Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36637 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GIFFONI VALLE PIANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 4 e 80 d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Violazione ed erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione con riferimento all’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 309/90; 2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 69, comma 2 e 133 cod. pen. con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla ritenuta aggravante; 3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 125 e 132 cod. proc. pen.
Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa nel ricorso.
Considerato che la motivazione offerta in sentenza a sostegno della ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantitativo è stata correttamente argomentata, avendo la Corte di merito, sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME), evidenziato come il quantitativo di principio attivo della sostanza stupefacente del tipo hashish rinvenuto nella disponibilità dell’imputato fosse ampiamente superiore al “valoresoglia” dei due chilogrammi.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate dalla difesa, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto alla doglianza concernente il profilo soggettivo dell’aggravante de quo, che il giudice di merito ha espresso apprezzamenti in alcun modo qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicit come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 2 della sentenza gravata, laddove ha evidenziato come, a parte le stesse ammissioni del ricorrente e l’atteggiamento di nervosismo dimostrato all’atto del controllo, un carico così rilevante di stupefacente non avrebbe potuto essere affidato ad un soggetto sconosciuto, privo della necessaria affidabilità.
Considerato, quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza il rilevantissimo quantitativo di stupefacente trasportato dall’imputato e le allarmanti modalità della condotta, suscettibili di denotare i rapporti dell’imputato con soggetti ed organizzazioni dedite al narcotraffico.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Considerato che la ratio della disposizione dì cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pr