Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8352 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8352 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 20/02/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 14/07/2025 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
dato atto che l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Livorno del 27/11/2024 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile dei reati di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish (capi 1, 2 e 4, esclusa l’aggravante dell’ingente quantità per il capo 2), e di riciclaggio ( capo 3) con irrogazione della pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 10.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309 del 1990.
La Corte territoriale ha argomentato in modo del tutto generico senza un concreto confronto con le deduzioni contenute nell’atto di appello poste a sostegno della diminuente de qua con le quali si evidenziava come, nel lungo interrogatorio reso, l’imputato aveva riferito numerose e precise circostanzeidonee a ricostruire con chiarezza i traffici illeciti nei quali era coinvolto così mettendo a disposizione della autorità giudiziaria il proprio patrimonio di conoscenza e fornendo effettivi riscontri a quanto embrionalmente emerso dall’analisi del suo apparecchio telefonico; al momento dell’arresto dell’imputato, avvenuto nel corso di un
ordinario controllo del territorio, non vi era alcuna attività investigativa in atto e soltanto le dichiarazioni dell’imputato (rese con dovizia di particolari circa i quantitativi di droga movimentati e il nominativo del fornitore)hanno consentito di delineare un traffico di stupefacenti conducendo, tra l’altro, anche alla contestazione del delitto di riciclaggio; di tale contegno ampiamente collaborativo ha dato atto il giudice per le indagini preliminari in sede di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in punto di mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma secondo, D.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento all’addebito di cui al capo 1).
Anche in relazione a tale profilo, la Corte territoriale ha argomentato in modo del tutto generico senza un concreto confronto con le deduzioni contenute nell’atto di appello che evidenziavano come il dato ponderale dello stupefacente fosse inferiore ai 50 chilogrammi e cioŁ alla soglia oltre la quale la giurisprudenza di legittimità ritiene sussistente l’aggravante in questione con riferimento alle droghe c.d. leggere.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità con riferimento al delitto di riciclaggio contestato al capo 3) di imputazione.
La Corte di appello ha ritenuto integrato tale reato sul presupposto della mera detenzione di denaro da parte dell’imputato che ragionevolmente costituiva il provento della propria attività di spaccio; il collegio di merito non ha neppure indicato quale operazione abbia in concreto effettuato l’odierno ricorrente, così da rendere difficoltosa la tracciabilità della somma in suo possesso.
2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena.
Nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna argomentazione riguardo alla mancata riduzione massima per le già concesse attenuanti generiche che avrebbe dovuto essere operata in ragione del comportamento collaborativo dell’imputato sin da momento del suo arresto e proseguito anche con la scelta del rito abbreviato.
Insufficiente Ł l’apparato argomentativo approntato con riferimento agli aumenti di pena disposto a titolo di continuazione per i reati satellite (per il capo 1 Ł stato operato addirittura il raddoppio della sanzione base) giustificati con il mero riferimento al dato ponderale dello stupefacente, senza alcuna valutazione dei profili di personalità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo proposto Ł manifestamente infondato.
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l’applicazione dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice Ł tenuto ad accertare l’utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall’imputato, con una valutazione che non Ł suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez.3, n. 31767 del 14/04/2022, COGNOME, Rv. 283823; Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280385; Sez. 4, n. 7956 del 15/01/2015, Vitali, Rv. 262438).
La Corte territoriale ha argomentato sul punto in modo tutt’altro che generico e confrontandosi direttamente con le deduzioni contenute nell’atto di appello poste a sostegno della diminuente de qua, compiutamente disattese e qui pedissequamente riproposte.
Il collegio di merito ha esaminato l’intero verbale di interrogatorio, con relativa
videoregistrazione, reso dall’imputato cinque mesi dopo l’arresto in flagranza per detenzione illecita di 21 chilogrammi di stupefacente e solo successivamente agli esiti dell’analisi dei telefoni cellulari trovati nella sua disponibilità dai quali era già emerso il capillare traffico di droga a cui era stabilmente dedito.
Ha quindi escluso la proficuità ed utilità delle relative dichiarazioni poichØ l’apporto dell’imputato era rimasto confinato in dichiarazioni caratterizzate da numerosi ‘non ricordo’, approssimative sulle modalità operative della attività illecita di spaccio e della presa in carico di somme di denaro elevate ricevute da altri, essendosi pertanto limitato a confermare solo gli elementi già raccolti dalla polizia giudiziaria, senza neppure fornire indicazioni utili per l’identificazione ed il rintraccio del fornitore di droga, indicato in modo assai vago come tale NOME conosciuti con il soprannome di ‘cavallo cavallo’
Si tratta di una valutazione condotta direttamente sulla qualità complessiva del narrato, priva di profili contradditori e illogici, come tale non sindacabile in questa sede.
