Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15614 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15614 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 29 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto la richiesta di riesame avanzata da NOME COGNOME contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 11 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale indagato per i delitti di tentato omicidio e di porto illecito di arma da sparo commessi il 06/09/2023 in danno di NOME COGNOME.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza., in quanto lo stesso indagato, in data 07/09/2023, spontaneamente confessò ai Carabinieri di avere sparato al COGNOME, sostenendo di avere agito per legittima difesa, temendo che la vittima avesse un’arma. Dalle testimonianze raccolte risulta che nella tarda serata del 06/09/2023 un cugino del COGNOME aveva riferito a quest’ultimo di avere appena picchiato lo COGNOME, e che questi aveva minacciato di ucciderlo; il COGNOME era sceso in strada e aveva incontrato lo COGNOME che, subito, gli aveva sparato tre colpi di pistola, sotto gli occhi della moglie della vittima, colpendolo alla coscia, al gluteo e all’addome.
1.1. Il Tribunale, respingendo le obiezioni della difesa, ha ritenuto che il fatto sia correttamente qualificato nel delitto di tentato omicidio e non in quello di lesioni personali, stante la gravità delle ferite causate, per le quali il COGNOME giunse in ospedale in codice rosso e venne operato d’urgenza perché in imminente pericolo di vita. Le modalità della sparatoria dimostrano anche il dolo dell’indagato, quanto meno alternativo, in quanto questi aveva già minacciato di morte il soggetto con cui aveva litigato, si era immediatamente procurato una pistola, ed aveva sparato ben tre colpi contro il cugino di tale soggetto, senza avere visto se questi avesse con sé un’arma o meno, e senza avere neppure alcun motivo apparente per colpire qúest’ultimo, anziché la persona con cui aveva avuto il precedente scontro. Inoltre l’avere diretto uno sparo in un punto vitale, quale l’addome, è compatibile con una chiara volontà omicida, trattandosi di una condotta idonea a cagionare la morte, tenuta inoltre quando la vittima stava scappando, già ferito ad una gamba, e non era perciò, sicuramente, in grado di nuocere. In particolare, il Tribunale ha escluso il riconoscimento della scriminante della legittima difesa, perché lo COGNOME non aveva avuto alcun precedente scontro con la vittima e questa non stava portando alcun affronto all’integrità fisica dell’indagato; peraltro, anche lo scontro fisico avuto con il cugino della vittima non aveva avuto una gravità tale da giustificare una reazione così spropositata.
1.2. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti anche le aggravanti contestate, della premeditazione e dell’uso di un metodo mafioso, sottolineando peraltro l’assenza
di interesse ad impugnare la loro contestazione, non potendo la loro eventuale eliminazione produrre, nella fase cautelare, un effetto favorevole.
1.3. Il Tribunale ha ritenuto, infine, sussistenti le esigenze cautelari, per il pericolo di recidiva desunto dalle modalità del fatto e dai precedenti giudiziari dell’indagato, che dimostrano la sua capacità di reazioni violente e sproporzionate rispetto a torti ipoteticamente subiti; tali esigenze impongono la custodia in carcere, non risultando idonea la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, dal momento che essa non consente i controlli costanti e continui che appaiono indispensabili per evitare il rischio di recidiva.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta aggravante dell’uso di metodo mafioso.
La motivazione dell’ordinanza è carente perché il Tribunale ha confermato la sussistenza dell’aggravante con mere formule di stile, asserendo che il ricorrente avrebbe portato una plateale e premeditata rappresaglia, in presenza di molte persone, solo al fine di manifestare la propria caratura criminale e il proprio predominio sul territorio, secondo una logica camorristica. In realtà tale valutazione si fonda su elementi generici, come l’uso di una pistola, l’avere agito in pubblico e senza travisamenti, la reticenza di alcuni testimoni e della vittima stessa in merito ai motivi del contrasto tra le rispettive famiglie. Lo stile mafioso dell’azione dello COGNOME è smentito proprio dal comportamento della vittima che, sebbene avvertita dal cugino di non scendere in strada perché lo COGNOME era armato, lungi dall’essere intimorito dall’indagato e dalla predetta informazione, era sceso appositamente per affrontarlo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, invece, l’aggravante dell’uso del metodo mafioso deve essere ravvisata quando il comportamento dell’indagato è tale da esercitare sulle vittime una particolare coartazione psicologica, e presenta elementi indicatori che facciano presumere in lui una volontà criminale legata a logiche camorrístiche, circostanze entrambi assenti in questa vicenda.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta aggravante della premeditazione.
