Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15386 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15386 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NOME COGNOME il 23/04/1976
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del GUP del locale Tribunale del 16 maggio 2024, con cui NOME COGNOME era stata condannata alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa, in ordine al reato cui agli artt. 73, comma 1, e 80 D.P.R. n. 309/1990, commesso in Villa San Giovanni il 2 settembre 2023. Ha, altresì, confermato l’interdizione perpetua dell’imputata dai pubbli uffici, nonché l’interdizione legale per tutta la durata della pena.
Avverso tale sentenza, l’imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; 1) violazione degli artt. 80, comma 2, D. n. 309/1990 e 59, comma 2, cod. pen., in ordine all’insussistenza dell’elemento soggettivo della circostanza aggravante relativa all’ingente quantitativo di sostanza stupefacente; vizio di motivazione, relativamente alla consapevolezza da parte della ricorrente dell circostanza aggravante dell’ingente quantitativo; 3) violazione degli artt. 27 Cost. e 59 c pen., in ordine alla non provata consapevolezza dell’imputata circa il dato ponderale dell stupefacente trasportato.
Il difensore dell’imputata ha depositato successiva memoria, con la quale, contestando i rilievi di inammissibilità del ricorso, ha illustrato le ragioni per le quali i motivi d ritenersi specifici e fondati.
Il ricorso complessivamente non supera il vaglio di ammissibilità.
Si tratta di censure generiche e aspecifiche che non si confrontano con la sentenza impugnata che si basa su adeguata e logica motivazione, così omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La Corte territoriale ha congruamente ed esaustivamente motivato sulle tre censure, ritenendo correttamente sussistente l’elemento psicologico dell’aggravante di cui all’art. comma 2, D.P.R. n. 309/1990, in quanto le estreme cautele adottate per il trasporto dello stupefacente (quasi 3 kg. netti dì cocaina con principio attivo corrispondente a 14.600 ca.) per la sua organizzazione, nonché l’utilizzo di una vettura a noleggio, confermano il caratte occulto del viaggio. Inoltre, in osservanza della regola di esperienza, secondo cui tali incar vengono affidati a persone affidabili per il raggiungimento illecito dello scopo e non a perso occasionali, i giudici del gravame hanno correttamente ritenuto consapevole l’imputata dei rischi legati non solo alla natura dell’affare ma anche al valore ponderale dello stupeface trasportato (foglio 1 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 4, n. 33139/2024, Rv. 286840; Sez. 3, n. 20017/2024, Rv. 286378; Sez. 4, n. 18049/2022, Rv. 283209).
Contrariamente all’assunto difensivo, come ribadito dall’orientamento appena riferito l’attribuzione della circostanza in parola non richiede la prova della totale consapev intenzionalità della condotta di cessione di ingente quantità di sostanza stupefacente, giacch è noto che, ai sensi dell’art. 59, comma 2, cod.pen., perché una circostanza aggravante venga posta a carico dell’agente, non sarebbe neppure necessario che egli ne conoscesse
l’esistenza, essendo sufficiente che egli l’abbia ignorata per colpa o ritenuta in errore determinato da colpa (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 13087 del 05/03/2014, Mara
Rv. 258643). Dunque, il ricorso, al di là della aspecificità dei motivi, con r dettagliata motivazione adottata dalla sentenza impugnata, si mostra manifest
infondato in punto di diritto.
3. GLYPH
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., s legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla
euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero
Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 aprile 2025.