Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25235 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25235 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Napoli, parzialmente accogliendo l’appello proposto da NOME COGNOME, ha rideterminato in anni 3 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa la pena inflitta all’imputata, riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 10 e 12 legge n. 497 del 1974 per avere, in concorso con NOME COGNOME, per il quale si è proceduto separatamente, detenuto presso la sua abitazione e portato in luogo
pubblico una pistola di marca e calibro imprecisati. E’ stata riconosciuta l’aggravante del metodo e dell’agevolazione mafiosa
Secondo i giudici del merito, l’ipotesi di accusa risulta accertata, con il necessario livello di certezza, sulla scorta della convergenza tra il contenuto della conversazione intercettata in data 9 aprile 2013 e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME. Quest’ultimo, in sintonia con il dialogo intercettato, riferito di avere ricevuto al momento della scarcerazione, avvenuta il 25 maggio del 2014, una pistola messa a disposizione da NOME COGNOME ma a lui personalmente consegnata da NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME. Più sentenze definitive di condanna hanno accertato l’esistenza e l’operatività nel territorio di Barra San Giovanni del RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE / RAGIONE_SOCIALE per conto del quale, nel periodo di interesse, operavano NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso la sentenza ricorre NOME COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di detenzione e porto di arma da fuoco aggravato ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen.
Secondo .4 ricorrente, la sentenza impugnata, senza dare risposte alle specifiche doglianze dedotte nell’atto di appello, ha mantenuto l’affermazione di responsabilità seguendo un percorso argonnentativo illogico ed incompleto che non tiene conto della valutazione del giudice della cautela, che aveva ritenuto il quadro indiziario insufficiente al punto da rigettare la richiesta di applicazione della misura cautelare. Ha, infatti, valorizzato in chiave accusatoria le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, trascurando che la difesa, attraverso la produzione del verbale di perquisizione allegato al ricorso per la sua autosufficienza, aveva dimostrato il mancato rinvenimento presso l’abitazione dell’imputata di armi, che, invece secondo le indicazioni del chiamante in correità, avrebbero dovuto essere custodite in quel luogo. Ha attribuito valenza accusatoria ad una delle conversazioni intercettate, anche se la stessa non contiene riferimenti espliciti alla disponibilità di pistole o armi da fuoco da parte dell’imputata e, più radicenon consente nemmeno di individuare il giorno, il luogo o altri eventi concreti dimostrativi della condotta contestata nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità
Quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte distrettuale si è limitata a richiamare per relationem la motivazione della sentenza appellata senza rispondere in modo puntuale alle singole doglianze prospettate nell’atto di appello.
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L’aggravante, in ogni caso, è stata ritenuta sussistente nonostante sia rimasto accertato che l’imputata non era collegata a sodalizi criminali, se non per legami di parentela.
Del tutto trascurata è stata la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa secondo cui l’arma apparteneva a soggetti diversi dalla ricorrente.
Non sono stati indicati gli elementi probatori da cui è stato desunto l’utilizzo in concreto del metodo mafioso o la finalità agevolativa in favore del RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, determinata ingiustificatamente in misura superiore al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo, oltre a contestare genericamente l’interpretazione del significato attribuito dalle sentenze di merito alle conversazioni intercettate, senza neanche prospettare un’interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito e, soprattutto, indicare nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, un travisamento della prova che ricorre qualora “il giudice di merito abbia indicato il contenuto della conversazione in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile” (cfr. ex plurimis Sez. 3, n. 6722 de 21/11/2017, dep.2018, COGNOME, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 – 01), evidenzia presunte criticità del percorso argonnentativo in realtà non riscontrabili.
La Corte territoriale, nel rispondere puntualmente ai rilievi difensivi, ha evidenziato che la piattaforma probatoria acquisita, esaminata nella sua complessità, era dimostrativa dell’incolpazione.
Le dichiarazioni di NOME COGNOME – specifiche e dettagliate, avendo il collaboratore riconosciuto in fotografia l’odierna ricorrente ed attribuito alla stessa condotte personalmente osservate e non frutto di confidenze -pur riferite ad un lasso temporale diverso rispetto a quello in contestazione corroboravano la dimestichezza della NOME con le armi. Il propalato, in questa prospettiva, costituiva una rassicurante conferma dell’interpretazione accusatoria sia delle conversazioni in cui la stessa NOME, parlando con più interlocutori, aveva ripetutamente alluso alla disponibilità di oggetti indicati con il termine criptico di “cose” sia a conversazione in cui era stato il marito ad indicare l’imputata, senza giri di parole
ma in modo esplicito, come persona che stava imparando, grazie a lui, a sparare e che ormai, nel corso delle esercitazioni, riusciva ad impugnare la bene pistola, sia pure utilizzando non una mano sola ma due mani. Né in senso contrario poteva attribuirsi rilievo dirimente all’esito, favorevole all’imputata, della perquisizio domiciliare eseguita nel maggio 2014. Il collaboratore COGNOME aveva, infatti, riferito che la pistola consegnatagli dalla COGNOME non era stata rinvenuta durante le ricerche presso l’abitazione della NOME perché abilmente occultata dietro un armadio.
Altrettanto plausibile, oltre che giuridicamente ineccepibile, è la motivazione posta a sostegno del riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
Costituisce affermazione condivisa dal Collegio (cfr. Sez. 6, n. 11352 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284471 – 01; Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, COGNOME, Rv. 284199 – 02), quella secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, la finalità agevolatrice perseguita dall’autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della diluizione della aggravante nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l’attività dell’associazione mafiosa e della consapevolezza dell’ausilio prestato al sodalizio.
In sintonia con tali premesse ermeneutiche, la sentenza impugnata ha rimarcato, confrontandosi con le deduzioni contrarie della difesa, che l’odierna ricorrente, come si evince dalla convergenza delle conversazioni intercettate e delle accuse rivolte dal collaboratore COGNOME, deteneva la pistola quale depositaria per conto del gruppo, di cui il marito era un esponente di vertice, ed era pienamente consapevole che la sua condotta era strumentale al rafforzamento della capacità operativa e di controllo del territorio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al punto da esercitarsi con l’arma, sotto a guida del coniuge nonché associato, in modo da acquisire la preparazione necessaria per utilizzarla personalmente, qualora fosse stato necessario al raggiungimento degli scopi del gruppo mafioso, la cui esistenza ed operatività nel periodo di interesse è ampiamente dimostrato dalle sentenze irrevocabili di condanna.
2.2. Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità perché interamente versato in fatto e privo di reale confronto critico con la motivazione.
Alla Corte territoriale che ha giustificato il rigetto della richiesta riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con la gravità del fatto e la personalità negativa dell’imputata, desunta dalle conversazioni intercettate, e che, sia pure rideterminando la pena infitta in primo grado, ha apprezzato come congrua una misura superiore al minimo edittale, in ragione degli elementi fattuali ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti generiche e alla pena sospesa, la
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difesa continua ad opporre, peraltro genericamente, la sussistenza di elementi favorevoli, come lo stato di incensuratezza e la cessazione del rapporto matrimoniale con NOME COGNOME, già ritenuti non sufficienti anche perché non adeguatamente dimostrati.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 13 Marzo 2024.