Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5260 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5260 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 01/07/1973
avverso l’ordinanza del 08/08/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. GLYPH E’ impugnata l’ordinanza del 08/08/2024 con la quale il Tribunale del Riesame di Catania ha confermato l’ordinanza emessa dal G.I.P.del Tribunale di Catania, in data 15/07/2024, che ha applicato nei confronti di COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di estorsione aggravata dalla circostanza di cui all’art. 416 bis1 cod.pen.in danno del titolare di cinque supermercati Decò e di una ditta di autotrasporti, commessi su mandato di NOME NOME, reggente della famiglia mafiosa COGNOME-Ercolano di Catania dal gennaio al luglio 2022.
2.11 ricorso, presentato dal difensore di fiducia, articola unico motivo.
2.1. Denuncia vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod.pen.
Deduce che la motivazione del provvedimento impugnato non sarebbe fondata su dati certi, bensì su mere deduzioni non riscontrate evidenziando che: lo stesso GIP, in sede di ordinanza di custodia cautelare, ha escluso la sussistenza di gravi indizi in ordine al delitto associativo; dalle intercettazioni e videoripres emerge solo un collegamento dell’indagato con il Napoli e non con altri consociati e, peraltro, il ricorrente sarebbe stato incaricato della mera riscossione dei proventi estorsivi senza ricevere nulla in cambio; la sussistenza di rapporti con un solo esponente del sodalizio mafioso doveva fare escludere la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen.; il ricorrente non era a conoscenza di agevolare con la sua condotta il sodalizio mafioso ed il suo concorso nell’estorsione era dipeso da una “successione familiare” con il cognato, COGNOME, il quale si era, in precedenza, occupato delle medesimi estorsioni e, da detenuto, pretendeva di essere mantenuto in carcere. Si duole che il provvedimento impugnato non sia allineato rispetto all’insegnamento delle Sezioni Unite 3 marzo 2020, n. 8545, sulla natura soggettiva della circostanza aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa di cui all’art. 416-bis.1.cod.pen.
3.11 Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazioneA vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il sindacato di
legittimità è limitato alla verifica, in relazione alla peculiare natura del giudizio ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828).
Il vizio denunciato, di illogicità della motivazione, deve essere evidente (“manifesta illogicità”), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074). Il vizio deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica “rispetto a se stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica, essendo, viceversa, preclusa al giudice di legittimità la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento dell decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE in esame, il Tribunale del riesame, con motivazione logica ed immune da vizi, ha ritenuto integrato, a carico del ricorrente, un quadro indiziario relativamente a due condotte estorsive poste in essere nei confronti di due distinti operatori economici. Dopo avere ripercorso i singoli segmenti fattuali in cui si sono snodate le vicende, ha ritenuto, inoltre, sulla scorta del materiale captativo acquisito dalla p.g. durante le indagini, che entrambe le condotte siano state connotate dalla finalità di agevolare il sodalizio mafioso di riferimento, ovvero la famiglia COGNOME-Ercolano di Catania, pervenendo a tale conclusione sulla base del rapporto intrattenuto dal ricorrente con il Napoli NOME, all’epoca al vertice della famiglia, su mandato del quale ha agito, oltre che in virtù del rapporto di affinità con il COGNOME, cognato del ricorrente a quale il medesimo è subentrato, in maniera sistematica, nella riscossione dei proventi estorsivi, con la consapevolezza che il denaro riscosso dovesse servire 2.Nella
anche a pagare il relativo “stipendio” in quanto detenuto. IQ provvedimento impugnato, attraverso il richiamo dei passaggi salienti delle conversazioni captate inerenti alla ricostruzione delle vicende estorsive, oltre ad evidenziare la ripetuta spendita del nome del Napoli NOME, ovvero l’evocazione dei personaggi di spicco dell’associazione, quale metodo di persuasione nei confronti delle persone offese, ha, altresì, ritenuto che l’affermazione del ricorrente, desunta da una conversazione, di agire “senza ricevere nulla in cambio” , lungi dal dimostrare l’insussistenza di indizi a carico sarebbe, al contrario, indicativa di un’affectio societatis del ricorrente rispetto al sodalizio.
Ad ogni modo, l’affermazione ribadita nel provvedimento impugnato, secondo cui gli elementi acquisitivi avrebbero integrato anche gli indizi di colpevolezza rispetto al reato associativo, escluso tuttavia dal GIP, appare irrilevante, in difetto di richiesta di riesame da parte dell’organo dell’accusa, e comunque inidonea a delineare un vizio di illogicità manifesta della motivazione, trattandosi di argomentazione volta a suffragare la validità della tesi accusatoria anche relativamente alle due fattispecie estorsive oggetto di residua contestazione provvisoria.
È infondata anche la doglianza articolata nella seconda parte del ricorso con la difesa deduce la mancanza dei presupposti per ritenere la circostanza aggravante contestata di cui all’art., 416-bis.1.cod.pen.
Il provvedimento impugnate, per le ragioni sopra evidenziate in punto di vicinanza del ricorrente a Napoli NOME, vertice della famiglia, e considerata la sua piena consapevolezza che il suo agire si è inserito nella gestione delle dinamiche interne al sodalizio essendo i proventi destinati anche a sostenere economicamente le famiglie dei detenuti (compresa quella del cognato dello stesso ricorrente), si colloca nel solco dell’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite (-Sez.Un. n. 8545 del 19/12/2019, dep, 2020, COGNOME) secondo cui «l’aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa prevista dall’art.. 416bis.1.cod.penha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell’altrui finalità»: il concorrente nel reato, che non condivida con il coautore la finalità agevolativa, ben può rispondere del reato aggravato, le volte in cui sia consapevole della finalità del compartecipe, secondo la previsione generale dell’art. 59, secondo comma, cod pen. che attribuisce all’autore del reato gli effetti delle circostanze da lui conosciute.
3.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato GLYPH anna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. r gli adempimenti
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/11/2024.