Il secondo motivo Ł manifestamente infondato per le medesime ragioni.
Il tema della configurabilità dell’aggravante di cui art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento all’addebito contestato al capo 1) di imputazione Ł stato esaminato dalla Corte di merito con confronto diretto delle deduzioni difensive prospettate nell’atto di appello proprio con riferimento alla soglia di 50 chilogrammi richiamata dalla difesa.
Il collegio ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto dettati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, si Ł conformato alle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 secondo cui per l’individuazione del limite oltre il quale Ø configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi Rv. 253150, sicchŁ, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non Ø di norma ravvisabile laddove la quantità di principio attivo sia inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore – soglia di 500 milligrammi.
Tale parametro va correlato con l’ulteriore principio affermato in pronunce successive delle sezioni semplici secondo cui rispetto alla aggravante dell’ingente quantità rileva, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull’estrema offensività della condotta. (Sez.3, n. 20017 del 20/03/2024, Chindamo, Rv. 286378-02, fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione con la quale era stata affermata la configurabilità dell’indicata circostanza, a fronte dell’accertata disponibilità di un quantitativo di marijuana dal quale erano ricavabili piø di 325.500 dosi; Sez. 3 n. 33139 del 08/05/2024, Bacio, Rv. 286840)
Ebbene, il percorso argomentativo offerto dalla sentenza impugnata risponde appieno ai principi di cui sopra evidenziando che, nel caso di specie, il quantitativo di principio attivo era pari ad oltre 6,5 chilogrammi di haschish (con superamento, pertanto, della soglia dei 2 chilogrammi) e che il numero di dosi medie singole ricavabili (261.000) era superiore di oltre 13.000 volte quello massimo consentito per la detenzione, così qualificando come “ingente” il dato ponderale della sostanza stupefacente oggetto del capo 1) di imputazione.
4. Del tutto generico Ł il terzo motivo di ricorso che solo apparentemente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di giudizio di responsabilità per
l’addebito di riciclaggio (capo 3), ma di fatto si limita a censurare l’affermata colpevolezza senza alcuna specifica confutazione di quanto ritenuto dalla Corte di appello la quale ha evidenziato che il denaro rinvenuto nell’auto dell’imputato non proveniva dalla esercitata attività di spaccio a cui, all’epoca, era dedito sia perchØ egli al momento dell’arresto aveva appena acquistato una imponente partita di hashish pagando il relativo prezzo, sia perchØlui stessoaveva riferito che i 52.498,00 euro non erano provento delle cessioni illecite ma una somma consegnatagli dal suo fornitore di stupefacente per consegnarla ad altri.
Tale costrutto Ł corretto dovendosi richiamare l’orientamento giurisprudenziale (che si condivide e ribadisce) secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, a seguito della ricezione di danaro di delittuosa provenienza, pur senza porre in essere attività di trasformazione, lo trasporti da un luogo ad un altro e lo consegni a terzi, posto che l’individuazione dell’origine illecita di tale bene Ł resa, in tal modo, maggiormente difficoltosa, attesa la sua fungibilità, la non tracciabilità dell’operazione di trasporto, nonchØ il mutato contesto spazio-temporale in cui la provvista riemerge e la sua riferibilità a soggetto del tutto diverso da quello che ha commesso delitto di cui questa costituisce il profitto (Sez. 2, n. 45230 del 26/11/2024, Essarrar, Rv. 287317; Sez. 2, n. 46754 del 26/09/2018, D., non mass.)
Il reato in questione Ł infatti a forma libera ed Ł integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, come emerge dal dato letterale della norma incriminatrice, «da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l’identificazione» della sua origine delittuosa la può anche non incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.
5. Manifestamente infondato Ł anche il quarto motivo di ricorso
Quanto alle attenuanti generiche, le stesse sono già state concesse dal giudice di primo grado nella massima estensione atteso che la pena base per il piø grave delitto di riciclaggio Ł stata ridotta esattamente nella misura di un terzo , sicchŁ non si comprende la rilevanza della doglianza difensiva.
Quanto alla entità degli aumenti operati a titolo di continuazione, la Corte di appello ha ritenuto congrua la sensibile aggiunta di pena determinata per il delitto di cui al capo 1) in ragione del dato ponderale dello stupefacente detenuto, così correttamente valorizzando la gravità del fatto che Ł uno degli indici di commisurazione della pena previsto dall’art. 133 cod. pen.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchØ Ł inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281217-01, in motivazione).
E’ altresì da ritenersi adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorchØ sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, Ł sufficiente che egli dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, COGNOME, Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288).
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così Ł deciso, 20/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME