Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11179 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11179 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata relativamente all’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., assorbiti i restanti motivi sul trattamento sanzionatorio, e di dichiarare inammissibili i ricorsi nel resto.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 febbraio 2025 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che – per
quanto qui di interesse – aveva condannato COGNOME NOME alla pena di due anni di reclusione per il reato di tentata violenza privata e COGNOME NOME alla pena di un anno di reclusione per il reato di percosse, entrambi i delitti aggravati dalla circostanza di avere commesso il fatto «avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. e segnatamente della forza di intimidazione derivante dall’esistenza, notorietà e operatività del clan camorristico capeggiato da COGNOME NOME, operante nella zona di COGNOME-Agnano».
Entrambi gli episodi si inserirebbero in un’unitaria operazione criminale finalizzata a ottenere la disponibilità dell’alloggio occupato, seppur abusivamente, dai coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME.
COGNOME, in concorso con COGNOME NOME (imputato in separato procedimento), si sarebbe recato presso l’abitazione di COGNOME NOME, accedendovi con prepotenza e senza alcun invito, e avrebbe prospettato alla donna gravi conseguenze se lei e il marito non avessero lasciato l’alloggio occupato, sito all’interno del INDIRIZZO INDIRIZZO.
NOME, in concorso con NOME COGNOME (imputato in separato procedimento), avrebbe percosso NOME con calci e pugni e con l’uso di una mazza di legno.
Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di motivazione.
Sostengono che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di primo grado, si sarebbe limitata a recepirne integralmente le conclusioni, omettendo qualsiasi autonoma valutazione delle circostanze dedotte dagli imputati e dalla difesa.
La Corte di appello avrebbe adottato un approccio meramente adesivo, rinviando «per relationem» alla motivazione del Tribunale, senza confrontarsi in modo critico con le censure sollevate dalla difesa. In particolare, avrebbe ignorato la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dagli imputati, che avevano attribuit le condotte contestate a una degenerazione di rapporti di vicinato, caratterizzati da reciproche provocazioni e aggressioni. Inoltre, non avrebbe svolto alcun vaglio critico sull’attendibilità delle persone offese, le cui dichiarazioni sarebbero stat assunte senza considerare il loro diretto interesse nel procedimento, derivante dalla loro costituzione di parte civile e dalla posizione di occupanti abusivi dell’immobile oggetto del contendere.
2.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen.
I ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l’aggravante mafiosa, senza fornire una motivazione adeguata. Si sarebbe limitata a recepire integralmente le valutazioni del giudice di primo grado, senza confrontarsi in modo critico con le argomentazioni difensive volte a escludere la sussistenza dell’aggravante. In particolare, non avrebbe fornito alcun chiarimento in merito alla decisione di discostarsi da altre sentenze, relative agli imputati coinvolti nei medesimi fatti e giudicati con rito alternativo, nei confron dei quali tale aggravante sarebbe stata esclusa.
Secondo i ricorrenti, mancherebbe «qualsivoglia prova che l’apporto degli odierni ricorrenti sia stato prestato con la consapevole volontà di agevolare un’associazione criminale o con la consapevole volontà di servirsi della forza intinnidatrice della stessa».
2.3. Con un terzo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 99 cod. pen.
Contestano l’applicazione della recidiva ad COGNOME NOME, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare genericamente i precedenti penali dell’imputato, senza procedere ad alcuna valutazione concreta circa la sussistenza dei presupposti sostanziali richiesti per l’applicazione della recidiva.
2.4. Con un quarto motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
Sostengono che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento era stato chiesto in misura prevalente rispetto alla recidiva.
2.5. Con un quinto motivo, deducono il vizio di motivazione.
Sostengono che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla «mancata concessione dei benefici di legge». La Corte di appello avrebbe confermato le pene inflitte in primo grado, senza indicare i criteri adottati né fare riferimento agli elementi di cui all’art. 133 c pen. Non avrebbe, inoltre, fornito alcuna spiegazione circa la mancata sospensione condizionale della pena.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, relativamente all’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., assorbiti i restanti motivi sul trattamento sanzionatorio, e d dichiarare inammissibili i ricorsi nel resto.
AVV_NOTAIO, per gli imputati, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere rigettati.
1.1. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile.
Con esso, i ricorrenti hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alla categoria del vizio di motivazione, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifestAgicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a sindacare le valutazioni di merito e la ricostruzione dei fatti operate dalla Corte di appello (cfr Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato come «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME).
Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ip accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione, ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Va, al riguardo ribadito che, «nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935).
Va, inoltre, rilevato che risulta manifestamente infondata la censura con la quale i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire la sentenza di primo grado e avrebbe omesso di valutare l’attendibilità delle
persone offese. Il giudice di secondo grado, invero, ha effettuato autonome valutazioni, collegate ai motivi di appello, e ha adeguatamente vagliato le dichiarazioni rese dalle persone offese e dai testi (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Va rilevato che il Tribunale aveva motivato in maniera ampia in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., evidenziando che i due fatti contestati erano parte di una vicenda evidentemente unitaria, nella quale si era «palesemente estrinsecata la capacità intimidatoria derivante dall’operatività dell’organizzazione malavitosa RAGIONE_SOCIALE sul territorio di COGNOME-Cavalleggeri d’Aosta». Il giudice di primo grado aveva chiarito anche le ragioni per le quali riteneva di «doversi discostare dalle valutazioni operate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nella sentenza di condanna degli imputati COGNOME COGNOME e COGNOME NOME» (in ordine ai fatti oggetto del presente procedimento): «con specifico riferimento alla ritenuta insussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., all’esito della più ampia ed approfondita conoscenza dei fatti derivante dall’espletata istruttoria dibattimentale – che ha evidenziato l’esercizio di una crescente pressione intimidatoria nei confronti dei coniugi COGNOME, estrinsecatasi in una brutale aggressione fisica del primo ed in una serie di successive minacce rivolte ad entrambi, finalizzata ad ottenere la disponibilità dell’unità abitativa occupata dalla coppia e caratterizzata dalla costante evocazione dello spessore criminale dei soggetti dai quali proveniva la richiesta (del quale le parti lese erano del resto ben consapevoli, come confermato in dibattimento da entrambe) -, non possono condividersi le argomentazioni sostenute … dal Giudice per le indagini preliminari». Ha, in particolare, ritenuto che, nei fatti esposti, ragione dell’accertato riferimento – in occasione del pestaggio del 14 febbraio 2016 e della formulazione delle reiterate intimidazioni successive – all’appartenenza, dei soggetti interessati a riottenere la disponibilità dell’unità abitativ all’organizzazione malavitosa RAGIONE_SOCIALE sul territorio (i cui vertici erano ben noti alle parti offese, consapevoli anche della disponibilità di armi da parte delle figure apicali del clan, come chiarito da entrambe nel corso del dibattimento), fossero ravvisabili elementi tali da individuare gli elementi costitutivi della prima ipotes prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A fronte di tale ampia motivazione, gli appellanti si erano limitati a sostenere l’insussistenza dell’aggravante, “invocando” genericamente l’esito dei giudizi separati che avevano riguardato COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Al riguardo, in primo luogo, va osservato che lo stesso motivo di appello si presentava generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che avrebbero dovuto indurre a ritenere insussistente l’aggravante.
Va, in ogni caso, rilevato che la Corte territoriale ha risposto in maniera adeguata al motivo di appello. In particolare, ha condiviso le motivazioni della sentenza di primo grado, ponendo in rilievo che: «gli imputati avevano ripetutamente e con determinazione sostenuto le proprie minacce nei confronti delle persone offese facendo riferimento non soltanto alla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE sul territorio bagnolese, citandone alcuni esponenti noti alle persone offese, ma anche alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla parte confinante del quartiere Fuorigrotta, la RAGIONE_SOCIALE COGNOME, arrivando addirittura ad affermare che NOME COGNOME avesse trovato l’accordo anche con i COGNOME nell’intenzione di imporre alla COGNOME e al COGNOME di abbandonare l’abitazione ove risiedevano»; «nelle attività di minaccia e violenza poste in essere per esercitare pressione sulle vittime, si erano avvicendate oltre cinque persone, ciascuna facendo riferimento alla presenza di una pluralità di soggetti, criminali e tra loro organizzati, interessat alla liberazione dell’abitazione e pronti a “fare del male” alle vittime se non avessero obbedito».
Tale motivazione si “salda” a quella di primo grado, nella quale le censure mosse dai ricorrenti in ordine alla sussistenza dell’aggravante avevano trovato già completa e corretta risposta. Le sentenze, ricorrendo una “doppia conforme”, possono essere lette congiuntamente e integrarsi tra loro, costituendo sostanzialmente un unico corpo decisionale.
Al riguardo, occorre ricordare che, «ai fini del controllo di legittimità sul vizi di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri …, con conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Quanto alle sentenze pronunciate nei confronti di COGNOME e COGNOME, va rilevato che l’art. 238-bis cod. proc. pen., sebbene consenta l’acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, dispone, tuttavia, che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192 comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14096 del 16/01/2007, COGNOME, Rv. 236142; Sez. 6, n. 5513 del 04/03/1996, Barletta, Rv. 204983; Sez. 1, n. 13235 del 10/02/1986, COGNOME, Rv. 174394).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha valutato le sentenze pronunciate nei confronti di COGNOME e di NOME, che avevano escluso l’aggravante in questione, correttamente rilevando che esse facevano «stato esclusivamente nei confronti dei coimputati giudicati in quella sede, … dal momento che le sostenute liti
condominiali dovute a questioni di vicinato riguardavano soltanto loro, cioè le controversie che opponevano COGNOME/COGNOME a COGNOME/COGNOME e le relative modalità di estrinsecazione, non certo gli odierni imputati, estranei a controversie di vicinato con le persone offese».
Va aggiunto, per completezza, che, nel caso in esame, non sarebbe prospettabile neppure un potenziale contrasto tra giudicati, che non potrebbe mai avere a oggetto una circostanza del reato (cfr. Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276080; Sez. 6, n. 1751 del 16 gennaio 2018, COGNOME, Rv. 271966).
1.3. Il terzo motivo è infondato.
La Corte di appello, invero, sulla recidiva, ha reso una motivazione che risulta assolutamente in linea con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251690, evidenziando come la gravità dei fatti, i motivi a delinquere, la pervicacia nel perseguire il fine, lo spregio delle condizioni anche personali delle vittime fossero indicativi di una maggiore capacità a delinquere e di un’accentuata pericolosità sociale del reo (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata).
1.4. Il quarto motivo è infondato.
La Corte di appello, invero, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, evidenziando che non sussisteva alcun elemento valorizzabile al fine del riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis cod. pen. I ricorrenti, peraltro, a fronte di tale motivazion non indicano quali sarebbero gli elementi che avrebbero, invece, dovuto indurre al riconoscimento delle generiche.
1.5. Il quinto motivo è infondato.
La Corte di appello, invero, ha reso una motivazione adeguata in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento alla gravità dei fatti. Le pene applicate (un anno di reclusione a COGNOME NOME e due anni di reclusione ad COGNOME NOME), peraltro, essendo ben al di sotto della media edittale, non richiedevano una motivazione particolarmente ampia e dettagliata da parte del giudice (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464).
Va, infine, rilevato che la risposta alla richiesta di sospensione condizionale della pena, avanzata in maniera del tutto generica dagli appellanti, emerge dalla struttura complessiva della sentenza impugnata, nella quale si forniscono ampie argomentazioni in ordine alla gravità del fatto e alla pericolosa e trasgressiva personalità degli imputati (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata). Al riguardo, va ricordato che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura
argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola, Rv. 282097).
Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 7 novembre 2025