Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40498 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40498 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME IRENE SCORDAMAGLIA COGNOME NOME COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1329/2025
CC – 23/09/2025
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/03/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Tribunale di Palermo Ð Sezione Riesame Ð, nel rigettare il ricorso proposto da COGNOME NOME, ha confermato l’ordinanza emessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di cui agli artt. 81, 378, commi 1 e 2, 384-ter, 416-bis.1 cod. pen.
Secondo lÕimpostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il COGNOME, con più azioni esecutive di un medesimo criminoso, avrebbe aiutato COGNOME NOME a eludere le investigazioni dell’autoritˆ, dopo che era stato
commesso il delitto di cui allÕart. 416-bis cod. pen. In particolare, avrebbe favorito le comunicazioni fra il COGNOME e COGNOME NOME e Çavrebbe percepito somme di denaro pertinenti l’associazione mafiosa ÒCosa nostraÓÈ.
Ha proposto ricorso per cassazione lÕindagato, a mezzo del proprio difensore.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e 378 cod. pen.
Il ricorrente, premesso che il quadro accusatorio si fonderebbe prevalentemente sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME, sostiene che nŽ il Tribunale del Riesame nŽ il Giudice per le indagini preliminari avrebbero correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia. Il Tribunale del Riesame si sarebbe limitato ad affermare che le dichiarazioni del collaboratore troverebbero riscontro nelle indagini, senza chiarire se tali riscontri fossero individualizzanti e idonei a confermare le propalazioni.
2.2. Con il secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di violazione di legge, in relazione agli artt. 378 e 416-bis. cod. pen.
Contesta la sussistenza dellÕaggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 cod. pen. In particolare, contesta lÕaffermazione secondo cui lÕindagato, agevolando i contatti tra il fratello NOME e COGNOME NOME, avrebbe inteso favorire la cosca mafiosa di appartenenza. LÕaffermazione sarebbe apodittica, non avendo il Tribunale chiarito in che termini la condotta dell’indagato Çsi sia risolta anche in un obbiettivo sostegno all’organizzazione criminale tuttaÈ.
2.3. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 378 e 384-ter. cod. pen.
Contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui allÕart. 384-ter. cod. pen. In particolare, sostiene che lÕordinanza impugnata non avrebbe illustrato in che modo la condotta dellÕindagato avesse concretamente ostacolato o sviato le indagini relative al reato di cui allÕart. 416-bis cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 378, 384-ter e 416-bis.1 cod. pen.
Contesta lÕordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti e tra loro compatibili le due aggravanti previste dagli art. 416-bis.1 e 384-ter cod. pen.
Secondo il ricorrente, le due aggravanti presenterebbero notevoli analogie strutturali e funzionali, sia nella formulazione normativa sia negli effetti sanzioNOMEri. Entrambe, inoltre, richiederebbero la presenza di un dolo specifico, cioè una condotta sorretta dalla volontˆ di raggiungere un determiNOME fine. Tra le due aggravanti, pertanto, dovrebbe operare il Çcriterio di matrice sostanziale
dellÕassorbimentoÈ, in quanto la condotta che integra lÕaggravante di cui allÕart. 384-ter cod. pen. finirebbe per includere anche gli effetti tipici dellÕaggravante di cui allÕart. 416-bis.1 cod. pen.
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato.
Il ricorrente, invero, si è limitato a generiche asserzioni in ordine alle valutazioni effettuate dai giudici di merito sulle dichiarazioni rese da COGNOME NOME e sui riscontri estrinseci.
Va, in ogni caso, rilevato che i giudici di merito hanno adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dal COGNOME, indicando e analizzando i riscontri estrinseci, costituiti dalle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza installato presso il bar ÒIl CapitanoÓ e dalle conversazioni intercettate, in parte testualmente riportate nelle ordinanze (cfr. pagine 2-5 dellÕordinanza impugnata e 783 e ss. dellÕordinanza genetica).
1.2. I restanti motivi Ð che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati Ð sono infondati.
I giudici di merito, invero, hanno reso una motivazione adeguata anche con riferimento allÕaggravante di cui allÕart. 384-ter cod. pen., evidenziando come l’aiuto fornito dallÕindagato fosse finalizzato a garantire lÕelusione delle indagini, favorendo le comunicazioni fra il COGNOME e COGNOME NOME (soggetti giˆ definitivamente condannati per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e destinatari di ulteriori indagini per detto reato associativo), in modo tale da mantenerle celate agli investigatori (cfr. anche pagine 788 e s. dellÕordinanza genetica).
Quanto ÒallÕaggravante mafiosaÓ, i giudici di merito hanno posto in rilievo come fosse emerso nitidamente dagli esiti delle attivitˆ di intercettazione che COGNOME NOME avesse precisa consapevolezza del fatto che i messaggi da lui veicolati, lungi dall’afferire alla sfera personale del fratello e del COGNOME, riguardavano l’operativitˆ mafiosa. LÕindagato, pertanto, prestandosi come tramite per le comunicazioni dei due, agevolava chiaramente anche lÕoperativitˆ del sodalizio criminale. LÕindagato, peraltro, aveva agevolato lÕassociazione anche favorendo la riscossione di una rata del ÒpizzoÓ.
Va, infine, rilevato che non sussiste alcuna incompatibilitˆ tra le aggravanti di cui agli artt. 384-ter e 416-bis.1 cod. pen., atteso che riguardano due fattispecie distinte. La prima caratterizzata dalle finalitˆ di impedire, ostacolare o sviare
unÕindagine o un processo; la seconda, invece, dal fine di agevolare lÕattivitˆ mafiosa. La differenza relativa al profilo soggettivo esclude qualsiasi possibilitˆ di ÒassorbimentoÓ e la prospettazione di una violazione del principio del Òne bis in idemÓ (cfr. Sez. 5, n. 42599 del 18/07/2018, C., Rv. 274010; Sez. 3, n. 50208 del 29/04/2015, C., Rv. 267283). Nel caso in esame, peraltro, ÒlÕaggravante mafiosaÓ risulta caratterizzata, sotto il profilo oggettivo, anche dallÕavere agevolato lÕassociazione, favorendo la riscossione di una rata del ÒpizzoÓ, elemento specificamente riferibile alla sola circostanza prevista dallÕart. 416-bis.1 cod. pen.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME