Aggravante Ingente Quantitativo: Basta la Colpa per la sua Applicazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, emessa il 28 febbraio 2025, ha ribadito un principio cruciale in materia di reati legati agli stupefacenti, focalizzandosi sull’aggravante ingente quantitativo. La Suprema Corte ha stabilito che questa specifica aggravante può essere contestata anche a chi, per semplice colpa, non si è reso conto dell’enorme quantità di sostanza illecita trattata. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bari del 23 aprile 2024. Il ricorrente contestava la validità della motivazione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto a suo carico l’aggravante dell’ingente quantitativo di stupefacenti. La difesa sosteneva, in sostanza, che non vi fosse la prova di una piena consapevolezza riguardo alla notevole quantità della sostanza detenuta, elemento che, a suo dire, sarebbe stato necessario per l’applicazione dell’aumento di pena.
La Posizione sull’Aggravante Ingente Quantitativo
Il cuore della questione giuridica verteva sull’elemento soggettivo richiesto per configurare l’aggravante ingente quantitativo. È necessario che l’agente sia pienamente cosciente (dolo) della quantità eccezionale di droga, oppure è sufficiente una sua negligenza o disattenzione nel verificarla (colpa)?
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha fornito una risposta netta, allineandosi a un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato. I giudici hanno affermato che la motivazione della Corte d’Appello era valida e ben fondata, in quanto evidenziava correttamente i presupposti per l’applicazione dell’aggravante.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che l’aggravante in questione è ascrivibile “anche a chi colposamente non abbia preso cognizione dell’ingente quantitativo”. In altre parole, non è richiesta la volontà o la certezza di maneggiare un’enorme partita di droga. È sufficiente che l’imputato, per negligenza, imprudenza o imperizia, abbia omesso di accertarsi della reale entità della sostanza. La motivazione della corte territoriale è stata definita “congrua e non manifestamente viziata”, anche alla luce del “non trascurabile quantitativo di stupefacente trattato” nel caso specifico. Di conseguenza, il ricorso, basato su presupposti giuridici errati, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale: nel contesto dei reati di droga, la responsabilità penale si estende anche alle conseguenze che, pur non essendo direttamente volute, sono il risultato di una condotta negligente. Per l’applicazione dell’aggravante ingente quantitativo, il giudice può ritenere sufficiente la colpa, senza dover provare il dolo specifico sulla quantità. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per l’imputato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, confermando la solidità dell’impianto accusatorio e della decisione dei giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su una motivazione giuridicamente infondata. La Corte di Cassazione ha ritenuto valida la sentenza impugnata, la quale aveva correttamente applicato l’aggravante contestata.
È necessario essere pienamente consapevoli della grande quantità di droga perché sia applicata l’aggravante dell’ingente quantitativo?
No. Secondo quanto stabilito dalla Corte, l’aggravante è applicabile anche a chi, per semplice colpa (quindi per negligenza o disattenzione), non ha preso cognizione dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12332 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12332 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 25/07/1986
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME è inammissibile a fronte di un valida motivazione che evidenzia i presupposti giustificativi dell’aggravan contestata alla luce del noto indirizzo giurisprudenziale per cui la stessa è ascri /i r GLYPH anche GLYPH c i solcu i rner i klrfn Lkb. bia preso cognizione dell’ingente quantitativo(, ,A (431 -)%rúa té -rion manifestamente viAata e la spiegazione del giudizio di equivalenza /Agì 2 L, alla luce del non trascurabile quantitativo di stupefacente trattato.
Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 02 2025
Il Co sigliere estensore
Il Presidente