Aggravante Ingente Quantità: La Cassazione Conferma i Criteri per la Cocaina
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sull’applicazione dell’aggravante ingente quantità nel contesto dei reati legati agli stupefacenti. La Suprema Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibili i ricorsi presentati da due imputati, ha ribadito i criteri quantitativi consolidati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, in particolare per quanto riguarda la cocaina. Questa decisione non solo consolida un orientamento giurisprudenziale, ma sottolinea anche i limiti del sindacato di legittimità su aspetti come la concessione delle attenuanti generiche e la valutazione degli elementi di prova da parte dei giudici di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il trasporto di un notevole quantitativo di cocaina. Nello specifico, le indagini avevano accertato il possesso di 4 kg di sostanza lorda, contenente un principio attivo puro di 2,978 kg. Secondo le stime, da tale quantitativo si sarebbero potute ricavare circa 20.000 dosi medie singole, per un valore di mercato di circa un milione di euro. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, riconoscendo la sussistenza dell’aggravante ingente quantità prevista dall’art. 80 del d.P.R. 309/1990.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
I due imputati hanno presentato ricorso in Cassazione basandosi su diversi motivi.
Il primo ricorrente lamentava:
1. La nullità della contestazione della recidiva, in quanto omessa nel capo di imputazione finale, pur essendo presente negli atti precedenti.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il secondo ricorrente contestava:
1. La sussistenza della recidiva qualificata.
2. L’applicazione dell’aggravante ingente quantità.
L’Analisi della Corte: Inammissibilità e Conferma dell’Aggravante Ingente Quantità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Per quanto riguarda la contestazione della recidiva, i giudici hanno osservato che la sua omissione nel capo di imputazione era frutto di un mero errore materiale, poiché essa era stata regolarmente contestata in tutte le fasi precedenti del procedimento. Pertanto, il motivo è stato ritenuto una semplice riproposizione di una censura già correttamente respinta dalla Corte di merito.
Il cuore della decisione, tuttavia, risiede nella conferma dell’aggravante ingente quantità. La Corte ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite (sentenze ‘Biondi’ e ‘Polito’), secondo cui tale aggravante sussiste quando la quantità di stupefacente supera in modo significativo le soglie massime indicate nelle tabelle ministeriali. Per la cocaina, la giurisprudenza ha fissato la soglia minima per l’integrazione dell’aggravante a 1,5 kg di principio attivo. Nel caso di specie, essendo stati accertati quasi 3 kg di principio attivo, la Corte ha ritenuto la contestazione pienamente legittima e motivata.
Infine, sono stati rigettati anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, poiché la decisione della Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti e sulla valutazione della capacità criminale era supportata da una motivazione logica e adeguata, basata sui numerosi e specifici precedenti penali degli imputati.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su principi consolidati. In primo luogo, l’inammissibilità deriva dalla natura dei ricorsi, che tendevano a sollecitare una nuova valutazione del merito dei fatti, compito precluso al giudice di legittimità. La Corte ha il solo compito di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata esente da vizi. In secondo luogo, sul punto specifico dell’aggravante ingente quantità, la motivazione si ancora saldamente ai parametri oggettivi definiti dalle Sezioni Unite, che mirano a fornire criteri uniformi per evitare disparità di trattamento. Il superamento di quasi il doppio della soglia minima (1,5 kg) ha reso la valutazione della Corte di merito incensurabile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza la certezza del diritto in materia di stupefacenti, confermando che l’aggravante ingente quantità è legata a parametri quantitativi precisi, frutto di un consolidato orientamento giurisprudenziale. La decisione ribadisce che, una volta superata la soglia critica, la valutazione del giudice di merito resta discrezionale ma deve essere adeguatamente motivata. Inoltre, l’ordinanza serve da monito sulla necessità che i ricorsi in Cassazione si concentrino su reali vizi di legittimità e non su tentativi di riesame dei fatti, pena la dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando si applica l’aggravante dell’ingente quantità per la cocaina?
Secondo questa ordinanza, che richiama la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite, l’aggravante si applica quando la quantità di principio attivo di cocaina è superiore a 1,5 kg.
Un errore materiale nel capo di imputazione rende nulla la contestazione di un’aggravante come la recidiva?
No. Se l’aggravante è stata correttamente contestata in tutte le fasi precedenti del procedimento (come la richiesta di rinvio a giudizio), la sua successiva omissione per un mero errore materiale nel capo di imputazione non ne causa la nullità.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la decisione di un giudice di merito di non concedere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può entrare nel merito di tale decisione. Il suo controllo si limita a verificare che la motivazione del giudice sia adeguata, logica e non contraddittoria. In questo caso, il diniego basato sui precedenti penali è stato ritenuto correttamente motivato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11504 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a GUASILA il 12/06/1949
NOME nato a SAN FERDINANDO DI PUGLIA il 29/04/1959
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce la nullità della contestazione della ritenuta recidiva, non essendovi di essa riferimento nel capo imputazione, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, quale ha evidenziato che la contestazione della recidiva qualificata era stata contestata sia sede cautelare, sia nella richiesta di rinvio a giudizio e nel decreto di fissazione dell’ud preliminare, sicché la sua omissione con riferimento al capo B) è frutto di mero errore materiale, a seguito dello stralcio della posizione del computato COGNOME (cfr. p. 17 della senten impugnata);
rilevato che il restante motivo di ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME ch lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, e il ricorso NOME COGNOME ch contesta la sussistenza, con un primo motivo, della recidiva qualificata e, con un secondo motivo, dell’aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili perché inerenti a trattamento punitivo, il quale è sorretto da adeguata e non manifestamente illogica motivazione, avendo la Corte di merito evidenziato: 1) che la fitta serie di precedenti pena anche specifici osta alla riduzione di pena ex art. 62-bis cod. pen. (cfr. p. 18 della sentenza impugnata); 2) che, in considerazione delle precedenti condannt in materia di armi e di stupefacenti, anche con l’aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, il fatto oggetto del presente processo appare espressione, da parte del COGNOME, di una maggiore capacità criminale (cfr. p. 19 della sentenza impugnata); 3) che la contestazione dell’aggravante dell’ingente quantità della cocaina trasporta trova piena attinenza sia nel dato ponderal accertato, pari a kg. 2,978 di principio attivo in kg. 4 di sostanza lorda – e quindi avent elevatissimo grado di purezza -, da cui erano ricavabili circa 20.000 dosi medie singole, de valore complessivo di circa un milione di euro, sia nel collegamento a contesti criminali isola in piena adesione al consolidato orientamento di questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui l’aggravante in parola non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 vol il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabel allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice d merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253150-01, principio ribadito (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005-01), sicché la soglia minima per ritenere integrata detta aggravante è 1,5 kg. di principio attivo quan alla cocaina: soglia, come detto, di grarr lunga superata nel caso in esame; Corte di Cassazione – copia non ufficiale stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc della somma di € 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.