Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8017 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 8017  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, com del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
AVV_NOTAIO con note scritte insisteva per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
 Il Tribunale per le misure cautelarí di Caltanissetta respingeva la richiesta di r nei confronti dell’ordinanza che aveva applicato a NOME COGNOME la custodia in ca riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza per i reati di estorsione aggravata, aggravata, porto d’armi e lesioni aggravate.
 Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.; art. 629 cod. pen.) e motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo a): la motiv sarebbe apparente e generica, in quanto non sarebbe stato identificato l’effettivo con del ricorrente all’azione estorsiva;
2.2. violazioni di legge (art. 273 cod. proc. pen.; art. 628 cod. pen.) e motivazione in relazione al capo b): i gravi indizi di colpevolezza sarebbero stati senza considerare che l’hard disk era stato sottratto dai coindagati COGNOME e COGNOME che non era stato identificato il contributo concorsuale di COGNOME;
2.3. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.; art. 2, 4 e 7 L. 895 del 1967 di motivazione in ordine alla ai gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo c) stato dimostrato che il ricorrente detenesse armi;
2.4. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.; artt. 628, commi 1 e 3 n. 3), art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti: non sarebbe stata motivata la conoscibilità in capo ricorrent l’appartenenza all’associazione rnafiosa dei presunti correi, né la riferibilità allo ricorso all’uso del metodo mafioso e della disponibilità delle armi;
2.5. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordi sussistenza delle esigenze cautelari: NOME avrebbe reciso i contatti con i corre il che avrebbe rilievo sulla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari; comunq pericolo di reiterazione sarebbe stato ritenuto senza valutare la concreta possibilit ricorrente possa porre in essere ulteriori reati; anche gli argomenti spesi per sussistente il pericolo di inquinamento probatorio non sarebbero persuasivi e terrebbero conto delle allegazioni difensive;
‘1,6. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ord scelta della misura, che sarebbe stata identificata nella sola gravità dei fatti, se in considerazione l’idoneità contenitiva di misure meno afflittive; si deduceva posizione di COGNOME ed il fatto che lo stesso avesse un’attività commerciale nel luog lavoravano le persone offese non poteva ridondare sulla valutazione del pericolo caute relativo al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.1 primi tre motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in qua risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi d posti a sostegno della valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza indicare fratture logiche, carenze motivazionali o discrasie decisive tra la decisio elementi di prova raccolti.
2.1. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valut della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può ef alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero tra devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Deve essere altresì affermato che i contenuti delle intercettazioni, rilevanti n in esame, non possono essere rivalutati in sede di legittimità se non nei lim travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè ch sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del signif un’intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo in prese travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia ind contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontes (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 – dep. 12/02/2018, COGNOME, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7 del 28/11/2013 – dep. 17/02/2014, COGNOME e altri, Rv. 259516). La valutazione d credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiv motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.
1.2. Nel caso in esame il ricorrente ha criticato la capacità dimostrativ dichiarazioni rese dalle persone offese, nonostante le stesse, come rilevato dai giu merito, risultino ampiamente confermate dagli esiti delle intercettazioni ambientali che dai referti che attestano le gravi lesioni patite dagli offesi all’esito della punitiva.
E’ stata, inoltre, reiteratamente criticata la mancata “individualizzazione” motivazione in riferimento al concreto contributo offerto dal ricorrente alla consumaz dei reati contestati.
Si tratta di doglianze manifestamente infondate in quanto sia il Giudice per le ind preliminari che il tribunale, in sede di riesame, hanno rilevato come l’azione del manifestati con la consumazione concorsuale di una serie di reati strettamente coll (estorsione, lesioni, rapina, porto d’armi) sia sostanziata in una vera e propria “sp punitiva”; e che la struttura dell’azione delittuosa non consente di ritener sostenuto con il ricorso, né la marginalità del contributo di COGNOME, né la manc condivisione da parte sua del progetto e dell’esecuzione dei delitti contestati.
Dopo una attenta analisi degli elementi di prova raccolti, il tribunale rilevava, che le risultanze investigative avevano evidenziato la partecipazione di “pari grado” d i coindagati – ad eccezione del COGNOME – nell’esecuzione “materiale” delle condotte vio ed intimidatorie contestate (pagg. 14 e 15 dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di una valutazione basata su un’esaustiva analisi delle fonti di prov che su un’accurata valutazione delle dichiarazioni degli offesi, che non si presta ad rivalutazione in questa sede e si sottrae ad ogni censura
Sono infondate le doglìanze proposte con il quarto motivo relativo alla rit sussistenza delle aggravanti della appartenenza all’associazione rnafiosa, consumazione dei fatto in più persone riunite, dell’uso del metodo mafioso e d disponibilità di armi.
2.1.Con riferimento all’aggravante dell'”appartenenza all’associazione mafios collegio riafferma che non è necessario che l’appartenenza dell’agente a un’associazio tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accert sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggr (Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850 – 01).
In coerenza con tali indicazioni, il Tribunale rilevava che COGNOME e COGNOME, coí di COGNOME, avevano dichiarato di appartenere all’organizzazione criminale, il sufficiente per ritenere sussistente la circostanza. Il tribunale ha legittimamente che l’aggravante in questione fosse imputabile a COGNOME ai sensi dell’art. 59 cod essendo la stessa relativa a “condizioni e qualità personali del colpevole”, dunqu compresa tra quelle non comunicabili ai concorrenti indicate dall’art. 118 cod. pan. ( 15 e 16 della sentenza impugnata).
2.2.Con riferimento alla consumazione del reato “con armi” ed “in più persone riuni veniva legittimamente rilevato che si tratta di circostanze oggettive, che si comunic concorrenti e che, pertanto, non potevano che essere riconosciute anche in cap COGNOME, che ha partecipato alla esecuzione materiale dei delitti contestati.
2.3.Anche la circostanza del metodo mafioso veniva riconosciuta attraverso u percorso motivazionale privo di vizi logici: il tribunale rilevava che l’avere ingenerato nelle vittime la consapevolezza che gli agenti appartenessero ad un’associazione maf
ed agissero su un mandato della stessa, aveva indotto nelle vittime una parti soggezione, dato che si risolveva nella concreta evocazione del temibile cap criminale della “stidda”, mafia storica agente nel territorio dove sono stati con delitti per cui si procede.
3.Nessuna censura può essere, infine, rilevata in ordine alla sussistenza delle es cautela ri.
Il tribunale correttamente rilevava che si procede per reati in relazione ai prevista la doppia presunzione di “sussistenza” del pericolo cautelare, e di “adegua della misura della custodia in carcere.
Sul punto si riafferma che quando si procede per un reato aggravato dall’art. 416cod. pen. e la condotta contestata abbia una correlazione con una mafia storica, cio una associazione caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta sta non occorre fornire una specifica motivazione in ordine alla “attualità” del peri reiterazione essendo tale attributo immanente al tipo di reato per cui si proc escludibile solo in presenza di prove indicative della rescissione di ogni r dell’accusato con la mafia di riferimento (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Polit 270626).
La doppia presunzione, come legittimamente rilevato dal tribunale, nel caso di sp non risultava superabile attraverso la valorizzazione degli argomenti allegati dalla d
Il tribunale rilevava, infatti, che non era rilevante il fatto che il ricor incensurato, tenuto conto della gravità della condotta, agita in modo preordi concorsuale e con modalità particolarmente gravi; rilevava, altresì, che il tempo de dalla consumazione del reato era comunque inferiore a un anno e, pertanto, non idone far ritenere perento il pericolo di reiterazione e che l’interesse del RAGIONE_SOCIALE con ricorrente a svolgere un’attività di rivendita di fiori in concorrenza con le vi attuale (pagg. 20 e 21 dell’ordinanza impugnata).
Anche la rilevazione del pericolo di inquinamento probatorio si sottrae ad censura: il tribunale riteneva infatti che le persone offese erano state avvic parenti degli indagati al fine di indurle a non denunciare e che tale emergenza era indicativa una chiara tensione verso la manipolazione dei testimoni, funzionale ad inquinare le prove dichiarative che dovranno formarsi nel contraddittorio dibattime (pag. 21 dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di una motivazione che, anche in questo caso, non si presta ad a censura.
Infine, legittimamente, il tribunale riteneva adeguata solo la misura della c in carcere, valutando come inidonea a contenere i pericoli rilevati ogni misura afflittiva.
Segnatamente: si riteneva che la presunzione di adeguatezza della massima caute fosse suffragata dagli elementi di prova raccolti e che una misura più gradata, quella degli arresti donniciliari, anche se applicata con il sistema di controllo del br elettronico, non sarebbe stata idonea ad impedire la reiterazione anche in considera della estrema pericolosità ritenuta rilevata (pag. 22 dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di una motivazione che resiste alle censure difensive le quali, inver fondano sulla allegazione di decisivi elementi idonei a superare le presunzioni, limitano ad invocare una diversa valutazione della intensità del pericolo e della adegu delle misure per contenerlo.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorr deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, dorma 1-ter, delle disposizioni di attu codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stab comma 1 -bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui ali’ art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il giorno 24 gennaio 2024.