Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27711 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27711 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cassano allo Ionio (CS), il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro in data 18/07/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, che si è riportata al ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza con la quale il 20/06/2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato a NOME COGNOME la
misura cautelare RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 624-bis nonché 1 e 7 legge n. 895/1967, con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione al furto di un fucile dall’abitazione del legittimo proprietario, per mettere l’arma a disposizione della RAGIONE_SOCIALE (capi 31 e 33 dell’ordinanza genetica, che ha riguardato anche molti altri soggetti).
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando i motivi di seguito enunciati negli stretti limiti di cu all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento al giudizio di gravi indiziaria.
Gli indizi a carico sarebbero rappresentati solo da intercettazioni telefoniche nelle quali il ricorrente, anche quando parla dell’arma, mai dichiara di averla rubata né descrive le modalità del furto.
2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., con riguardo alla valutazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.: la motivazione sul punto sarebbe del tutto carente ed apodittica, sia in ordine alla conoscenza dell’uso possibile dell’arma rubata sia in ordine al ruolo di colui cui era destinata.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett..e) cod. proc. pen., con riguardo alle esigenze cautelari.
Il Tribunale avrebbe fatto apodittico riferimento ai precedenti, senza considerare la loro lontananza nel tempo, come pure la lontananza del fatto per cui si procede rispetto al momento di applicazione della misura cautelare.
Il AVV_NOTAIO generale ha concluso per iscritto ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato
I primi due motivi sono inammissibili.
La Corte di cassazione non può rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario posto a base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame), poiché in tale ambito il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canori della logica ed i principi di diritto, ma non anche
quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (per tutte Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
A fondamento della decisione il Tribunale ha valorizzato un compendio indiziario costituito essenzialmente da intercettazioni, che il ricorrente, in sostanza, tenta di far rivalutare alla Corte di cassazione.
L’operazione non è consentita ed occorre, anzi, ricordare che, in materia di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; conf., tra le tante, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337).
La ricostruzione del compendio rappresentato dalle intercettazioni è avvenuta, da parte del Tribunale, in maniera del tutto congrua, avendo il giudice dato atto di dialoghi nei quali si faceva chiaramente riferimento ad un’arma che era appartenuta ad un medico (conformemente a quanto è risultato dalla denuncia di furto) e nei quali l’interlocutore, nipote del ricorrente, parlava del proprio zio, oltr che far riferimento al compenso previsto per l’affare.
In maniera non manifestamente illogica, quindi, il Tribunale ha valorizzato la circostanza, ancora una volta emersa dalle intercettazioni, che il ricorrente si sia incontrato proprio con il capo-RAGIONE_SOCIALE e da quest’ultimo abbia accettato l’incarico, elemento di indubbio grave valore indiziante rispetto alla sussistenza della circostanza aggravante provvisoriamente contestata (cfr. Sez. 2, n. 53142 del 18/10/2018, Inzillo, Rv. 274685).
2. Il terzo motivo è infondato.
Il Tribunale ha, anzitutto, correttamente impiegato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e ha dato atto dell’assenza di elementi atti a superarla (pag. 5 dell’ordinanza).
Ha poi (ibidem) espressamente attribuito rilievo, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, sia al numero dei precedenti penali specifici, ritenuti significativi di una propensione a non rispettare le prescrizioni (sicché il dato della risalenza RAGIONE_SOCIALE stessi nel tempo appare generico, perché fuori fuoco rispetto
all’argomentazione del Tribunale che ne ha valorizzato numero e natura), sia alla stessa gravità del fatto concretamente ascritto.
E se, nella valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari, non può darsi rilievo, per espressa previsione legislativa, alla gravità astratta del titolo di reat per cui si procede, può certamente essere valorizzata la gravità della fattispecie concreta, in rapporto al contenuto ed alle circostanze fattuali che la connotano (si veda in particolare Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269533, per la ricostruzione dei lavori preparatori della riforma, dai quali si desume l’abbandono dell’originaria proposta che prevedeva l’impossibilità di desumere il periculum «esclusivamente dalla modalità del fatto» e la scelta in favore del testo poi entrato in vigore, che significativamente fa riferimento alla «gravità del titolo di reato»).
Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/03/2024