Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 126 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 126 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME COGNOME NOMENOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2024 della COGNOME di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la COGNOME di appello di Napoli, giudicando in s di rinvio disposto con sentenza del 14 febbraio 2023 da questa COGNOME Suprema, seguito dell’appello proposto – per quanto in questa sede di interesse imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la senten emessa il 29 ottobre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Napoli:
ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo 37 (art. 416-bis c pen.) ascrittogli per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena inflit in relazione al reato di cui al capo 38 (artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 30 bis.1. cod. pen.);
ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME e NOME COGNOME in relaz al reato di cui al capo 37, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis, co cod. pen.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con atti dei rispettivi difensori.
Nell’interesse di NOME COGNOME, con unico motivo, si deduce omessa motivazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione intervenuta assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo 37, non basta con riguardo al duplice profilo dell’aggravante contestata – in base agli autor arresti di legittimità -, il riferimento operato dalla prima COGNOME territoriale al “sicuro collegamento di tipo gestionale esistente fra la compagine rilevante ex art. 74 L. Droga e l’associazione camorristica”. Si evidenzia che il ricorrente si trova stessa posizione dei coimputati non corresponsabili del reato di cui all’art. 4 cod. pen., rispetto ai quali la sentenza rescindente aveva ritenuto insuffici motivazione della precedente sentenza di appello, affermandosi che risul necessario ripristinare la coerenza della decisione rispetto alla inter esclusione della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di associ mafiosa.
Nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME si deduce con unico moti inosservanza dell’art. 81 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relaz alla mancata puntuale indicazione della risoluzione circa la misura di p afferente al reato di cui al capo 37 epurato dalla aggravante mafiosa e post continuazione con il reato di cui al capo 38.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, in quanto la dedott questione sulla aggravante mafiosa non è stata devoluta dalla sentenza rescindente, limitata all’annullamento in relazione al reato di cui al cap essendosi formato giudicato a riguardo del reato di cui all’art. 74 D.P.R. n. 30 416-bis.1 cod. pen.
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili per manifestamente infondati, oltreché genericamente proposti. La sentenza impugnata ha rideterminato la pena, dopo aver escluso l’aggravante di cui all’ 416-bis, comma 6, cod. pen. contestata in relazione al reato di cui al capo 37 416-bis cod. pen.), riferendosi alla pena inflitta dalla precedente sentenz aveva individuato il reato più grave di cui al capo 38 (art. 74 d.P.R. n. 309/9 cui la sentenza era irrevocabile, e posto in continuazione il reato di cui al ca Ha così rideterminato la pena, riducendo la pena inflitta in continuazione per capo – per ciascuno dei ricorrenti – da mesi quattro a mesi tre di reclusio ragione della esclusione della predetta aggravante. Il minimo aumento per continuazione e la riduzione apportata per la esclusione della aggravante, obbligava la COGNOME ad ulteriore motivazione (SU Pizzone, par. 10).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna d ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
I predetti ricorrenti devono essere, inoltre, condannati al pagamento de spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che risulta equo determinare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e li condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma d euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, nonché al pagamento in solido RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE liquida in euro 3686 oltre accessori di legge.
Così deciso il 20/11/2025.