Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9464 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: 1) COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA 2) COGNOME NOME, nato a Mamurras (Albania) il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 23/03/2023 dalla Corte d’Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/03/2023, la Corte d’Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Ancona, in data 27/10/2022, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nel reato di importazione di una quantità ingente di cocaina.
In particolare, la Corte d’Appello ha riconosciuto anche al COGNOME le attenuanti generiche già concesse al COGNOME, e ha mitigato per entrambi il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Si lamenta il mancato apprezzamento della ridotta entità del superamento della soglia, dell’impossibilità per il ricorrente di rendersi conto della purezza dello stupefacente, dell’improvvisazione che aveva connotato la condotta del ricorrente nonché della modestia del compenso concordato.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante speciale di cui al comma 7 dell’art. 80. Si censura la sentenza per non avere la Corte adeguatamente valutato la collaborazione del COGNOME, le cui dichiarazioni circa il soggetto albanese che lo aveva incaricato dell’operazione erano state riscontrate dalla successiva attività di indagine; inoltre, egli aveva con la propria ricostruzione determinato l’emissione di misura cautelare nei confronti anche del COGNOME (a tale ultimo riguardo, si rileva che l’arresto di quest’ultimo non era stato convalidato, e solo in seguito era stata richiesta la misura, che il G.i.p. aveva disposto valorizzando le dichiarazioni del COGNOME). Si censura altresì la valutazione della Corte in ordine alla somma nella disponibilità del ricorrente.
2.3. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio. Si censura l’equiparazione della posizione del COGNOME a quella del COGNOME, che non aveva offerto spunti collaborativi.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione della condotta in termini di tentato trasporto. Si censura la sentenza impugnata per le considerazioni – ritenute congetturali – svolte in ordine alla sussistenza di un contributo causale alla importazione della droga, dato che il COGNOME era stato semplicemente contattato da un connazionale a Milano ed incaricato del trasporto della droga da Ancona al capoluogo lombardo, né vi erano certezze in ordine all’epoca in cui il DI NOME era stato incaricato dell’importazione in Italia.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’aggravante dell’art. 80. Si censura la sentenza per aver la Corte superato i rilievi svolti in appello, in ordine alla conoscenza o conoscibilità del quantitativo ingente, con il richiamo al vano scoperto nell’auto del ricorrente e al compenso di Euro 4.000 pattuito per il COGNOME e l’intermediario albanese, e si evidenzia il difetto di ulteriori elementi quali l’adozione di particolari accorgimenti per il trasporto.
3.3. Vizio di motivazione con riferimento alla confisca dell’auto. Si censura la sentenza per non aver adeguatamente confutato la spiegazione alternativa data dal ricorrente al vano ricavato all’interno del veicolo.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso del COGNOME, ritenendo i rilievi difensivi manifestamente infondati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Prendendo le mosse dall’impugnazione proposta nell’interesse del COGNOME, va anzitutto evidenziato il carattere meramente reiterativo della prima censura prospettata, avente ad oggetto l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R., a fronte di una motivazione che aveva adeguatamente dato conto del rigetto del corrispondente motivo di appello, alla luce dei criteri imputativ dell’aggravante dettati dall’art. 59 cod. pen.
La Corte territoriale aveva infatti osservato, al riguardo, che il marittimo COGNOME aveva ricevuto la droga dall’intermediario e l’aveva trasportata via mare custodendola nel proprio zaino, circostanza evidentemente idonea a far ritenere che il ricorrente avesse constatato, anche visivamente, la consistenza dello stupefacente trasportato. Sotto altro profilo, la Corte anconitana ha valorizzato il fatto che, per il pagamento del corriere e dell’intermediario, era stato pattuito un compenso (4.000 Euro) di entità tale da far desumere che il trasporto doveva avere ad oggetto un carico di droga di particolare consistenza e rilievo (cfr. pag. 7-8 della sentenza impugnata).
Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure qui deducibili, che il ricorrente ha confutato con argomentazioni sostanzialmente riproduttive di quelle già esaminate e disattese dal giudice di secondo grado.
2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione prevista dal comma settimo dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all’interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione» (Sez. 3 23942 del 01/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263642 – 01. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, COGNOME, Rv. 264672 – 01, secondo la quale «in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente il mero dato della
offerta RAGIONE_SOCIALE informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire».
La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali insegnamenti, avendo valorizzato non solo le incertezze iniziali (in cui il DI COGNOME aveva assunto un atteggiamento non collaborativo, rendendo dichiarazioni inverosimili sulla consistente somma di danaro in suo possesso), ma anche – ed anzi soprattutto la mancanza di esiti investigativi concreti dopo le indicazioni fornite dal ricorrente sull’intermediario, nonchè il fatto che gli operanti avevano autonomamente monitorato il DI COGNOME al momento dell’incontro con il COGNOME, con cui si era scambiato un cenno di intesa (cfr. pagg. 8-9 della sentenza impugnata). Si tratta, anche in questo caso, di una motivazione immune da criticità qui deducibili, che non può dirsi vulnerata dal rilievo difensivo imperniato sulla mancata convalida dell’arresto: emerge infatti, dalla sentenza di primo grado (pag. 2), che il COGNOME e il COGNOME erano stati liberati dal P.M. in conseguenza della loro mancata messa a disposizione entro 24 ore dall’arresto, ai sensi dell’art. 386, comma 7, cod. proc. pen.
Per ciò che riguarda il terzo motivo, assume rilievo assorbente l’originaria inammissibilità del corrispondente motivo di appello, privo di effettiva articolazione RAGIONE_SOCIALE ragioni a sostegno: il giudizio di prevalenza era stato infatti sollecitato con un riferimento, del tutto generico, a “quanto esposto in narrativa” (cfr. pag 4 dell’atto di appello).
La residua censura è manifestamente infondata. Il trattamento sanzionatorio è stato considerevolmente ridotto dalla Corte territoriale, che l’ha adeguato a quello del COGNOME individuando la pena detentiva nei minimi edittali, in considerazione del ruolo sostanzialmente analogo svolto dai due imputati. Si tratta di una motivazione insindacabile in questa sede (cfr. sul punto Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 – 01, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali».
Anche il ricorso del COGNOME è inammissibile, per le connotazioni reiterative RAGIONE_SOCIALE doglianze proposte già in appello, e motivatamente disattese dalla Corte territoriale.
3.1. Con riferimento alla censura concernente la qualificazione giuridica, la difesa ripropone la tesi per cui il COGNOME dovrebbe al più rispondere del reato di tentato acquisto, e non di concorso con il COGNOME nell’importazione dello stupefacente. Tesi peraltro ampiamente analizzata e disattesa dalla Corte territoriale (pagg. 4 segg.), che ha valorizzato l’incontro del ricorrente (in possesso dei 4000 Euro pattuiti) con il COGNOME appena sbarcato, con il quale si era
riconosciuto – in mancanza di pregressi contatti – utilizzando la parola d’ordine “Loku”: in tale contesto, la Corte d’Appello ha tutt’altro che illogicamente osservato che “si trattava indiscutibilmente di un’operazione organizzata che coinvolgeva più soggetti, alcuni solo dei quali sono stati individuati, ma in cui, nel complesso, le azioni dei singoli convergevano consapevolmente verso un fine unico comune, che era quello di introdurre in Italia e fare arrivare fino a Milano un consistente quantitativo di cocaina di ottima qualità…” (pag. 5 della sentenza impugnata).
3.2. Per ciò che riguarda l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, la motivazione della Corte d’Appello (che ha fatto leva sulla già rilevata consistenza del compenso pattuito per il trasporto a cura del COGNOME, e sull’anomalia costituita dal doppio fondo rilevato nell’auto del COGNOME, in relazione al quale la difesa aveva apoditticamente sostenuto trattarsi di una caratteristica “di serie” dell’auto) deve essere integrata – secondo i noti principi in tema di “doppia conforme” – con quanto precisato dal giudice di primo grado.
La sentenza del G.i.p. del Tribunale di Ancona chiarisce infatti (pag. 2 seg.) che il cruscotto dell’auto del COGNOME “era stato artatamente modificato e, al suo interno, ricavato un doppio fondo di dimensioni tali da poter contenere, come accertato dagli operanti, ‘in modo millimetrico i tre panetti di cocaina trasportati dal COGNOME‘. La valorizzazione anche di tali specifiche circostanze consentono di ritenere non illogica l’attribuzione, anche al COGNOME, dell’aggravante di cui all’art. 80.
3.3. Quanto appena esposto consente di attribuire connotazioni reiterative, e comunque di manifesta infondatezza, anche alla residua censura. L’accertata modifica ad hoc dell’autovettura del COGNOME consente infatti di ritenere del tutto immune da censure la statuizione relativa alla confisca del veicolo.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 24 gennaio 2024