Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41348 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Roma il 18 dicembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Velletri il 13 aprile 2023, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l’aggravante della ingente quantità, per avere trasportato e detenuto a fine di cessione 26 chilogrammi di hashish, fatto commesso il 3 dicembre 2022, in conseguenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, oltre alla confisca del denaro in sequestro.
2. L’imputato si affida a tre motivi con i quali lamenta violazione di legge (i primi due motivi) e vizio di motivazione (il terzo): A) quanto al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, non potendo ritenersi provato che l’imputato avesse consapevolezza della entità del quantitativo di droga trasportato; B) quanto al diniego delle richiesta attenuanti generiche, nonostante il vistoso errore della sentenza di primo grado, censurato in appello, circa la diversità delle sostanze, diversità che è radicalmente esclusa; C) e quanto alla confisca del denaro sequestrato, basata su motivazione contraddittoria ed illogica.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Le riferite doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito, in particolare: A) quanto al primo profilo, si valorizzano le circostanze di avere l’imputato preso in affitto un immobile all’unico fine di stoccarvi droga e della voluminosità dei due borsoni appoggiati sul sedile posteriore del veicolo condotto dall’imputato al momento del controllo, onde inferirne, in maniera non incongrua né illogica, la conoscenza ovvero, quantomeno, la ignoranza per colpa, rilevante ai sensi dell’art. 59 cod. pen. (p. 3 della sentenza); B) in relazione al secondo aspetto, la Corte territoriale prende atto della imprecisione del Tribunale e se ne fa carico, essendo consapevole della unicità della sostanza, ma ritiene le attenuanti generiche non concedibili in ragione della mancata emersione di elementi per il riconoscimento e della gravità del reato (p. 4); C) la confisca viene confermata ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., ritenendo la Corte di appello, con motivazione stringata ma sufficiente e non manifestamente irragionevole, la sproporzione rispetto alle condizioni economiche dell’imputato (pp. 4-5).
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.