Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16822 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA a FOGGIA avverso l’ordinanza in data 07/12/2023 del TRIBUNALE DI BARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lAVV_NOTAIO non è comparso, nonostante la richiesta di trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 07/1212023 del Tribunale di Bari, che ha confermato l’ordinanza in data 17/11/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bari, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di estorsione e di tentativo di estorsione, entrambi pluriaggravate, anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen..
Deduce:
Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al concorso di COGNOME all’estorsione.
Il ricorrente sostiene che il tribunale ha fatto errata applicazione dell’istituto del concorso di persone nel reato, in quanto a carico di COGNOME -nella vicenda in esame- risulta soltanto un’intercettazione audio telematica (progr. N. 7196 – R.i.t.
166/22 del 17/03/2024), dalla quale risulterebbe che i co-indagati NOME e NOME incontravano COGNOME a cui riferivano che NOME aveva aggredito NOME al fine di farsi consegnare il denaro e che entro il giorno successivo la situazione si sarebbe risolta.
La difesa riporta il contenuto della conversazione, al fine di risaltare l’errore ricostruttivo in cui è incorso il tribunale, in quanto da essa non è possibile rinvenire un previo accordo intercorso tra i tre, risultando semplicemente che NOME e NOME riferivano a COGNOME della violenza adoperata da NOME a NOME, al fine di rientrare in possesso della somma precedentemente prestata.
Aggiunge che non è stata spiegata l’efficienza causale della condotta di COGNOME e la sua adesione psicologica al reato.
Lamenta, altresì, l’omessa considerazione delle deduzioni difensive e i contenuti dell’interrogatorio reso da COGNOME.
A sostegno dell’assunto, vengono illustrati e compendiati i contenuti delle intercettazioni audio telematiche del 17/03/2022 (progressivo n. 7191 – Rit 166/22) e nuovamente quella in pari data già richiamata (progr. N. 7196 – R.i.t. 166/22 del 17/03/2024).
Violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. contestata in entrambe le forme della modalità e dell’agevolazione.
A tale proposito il ricorrente, dopo avere ripercorso gli elementi strutturali dell’aggravante in questione, osserva come essa non potesse configurarsi sotto il profilo delle modalità, atteso che COGNOME non ha mai personalmente posto in essere alcuna condotta intimidatoria; non ha mai evocato una vicinanza a NOME, né ha personalmente effettuato riferimenti a particolari circostanze ambientali. Aggiunge che NOME non era presente al momento dello svolgimento dei fatti, non conoscendo le modalità di riscossione della somma da parte di COGNOME.
Sotto il profilo dell’agevolazione, la difesa ritiene che non possano condividersi le argomentazioni del tribunale, non emergendo elementi idonei a dimostrare che la condotta di COGNOME fosse animata dalla intenzione di agevolare la consorteria.
Secondo il ricorrente la pretesa di denaro era collegata a un credito personale e non a un credito della consorteria e ciò sarebbe dimostrato dall’intercettazione del 17/03/2022, (progressivo 7196 R.i.t. 671/23).
Aggiunge che COGNOME è un soggetto incensurato, estraneo e distante da tutti gli ambienti criminali e la sua figura non compare nelle vicende riguardanti la c.d. RAGIONE_SOCIALE.
Conclude osservando che gli elementi indiziari valorizzati dal tribunale non sono idonei a far ritenere l’aggravante di che trattasi a carico di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che si vanno a specificare.
1.1. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME per i fatti estorsivi contestati, avendoli rinvenuti nei dati intercettiv raccolti con il trojan inoculato nello smartphone di NOME, dai quali ha ricavato espliciti riferimenti agli atti di violenza compiuti in danno della persona offesa (NOME), captati in diretta dall’intercettatore telematico. Atti violenti di cui NOME rivendicava la paternità e si premurava di farlo sapere all’odierno indagato, individuato quale destinatario della somma estorta e affine di NOME NOME. Il Tribunale ha altresì aggiunto che il contenuto delle deduzioni difensive risultavano indimostrate e contraddette dal contenuto delle intercettazioni, visto che NOME non aveva le disponibilità economiche necessarie a finanziare alcuno, così come era rimasta senza prova l’attività lavorativa prestata in favore di NOME.
In relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., il tribunale ha rinvenuto le modalità mafiose nella platealità del gesto estorsivo, compiuto in luogo pubblico, alla presenza di eventuali passanti, al fine di esprimere la forza del gruppo, pure espresso con l’azione sinergica dei concorrenti nel reato.
Quanto alla finalità agevolativa, i giudici hanno evidenziato che il provento delle estorsioni era destinato alle casse del sodalizio e al sostentamento dei sodali detenuti in carcere o agli arresti domiciliari.
1.2. Per contrastare una motivazione che si presenta adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto disciplinanti i temi trattati ricorrente solleva questioni intese a censurare il contenuto valutativo dell’ordinanza impugnata, nessuna delle quali riconducibili a vizi di legittimità, in quanto caratterizzate da apprezzamenti di fatto sull’ordito motivazionale del provvedimento impugnato, non apprezzabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito». (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
1.3. Su tale solco, va altresì rilevato che la quasi totalità delle argomentazioni spese dalla difesa si poggiano sulla lettura del contenuto delle conversazioni intercettate.
3 COGNOME
A questo proposito deve ribadirsi che in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3 , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01.; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 01; Sez. 6, Sentenza n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 – 01).
Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente