Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17564 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo
11- PC – terteitteie-ch4eekfrrrefo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
LAVV_NOTAIO COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 1/03/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava NOME COGNOME responsabile, in concorso con NOME COGNOME (non ricorrente in questa sede), dei reati di detenzione, porto in luogo pubblico ed esplosione di un ordigno (con danni a nove autovetture parcheggiate nell’area), aggravati dall’aver commesso il fatto in riunione con più persone, dall’essersi avvalsi gli agenti delle condizioni di cui all’art. 416-b cod. pen., e riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale, ritenuta la continuazione tra i fatti e tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava all pena di anni otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, oltre che all’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e all’interdizione legale per tutta la durata della pen
La Corte di appello di Napoli ha confermato detta sentenza.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME COGNOME.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione viene denunciata violazione degli artt. 192, 546 e 603 cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e vizio di motivazione per aver respinto detta richiest sulla base di argomentazioni viziate.
La difesa osserva che la perizia richiesta, volta a verificare la compatibilità tr quanto rilevato dalle celle telefoniche agganciate dal cellulare dell’NOME e l’effettiv presenza di questi sul luogo dell’esplosione, avrebbe consentito di colmare un vuoto probatorio che il G.i.p. si era visto costretto a colmare con assunti dal carattere congetturale (e in particolare con la presunzione della presenza dell’NOME sulla base dell’aggancio delle celle contigue a quella di INDIRIZZO per la condizione di sovraccarico telefonico di quest’ultima).
2.2. Col secondo motivo di ricorso il difensore si duole della violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 6 I. 2 ottobre 1967, n. 895.
Rileva la difesa che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell’imputato sulla base di due elementi indiziari: il dato relativo alle celle aggancia dal cellulare dell’COGNOMEo e il dato relativo alla denuncia di furto dell’autovettura.
In merito al primo punto, osserva che l’utenza in uso all’COGNOMEo aveva agganciato in rapida successione più celle, il che non riusciva a coordinarsi con la tesi che voleva l’COGNOMEo come soggetto costretto ad una fuga a piedi. Aggiunge che la Corte ha supposto una condizione, ovvero che vi fosse una situazione di sovraccarico
telefonico, che invece avrebbe dovuto essere dimostrata, come affermato da alcune pronunce di legittimità; e che la conclusione giudiziale, così articolata, non spiega come l’COGNOMEo non abbia subito alcun danno dall’onda d’urto generata dall’esplosione.
In merito al secondo punto, la difesa rileva che ciò che supporta la tesi, di cui alle argomentazioni della Corte territoriale, relativa alla falsa denuncia del furt dell’autovettura, è la rilevata presenza dell’NOME sul luogo del fatto e che, dunque, l’espunzione del primo elemento indiziario priverebbe la sentenza di ogni forza esplicativa. Osserva, altresì, che l’assunto della Corte, secondo cui in sede di denuncia l’NOME abbia fornito non il proprio numero telefonico ma quello della madre al fine di eludere eventuali controlli sui tabulati telefonici, è pretestuoso e privo di for dimostrativa. Rileva, inoltre, che, già in sede di riesame, aveva evidenziato che furti di questo tipo vengono ordinariamente commessi tramite la duplicazione della chiave elettronica previa inibizione a mezzo jammer della chiusura elettrica centralizzata in un arco temporale di circa cinque minuti; ragion per cui il mancato rilievo all’esito dell’ispezione dei carabinieri di segni di effrazione non valeva a dimostrare che l’NOME fosse ancora in possesso dell’autovettura al momento del fatto. Lamenta che tale questione era stata risolta dalla Corte con argomentazioni contraddittorie.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione viene dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto corretta la qualificazion giuridica data al fatto dal G.i.p. e avere negato la riqualificazione dello stes nell’ipotesi prevista dall’art. 703 cod. pen.
La difesa rileva che la Corte ha ritenuto, erroneamente, che la condotta fosse stata perpetrata con modalità eclatanti allo scopo di incutere timore e, di conseguenza, ha ritenuto integrato il dolo specifico richiesto dall’art. 6 I. 2 ottob 1967, n. 895. Osserva che la Corte, nel respingere le argomentazioni difensive, ha precisato che l’art. 6 copre anche le ipotesi – come quella di specie – di esplosione di ordigni di scarsa pericolosità, implicitamente ammettendo il carattere non eclatante dell’azione stessa. Rileva, altresì, che la Corte ha ritenuto integrato il dolo specifi sul presupposto che il fatto fosse finalizzato ad attentare all’ordine pubblico nonostante tale dato non sia menzionato nel capo d’imputazione.
2.4. Col quarto motivo di ricorso è denunciata violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte ha ritenuto integrati gli estremi dell’aggravante mafiosa. Premesso che il metodo mafioso presuppone l’aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l’agente appartenga all’associazione, ci si duole del fatto che, a fronte di un reato commesso allo scopo di infondere timore nella fazione scissionista riferibile ai COGNOME, la Corte avrebbe dovuto chiarire in cosa fosse consistito i
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metodo mafioso e non riconoscere tale aggravante unicamente per il fatto che l’azione avesse provenienza e destinatari camorristici. Per quanto concerne l’agevolazione, la difesa lamenta che la Corte ha omesso di chiarire come il dolo specifico richiesto dall’aggravante mafiosa possa collimare con il dolo specifico richiesto come elemento costitutivo del reato di cui trattasi.
2.5.Con il quinto motivo di ricorso viene dedotto difetto assoluto di motivazione con riguardo alla richiesta difensiva di disapplicazione della recidiva contestata. Si rileva che la motivazione è totalmente silente circa i requisiti di operatività di det recidiva.
2.6. Col sesto motivo di impugnazione viene denunciata violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa si duole del fatto che la Corte abbia attribuito valenza dirimente al dato della gravità del fatto omettendo apprezzamenti sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti indicati nei motivi di impugnazione.
2.7. Col settimo motivo di impugnazione vengono lamentati, infine, violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello respinto la richiesta di rimodulazione del trattamento sanzionatorio in concreto irrogato. Osserva la difesa che detta Corte ha fondato la decisione sulla estrema gravità del fatto e sulle sue potenzialità lesive. Rileva, in senso contrario, che l’attentato era stato compiuto in un luogo e in un orario incompatibili con la pericolosità ritenuta dai giudici. Osserva altresì, che l’affermazione secondo cui l’ordigno avrebbe potuto attentare alla vita di quanti si fossero trovati a passare è capziosa, costituisce un dato meramente eventuale ed è, per di più, in contrasto con la tesi di un’azione “a bersaglio specifico”.
Il ricorrente insiste, quindi, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamento del sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione, in quanto, oltre che manifestamente infondato, è reiterativo, ripercorrendo argomentazioni già sostenute in appello e sulle quali la pronuncia impugnata ha dato un’adeguata e logica risposta.
Invero, come evidenziato dalla stessa sentenza della Corte di appello di Napoli, nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà d sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, senza che possano invocare un
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vero e proprio diritto alla prova, essendo la rinnovazione subordinata ad una sua assoluta necessità in termini oggettivi e alla constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti (si veda, in ultimo, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585, che specifica che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e pi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado). La Corte territoriale, nell’applicare tale principio, ha ritenuto non necessaria per la decision la prova richiesta, in quanto il dato di conoscenza costituito dalla individuazione delle celle telefoniche agganciate dall’utenza telefonica del ricorrente in orari prossimi all deflagrazione era già stato acquisito al processo di primo grado.
1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.
La difesa si duole che la Corte territoriale abbia confermato la responsabilità dell’imputato sulla base di due elementi indiziari: il dato relativo alle celle aggancia dal cellulare dell’COGNOMEo e il dato relativo alla denuncia di furto dell’autovettura.
In merito al tema relativo alle celle agganciate dall’utenza mobile dell’impu la Corte territoriale evidenzia che costituisce massima di esperienza (come sottolineato, in ultimo, da Sez. 5, n. 12771 del 14/02/2023, n.m.) che, in casi di sovraccarico telefonico, è possibile che l’utenza emetta una frequenza che consenta di collegarsi a una “cella” contigua che risulti più libera. Invero, il riferim all’aggancio delle celle di INDIRIZZO e INDIRIZZO è ben spiegato dal punto di vista tecnico, in quanto il sovraccarico di altra cella, che comporta l’aggancio a quella contigua, è sì, frutto di ipotesi ma è un dato conosciuto e normale e, quindi, del tutto logico; d’altro canto, le celle agganciate erano vicine al luogo dell’esplosione.
In merito al secondo tema oggetto di censura, la Corte territoriale rileva che: gli elementi evidenziati dal primo Giudice provano effettivamente la falsità della denuncia di furto sporta dall’imputato; – invero, l’auto nella disponibilità di NOME (dal medesimo noleggiata il giorno prima del fatto) rinvenuta sul luogo dell’esplosione, risultata parcheggiata in prossimità dell’abitazione di questi fino a dieci minuti prima dell’attentato, non presentava alcuna manomissione né alle serrature degli sportelli né al blocco di accensione, come accertato da personale tecnico specializzato dell’RAGIONE_SOCIALE; – inoltre, non era possibile mettere in moto il veicolo senza la chiave codificata (né all’interno del veicolo era rinvenuta alcuna chiave clonata); – infine, come altresì accertato da detto personalizzato specializzato, l’ultimo accesso era avvenuto con la chiave codificata in uso esclusivo ad NOME, da quest’ultimo restituita al noleggiatore il 12 maggio 2021.
La motivazione della sentenza anche in relazione a tale punto è attenta e precisa, evidenziando, altresì, come l’ipotesi del furto ad opera di una chiave clonata sia del
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tutto congetturale e priva di qualsiasi aggancio oggettivo. Appare, inoltre, non manifestamente illogica la considerazione svolta dalla sentenza, secondo cui gli attentatori avevano deciso di utilizzare l’autovettura noleggiata dall’imputato, i quanto evidentemente non avevano preventivato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Stelvio si sarebbe bloccata in conseguenza dell’esplosione di uno degli airbag a seguito della deflagrazione.
La Corte ha, quindi, proceduto ad un’analisi incrociata degli spostamenti dell’autovettura con l’utenza telefonica del ricorrente, rilevando, così, la falsi dell’alibi fornito dall’imputato ai carabinieri, ai quali riferiva di essere st compagnia della fidanzata, il cui telefono, però, nell’arco di tempo coincidente con la perpetrazione dell’attentato, aveva agganciato celle differenti. Peraltro, il motivo d ricorso aspecificamente non fa alcun cenno alla circostanza dell’alibi falso.
Orbene, l’iter argomentativo della pronuncia impugnata sopra riportato è scevro da vizi logici e giuridici e come tale insindacabile in questa sede, in cui non possono avere rilievo censure, come quelle di cui al motivo di ricorso in esame, che si limitino a sollecitare una lettura alternativa delle risultanze probatorie, peraltro ripercorrend gli stessi rilievi critici ampiamente affrontati dai Giudici a quibus.
1.3. Inammissibile, per le stesse ragioni, è anche il terzo motivo di impugnazione.
In esso i difensori lamentano la qualificazione giuridica del fatto come reato previsto dall’articolo 6 della legge summenzionata, reiterando pedissequamente doglianze già costituenti oggetto di appello e già disattese dalla Corte territorial senza adeguatamente confrontarsi con il percorso argomentativo seguito da quest’ultima, che, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e perta incensurabili in questa sede, ha compiutamente indicato le ragioni poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità in ordine a tale delitto, valorizzando – a p. 12 – le modalità eclatanti dell’azione dinamitarda allo scopo di incutere pubblico timore (da cui la prova del dolo specifico della fattispecie oggetto di imputazione, diversa, come sottolineato da costante giurisprudenza di legittimità attentamente richiamata dalla stessa sentenza in esame – si veda per tutte Sez. 1, n. 37384 del 22/09/2006, COGNOME e altri, Rv. 235082 -, da quella di cui all’art. 703 cod. pen che, anche quando ha ad oggetto lo stesso elemento materiale, è volta a tutelare la vita e l’incolumità fisica riferibile non a persone determinate ma un numero indeterminato di soggetti e richiede la coscienza e volontà del fatto che costituisce contravvenzione).
1.4. Inammissibile, in quanto in fatto, reiterativo, aspecifico e manifestamente infondato, è il quarto motivo di ricorso, in cui si censura violazione di legge e vizio di
motivazione sul riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall’art. 416bis.1 cod. pen., a fronte di una valutazione completa e non manifestamente illogica dei Giudici di primo e secondo grado sui presupposti dell’aggravante sia sotto il profilo del metodo mafioso che della finalità di agevolazione mafiosa.
Sul punto risulta già essersi pronunciata la sentenza di primo grado che, relativamente alla finalità di agevolazione mafiosa, rileva come i fatti traggano origine e si inseriscano nell’ambito di una vera e propria faida tra il cartello RAGIONE_SOCIALE e la fazione contrapposta COGNOME. Osserva, al riguardo, che i collaboratori di giustizia COGNOME NOME NOME COGNOME NOME hanno individuato l’origine del contrasto nella volontà di predominio sul territorio e nel mancato rispett degli accordi sulla divisione dei profitti.
Preso atto della motivazione completa relativa alla credibilità soggettiva e all’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori da parte del pr Giudice, la Corte territoriale rileva, a propria volta, come sia corretta la ricostruzio operata da quest’ultimo, il quale individua nella teatralità del gesto, tale da suscitar pubblico timore, e nel luogo dell’esplosione, territorio del clan COGNOME RAGIONE_SOCIALE, la prova che l’attentato mirasse a riaffermare il predominio criminale del clan contrapposto sopra indicato.
Per quanto riguarda, poi, la stessa aggravante sotto il profilo dell’aver agito con metodo mafioso, il primo Giudice osserva che nella vicenda in esame appare evidente che la disponibilità dell’ordigno fatto esplodere e l’organizzazione dell’attentato un’area sotto il controllo della fazione COGNOME sono state possibili per gli imputat solo sfruttando la condizione di assoggettamento e di omertà propria del clan COGNOMERAGIONE_SOCIALE. La Corte di appello di Napoli aggiunge, poi, che già dalla Corte di cassazione nella fase cautelare – con la sentenza Sez. 1, n. 42727 del 7/10/2021 – è stato chiarito come non sia condivisibile la tesi, aspecificamente riproposta in questa sede, secondo cui il fine di creare una situazione di pubblico timore sarebbe incompatibile col metodo mafioso, che è basato proprio sulla capacità di intimidazione del sodalizio camorristico sulle persone che vivono nel territorio dal medesimo controllato; e che la disponibilità di un ordigno dalla potenzialità micidiale, la s deflagrazione in un’area controllata dalla fazione contrapposta dei COGNOME, il tratto paramilitare usato per la commissione del delitto, la pianificazione dell’azione e le modalità di realizzazione comprovano una professionalità criminale propria di chi appartiene ad un gruppo camorristico.
1.5. Il quinto motivo di ricorso è, invece, infondato.
La difesa censura difetto assoluto di motivazione con riguardo alla richiesta di disapplicazione della recidiva contestata. Sul punto, si è espresso il primo Giudice, il
quale ha rilevato che dall’esame del certificato penale dell’imputato risultano condanne per il reato di rapina, passate in giudicato il 30 novembre 2016 e il 7 febbraio 2017, sicché i reati oggetto del procedimento sono stati sicuramente commessi nel quinquennio successivo. Correttamente, secondo detto Giudice, è stata ravvisata la recidiva infraquinquennale e specifica, dal momento che i reati oggetto del procedimento, al pari della rapina, sono connotati da una matrice violenta quanto alle modalità esecutive. L’aumento di pena connesso alla recidiva è giustificato, secondo detto Giudice, dall’assoluta gravità dei fatti contestati, sintomatici di una significativa pericolosità sociale e di una impermeabilità all’effetto special-preventiv che le precedenti condanne avrebbero dovuto sortire sull’imputato. Quindi, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, non può parlarsi di motivazione silente sui requisiti di operatività della recidiva, non ritenendo, invero, i Giudic secondo grado a fronte di una motivazione completa come quella di primo grado integrarla ovvero rispondere a una generica richiesta di disapplicazione.
1.6. Inammissibili sono, infine, il sesto e settimo motivo del ricorso, in cui denunciano violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e violazione di legge e vizio di motivazione sul punto dell’invocata rimodulazione del trattamento sanzionatorio.
Invero, il difensore si limita ad invocare il riconoscimento delle attenuanti generiche per calibrare la sanzione ai fatti, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata non solo logica, ma senza dubbio coerente con le emergenze processuali, in cui, si dà atto dell’eccezionale gravità dei fatti, della loro elevatissima pericolos della pessima biografia criminale del prevenuto e dell’assenza di qualsiasi segnale di resipiscenza. Per quanto concerne la pena concretamente irrogata, i Giudici di appello hanno condiviso le argomentazioni del primo Giudice che per discostarsi dal minimo edittale ha correttamente valutato i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., particolare facendo leva: – sulla gravità del reato desunta dalla micidialità dell’ordign utilizzato, connotato da una elevatissima potenzialità offensiva, che, sulla base di accertamenti tecnici eseguiti, avrebbe potuto causare verosimilmente la morte di quanti si fossero trovati a transitare entro una breve distanza; – sulla modalità della condotta, consumata in presenza di abitazioni civili, all’interno di un’area ·di u parcheggio asservita ad un rione di edilizia popolare; – sull’intensità del dolo, essendo stato commesso il fatto con preordinazione, nel contesto di una faida tra clan camorristici; – sulla pericolosità sociale dell’imputato, desumibile anche dai suoi gravi precedenti; – sul ruolo primario di NOME nell’organizzazione delittuosa; – infine, su comportamento successivo alla consumazione dei reati con la presentazione della falsa denuncia di furto dell’autovettura.
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Va, invero, osservato che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l condanna di NOME al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024.