Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10066 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10066 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Dinami il 24/01/1958 avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, a segu di gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato, il 16 giugno 2016 dal Tribunale di Palmi, in ri della decisione, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato conferma la sua responsabilità in ordine al reato ascrittogli di cui agli artt. 110 73, 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla coltivazio produzione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del marihuana pari a grammi 42.373,176 di sostanza utilizzabile dalla quale si posso ricavare 3.851.357,1 mg. di THC puro, pari a 154.054,3 dosi medie singole. Con l’aggravante dell’ingente quantitativo.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato ch con atto a mezzo del difensore deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 87 D.P.R. n. 309/90, 360 e cod. proc. pen. in relazione alla eccepita nullità dell’accertamento tecnico di giudiziaria nell’analisi del campione di stupefacente selezionato per omesso avv al difensore in relazione allo svolgimento dell’accertamento tecnico irripe volta alla determinazione del quantitativo di principio attivo, essendosi lim l’avviso al difensore dell’epoca dell’effettuazione delle operazioni di constata pesatura e campionamento, effettuate il 6 ottobre 2015, diverse dall’analis campione, effettuata un mese dopo, inaudita altera parte. Cosicché il relativo risultato non può essere utilizzato ai fini della proiezione scientifica in r alla complessiva quantità di stupefacente in sequestro.
2.2. Con il secondo motivo illogicità della motivazione in relazione alla rite aggravante di cui all’art. 80, secondo comma, D.P.R. n. 309/90.
La prima sentenza, pur non dialogando correttamente con la consulenza tecnica prodotta dalla difesa, aveva comunque ammesso la sua fondatezza ancorché erroneamente rigettando la tesi difensiva in ordine alla non ricorre della aggravante – riconoscendo la ricavabilità dallo stupefacente sequestrat THC pari a 1,6 Kg., erroneamente ritenuto superiore al limite stabilito in se legittimità (pari a 2 kg.).
La sentenza impugnata reitera l’errore interpretativo, richiamando comunque il già condiviso valore stimato dal consulente tecnico pari a kg. 1,6.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato.
Il primo motivo è inammissibile in quanto la relativa questione è assorbi dall’accesso al rito abbreviato, non trattandosi di nullità patologica e seco condiviso orientamento per il quale la richiesta di rito abbreviato comport rinuncia ad eccepire la nullità derivante dalla effettuazione di un accertam tecnico GLYPH irripetibile, GLYPH non GLYPH preceduto GLYPH dagli GLYPH avvisi GLYPH alle GLYPH parti (Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 256106)
3. Il secondo motivo è fondato.
La prima sentenza ha mostrato di condividere le prospettazioni dell consulenza tecnica di parte, segnatamente nella parte in cui si andav quantificare la complessiva quantità di stupefacente utilizzabile, al netto delle non utilizzabili (fusto, rami, foglie e semi – pari al 35°h del totale nonché in di sesso maschile – pari al 33,3%), pari a kg. 18,3 con una quantità compless – esito della proiezione di quella rinvenuta nel campione repertato e analizza di THC puro pari a Kg. 1,651, affermando erroneamente essere superiore al limite stabilito dalle Sezioni Unite individuato in Kg. 1 (500 mg X 2.000).
La sentenza impugnata rettifica il limite-soglia – correttamente richiaman SU COGNOME – indicandolo in quello di Kg 2 (500 mg X 4.000) di THC puro. Tuttavia, nell’esaminare il caso concreto (v. pg. 6 della sentenza), mentre fa riferim all’originario totale utilizzabile pari a 42.273,176 grammi, ovvero il 26% del t iniziale, tenendo altresì conto del naturale processo di essiccazione, considera il THC puro ricavato dal “totale della sostanza correttamente campionata” pari 31.176 mg., ritenendolo superiore al valore soglia individuato dalla giurisprude di legittimità, secondo gli stessi criteri di calcolo adottati dal primo giudic come prima detto – aveva tuttavia indicato il complessivo quantitativo di THC pur in 1.651.643,00 mg.
In sintesi, mentre il primo Giudice, aveva erroneamente parametrato il THC puro al limite-soglia di 1 Kg., la Corte di appello, pur adottando il corretto l soglia di 2 kg. di THC puro, non ha tenuto conto – non smentendolo – del divers peso complessivo considerato dalla prima decisione e del conseguente quantitativ di THC puro da questa considerato, contraddittoriamente ritenendo senz’altr superato il limite soglia correttamente indicato.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla aggravante dell’art. 80, secondo comma, D.P.R. n. 309/90 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria ricorso, nel resto, deve essere rigettato.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante dell’art. 80 comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altr sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 04/02/2025.