Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43616 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità di entrambi i ricorsi e riportandosi alle conclusioni già depositate per la precedente udienza del 12/7/2024;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16 novembre 2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale che aveva ritenuto NOME COGNOME ed NOME COGNOME responsabili del reato di cui all’art. 23, comma 3, l.n. 110/75 per avere detenuto e portato in luogo pubblico un’arma clandestina con matricola abrasa, in particolare una pistola semiautomatica TARGA_VEICOLO. 9 marca FEG Budapest parabellum, caricata con 7 proiettili. e del reato di cui all’art. 648 cod.pen. avente ad oggetto la suddetta arma. Nei confronti di altro concorrente, NOME COGNOME, era stato disposto non doversi procedere per morte dell’imputato. Le condotte erano state ritenute aggravate dalla finalità di agevolare il sodalizio camorristico riconducibile al clan COGNOME.
La ricostruzione dei fatti si basava sugli esiti di indagini sul territorio, sul verbale di arresto, sulle intercettazioni, effettuate in carcere, dei dialoghi tra COGNOME, COGNOME e i loro rispettivi parenti e sulle dichiarazioni parzialmente confessorie di COGNOME.
In particolare, la sera del 07/11/2011 militari della Compagnia RAGIONE_SOCIALE di Napoli in servizio di perlustrazione avevano individuato due scooter che si muovevano ad elevata velocità, distanziati da qualche metro e con a bordo quattro soggetti con il capo occultato da caschi: uno di essi, in posizione di passeggero, impugnava una pistola semiautomatica rivolta verso il basso.
I RAGIONE_SOCIALE li seguivano all’interno dei Quartieri Spagnoli fino a INDIRIZZO, dove l’uomo armato era sceso dallo scooter contemporaneamente al passeggero dell’altro scooter, mentre i due conducenti erano rimasti in sella con i motori accesi; uno dei militari aveva bloccato l’uomo armato, che era stato identificato in NOME COGNOME, mentre l’altro soggetto che era sceso dall’altro scooter era stato identificato in NOME COGNOME; era stato identificato solo uno dei due conducenti in Pio Lo COGNOME. La pistola che COGNOME portava con sØ era una semiautomatica TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO marca FEG Budapest parabellum, caricata con 7 proiettili, priva di sicura e con il colpo in canna.
I giudici di merito avevano ritenuto che le modalità con le quali si erano mossi i due ciclomotori erano indicative di un intento comune da parte di tutti quei soggetti e la particolare velocità dei mezzi, coordinati nei movimenti, mostrava che l’intento era quello di mettere a segno un agguato con arma da fuoco. Avevano considerato non credibile la prospettazione difensiva dell’incontro casuale tra COGNOME e COGNOME e dell’appuntamento galante con due ragazze che sarebbe stato il motivo per il quale COGNOME e COGNOME si stavano recando in quei luoghi. Avevano infine valorizzato la conversazione captata in carcere il 14/11/2011, che interpretavano come la conferma del fatto che la versione fornita fosse falsa; nel corso di essa COGNOME rimproverava a COGNOME di non averlo ascoltato, di avere messo fuori l’arma e poi di avere ammesso i fatti dinanzi agli operanti.
Sempre nel corso di questi colloqui intercettati, gli imputati parlavano di somme di denaro da prelevare e di ritorsioni da eseguire dopo essere stati scarcerati, mostrandosi addentro alle dinamiche delle cosche mafiose. Elemento che era stato valorizzato dai giudici di merito per ritenere sussistente l’aggravante dell’agevolazione dell’associazione mafiosa.
Avverso la sentenza hanno proposto separato ricorso il difensore di NOME COGNOME e il difensore di NOME COGNOME.
2.2 il difensore di NOME COGNOME ha articolato due motivi
2.2.1. Con il primo deduce vizio ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 7 l.n.203/91 e per carente motivazione circa la sussistenza della finalità agevolatrice del sodalizio criminale e il metodo.
Il ricorrente lamenta che erano stati enfatizzati elementi probatori del tutto neutri, rispetto alla posizione di COGNOME, cioŁ i monitoraggi sul territorio dei coimputati con personaggi del clan RAGIONE_SOCIALE nonchØ gli esiti delle intercettazioni all’interno del carcere di Poggioreale, alle quali egli non partecipa; sostiene che a fronte di questi elementi a lui non direttamente riferibili, «il semplice impugnare una pistola, peraltro mai esposta in bella mostra ma rivolta verso il basso, non può assolutamente configurare (..) quella tipica manifestazione ed ostentazione della forza intimidatrice tipica delle organizzazioni camorristiche».
Non vi sarebbe pertanto prova della correlazione finalistica della condotta, comunque ammessa da COGNOME, con il metodo e le finalità dell’associazione criminale.
2.2.2 Con il secondo motivo deduce vizio ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 62bis cod. pen. e per carente motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche era basato su clausole di stile e sul mero richiamo alla gravità della condotta.
2.3 Il difensore di NOME COGNOME ha articolato tre motivi.
2.3.1 Con il primo denuncia vizi ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per erronea qualificazione della condotta, basata su argomenti viziati e contraddittoria
motivazione.
Non vi era alcun elemento nella piattaforma probatoria che delineasse una condotta concorsuale di COGNOME, il quale non partecipò ad alcuna azione armata ma ebbe un incontro fortuito e inaspettato con COGNOME che era armato, durante un’uscita del ricorrente con COGNOME per incontrare due ragazze (NOME e NOME i nomi da subito indicati fin dal momento dell’arresto) presso la trattoria ‘Nennella’. La Corte di appello non aveva tenuto conto del fatto che COGNOME e COGNOME viaggiavano insieme su un altro scooter e che COGNOME aveva ammesso di portare con sØ la pistola, ma solo per difesa personale, visto che il padre era soggetto gravitante nell’ambiente criminale dei Quartieri spagnoli.
Era inoltre contraddittoria la motivazione della Corte di appello nella parte in cui travisa il contenuto delle conversazioni intercettate in cui COGNOME e COGNOME ripercorrono le dichiarazioni rese agli inquirenti circa il motivo per cui si trovavano in giro; i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che quei colloqui dimostrassero la scarsa genuinità della versione resa dagli imputati e che invece fossero indicativi della sua falsità.
Illogica Ł anche la conclusione dei giudici di merito sul fatto che i motoveicoli seguiti dai RAGIONE_SOCIALE avessero un movimento sincrono, visto che gli operanti avevano detto che procedevano ad alcuni metri di distanza tra loro. Inoltre le dichiarazioni dei militari intervenuti sul posto erano frutto di impressioni e, in ordine all’ipotetico scontro tra organizzazioni criminali, affidate a fonti confidenziali. Anche la vicinanza del ricorrente al clan COGNOME Ł indicata dal teste di polizia giudiziaria Centrella sulla base di generiche deduzioni e senza effettuare indagini ulteriori.
Alle dichiarazioni dei testi escussi Ł stato attribuito un valore probatorio che non potevano possedere perchŁ basate su presunzioni e valutazioni probabilistiche.
Il ricorrente concludeva sul punto che non vi era prova alcuna di un’effettiva relazione tra il COGNOME e l’arma detenuta dal COGNOME.
2.3.2 Con il secondo motivo il ricorso di COGNOME denuncia vizi ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione e falsa applicazione dell’art. 416bis.1 cod. pen. e ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per motivazione apparente o mancante riguardo l’applicazione dell’art. 416bis.1 cod. pen.
COGNOME non era stato mai condannato per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen. e la sua vicinanza al clan RAGIONE_SOCIALE Ł stata ricavata dalla mera conoscenza, dal ricorrente manifestata nel corso delle conversazioni intercettate, di vicende criminali che coinvolgono altri. Anche in relazione a questo motivo il ricorrente richiama le considerazioni svolte riguardo il carattere generico e deduttivo delle dichiarazioni dei testi operanti di polizia giudiziaria.
2.3.3 Con il terzo motivo si deduce, infine, vizio ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione del minimo edittale della pena.
La condotta di COGNOME Ł assai circoscritta e rudimentale e i precedenti penali (solo due e risalenti il primo, un reato militare, al 2022 e il secondo, una rapina, al 2008) sono stati eccessivamente valorizzati.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Entrambi i ricorsi, in alcuni motivi con argomenti fra loro sovrapponibili, propongono una
mera rivalutazione delle prove a carico degli imputati, articolando una lettura alternativa di esse, peraltro assai meno plausibile di quella contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, che risulta completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
Deve ricordarsi che la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez.2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicchØ sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».
Anche Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, n.m., ribadisce nella motivazione che «al giudice di legittimità Ł preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa».
Non Ł quindi compito di questa Corte riesaminare le singole prove e i singoli indizi, e valutare se la loro interpretazione alternativa, prospettata da ciascuno dei ricorrenti, sia preferibile a quella seguita dal giudice di merito: il provvedimento impugnato contiene una motivazione congrua e completa, avendo i giudici di secondo grado esaminato tali elementi alla luce delle osservazioni e delle contestazioni mosse dalle difese nei rispettivi atti di appello, ed avendo raggiunto, all’esito di tale valutazione, una conclusione non manifestamente illogica quanto alla sussistenza di una prova che impone la condanna degli imputati «al di là di ogni ragionevole dubbio».
Occorre esaminare innanzitutto il primo motivo del ricorso di COGNOME che attiene alla ricostruzione della sua responsabilità, posto che COGNOME ha invece ammesso i fatti e ora deduce censure sulla sussistenza della circostanza aggravante contestata ai sensi dell’art. 416 bis .1 cod. pen. e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa di COGNOME lamenta che la Corte territoriale non abbia tratto dall’intercettazione ambientale del 14/11/2011, avvenuta all’interno del carcere di Poggioreale, gli elementi che avvalorano la credibilità della giustificazione da lui addotta in sede di interrogatorio di convalida e che consistono nella frase di COGNOME in cui si chiede: ‘il reato Ł nostro? ‘ e in quella in cui i conversanti (COGNOME e COGNOME) discutevano dell’incontro con COGNOME, come di un fatto casuale, avvenuto nella loro totale inconsapevolezza circa l’arma nella sua disponibilità. I
l ricorrente si duole poi del fatto che la Corte territoriale abbia affermato che il tenore complessivo del dialogo fosse nel senso di ribadire un mero compiacimento per la falsa dichiarazione resa al Giudice AVV_NOTAIO indagini preliminari.
Orbene, Ł pacifico che «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337). E l’interpretazione della conversazione non può dirsi illogica, perchØ correlata al fatto che il racconto dell’incontro galante veniva fatto con condivisione e compiacimento dai due coimputati in un colloquio alla presenza delle mogli, davanti
alle quali il giudice di merito ha ritenuto, in maniera del tutto plausibile, che il racconto di un tentativo di tradirle, se veritiero, non avrebbe avuto quel tenore e non sarebbe avvenuto con quelle modalità.
Se per un verso «sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01), per altro verso, nel caso di specie, in applicazione di tale principio, emerge in tutta evidenza che il significato attribuito a quel colloquio dai giudici di merito derivava anche dalla lettura coordinata di diversi altri elementi che convergono nel confermare l’inattendibilità della versione degli imputati.
Tra questi innanzitutto le modalità dell’incontro tra i due ciclomotori e i loro movimenti come percepiti e riferiti dagli operanti di polizia giudiziaria, sui quali pure il ricorrente propone un’alternativa valutazione di attendibilità, sostenendo che la distanza non avrebbe consentito agli investigatori di essere così precisi da fornire i particolari valorizzati dai giudici di merito. Censura anche questa del tutto inammissibile.
Parimenti prive di aderenza al tessuto motivazionale sono le critiche in ordine all’asserita natura presuntiva e congetturale della ricostruzione dei fatti a carico di COGNOME. La Corte di appello ha valorizzato le sue frequentazioni, i suoi comportamenti la sera dei fatti e soprattutto i contenuti dei colloqui intercettati in carcere, che davano conto di una piena conoscenza delle dinamiche criminali che coinvolgevano anche COGNOME e COGNOME e in particolare quelle relative alla distribuzione delle somme ai componenti dei gruppi criminali.
Anche su questo punto i ricorrenti lamentano che la Corte avrebbe sopravvalutato i contenuti di questi colloqui che potevano trovare ragione nella sola conoscenza di alcune dinamiche senza che vi fosse prova di effettiva adesione ad esse.
Tuttavia «in sede di legittimità Ł possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 22/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558 – 01). PoichØ il contenuto esaminato dai giudici di merito Ł aderente alla perizia trascrittiva, anche tale censura Ł inammissibile.
Il primo motivo proposto da COGNOME e il secondo motivo proposto da COGNOME attengono alla configurabilità a loro carico della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis .1 cod. pen., di cui non vi sarebbe prova, perchØ resterebbe indimostrato che costoro volessero agire in favore di un’organizzazione mafiosa. COGNOME sostiene che non possono essere sufficienti le mere circostanze esteriori del fatto e gli eventuali collegamenti con soggetti di caratura criminale; COGNOME censura la sentenza anche perchØ non individua quali collegamenti egli avrebbe in concreto avuto con la criminalità locale, visto che non Ł stato mai condannato per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Le doglianze sono meramente rivalutative e mirano a depotenziare la decisiva valenza descrittiva delle modalità di azione, che delineano la fase preparatoria di un agguato: due ciclomotori in movimento coordinato, con due persone a bordo per ciascuno, con una persona per ciascuno pronta a scendere, con una persona certamente armata con arma da guerra carica e pronta a sparare, in un territorio in cui era in corso una contesa tra gruppi criminali e con soggetti comunque collegati con esponenti di una delle due cosche.
Gli argomenti proposti nel ricorso, peraltro, finiscono per travalicare anche le esigenze probatorie richieste nell’imputazione e pongono doglianze inammissibili sulla mancanza di una
ricostruzione certa circa il prefigurato tentato omicidio; reato quest’ultimo che non Ł tuttavia oggetto di contestazione.
Entrambi gli imputati lamentano infine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate in forza di clausole di stile e per COGNOME in ragione di un’eccessiva valorizzazione di precedenti penali risalenti e di limitato rilievo.
I ricorsi svolgono, in realtà, considerazioni in diritto smentite dalla costante giurisprudenza, che richiede elementi positivi a favore dell’imputato (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell’08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01); il giudice di merito ha evidenziato – con considerazioni sul punto incontrastate dal ricorso – che non vi era stata compiuta dimostrazione di obiettive emergenze favorevoli, sicchŁ già per questo non si sarebbe potuto procedere alla loro concessione (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640-01); inoltre con pertinenti riferimenti, non contestati, alla concreta gravità del fatto, ai precedenti penali per COGNOME e alla tardiva e parziale ammissione dei fatti per COGNOME, Ł stata fornita congrua motivazione in ordine alla determinazione della sanzione.
Di contro del tutto generiche e assertive sono le censure dei ricorrenti.
Ne consegue che entrambi i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 23/10/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME