un anno e tre mesi) e che poi il giudice di appello reiterato l’errore o, meglio, lasciando la stessa pena, pari doppio del minimo, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius.
3.2 Avvocato NOME COGNOME per NOME COGNOME.
Violazione di legge in relazione all’art. 360 cod. proc. pen. quanto alla mancata applicazione del modello procedinnentale previsto per gli accertamenti tecnici irripetibili all’attività di esaltazione delle impronte papillari sui sostegni utilizzati per il confezionamento dell’arma. Nel primo articolato motivo la difesa evidenzia che non tutte le attività necessarie al rilevamento e alla verifica delle impronte sono qualificabili com urgenti e come materiali, per cui si possa procedere ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen.,
come evidenziato dalla Corte territoriale e dalla giurisprudenza precedente. Secondo la difesa l’attività di esaltazione delle impronte, non urgente e non indifferibile, come anche risulta dal caso di specie in cui è stata effettuata il 21 luglio 2021 su delega del pubbli ministero, infatti, sarebbe un’operazione probatoria di tipo pieno, per giunta non più utilmente ripetibile una volta che è stata effettuata. A ben vedere, quindi, questa, considerata l’analogia delle attività, non sarebbe equiparabile al prelievo che si effettua con il c.d. stub quanto, piuttosto, sarebbe equiparabile all’esame elettrolitico che si effettua per identificare i numeri di telaio, per il quale si applica pacificamente la disciplina dell 360 cod. proc. pen.
ii. Vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, anche quanto alla ritenuta esistenza di un unico gruppo criminale al quale partecipavano tutti gli imputati o, comunque, estraneità a tale gruppo del ricorrente. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il ragionamento seguito dalla Corte territoriale quanto alla ritenuta riferibili anche al ricorrente dell’arma sarebbe errato. Sul punto, infatti, diversamente da come ritenuto, non sarebbe sufficiente il reperimento di un’unica impronta di NOME COGNOME su di una busta, quella nera più esterna. Ciò in quanto la busta sarebbe un oggetto di uso comune per cui non sarebbe applicabile il principio enucleabile dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal giudice di merito sul punto. Sotto altro profilo, poi, la motivazi quanto alla ritenuta esistenza e partecipazione del ricorrente a un gruppo criminale con gli altri imputati sarebbe carente e questo anche con riferimento alla credibilità del collaboratore di giustizia COGNOME, la cui attendibilità non sarebbe stata oggetto di effettiva e concreta verifica.
iii. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. Nel terzo motivo la difesa rileva che la motivazione sul punto sarebbe il frutto di un duplice travisamento in quanto a questa si sarebbe arrivati sulla base della ritenuta sussistenza dell’aggravante a carico di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, nonché delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, circa il ruolo che NOME avrebbe avuto nel RAGIONE_SOCIALE. Questi dati, infatti, sarebberinconsistenti riguardo al reato oggetto dell’attu processo in quanto si riferirebbero a situazioni comunque concluse nell’anno 2005 e non si terrebbe in alcuna considerazione che NOME COGNOME ha cambiato vita, anche trasferendosi in Piemonte. Ragioni queste per cui l’arma, al più, poteva agevolare le condotte criminose commesse negli anni 2017 e seguenti, quelle cioè in materia di stupefacenti, estranee al contesto RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
iv. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. Nell’ultimo motivo la difesa censura il diverso trattamento riservato all’attuale ricorrente per il quale non è stato tenuto in alcun conto lo stato di incensuratezz (invece considerato per NOME) e la condotta collaborativa tenuta facendo
acquisire numerosi atti di indagine (invece valorizzata per NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno ammesso gli addebiti).
In data 6 giugno 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte, da valere come memoria in caso di trattazione orale, con le quali il AVV_NOTAIO chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono complessivamente infondati.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell’agevolazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce alla logicità e congruità della motivazione, è infondata.
La Corte territoriale, la cui motivazione si fonde e integra con quella del giudice di primo grado, ha risposto in termini puntuali e adeguati alla medesima censura, già sollevata con l’atto di appello.
Nella sentenza impugnata, con il riferimento alla circostanza che il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., commesso sino all’anno 2005, ed è stato coinvolto in un agguato mafioso ai danni di NOME COGNOME nell’anno 2017, infatti, ha dato conto della storica militanza dell’imputato nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ne(12. (. 9) evidenziatt in termini adeguati le ragioni per le qualiVria concluso nel senso che la detenzione dell’arma era finalizzata ad agevolare il medesimo RAGIONE_SOCIALE. Ciò anche tenuto conto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in ordine al fatto che il ricorrente fa costante utilizzo di armi (cfr. sul punto anche la sentenza di primo grado alle pagine 9 e 10).
Né, d’altro canto, come coerentemente evidenziato dalla Corte territoriale, appare decisivo in senso contrario il trasferimento dell’imputato al Torino, peraltro avvenuto in regime detentivo.
2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. La doglianza è infondata.
La Corte di appello, rispondendo alla medesima censura contenuta nell’atto di appello, ha dato conto degli elementi posti a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità sociale e di una più intensa colpevolezza (Sez. 3, n. 30591 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283414 – 01; Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 267685 – 01).
Sul punto, infatti, appare corretto e coerente il rinvio a quanto indicato nella sentenza di primo grado, dalla quale risulta che il ricorrente è gravato da numerosi e gravi precedenti penali e che, da ultimo, è stato condannato, con sentenza pronunciata nell’anno 2019, per il reato di lesioni aggravate e detenzione e porto di arma, commesso il 19 settembre 2017, cioè meno di cinque anni prima di quello oggetto dell’attuale processo che, quindi, è nel quinquennio.
Ciò anche considerato, peraltro, che «ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come “dies a quo” non già la data di commissione dell’ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto» (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, 281860 – 01).
2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 81, comma 4, cod. pen. e 597 cod. proc. pen. con riferimento all’aumento applicato in continuazione.
Anche tale doglianza è infondata.
All’esito del processo di primo grado il Tribunale ha quantificato l’aumento applicato per il reato oggetto dell’attuale processo in continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 16 aprile del 2019 in anni due e mesi sei ed euro 3.500,00 di multa.
A fronte di tale quantificazione la difesa ha proposto appello sostenendo che l’aumento era stato calcolato in modo errato in quanto era superiore a quello minimo previsto dall’art. 81, comma 4, cod. proc. pen., pari a un terzo della pena complessiva inflitta con la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che il primo giudice aveva indicato di voler applicare.
La Corte territoriale ha risposto evidenziando che l’art. 81, comma 4, cod. pen. prevede che un terzo sia la misura minima dell’aumento applicabile e che il giudice, ove lo ritenga congruo, può applicare, come avvenuto nel caso di specie, una pena in continuazione maggiore. Ragione questa per la quale ha confermato la sentenza di primo grado.
La difesa, ora, nei motivi di ricorso, deduce la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. rilevando che il giudice di appello, ritenendo che la pena applicata in continuazione era superiore a un terzo, avrebbe, nella sostanza, quantificato l’aumento in termini peggiorativi per l’imputato.
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Il ragionamento seguito dal ricorrente prende le mosse da un presupposto errato e la censura è infondata.
Il primo giudice, infatti, si è limitato a ribadire che l’art. 81, comma 4, cod. pe prevede che nei casi in questo disciplinati l’aumento di pena non può essere inferiore a un terzo e, diversamente da quanto indicato dalla difesa, non lo ha poi quantificato in questo modo ma, più semplicemente, lo ha determinato in due anni e mesi sei ed euro 3.500,00 (cfr. pag. 13 sentenza di primo grado), pena superiore a un terzo di quella base ma comunque compresa nei limiti stabiliti dalla norma (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 – 01; Sez. 3, n. 19496 del 24/09/2015, dep. 2016, Carambia, Rv. 266791 – 01).
Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione della Corte territoriale, secondo la quale la pena inflitta in continuazione appare congrua e non può essere ridotta, risulta corretta e, esclusa qualsivoglia violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., non è sindacabile in questa sede.
3. Ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
3.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 360 cod. proc. pen. quanto alla mancata applicazione del modello procedimentale previsto per gli accertamenti tecnici irripetibili all’attività di esaltazione delle imp papillari sui sostegni utilizzati per il confezionamento dell’arma.
La doglianza è manifestamente infondata.
Sulla questione, già posta nel corso dei primi due gradi di merito, la Corte territoriale si è conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, per la qu le attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari sono operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale che, per tale motivo, sono ricomprese nella disciplina di cui all’art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 cod proc. pen. che, diversamente, presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica e, pertanto, impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlat garanzie difensive (così Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, COGNOME, Rv. 280907 – 01 alle cui considerazioni integralmente si rinvia; Sez. 4, n. 6412 del 24/1/2019, COGNOME, Rv. 275196 – 01; Sez. 2, n. 45751 del 8/9/2016, COGNOME, Rv. 268165 – 01; Sez. 6, n. 10350 di 6/2/2013, COGNOME, Rv. 254589 – 01; Sez. 4, n. 38544 del 25/6/2008, COGNOME, Rv. 241022 – 01; Sez. 1, n. 45437 del 30/11/2005, COGNOME, Rv. 233345 – 01; Sez. 5, n. 9998 del 21/1/2003, COGNOME, Rv. 226153 – 01; Sez. 1, n. 23156 del 9/5/2002, COGNOME, Rv. 221621 – 01).
Come più volte ribadito, infatti, l’attività operativa di prelievo di campioni, compresa la sua propaggine necessaria qual è l’attività di individuazione dell’oggetto da esaminare, attraverso operazioni di esaltazione chimico-fisica delle impronte, si risolve in un’attività che si connota, certo, per l’adozione di tecniche elaborate e complesse, ma rimane pur sempre nell’ambito della fase di prelievo e messa in sicurezza del reperto, attività quest’ultima che, sebbene possa assumere carattere di irripetibilità, non è coperta dalle garanzie procedimentali previste dall’art. 360 cod. proc. pen., in combinato disposto con il precedente art. 359, per gli accertamenti irripetibili, le quali si riferiscono – app – all’accertamento probatorio, all’esame sul reperto, che nel caso di specie è costituito dall’impronta esaltata.
L’attività di esaltazione delle impronte digitali, mediante tecniche anche complesse che utilizzano diverse metodologie e prodotti chimici per la loro individuazione e la successiva evidenziazione e fissazione, d’altro canto, costituisce una fase prodromica all’accertamento tecnico-comparativo e rientrante nelle operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto, sicché non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili (in questi termini Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, NOME, Rv. 280907 – 01).
Ciò in analogia, come evidenziato nelle pronunce citate, con quanto avviene in materia di prelievo di campioni di polvere da sparo, con “stub” o “tampone”, che sono pacificamente prodromici all’effettuazione di accertamenti tecnici ma non sono identificabili con questi ultimi, per cui, pur essendo irripetibili, le attività di prelievo non richie alcuna partecipazione difensiva (Sez. 1, n. 45437 del 30/11/2005, COGNOME, Rv. 233345; Sez. 5, n. 9998 del 21/1/2003, COGNOME, Rv. 226153; Sez. 1, n. 23156 del 9/5/2002, COGNOME, Rv. 221621) perché l’attività tecnica cui fanno riferimento gli articoli 359 e 360 cod. proc. pen. è quella, successiva, cioè quella dell’esame delle particelle prelevate per cui è per questo esame che si porrà il problema della ripetibilità o meno (ancora Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, COGNOME, Rv. 280907 – 01).
Sotto tale profilo il paragone della difesa con l’esame elettrolitico che si effettua pe identificare i numeri di telaio è inconferente.
In tale caso, infatti, l’attività non è quella materiale di prelevare campioni, come quelli di polvere da sparo, o di esaltare reperti, come per le impronte digitali, ma è costituita da un’operazione che ha la natura dell’analisi ovvero dell’accertamento tecnico al quale, per tale ragione, si applica la disciplina prevista dall’art. 360 cod. proc. pen.
3.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, anche quanto alla ritenuta esistenza di un unico gruppo criminale al quale partecipavano tutti gli imputati o, comunque, riguardo all’estraneità a
tale gruppo del ricorrente, ciò anche considerato che la credibilità del collaboratore di giustizia COGNOME non sarebbe stata oggetto di effettiva e concreta verifica.
La doglianza è infondata.
La Corte territoriale, anche integrando la sentenza di primo grado, ha fornito una risposta adeguata e coerente alla medesima critica formulata nell’atto di appello.
Sul punto specifico, infatti, nella sentenza impugnata si dà specifico conto del criterio di valutazione utilizzato circa il rilievo dimostrativo da attribuire all’im digitale rinvenuta sulla busta nera, quella esterna dell’involucro, e si fa riferimento al fa che tale elemento costituisce comunque idoneo riscontro alle specifiche e puntuali dichiarazioni rese dal collaboratore NOME COGNOME proprio in ordine alla detenzione del fucile, poi effettivamente rinvenuto.
Il percorso così seguito dalla Corte di appello è corretto e non è sindacabile in questa sede.
Il riferimento contenuto nella sentenza al principio di diritto enucleato da Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795 – 02 per cui «in tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficie prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un’eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest’ultimo» è pertinente.
In assenza di una concreta e specifica spiegazione circa la presenza dell’impronta del ricorrente sulla busta, peraltro insieme a quelle degli altri soggetti che hanno ammesso la propria responsabilità, infatti, è da sola sufficiente ai fini dell’affermazion responsabilità.
A ciò si aggiunge poi l’ulteriore e concludente considerazione per cui l’impronta è comunque un elemento di riscontro, concreto e individualizzante, delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia la cui attendibilità, esclusa la generica affermazione secondo la quale non sarebbe stata verificata la credibilità dello stesso, non è stata smentita da alcun elemento concreto, né lo stesso ricorrente ha indicato le ragioni per cui la specifica dichiarazione relativa alla detenzione del fucile non debba essere ritenuta attendibile (con riferimento ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e c la possibilità, comunque, dell’utilizzabilità frazionata delle stesse cfr., tra le tante, Sez n. 38266 del 18/4/2023, Biancolella, n.m.).
3.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.
La doglianza è infondata.
Anche in ordine alla sussistenza dell’aggravante la Corte territoriale ha fornito una risposta adeguata e coerente alle censure contenute nell’atto di appello, ora reiterate.
Nella motivazione resa sul punto, infatti, i riferimenti al contesto familiare caratterizzato dalla partecipazione, pure se risalente nel tempo, dei fratelli al cla RAGIONE_SOCIALE e, soprattutto, alla circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a misura cautelare in relazione al reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990 per la gestione di una piazza di spaccio di stupefacenti operativa nel comune di Castellammare di Stabia, sono idonei a dare conto della sussistenza dei presupposti dell’aggravante contestata, costituiti dall’esistenza dell’associazione di tipo mafioso e dalla consapevolezza che l’arma era detenuta nell’interesse della stessa.
3.4. Nel quarto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen.
La doglianza è manifestamente infondata.
La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale ex artt. 1 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest’ultimo della gravità del fatto ascritto all’imputato e alla personalità dello stesso, anche attinto da un’ordinanza cautelare per gravi reati in materi di stupefacenti.
Le censure mosse a tale percorso argomentativo che risulta lineare, sono prive di effettiva consistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen., d’altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 NOME, RV. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, RV. 248244 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/ 2008, COGNOME, RV 242419 – 01).
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il dinieg delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. Senza che lo stato d’incensuratezza pregressa assuma, per espressa previsione di legge (art. 62-bis, ultimo
comma, cod. pen.), rilievo dirimente ovvero che possa avere rilievo la differente conclusione cui lo stesso giudice è pervenuto con riferimento ad altri imputati, diversa risultando la situazione personale di ognuno dei concorrenti nel reato, ciò anche a prescindere dalla condotta processuale tenuta.
Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 giugno 2024
Il Consiglierg estensore
•RTE SUPREMA DI CASSAZIONE