Aggravante Lesioni e Resistenza: la Cassazione Conferma la Compatibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un interessante caso che intreccia i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, chiarendo importanti principi sulla configurabilità dell’aggravante lesioni e sulla discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti generiche. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del sindacato di legittimità e la valutazione degli elementi processuali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava la decisione su tre fronti principali:
1. L’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 576, n. 5-bis, c.p. (lesioni commesse contro un pubblico ufficiale in servizio), sostenendo che il disvalore di tale condotta fosse già assorbito dal concorrente reato di resistenza a pubblico ufficiale.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte di una condotta successiva al reato ritenuta meritevole di valutazione positiva.
3. Un presunto errore nell’applicazione della recidiva per alcuni dei capi d’imputazione.
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
L’Analisi della Cassazione sui Motivi del Ricorso
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, ritenendole manifestamente infondate.
La Questione dell’Aggravante Lesioni e la Resistenza
Il primo e più significativo motivo di ricorso riguardava la coesistenza dell’aggravante lesioni e del reato di resistenza. La difesa sosteneva un’illegittima duplicazione sanzionatoria. La Cassazione, tuttavia, ha rigettato questa tesi, richiamando un suo precedente consolidato (Sez. 6, n. 19262 del 2022). Secondo questo principio, l’aggravante in questione è pienamente configurabile anche quando il delitto di lesioni volontarie concorre con quello di resistenza, poiché il disvalore delle lesioni fisiche inferte al pubblico ufficiale non è assorbito dalla mera opposizione violenta che caratterizza la resistenza. La Corte ha inoltre specificato che la questione sulla consistenza fattuale delle lesioni non era stata sollevata in appello e quindi non poteva essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La decisione della Corte d’Appello di dare peso preponderante e assorbente ai precedenti penali dell’imputato, piuttosto che alla sua condotta post-reato, è stata considerata una motivazione logica e non censurabile in Cassazione. I giudici hanno ricordato che, nel motivare il diniego, non è necessario prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente fare riferimento a quelli ritenuti decisivi.
La Presunta Errata Applicazione della Recidiva
Infine, anche il terzo motivo sulla recidiva è stato giudicato infondato. La sentenza d’appello era stata esplicita nel chiarire che il primo giudice aveva applicato la recidiva solo per un capo d’imputazione per il quale era poi intervenuta l’assoluzione, e non per i reati per cui era stata confermata la condanna.
le motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono chiare e si fondano sulla manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso. La Cassazione ha agito come giudice di legittimità, verificando la corretta applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, senza entrare nel merito delle valutazioni fattuali. La decisione riafferma principi giurisprudenziali consolidati: la piena compatibilità tra l’aggravante delle lesioni a pubblico ufficiale e il reato di resistenza, e l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità se supportato da una motivazione non manifestamente illogica.
le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la linea rigorosa della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea due aspetti pratici cruciali: primo, la necessità di articolare i motivi di appello in modo completo, poiché questioni non sollevate in quella sede non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione. Secondo, ribadisce che la strategia difensiva non può fondarsi sulla speranza di ribaltare valutazioni discrezionali del giudice di merito, a meno che non si possa dimostrare una palese illogicità nel suo ragionamento.
L’aggravante per lesioni a un pubblico ufficiale può coesistere con il reato di resistenza?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen. (lesioni a pubblico ufficiale) è configurabile anche quando concorre con il delitto di resistenza, poiché il disvalore delle lesioni non è assorbito in quest’ultimo reato.
Perché sono state negate le attenuanti generiche nonostante la condotta post-reato dell’imputato?
La Corte d’Appello ha dato importanza preminente e assorbente ai precedenti penali del ricorrente. La Cassazione ha stabilito che questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata in modo non manifestamente illogico, è insindacabile in sede di legittimità.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché i motivi presentati sono considerati manifestamente infondati o perché mancano i presupposti di legge per la sua trattazione. La conseguenza è la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21409 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura l’aggravata ipotesi di lesioni ex art. 576, primo comma, n. 5-bis, richiamato dall’art. 585 cod. pen. è manifestamente infondato ed indeducibile in quanto, in ordine alla possibilità della coesistenza tra aggravante in questione e resisten pubblico ufficiale, corretto risulta il richiamo operato dalla Corte di appello al principio espresso da questa Corte secondo cui «l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quan stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disval assorbito in quest’ultimo (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Rv. 283159), in ordine alla pa del ricorso con cui si assume che la Corte non avrebbe evidenziato la consistenza fattuale risulta indeducibile in quanto questione non sottoposta all’attenzione di quella Corte di mer a cui era stata demandata la sola compatibilità giuridica cui sopra è cenno; rilevato che questione risulta, comunque, manifestamente infondata in quanto la decisione evidenzia le ragioni per cui le lesioni fossero state provocate proprio a pubblici ufficiali n dell’adempimento delle funzioni;
rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura la parte della decisione che non avrebbe valorizzato, ai fini delle richieste attenuanti generiche allegazioni della difesa quanto a condotta successiva al reato, avendo la Corte di appello da preminente ed assorbente importanza alle ragioni che impedivano la loro concessione attraverso il richiamo dei precedenti penali del ricorrente; che, infatti, la mancata concess delle circostanze attenuanti generiche, allorché è giustificata da motivazione esente manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2 Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito’ nel motivare il din della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elemen favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo suffi riferimento a quelli decisivi o rilevanti (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);
rilevato che manifestamente infondato risulta il terzo motivo con cui si censura la parte della decisione che non avrebbe affrontato il dedotto problema della recidiva in ordine ai capi e B, tenuto conto che la stessa sentenza è esplicita nel rilevare come il primo giudice avess riconosciuto la recidiva solo in ordine al delitto di cui al capo C), per il quale è inte assoluzione in sede di gravame, mentre la stessa non era stata applicata dal Tribunale con riferimento ai distinti capi A) e B);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore delia Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04/2024.