Il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato neppure il diniego della esclusione dell’aggravante della premeditazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità essa sussiste quando si verifichi un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione, intervallo
durante il quale il soggetto rimanga fermo nel suo proposito delittuoso. Nel presente caso il lasso temporale intercorso tra la minaccia rivolta dallo COGNOME al cugino della vittima e il delitto stesso è stato di pochi minuti, circostanza che fa propendere più per l’occasionalità della condotta.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.
In primo luogo deve ritenersi sussistente l’interesse del ricorrente a proporre ricorso per ottenere l’esclusione dell’aggravante della premeditazione, perché la sua contestazione comporta un maggior termine di durata della misura cautelare. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «Agli effetti dell’applicazione di misura cautelare per tentativo di delitto punito con la pena dell’ergastolo, si ha riguardo non alla pena minima di dodici anni di reclusione prevista dall’art. 56, comma secondo, cod. pen., ma a quella massima di ventiquattro anni di reclusione, desumibile dall’art. 23, comma primo, stesso codice» (Sez. 1, n. 5531 del 24/10/1996, Rv. 206187). Ne consegue che il termine di durata di ciascuna fase è quello stabilito con riferimento ad un delitto con pena superiore, nel massimo, a venti anni, e quindi, in questa fase, comporta un termine di durata pari ad un anno, mentre l’esclusione di tale aggravante comporterebbe, nella presente fase processuale, una durata della misura cautelare di soli sei mesi.
Deve, pertanto, ribadirsi che «In tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'”an” o sul “quomodo” della misura» (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508)
Il secondo motivo di ricorso, il cui esame deve precedere quello del primo motivo, per la sua rilevanza con riferimento al predetto interesse, è fondato.
La circostanza della premeditazione di un delitto viene correlata ad una condotta che dimostri la persistenza del proposito criminoso per un lasso di tempo significativo, che rende più intenso il dolo e quindi complessivamente più grave il fatto commesso, e viene distinta dalla preordinazione, in quanto «In
tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione, nella fase a quest’ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l’aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell’opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive» (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Rv. 283512).
L’ordinanza impugnata non si è conformata a tale, costante principio giurisprudenziale, ma ha apparentemente confuso i due concetti, in particolare quando, alla pagina 10, ha descritto l’azione dello COGNOME come «chiaramente preordinata», affermando però, subito dopo, di condividere la valutazione dell’ordinanza cautelare genetica in merito alla sussistenza dell’aggravante della premeditazione. Non risulta, però, approfonditamente valutato il breve lasso temporale entro cui l’intera vicenda si è svolta, né sono stati accertati il tempo impiegato dall’indagato per munirsi dell’arma e le ragioni dell’azione omicidiaria, portata non contro il soggetto con il quale egli aveva appena litigato bensì contro un suo cugino, al fine di valutare se tale azione sia stata occasionale e frutto di un proposito sorto improvvisamente, o se fosse, in realtà, organizzata da tempo.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è quindi carente e contraddittoria, sul punto, e deve essere annullata.
Anche il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, è fondato.
Questa Corte ha più volte stabilito che « Ricorre la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222).
Inoltre si è precisato che «L’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è configurabile nel caso di condotte eziologicamente collegate all’azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole commissione del reato e non in quello di mera connotazione mafiosa dell’azione o mera ostentazione, evidente e provocatoria,
dei comportamenti dell’organizzazione mafiosa» (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, Rv. 285761; Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Rv. 283637).
L’ordinanza impugnata non si conforma a questi principi, dal momento che, confermando la motivazione contenuta nell’ordinanza genetica, ha individuato la sussistenza di questa aggravante nella condotta esteriore dell’indagato, indicandola come tipica della logica camorristica ed evocatrice della forza intimidatrice di un’organizzazione mafiosa, ma non ha adeguatamente valutato se la condotta del ricorrente fosse funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, facendola sentire bersaglio di un’azione decisa da un gruppo criminale, e non si sia trattato solo di un’ostentazione provocatoria, inidonea però a indurre nella vittima e nei testimoni un effettivo timore di trovarsi di fronte ad un’azione di stampo camorristico.
E’ pertanto necessario, anche in merito a questa aggravante, una più approfondita valutazione, legata anche all’accertamento dei motivi del primo scontro, causa dell’azione criminosa successiva, e della eventuale sussistenza di specifiche ragioni di astio nei confronti della vittima o di altri familiari.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, per -tanto, essere accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo giudizio sui punti esaminati, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
La presente decisione, essendo relativa solo alla sussistenza delle aggravanti, non comporta la rimessione in libertà del ricorrente, per cui deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Napoli.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc..pen.
Così deciso il 09 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente